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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2880/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTIANO PIVATO e l'avv. TAMARA LANARO
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
PADOVAN
Parte convenuta
con l'intervento di
(C.F. ), con l'avv. DAVID APICELLA Controparte_2 C.F._3
Parte intervenuta
Oggetto: Mutuo.
Conclusioni delle parti
1 Per parte attrice
In via istruttoria ammettere i documenti prodotti;
se del caso, disporre CTU per la determinazione dell'eventuale debito/credito della IGnora
; Parte_1
Nel merito
In via preliminare
Sin da ora, l'odierna attrice si oppone all'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, illegittimo ed ingiusto per i motivi di cui in premessa e in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta.
In via principale
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 747/2024 emesso dall'Ill.mo Tribunale di
Vicenza il 15.05.2024 nel procedimento con rg. 1917/2024, stante la carenza di legittimazione attiva in capo alla IGnora e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_1 nulla è dovuto dall'odierna opponente c.f. Parte_1
, residente in [...] int. 23, alla IGnora C.F._1
, c.f. , residente in [...] C.F._2
20;
Dichiarare l'intervento di , c.f. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(VI), via Marzabotto n. 6, inammissibile per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
In subordine
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 747/2024 emesso dall'Ill.mo Tribunale di
Vicenza il 15.05.2024 nel procedimento con rg. 1917/2024 perché infondato in fatto e in diritto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Parte_1
, c.f. , residente in [...] int. 23,
[...] C.F._1
2 alla IGnora , c.f. , residente in [...] C.F._2
Santa Chiara n. 20 per tutti i motivi meglio indicati in atti;
Nel caso in cui venga accertata la legittimazione attiva del IGnor , c.f. Controparte_2
, residente in [...] accertare e dichiarare C.F._3 che nulla è dovuto dall'odierna opponente , c.f. Parte_1
, residente in [...] int. 23, per tutti i motivi C.F._1
meglio indicati nel presente atto.
In estremo subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accerti la posizione debitoria della IGnora , c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Cassola (VI), via Vivaldo n. 16 int. 23, nei confronti della IGnora , c.f. Controparte_1
, residente in [...], ridurre la pretesa C.F._2
avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati in atti;
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accerti la posizione debitoria della IGnora , c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Cassola (VI), via Vivaldo n. 16 int. 23, nei confronti del IGnor , c.f. Controparte_2
, residente in [...], ridurre la pretesa C.F._3
avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
In via riconvenzionale
In via principale, condannare la IGnora , c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...] e/o il IGnor , c.f. Controparte_2
, residente in [...], alla restituzione delle C.F._3
somme indebitamente percepite dalla stessa per interessi anatocistici ed ultra legali, quantificata in € 26.715,54, o la differente somma stabilita nel corso del giudizio, alla IGnora
3 , c.f. , residente in [...] C.F._1
Vivaldo n. 16 int. 23;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. come per legge.
Per parte convenuta
Nel merito, in via preliminare
Dichiararsi estinte per prescrizione la domanda dell'attrice opponente diretta a ottenere la ripetizione di quanto dalla medesima versato a in misura asseritamente Controparte_1
eccedente a quanto dalla stessa dovuto in data antecedente al 3.7.2014 (ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Dichiararsi la prescrizione di ogni azione, quantunque qui non esercitata, volta a mettere in discussione le convenzioni sottoscritte liberamente dalle parti e dirette a determinare gli importi dovuti a titolo di capitale e interesse. In particolare, si eccepisce la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento delle convenzioni con le quali le parti hanno convenuto e stipulato l'ammontare degli interessi corrispettivi e l'ammontare del capitale residuo (oltre ad altre clausole) stipulate in data antecedente al 3.7.2019 (ossia 5 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel merito
Rigettarsi, comunque dichiararsi prive di fondamento tutte le azioni, eccezioni e deduzioni formulate dalla parte attrice opponente – anche con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva in capo a – e confermarsi il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
4 In ogni caso, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che CP_3
è creditrice di delle seguenti somme determinate alla data del
[...] Parte_1
15.04.2024: € 121.647,97 a titolo di capitale e € 886,53 a titolo di interessi residui. Oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo. In alternativa, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che è creditrice di Controparte_1 Parte_1
delle diverse somme, maggiori o minori di quelle sopra indicate, che risulteranno di giustizia dovute.
Condannarsi, dunque, a corrispondere a le somme, Parte_1 Controparte_1
attualizzate alla data del 15.04.2024, di € 121.647,97 a titolo di capitale, € 886,53 a titolo di interessi residui, oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo o le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia dovute.
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria
Occorrendo, disporsi CTU contabile per accertare gli importi dovuti sulla base del contratto di mutuo di cui al doc. 1 di parte ricorrente-opposta e dei pagamenti eseguiti da Parte_1
[...]
Per parte terza intervenuta
Nel merito, in via preliminare
Dichiararsi estinte per prescrizione la domanda dell'attrice opponente diretta a ottenere la ripetizione di quanto dalla medesima versato a in misura asseritamente Controparte_1
eccedente a quanto dalla stessa dovuto in data antecedente al 3.7.2014 (ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
5 Dichiararsi la prescrizione di ogni azione, quantunque qui non esercitata, volta a mettere in discussione le convenzioni sottoscritte liberamente dalle parti e dirette a determinare gli importi dovuti a titolo di capitale e interesse. In particolare, si eccepisce la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento delle convenzioni con le quali le parti hanno convenuto e stipulato l'ammontare degli interessi corrispettivi e l'ammontare del capitale residuo (oltre ad altre clausole) stipulate in data antecedente al 3.7.2019 (ossia 5 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel merito
Rigettarsi, comunque dichiararsi prive di fondamento tutte le azioni, eccezioni e deduzioni formulate dalla parte attrice opponente, anche con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo a e assumere le Controparte_1
conseguenti decisioni circa la condanna della IG.ra al pagamento del Parte_1
debito come richieste dalla IG.ra . Controparte_1
In via subordinata, in ipotesi di accertamento e declaratoria che la legittimazione ad agire/titolarità del credito deve essere riconosciuta attualmente in capo al geom. CP_2
, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che il geom.
[...]
è creditore di delle seguenti somme determinate alla Controparte_2 Parte_1 data del 15.04.2024: € 121.647,97 a titolo di capitale e € 886,53 a titolo di interessi residui.
Oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo. In alternativa, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che il geom. è creditore di Controparte_2 Parte_1
delle diverse somme, maggiori o minori di quelle sopra indicate, che risulteranno
[...]
di giustizia dovute.
Condannarsi, dunque, a corrispondere a le somme, Parte_1 Controparte_2 attualizzate alla data del 15.04.2024, di € 121.647,97 a titolo di capitale, € 886,53 a titolo di interessi residui, oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale
6 di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo o le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia dovute.
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria
Occorrendo, disporsi CTU contabile per accertare gli importi dovuti sulla base del contratto di mutuo di cui al doc. 1 di parte ricorrente-opposta e dei pagamenti eseguiti da Parte_1
[...]
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso monitorio 6.5.2024 ha dedotto di avere concesso a mutuo Controparte_1
somme di denaro a e di essere, a tale titolo, creditrice della Parte_1 somma di € 121.647,97 oltre interessi. A tale proposito ha dimesso un documento datato
26.9.2016 e denominato “contratto di mutuo fruttifero”, sottoscritto dalla ricorrente e dalla debitrice. In tale documento viene dato atto della vigenza tra le parti di due rapporti di mutuo fruttifero:
a) un primo mutuo rinnovato in data 25.2.2015 per il quale si è riconosciuta Parte_1 debitrice della somma di € 35.000,00, oltre ad interessi calcolati al saggio del 3% annuo a decorrere dal 9.1.2015, con termine per la restituzione all'8.1.2016;
b) un secondo mutuo rinnovato in data 2.10.2014 per il quale la mutuataria si è riconosciuta debitrice della somma di € 129.766,62, oltre ad interessi calcolati al saggio del 3,5% annuo a decorrere dal 30.9.2014, con termine per la restituzione al
30.9.2015.
Nello stesso documento ha assunto l'impegno a versare Parte_1 mensilmente, a partire da aprile 2015, la somma di € 500,00 ed è stato pattuito che, in caso di morte o incapacità sopravvenute della mutuante, la restituzione del mutuo sarebbe dovuta avvenire nelle mani di o, in sua vece, dell'avv. Simone Baggio. Controparte_2
7 La ricorrente ha dato atto di avere ricevuto, in più riprese, pagamenti per complessivi €
50.202,54, imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c., e ha dedotto di essere ancora creditrice di €
121.647,97 per capitale ed € 886,53 per interessi.
Ha quindi chiesto ed ottenuto che venisse ingiunto a il pagamento Parte_1
delle suddette somme, oltre agli interessi al saggio del 3,5% sulla parte capitale, maturati dal
16.4.2024 al saldo.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo emesso - n. 747/24 del 15.5.2024 – ha proposto opposizione chiedendo che lo stesso venisse revocato per il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di o comunque per l'infondatezza delle avverse Controparte_1
pretese creditorie o, in subordine, che le pretese avversarie venissero ridotte e, in via riconvenzionale, che la convenuta venisse condannata a restituire le somme percepite “per interessi anatocistici ed ultra legali”, quantificate in € 26.715,54.
L'opponente ha prodotto, tra l'altro, una missiva datata 20.5.2021 a lei pervenuta da
[...]
con la quale quest'ultimo le ha trasmesso copia di una scrittura privata del CP_2
31.8.2018 in forza della quale risulterebbe avere ceduto allo stesso Controparte_1 [...]
il proprio credito nei confronti di . CP_2 Parte_1
1.3 Costituitasi in giudizio, ha dedotto che la cessione del credito di cui alla Controparte_1
scrittura del 31.8.2018 avrebbe avuto mera rilevanza interna e sarebbe stata predisposta per valere solo dopo la morte di . La convenuta ha inoltre contestato le altre difese di CP_1
parte attrice, eccependo anche la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4 Con comparsa del 4.10.2024 è intervenuto in giudizio aderendo alle Controparte_2
difese della convenuta e chiedendo, in subordine, che l'opponente venisse condannata a pagare allo stesso terzo intervenuto le somme già dovute alla convenuta opposta.
1.5 All'udienza del 27.3.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., si è svolta la discussione della causa.
8
2. Sulla legittimità dell'intervento in causa di Controparte_2
L'opponente, convenuta sostanziale nel processo, nega di essere debitrice dell'opposta sostenendo che il credito sarebbe stato da questa ceduta ad un terzo. Quest'ultimo è intervenuto nel processo per contestare le argomentazioni sul punto dell'opponente e, in subordine, affinché la stessa venga condannata a pagare in suo favore quanto richiesto in sede monitoria.
L'intervento del terzo è legittimo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., in quanto con esso il terzo fa valere, in confronto dell'attrice, un diritto relativo al titolo dedotto in giudizio. Il rapporto di debito/credito cui attiene la causa è rimasto lo stesso, anche a seguito della cessione, sicché legittimamente chiede che venga accertata la titolarità di detto rapporto, ex Controparte_2
latere creditoris, in capo alla convenuta (domanda rispetto alla quale ha un interesse proprio, visto il contenuto delle difese dell'attrice) o, in subordine, in capo a sé.
3. Sulla titolarità del credito
La convenzione sottoscritta da e il 31.8.2018 prevede Controparte_1 Controparte_2
l'impegno del secondo a rendere in favore della prima una serie di servizi di assistenza e rappresentanza e stabilisce che, “in cambio dell'attività svolta”, “trasferisce a CP_1
i seguenti crediti nei confronti di ”. Controparte_2 Parte_2
Nulla, nel testo dell'accordo, autorizza a ritenere che, come sostengono in causa e CP_1
, l'accordo avesse una rilevanza esclusivamente interna alle parti (e, se così fosse, non CP_2 si spiegherebbe la ragione per cui ha formalmente comunicato a l'atto di CP_2 Parte_1
cessione) né che l'efficacia della cessione fosse differita al momento del decesso della prima.
In tal senso non può darsi rilievo al comportamento assunto dalle parti del contratto di cessione dopo la stipula del negozio – e cioè il fatto che abbia continuato a ricevere i CP_2
pagamenti di in nome e per conto di . Tale circostanza potrebbe, al più, Parte_1 CP_1
9 essere valorizzata ove si trattasse di interpretare un testo contrattuale ambiguo o comunque suscettibile di diverse letture (art. 1362 c.c.), mentre non può tenersene conto quando la volontà effettiva delle parti risulti chiara dalla lettura logico - letterale dell'atto (Cass. n.
15306/00, rv. 542265; n. 16022/02, rv. 558483).
Neppure può interpretarsi l'accordo del 31.8.2018 alla luce del precedente accordo del
26.9.2016, nel quale e avevano stabilito che il diritto alla restituzione CP_1 Parte_1
delle somme mutuate si sarebbe trasferito in capo a in caso di morte o di sopravvenuta CP_2 incapacità della mutuante. Le due pattuizioni (quella contenuta nell'accordo del 2016
e quella contenuta nell'accordo del 2018 ) sono Parte_3 Parte_4
intervenute in momenti diversi ed è ben possibile che, con la seconda convenzione, si sia anticipato e reso attuale un effetto che, nel contesto del primo documento, era indicato come futuro ed eventuale.
L'avvenuta cessione del credito è stata notificata dal cessionario al debitore ceduto sicché essa produce, nei suoi riguardi, gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.; perciò il debitore è autorizzato a negare il pagamento al creditore cedente. Le parti convenuta e terza intervenuta deducono in giudizio che la cessione pattuita nel 2018 non avrebbe avuto effetto (deduzione che, come detto, si scontra con il contenuto del documento negoziale dimesso in atti) ma non deducono, né chiedono che venga accertata, una retrocessione del credito.
La questione non attiene, come scritto negli atti di parte attrice, alla “legittimazione attiva” di chi si proclama creditore - atteso che la legittimazione della parte va verificata sulla base delle sue prospettazioni - bensì alla titolarità della posizione giuridica soggettiva oggetto di causa.
Detta titolarità spetta, per quanto detto, a , in capo al quale è stato trasferito il Controparte_2 credito derivante dai mutui di cui l'atto ricognitivo del 26.9.2016 dà conto.
4. Sulla prova del credito
10 L'atto datato 26.9.2016 è un accordo bilaterale intervenuto tra quelle che erano al tempo le parti del rapporto di credito/debito con cui esse hanno definito l'ammontare residuo del debito di alla data indicata, stabilendo alcune condizioni relative alle Parte_1
modalità di pagamento e formalizzando anche un impegno della debitrice a provvedere a pagamenti periodici finalizzati all'estinzione del debito.
L'efficacia probatoria dell'atto è operante anche a beneficio del soggetto cui il credito è stato ceduto dopo la stipula del negozio di accertamento, vale a dire il terzo intervenuto.
[...]
, in effetti, non contesta l'esistenza dei mutui di cui viene dato atto nella Parte_1
scrittura in questione, né il saggio di interesse ed i termini di pagamento come indicati in quell'atto.
Tali termini (30.9.2015 e 8.1.2016) risultano già scaduti alla data del 26.9.2016 indicata in calce all'atto (data che parte convenuta indica come “errata”, senza specificare a quando risalga effettivamente la sottoscrizione dell'accordo). Detta incongruenza non priva di valore l'atto ricognitivo e l'impegno di pagamento sottoscritti dall'opponente. Esso vale, appunto, come riconoscimento e definizione dell'entità del debito ed impegno della debitrice ad estinguere debiti già scaduti mediante un piano di pagamenti con cadenza mensili dell'ammontare minimo di € 500,00 ciascuno.
5. Sull'anatocismo
5.1 In sede monitoria parte ricorrente ha dimesso un foglio di calcolo per dimostrare come i molteplici pagamenti intervenuti dopo la scrittura del 26.9.2016 – dal 28.11.2017 al
30.1.2024 – siano stati imputati alle diverse voci di credito, in coerenza con la previsione di cui all'art. 1194 c.c. - e quindi prioritariamente agli interessi - e come questi ultimi siano maturati negli anni.
11 5.2 Secondo parte opponente il documento proverebbe come sia stata violata la regola di cui all'art. 1283 c.c., secondo la quale, salvo che in alcune ipotesi, gli interessi scaduti non possono produrre ulteriori interessi.
5.3 Le altre parti hanno replicato sul punto evidenziando che:
a. nei rapporti in esame, quanto al periodo precedente alla scrittura del 26.9.2016, le parti hanno stipulato, di anno in anno, convenzioni aventi durata annuale (prodotte in atti da parte attrice sub docc. 2 e 3) sicché, in tali occasioni, gli interessi maturati nel corso dell'anno trascorso sarebbero stati capitalizzati in forza di accordi posteriori alla loro scadenza, presentandosi così una delle ipotesi in cui l'anatocismo è consentito dall'art. 1283 c.c.;
b. la scrittura del 26.9.2016 avrebbe anche un contenuto transattivo con il quale le parti avrebbero inteso porre “fine ad ogni discussione circa gli importi versati reciprocamente in data anteriore”, sicché l'attrice non potrebbe oggi contestare la portata del detto negozio transattivo facendo riferimento a vicende precedenti allo stesso;
c. a partire dal contratto del 26.9.2016 nessuna capitalizzazione degli interessi sarebbe stata più avvenuta;
d. il diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme pagate in forza di anatocismo vietato sarebbe comunque prescritto.
5.4 Quanto dedotto sub a. risulta coerente con i documenti in atti, nei quali si dà conto di come le parti annualmente sottoscrivessero atti di “rinnovo” dei mutui fruttiferi a suo tempo concessi. In tali atti viene esplicitato il conteggio degli interessi maturati e ridefinito – alla luce dei pagamenti parziali eseguiti da parte debitrice e degli interessi suindicati –
“l'ammontare complessivo del mutuo”. Questo meccanismo ha comportato, effettivamente, la successiva capitalizzazione degli interessi ma in ragione, non di una convenzione precedente alla maturazione degli interessi, bensì di una convenzione successiva alla maturazione di interessi dovuti per un anno. Tale forma di anatocismo è consentita dall'art. 1283 c.c.
12 Non rileva, in proposito, il fatto che le convenzioni sottoscritte annualmente dalle parti non costituirebbero, secondo l'opponente, “contratti autonomi e distinti” ma meri rinnovi “del rapporto obbligatorio originario”. Ciò che rileva, ai fini della verifica del rispetto dell'art. 1283 c.c., è che in tali atti venisse sancita la capitalizzazione degli interessi già maturati.
Con riguardo al periodo successivo alla scrittura datata 26.9.2016, parte attrice non ha specificamente contestato quanto dedotto dalle controparti e indicato nell'intestazione del prospetto di calcolo di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio in ordine al conteggio degli interessi operato solo sulla sorte capitale.
A prescindere, quindi, dal valore transattivo o meno dell'accordo del 26.9.2016, non risultano violazioni del divieto di anatocismo, né nel periodo precedente a tale accordo, né in quello successivo.
6. Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo concesso in favore di va revocato in quanto ella non è Controparte_1
più titolare del credito azionato. Va accolta la domanda subordinata del terzo intervenuto, con la quale egli ha chiesto che venga condannata a pagargli le Parte_1
somme per cui è causa.
La convenuta opposta soccombe nei confronti dell'attrice opponente ed è pertanto tenuta a rifonderla delle spese di lite.
L'attrice invece, sempre in ragione del criterio della soccombenza, va condannata a rifondere le spese di lite in favore del terzo intervenuto . Controparte_2
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, sulla scorta del valore e della limitata complessità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
13 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 747/2024 emesso da questo Tribunale il
15.05.2024;
2) condanna a pagare a le somme, Parte_1 Controparte_2 attualizzate alla data del 15.04.2024, di € 121.647,97 a titolo di capitale ed € 886,53 a titolo di interessi residui, oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del giudizio di opposizione, liquidate in € 9.058,00, di cui € 7.750,00 per compensi, €
145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 del giudizio, liquidate in € 9.292,00, di cui € 7.750,00 per compensi, € 379,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 28 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTIANO PIVATO e l'avv. TAMARA LANARO
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
PADOVAN
Parte convenuta
con l'intervento di
(C.F. ), con l'avv. DAVID APICELLA Controparte_2 C.F._3
Parte intervenuta
Oggetto: Mutuo.
Conclusioni delle parti
1 Per parte attrice
In via istruttoria ammettere i documenti prodotti;
se del caso, disporre CTU per la determinazione dell'eventuale debito/credito della IGnora
; Parte_1
Nel merito
In via preliminare
Sin da ora, l'odierna attrice si oppone all'eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, illegittimo ed ingiusto per i motivi di cui in premessa e in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta.
In via principale
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 747/2024 emesso dall'Ill.mo Tribunale di
Vicenza il 15.05.2024 nel procedimento con rg. 1917/2024, stante la carenza di legittimazione attiva in capo alla IGnora e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_1 nulla è dovuto dall'odierna opponente c.f. Parte_1
, residente in [...] int. 23, alla IGnora C.F._1
, c.f. , residente in [...] C.F._2
20;
Dichiarare l'intervento di , c.f. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(VI), via Marzabotto n. 6, inammissibile per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
In subordine
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 747/2024 emesso dall'Ill.mo Tribunale di
Vicenza il 15.05.2024 nel procedimento con rg. 1917/2024 perché infondato in fatto e in diritto e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Parte_1
, c.f. , residente in [...] int. 23,
[...] C.F._1
2 alla IGnora , c.f. , residente in [...] C.F._2
Santa Chiara n. 20 per tutti i motivi meglio indicati in atti;
Nel caso in cui venga accertata la legittimazione attiva del IGnor , c.f. Controparte_2
, residente in [...] accertare e dichiarare C.F._3 che nulla è dovuto dall'odierna opponente , c.f. Parte_1
, residente in [...] int. 23, per tutti i motivi C.F._1
meglio indicati nel presente atto.
In estremo subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accerti la posizione debitoria della IGnora , c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Cassola (VI), via Vivaldo n. 16 int. 23, nei confronti della IGnora , c.f. Controparte_1
, residente in [...], ridurre la pretesa C.F._2
avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati in atti;
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accerti la posizione debitoria della IGnora , c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Cassola (VI), via Vivaldo n. 16 int. 23, nei confronti del IGnor , c.f. Controparte_2
, residente in [...], ridurre la pretesa C.F._3
avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto.
In via riconvenzionale
In via principale, condannare la IGnora , c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...] e/o il IGnor , c.f. Controparte_2
, residente in [...], alla restituzione delle C.F._3
somme indebitamente percepite dalla stessa per interessi anatocistici ed ultra legali, quantificata in € 26.715,54, o la differente somma stabilita nel corso del giudizio, alla IGnora
3 , c.f. , residente in [...] C.F._1
Vivaldo n. 16 int. 23;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. come per legge.
Per parte convenuta
Nel merito, in via preliminare
Dichiararsi estinte per prescrizione la domanda dell'attrice opponente diretta a ottenere la ripetizione di quanto dalla medesima versato a in misura asseritamente Controparte_1
eccedente a quanto dalla stessa dovuto in data antecedente al 3.7.2014 (ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Dichiararsi la prescrizione di ogni azione, quantunque qui non esercitata, volta a mettere in discussione le convenzioni sottoscritte liberamente dalle parti e dirette a determinare gli importi dovuti a titolo di capitale e interesse. In particolare, si eccepisce la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento delle convenzioni con le quali le parti hanno convenuto e stipulato l'ammontare degli interessi corrispettivi e l'ammontare del capitale residuo (oltre ad altre clausole) stipulate in data antecedente al 3.7.2019 (ossia 5 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel merito
Rigettarsi, comunque dichiararsi prive di fondamento tutte le azioni, eccezioni e deduzioni formulate dalla parte attrice opponente – anche con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva in capo a – e confermarsi il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
4 In ogni caso, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che CP_3
è creditrice di delle seguenti somme determinate alla data del
[...] Parte_1
15.04.2024: € 121.647,97 a titolo di capitale e € 886,53 a titolo di interessi residui. Oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo. In alternativa, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che è creditrice di Controparte_1 Parte_1
delle diverse somme, maggiori o minori di quelle sopra indicate, che risulteranno di giustizia dovute.
Condannarsi, dunque, a corrispondere a le somme, Parte_1 Controparte_1
attualizzate alla data del 15.04.2024, di € 121.647,97 a titolo di capitale, € 886,53 a titolo di interessi residui, oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo o le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia dovute.
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria
Occorrendo, disporsi CTU contabile per accertare gli importi dovuti sulla base del contratto di mutuo di cui al doc. 1 di parte ricorrente-opposta e dei pagamenti eseguiti da Parte_1
[...]
Per parte terza intervenuta
Nel merito, in via preliminare
Dichiararsi estinte per prescrizione la domanda dell'attrice opponente diretta a ottenere la ripetizione di quanto dalla medesima versato a in misura asseritamente Controparte_1
eccedente a quanto dalla stessa dovuto in data antecedente al 3.7.2014 (ossia 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
5 Dichiararsi la prescrizione di ogni azione, quantunque qui non esercitata, volta a mettere in discussione le convenzioni sottoscritte liberamente dalle parti e dirette a determinare gli importi dovuti a titolo di capitale e interesse. In particolare, si eccepisce la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento delle convenzioni con le quali le parti hanno convenuto e stipulato l'ammontare degli interessi corrispettivi e l'ammontare del capitale residuo (oltre ad altre clausole) stipulate in data antecedente al 3.7.2019 (ossia 5 anni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel merito
Rigettarsi, comunque dichiararsi prive di fondamento tutte le azioni, eccezioni e deduzioni formulate dalla parte attrice opponente, anche con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo a e assumere le Controparte_1
conseguenti decisioni circa la condanna della IG.ra al pagamento del Parte_1
debito come richieste dalla IG.ra . Controparte_1
In via subordinata, in ipotesi di accertamento e declaratoria che la legittimazione ad agire/titolarità del credito deve essere riconosciuta attualmente in capo al geom. CP_2
, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che il geom.
[...]
è creditore di delle seguenti somme determinate alla Controparte_2 Parte_1 data del 15.04.2024: € 121.647,97 a titolo di capitale e € 886,53 a titolo di interessi residui.
Oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo. In alternativa, accertarsi e dichiararsi, in forza dei titoli giudizialmente dedotti, che il geom. è creditore di Controparte_2 Parte_1
delle diverse somme, maggiori o minori di quelle sopra indicate, che risulteranno
[...]
di giustizia dovute.
Condannarsi, dunque, a corrispondere a le somme, Parte_1 Controparte_2 attualizzate alla data del 15.04.2024, di € 121.647,97 a titolo di capitale, € 886,53 a titolo di interessi residui, oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale
6 di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo o le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia dovute.
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria
Occorrendo, disporsi CTU contabile per accertare gli importi dovuti sulla base del contratto di mutuo di cui al doc. 1 di parte ricorrente-opposta e dei pagamenti eseguiti da Parte_1
[...]
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso monitorio 6.5.2024 ha dedotto di avere concesso a mutuo Controparte_1
somme di denaro a e di essere, a tale titolo, creditrice della Parte_1 somma di € 121.647,97 oltre interessi. A tale proposito ha dimesso un documento datato
26.9.2016 e denominato “contratto di mutuo fruttifero”, sottoscritto dalla ricorrente e dalla debitrice. In tale documento viene dato atto della vigenza tra le parti di due rapporti di mutuo fruttifero:
a) un primo mutuo rinnovato in data 25.2.2015 per il quale si è riconosciuta Parte_1 debitrice della somma di € 35.000,00, oltre ad interessi calcolati al saggio del 3% annuo a decorrere dal 9.1.2015, con termine per la restituzione all'8.1.2016;
b) un secondo mutuo rinnovato in data 2.10.2014 per il quale la mutuataria si è riconosciuta debitrice della somma di € 129.766,62, oltre ad interessi calcolati al saggio del 3,5% annuo a decorrere dal 30.9.2014, con termine per la restituzione al
30.9.2015.
Nello stesso documento ha assunto l'impegno a versare Parte_1 mensilmente, a partire da aprile 2015, la somma di € 500,00 ed è stato pattuito che, in caso di morte o incapacità sopravvenute della mutuante, la restituzione del mutuo sarebbe dovuta avvenire nelle mani di o, in sua vece, dell'avv. Simone Baggio. Controparte_2
7 La ricorrente ha dato atto di avere ricevuto, in più riprese, pagamenti per complessivi €
50.202,54, imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c., e ha dedotto di essere ancora creditrice di €
121.647,97 per capitale ed € 886,53 per interessi.
Ha quindi chiesto ed ottenuto che venisse ingiunto a il pagamento Parte_1
delle suddette somme, oltre agli interessi al saggio del 3,5% sulla parte capitale, maturati dal
16.4.2024 al saldo.
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo emesso - n. 747/24 del 15.5.2024 – ha proposto opposizione chiedendo che lo stesso venisse revocato per il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di o comunque per l'infondatezza delle avverse Controparte_1
pretese creditorie o, in subordine, che le pretese avversarie venissero ridotte e, in via riconvenzionale, che la convenuta venisse condannata a restituire le somme percepite “per interessi anatocistici ed ultra legali”, quantificate in € 26.715,54.
L'opponente ha prodotto, tra l'altro, una missiva datata 20.5.2021 a lei pervenuta da
[...]
con la quale quest'ultimo le ha trasmesso copia di una scrittura privata del CP_2
31.8.2018 in forza della quale risulterebbe avere ceduto allo stesso Controparte_1 [...]
il proprio credito nei confronti di . CP_2 Parte_1
1.3 Costituitasi in giudizio, ha dedotto che la cessione del credito di cui alla Controparte_1
scrittura del 31.8.2018 avrebbe avuto mera rilevanza interna e sarebbe stata predisposta per valere solo dopo la morte di . La convenuta ha inoltre contestato le altre difese di CP_1
parte attrice, eccependo anche la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4 Con comparsa del 4.10.2024 è intervenuto in giudizio aderendo alle Controparte_2
difese della convenuta e chiedendo, in subordine, che l'opponente venisse condannata a pagare allo stesso terzo intervenuto le somme già dovute alla convenuta opposta.
1.5 All'udienza del 27.3.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., si è svolta la discussione della causa.
8
2. Sulla legittimità dell'intervento in causa di Controparte_2
L'opponente, convenuta sostanziale nel processo, nega di essere debitrice dell'opposta sostenendo che il credito sarebbe stato da questa ceduta ad un terzo. Quest'ultimo è intervenuto nel processo per contestare le argomentazioni sul punto dell'opponente e, in subordine, affinché la stessa venga condannata a pagare in suo favore quanto richiesto in sede monitoria.
L'intervento del terzo è legittimo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., in quanto con esso il terzo fa valere, in confronto dell'attrice, un diritto relativo al titolo dedotto in giudizio. Il rapporto di debito/credito cui attiene la causa è rimasto lo stesso, anche a seguito della cessione, sicché legittimamente chiede che venga accertata la titolarità di detto rapporto, ex Controparte_2
latere creditoris, in capo alla convenuta (domanda rispetto alla quale ha un interesse proprio, visto il contenuto delle difese dell'attrice) o, in subordine, in capo a sé.
3. Sulla titolarità del credito
La convenzione sottoscritta da e il 31.8.2018 prevede Controparte_1 Controparte_2
l'impegno del secondo a rendere in favore della prima una serie di servizi di assistenza e rappresentanza e stabilisce che, “in cambio dell'attività svolta”, “trasferisce a CP_1
i seguenti crediti nei confronti di ”. Controparte_2 Parte_2
Nulla, nel testo dell'accordo, autorizza a ritenere che, come sostengono in causa e CP_1
, l'accordo avesse una rilevanza esclusivamente interna alle parti (e, se così fosse, non CP_2 si spiegherebbe la ragione per cui ha formalmente comunicato a l'atto di CP_2 Parte_1
cessione) né che l'efficacia della cessione fosse differita al momento del decesso della prima.
In tal senso non può darsi rilievo al comportamento assunto dalle parti del contratto di cessione dopo la stipula del negozio – e cioè il fatto che abbia continuato a ricevere i CP_2
pagamenti di in nome e per conto di . Tale circostanza potrebbe, al più, Parte_1 CP_1
9 essere valorizzata ove si trattasse di interpretare un testo contrattuale ambiguo o comunque suscettibile di diverse letture (art. 1362 c.c.), mentre non può tenersene conto quando la volontà effettiva delle parti risulti chiara dalla lettura logico - letterale dell'atto (Cass. n.
15306/00, rv. 542265; n. 16022/02, rv. 558483).
Neppure può interpretarsi l'accordo del 31.8.2018 alla luce del precedente accordo del
26.9.2016, nel quale e avevano stabilito che il diritto alla restituzione CP_1 Parte_1
delle somme mutuate si sarebbe trasferito in capo a in caso di morte o di sopravvenuta CP_2 incapacità della mutuante. Le due pattuizioni (quella contenuta nell'accordo del 2016
e quella contenuta nell'accordo del 2018 ) sono Parte_3 Parte_4
intervenute in momenti diversi ed è ben possibile che, con la seconda convenzione, si sia anticipato e reso attuale un effetto che, nel contesto del primo documento, era indicato come futuro ed eventuale.
L'avvenuta cessione del credito è stata notificata dal cessionario al debitore ceduto sicché essa produce, nei suoi riguardi, gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.; perciò il debitore è autorizzato a negare il pagamento al creditore cedente. Le parti convenuta e terza intervenuta deducono in giudizio che la cessione pattuita nel 2018 non avrebbe avuto effetto (deduzione che, come detto, si scontra con il contenuto del documento negoziale dimesso in atti) ma non deducono, né chiedono che venga accertata, una retrocessione del credito.
La questione non attiene, come scritto negli atti di parte attrice, alla “legittimazione attiva” di chi si proclama creditore - atteso che la legittimazione della parte va verificata sulla base delle sue prospettazioni - bensì alla titolarità della posizione giuridica soggettiva oggetto di causa.
Detta titolarità spetta, per quanto detto, a , in capo al quale è stato trasferito il Controparte_2 credito derivante dai mutui di cui l'atto ricognitivo del 26.9.2016 dà conto.
4. Sulla prova del credito
10 L'atto datato 26.9.2016 è un accordo bilaterale intervenuto tra quelle che erano al tempo le parti del rapporto di credito/debito con cui esse hanno definito l'ammontare residuo del debito di alla data indicata, stabilendo alcune condizioni relative alle Parte_1
modalità di pagamento e formalizzando anche un impegno della debitrice a provvedere a pagamenti periodici finalizzati all'estinzione del debito.
L'efficacia probatoria dell'atto è operante anche a beneficio del soggetto cui il credito è stato ceduto dopo la stipula del negozio di accertamento, vale a dire il terzo intervenuto.
[...]
, in effetti, non contesta l'esistenza dei mutui di cui viene dato atto nella Parte_1
scrittura in questione, né il saggio di interesse ed i termini di pagamento come indicati in quell'atto.
Tali termini (30.9.2015 e 8.1.2016) risultano già scaduti alla data del 26.9.2016 indicata in calce all'atto (data che parte convenuta indica come “errata”, senza specificare a quando risalga effettivamente la sottoscrizione dell'accordo). Detta incongruenza non priva di valore l'atto ricognitivo e l'impegno di pagamento sottoscritti dall'opponente. Esso vale, appunto, come riconoscimento e definizione dell'entità del debito ed impegno della debitrice ad estinguere debiti già scaduti mediante un piano di pagamenti con cadenza mensili dell'ammontare minimo di € 500,00 ciascuno.
5. Sull'anatocismo
5.1 In sede monitoria parte ricorrente ha dimesso un foglio di calcolo per dimostrare come i molteplici pagamenti intervenuti dopo la scrittura del 26.9.2016 – dal 28.11.2017 al
30.1.2024 – siano stati imputati alle diverse voci di credito, in coerenza con la previsione di cui all'art. 1194 c.c. - e quindi prioritariamente agli interessi - e come questi ultimi siano maturati negli anni.
11 5.2 Secondo parte opponente il documento proverebbe come sia stata violata la regola di cui all'art. 1283 c.c., secondo la quale, salvo che in alcune ipotesi, gli interessi scaduti non possono produrre ulteriori interessi.
5.3 Le altre parti hanno replicato sul punto evidenziando che:
a. nei rapporti in esame, quanto al periodo precedente alla scrittura del 26.9.2016, le parti hanno stipulato, di anno in anno, convenzioni aventi durata annuale (prodotte in atti da parte attrice sub docc. 2 e 3) sicché, in tali occasioni, gli interessi maturati nel corso dell'anno trascorso sarebbero stati capitalizzati in forza di accordi posteriori alla loro scadenza, presentandosi così una delle ipotesi in cui l'anatocismo è consentito dall'art. 1283 c.c.;
b. la scrittura del 26.9.2016 avrebbe anche un contenuto transattivo con il quale le parti avrebbero inteso porre “fine ad ogni discussione circa gli importi versati reciprocamente in data anteriore”, sicché l'attrice non potrebbe oggi contestare la portata del detto negozio transattivo facendo riferimento a vicende precedenti allo stesso;
c. a partire dal contratto del 26.9.2016 nessuna capitalizzazione degli interessi sarebbe stata più avvenuta;
d. il diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme pagate in forza di anatocismo vietato sarebbe comunque prescritto.
5.4 Quanto dedotto sub a. risulta coerente con i documenti in atti, nei quali si dà conto di come le parti annualmente sottoscrivessero atti di “rinnovo” dei mutui fruttiferi a suo tempo concessi. In tali atti viene esplicitato il conteggio degli interessi maturati e ridefinito – alla luce dei pagamenti parziali eseguiti da parte debitrice e degli interessi suindicati –
“l'ammontare complessivo del mutuo”. Questo meccanismo ha comportato, effettivamente, la successiva capitalizzazione degli interessi ma in ragione, non di una convenzione precedente alla maturazione degli interessi, bensì di una convenzione successiva alla maturazione di interessi dovuti per un anno. Tale forma di anatocismo è consentita dall'art. 1283 c.c.
12 Non rileva, in proposito, il fatto che le convenzioni sottoscritte annualmente dalle parti non costituirebbero, secondo l'opponente, “contratti autonomi e distinti” ma meri rinnovi “del rapporto obbligatorio originario”. Ciò che rileva, ai fini della verifica del rispetto dell'art. 1283 c.c., è che in tali atti venisse sancita la capitalizzazione degli interessi già maturati.
Con riguardo al periodo successivo alla scrittura datata 26.9.2016, parte attrice non ha specificamente contestato quanto dedotto dalle controparti e indicato nell'intestazione del prospetto di calcolo di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio in ordine al conteggio degli interessi operato solo sulla sorte capitale.
A prescindere, quindi, dal valore transattivo o meno dell'accordo del 26.9.2016, non risultano violazioni del divieto di anatocismo, né nel periodo precedente a tale accordo, né in quello successivo.
6. Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo concesso in favore di va revocato in quanto ella non è Controparte_1
più titolare del credito azionato. Va accolta la domanda subordinata del terzo intervenuto, con la quale egli ha chiesto che venga condannata a pagargli le Parte_1
somme per cui è causa.
La convenuta opposta soccombe nei confronti dell'attrice opponente ed è pertanto tenuta a rifonderla delle spese di lite.
L'attrice invece, sempre in ragione del criterio della soccombenza, va condannata a rifondere le spese di lite in favore del terzo intervenuto . Controparte_2
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, sulla scorta del valore e della limitata complessità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
13 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 747/2024 emesso da questo Tribunale il
15.05.2024;
2) condanna a pagare a le somme, Parte_1 Controparte_2 attualizzate alla data del 15.04.2024, di € 121.647,97 a titolo di capitale ed € 886,53 a titolo di interessi residui, oltre a interessi al saggio contrattuale del 3,5% sulla residua somma capitale di € 121.647,97 decorrenti dal 16.04.2024 al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del giudizio di opposizione, liquidate in € 9.058,00, di cui € 7.750,00 per compensi, €
145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_2 del giudizio, liquidate in € 9.292,00, di cui € 7.750,00 per compensi, € 379,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 28 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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