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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9512/2017 R.G.
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Picicci;
Parte_1 attore CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Elvira Morgese;
CP_1 convenuto
CONTRO
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carmela Flaminio;
CP_2 convenuta
******** all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegante dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 10.05.2017 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 1158 c.c. i convenuti meglio indicati in epigrafe, asserendo di aver esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà del “fondo rustico in agro di Toritto (Ba), distinto in catasto al foglio
n. 45, particella 29, coltivato parte a seminativo di classe 3 e parte ad uliveto classe 4, reddito dominicale complessivo Euro 46,52, Reddito agrario complessivo Euro 48,46”. Su queste premesse l'attore ha chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria in suo favore del predetto fondo agricolo, con le consequenziali pronunce di legge. Ha precisato che sul citato fondo agricolo sin dagli inizi degli anni Novanta aveva eseguito lavori di coltivazione del terreno, potatura, raccolta dei frutti ed interventi manutentivi ordinari e straordinari, sostenendo anche i relativi costi. Con comparsa di risposta depositata all'udienza dell'11.10.2017 si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Ha riferito di aver acquistato unitamente alla l fondo rustico oggetto di causa per atto di Notar CP_2 in data 07.02.1986. Persona_1
Ha precisato di aver sempre curato il fondo rustico e di aver raccolto i relativi frutti sino al 2007 allorchè le sue condizioni di salute (schizofrenia paranoidea cronica) gli avevano precluso di continuare tale attività, tant'è che nel 2008 era stato riconosciuto invalido al 100%. Pertanto, ha dedotto che non era maturato il periodo ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini della usucapione ordinaria, che l'attore non aveva fornito alcuna prova né del possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio, non essendo bastevole il periodo da costui indicato (“dagli inizi degli anni novanta”) né delle spese asseritamente sostenute per la coltivazione del citato fondo rustico.
1 Inoltre, sosteneva che l'attore non avesse dimostrato la sussistenza del requisito soggettivo ai fini dell'usucapione, atteso che l'espletamento dell'attività di coltivazione non aveva comportato una situazione di oggettiva incompatibilità con la proprietà altrui. All'udienza dell'11.10.2017 il Giudice, rilevata la mancata costituzione in giudizio di
[...]
e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omesso rispetto dei termini di comparizione CP_2 ex art. 163 bis c.p.c., ha disposto la rinnovazione della citazione a cura di parte attrice.
Con comparsa di risposta depositata il 02.05.2018 si è costituita in giudizio CP_2 contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Ha riferito che l'attore non avesse specificato il giorno dell'inizio dell'asserito possesso uti dominus
e che avesse indicato genericamente che era decorso il termine ventennale.
Ha precisato che il fondo rustico oggetto di causa era pervenuto agli odierni convenuti per effetto di atto di compravendita del 07.02.1986 per notar avente ad oggetto l'acquisto della proprietà Per_1 di “due piccoli appezzamenti molto vicini tra loro” e trasferiti “in parti uguali e pro indiviso” ai sigg.ri su cui insisteva il fabbricato rurale, ed esattamente: - Fondo rustico sito in agro Persona_2 di Toritto – Foglio 45 – particella 77, are 4,87 senza redditi e particella 79 – Foglio 45, seminativo arboreo di 2^ classe, are 7,20; - Fondo rustico sito in agro di Toritto – Foglio 45, particella 29, uso agricolo mandorleto di 3^ classe e particella 67 fabbricato rurale, particella 76 seminativo arboreo e particella 78, fabbricato rurale, senza redditi” e che detti fondi agricoli erano stati trasferiti con un unico atto di acquisto e formavano un corpo unico di un intero compendio rurale.
Ha dedotto di aver esercitato il diritto di proprietà sul citato fondo rustico, avvalendosi dapprima della collaborazione del suo ex marito e poi, dopo la separazione, di quella del di lei CP_1 fratello, , provvedendo alla cura e manutenzione del terreno nonchè alla raccolta dei Persona_3 frutti.
Ha aggiunto che era solita intrattenersi nel fondo in occasione delle domeniche estive e delle giornate primaverili e di “Pasquetta”, quando le condizioni climatiche lo consentivano. Ha raccontato che nel mese di marzo 2005 la Guardia di Finanza della Tenenza di Altamura aveva eseguito il sequestro dei fabbricati di proprietà dei convenuti siti in agro di Toritto e contraddistinti al foglio 45, particelle nn. 77 e 78, attigui alla particella oggetto di causa ed a questa collegati da un unico accesso, a causa “dell'irregolare smaltimento di carcasse di pneumatici fuori uso”. Ha esposto che era rimasta ignara del fatto che all'interno del suo fondo venissero ammassate carcasse di pneumatici usati, motivo per cui aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento di dissequestro emesso dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Altamura in data 01.07.2009, in esecuzione del provvedimento 5413/05 R.G.N.R. – 11349/05 R.G. GIP – 567/07 R.G. inc. es. del 21.09.2007 emesso dal Tribunale Penale di Bari, rientrando così nella piena disponibilità dell'area.
Ha evidenziato che uno dei due fabbricati oggetto di sequestro e successivo dissequestro, ubicato in contrada “Lamalandra”, ricadeva all'interno della particella n. 29, fg. 45, di cui l'attore rivendicava l'usucapione. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 08.11.2019 ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore deferitogli da ambedue i convenuti ed altre prove orali, rigettando l'istanza di acquisizione documentale formulata dalla CP_2 Espletate le prove orali, all'udienza del 23.06.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).
******** La domanda di parte attrice avente ad oggetto l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo rustico sito in agro di Toritto (Ba), distinto in catasto al foglio n. 45, particella 29, non merita accoglimento.
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi
2 costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, muovendo dagli anzidetti principi e da un esame del compendio istruttorio disponibile, ritiene il Tribunale che non risulta provato da parte attrice l'esercizio di un possesso esclusivo per il tempo previsto dalla legge sul bene oggetto di causa, esercitato con modalità tali da escludere dal possesso i convenuti. L'attore ha genericamente dedotto di aver posseduto il fondo oggetto di causa per oltre un ventennio e di aver esercitato in via esclusiva attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, quali la coltivazione del terreno, la potatura, la raccolta dei frutti ed interventi manutentivi ordinari e straordinari, sopportandone i relativi costi. Chi invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Sul punto, questo Tribunale non può che condividere le pronunce di legittimità e di merito citate dalla convenuta egli scritti finali ex art. 190 c.p.c., atteso che l'attore nell'atto di citazione non ha CP_2 mai indicato l'inizio del suo possesso (si è limitato a dichiarare di aver posseduto “sin dall'inizio degli anni Novanta, e comunque da oltre un ventennio”) ed inoltre, solo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 22.01.2020 ha precisato di aver iniziato l'attività di coltivazione nel fondo de quo tra il 1994 ed il 1995 (“Preciso, io coltivo dall'inizio degli anni novanta, non ricordo se 1994 o 1995”). A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cit. Cass. civ. n. 21837/18). Anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso il momento dell'inizio del possesso da parte del Pt_1
Invero, all'udienza del 23.06.2021 il testimone di parte attrice, (marito Testimone_1 dell'intestataria della particella catastale confinante con quella per cui è processo), ha riferito di aver cominciato a fare l'agricoltore sin dal 1997/1998 e di aver collaborato con parte attrice nei lavori di potatura del terreno agricolo (“Sin dal 1997/1998 ho cominciato a fare l'agricoltore e conoscendo il Sig. ho da quell'epoca iniziato a fare lavori in agricoltura e tutt'ora sono bracciante agricolo Pt_1 ed ho collaborato con lui a fare lavori di potatura al terreno in questione”). Non appare condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui l'interrogatorio formale dell'attore e le dichiarazioni rese dal citato teste siano di per sé sufficienti a provare il possesso ininterrotto per oltre venti anni del terreno oggetto del giudizio, considerato che il testimone non ha saputo Tes_1 individuare il momento dell'acquisto del possesso da parte dell'attore e comunque ha indicato genericamente negli anni 1997/1998 il periodo in cui avrebbe iniziato a collaborare con il CP_3
3
[...] nei lavori di potatura del terreno in questione, motivo per cui alcuna prova è stata fornita circa il decorso del periodo di venti anni utile ai fini dell'usucapione. Pertanto, la citata deposizione testimoniale non è stata in grado di coprire il ventennio utile ai fini dell'usucapione, considerato che il presente giudizio è stato iscritto al ruolo in data 05.06.2017. Inoltre, alla citata udienza del 23.06.2021 il teste di parte convenuta (genero Controparte_4 della conventa ha corroborato l'assunto difensivo di parte convenuta, riferendo, tra l'altro, CP_2 di essere andato in compagnia della convenuta dei comuni parenti sul fondo in questione il CP_2 sabato e nei fine settimana estivi per trascorrere le giornate all'aperto, di aver visto i convenuti recarsi nel fondo di loro proprietà sino a prima della pandemia del 2020 (al contrario di quanto sostenuto dall'attore, detta affermazione non è in netta contraddizione con quanto dedotto dallo stesso convenuto nella propria comparsa di risposta, ove egli si era limitato a riferire che dal 2007 CP_1 non aveva potuto più curare il fondo e raccogliere i relativi frutti a causa delle sue condizioni di salute ma queste ultime di certo non gli precludevano di trattenersi sul fondo in questione per trascorrervi i weekend o le giornate festive o per farvi delle passeggiate), di aver appreso la notizia del furto di alberi di ulivo e della circostanza che nei luoghi di causa erano stati accatastati dei pneumatici, nonché ha confermato la circostanza sub 8 della memoria (“Vero è che durante la primavera di ogni anno ed in autunno veniva constatato che il terreno appariva incolto e pieno di arbusti e quindi dovevate provvedere all'aratura ed alla sua manutenzione a mezzo di personale di fiducia”), precisando che
“a tali lavori provvedeva lo zio zio della mia compagna , figlia della Persona_3 Persona_4 convenuta . CP_2
In aggiunta, il non ha dimostrato di aver effettuato i dedotti lavori di manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria (operazioni di raccolta di pietrame dal terreno e ammassamento in una specchia, semina di foraggio e raccolta di olive), non avendo prodotto alcun documento e/o ricevuta fiscale attestante gli esborsi sostenuti per le operazioni colturali ed agronomiche.
Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, 5 marzo 2020,
n. 6123).
Peraltro, ai fini della possibilità di acquisire la titolarità dell'immobile posseduto, l'art. 1158 del c.c. prescrive che il possesso esclusivo sia "pubblico e pacifico".
Quindi non deve essere clandestino né nascosto, perché il titolare deve poter percepire che il bene gli è stato sottratto, e solo se il decorso del tempo è accompagnato da tale consapevolezza può determinare l'acquisto della proprietà.
Ad abundantiam, con riferimento al sequestro dei fabbricati di proprietà dei convenuti siti in agro di
Toritto e contraddistinti al foglio 45, particelle nn. 77 e 78, attigui alla particella oggetto di causa ed a questa collegati da un unico accesso (cfr. allegato depositato in atti), a causa “dell'irregolare smaltimento di carcasse di pneumatici fuori uso”, non può non considerarsi che la abbia CP_2 provveduto prontamente a richiedere ed a ottenere il dissequestro dei terreni e dei fabbricati di sua proprietà (cfr. verbale di dissequestro datato 01.07.2009, in atti), sebbene insistenti sulle particelle sub 77 e 78 (ma comunque confinanti e legate da un unico accesso alla particella sub 29 oggetto di causa) e non su quella oggetto del giudizio. Sul punto, lo stesso in sede di interrogatorio formale ha riferito che la particella (sub 29) Pt_1
“si trova dietro all'ingresso ove insiste un fabbricato in abbandono”, confermando la tesi di parte convenuta secondo cui le aree in questione apparterrebbero ad un intero compendio rurale, motivo
4 per cui l'intervento della er ottenere il dissequestro dei fabbricati di sua proprietà costituisce CP_2 espressione dei poteri del proprietario legittimo. In altre parole, sarebbe stata necessaria la dimostrazione delle modalità e del contesto temporale in cui l'attore abbia iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
Nel caso di specie, è mancato l'assolvimento dell'onere probatorio sulle tempistiche, sull'esercizio del possesso e sulle modalità del possesso uti dominus. D'altra parte, è orientamento costante di dottrina e giurisprudenza che il possesso pubblico continuato e indisturbato vada dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione.
Per tutte le dedotte ragione, la domanda attorea deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite, la soccombenza di in ordine alla domanda Parte_1 usucapione impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali sostenute da entrambi i convenuti liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale” – scaglione da € 1.001,00 a € 5.200,00 (in ragione del valore della controversia dichiarato pari ad € 2.616,75) con applicandosi dei valori medi per tutte le fasi processuali (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), attesa la natura della causa e considerata la concreta attività espletata, con distrazione in favore dell'avv. Flaminio dichiaratosi antistatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 9512/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dal convenuto che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di CP_1 legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla convenuta che liquida in complessivi € 2.557,95, di cui € 2.552,00 CP_2 per compensi ed € 5,95 per spese, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
5
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9512/2017 R.G.
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Michele Picicci;
Parte_1 attore CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Elvira Morgese;
CP_1 convenuto
CONTRO
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carmela Flaminio;
CP_2 convenuta
******** all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegante dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 10.05.2017 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 1158 c.c. i convenuti meglio indicati in epigrafe, asserendo di aver esercitato in modo continuo e non interrotto per oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà del “fondo rustico in agro di Toritto (Ba), distinto in catasto al foglio
n. 45, particella 29, coltivato parte a seminativo di classe 3 e parte ad uliveto classe 4, reddito dominicale complessivo Euro 46,52, Reddito agrario complessivo Euro 48,46”. Su queste premesse l'attore ha chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria in suo favore del predetto fondo agricolo, con le consequenziali pronunce di legge. Ha precisato che sul citato fondo agricolo sin dagli inizi degli anni Novanta aveva eseguito lavori di coltivazione del terreno, potatura, raccolta dei frutti ed interventi manutentivi ordinari e straordinari, sostenendo anche i relativi costi. Con comparsa di risposta depositata all'udienza dell'11.10.2017 si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Ha riferito di aver acquistato unitamente alla l fondo rustico oggetto di causa per atto di Notar CP_2 in data 07.02.1986. Persona_1
Ha precisato di aver sempre curato il fondo rustico e di aver raccolto i relativi frutti sino al 2007 allorchè le sue condizioni di salute (schizofrenia paranoidea cronica) gli avevano precluso di continuare tale attività, tant'è che nel 2008 era stato riconosciuto invalido al 100%. Pertanto, ha dedotto che non era maturato il periodo ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini della usucapione ordinaria, che l'attore non aveva fornito alcuna prova né del possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio, non essendo bastevole il periodo da costui indicato (“dagli inizi degli anni novanta”) né delle spese asseritamente sostenute per la coltivazione del citato fondo rustico.
1 Inoltre, sosteneva che l'attore non avesse dimostrato la sussistenza del requisito soggettivo ai fini dell'usucapione, atteso che l'espletamento dell'attività di coltivazione non aveva comportato una situazione di oggettiva incompatibilità con la proprietà altrui. All'udienza dell'11.10.2017 il Giudice, rilevata la mancata costituzione in giudizio di
[...]
e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omesso rispetto dei termini di comparizione CP_2 ex art. 163 bis c.p.c., ha disposto la rinnovazione della citazione a cura di parte attrice.
Con comparsa di risposta depositata il 02.05.2018 si è costituita in giudizio CP_2 contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Ha riferito che l'attore non avesse specificato il giorno dell'inizio dell'asserito possesso uti dominus
e che avesse indicato genericamente che era decorso il termine ventennale.
Ha precisato che il fondo rustico oggetto di causa era pervenuto agli odierni convenuti per effetto di atto di compravendita del 07.02.1986 per notar avente ad oggetto l'acquisto della proprietà Per_1 di “due piccoli appezzamenti molto vicini tra loro” e trasferiti “in parti uguali e pro indiviso” ai sigg.ri su cui insisteva il fabbricato rurale, ed esattamente: - Fondo rustico sito in agro Persona_2 di Toritto – Foglio 45 – particella 77, are 4,87 senza redditi e particella 79 – Foglio 45, seminativo arboreo di 2^ classe, are 7,20; - Fondo rustico sito in agro di Toritto – Foglio 45, particella 29, uso agricolo mandorleto di 3^ classe e particella 67 fabbricato rurale, particella 76 seminativo arboreo e particella 78, fabbricato rurale, senza redditi” e che detti fondi agricoli erano stati trasferiti con un unico atto di acquisto e formavano un corpo unico di un intero compendio rurale.
Ha dedotto di aver esercitato il diritto di proprietà sul citato fondo rustico, avvalendosi dapprima della collaborazione del suo ex marito e poi, dopo la separazione, di quella del di lei CP_1 fratello, , provvedendo alla cura e manutenzione del terreno nonchè alla raccolta dei Persona_3 frutti.
Ha aggiunto che era solita intrattenersi nel fondo in occasione delle domeniche estive e delle giornate primaverili e di “Pasquetta”, quando le condizioni climatiche lo consentivano. Ha raccontato che nel mese di marzo 2005 la Guardia di Finanza della Tenenza di Altamura aveva eseguito il sequestro dei fabbricati di proprietà dei convenuti siti in agro di Toritto e contraddistinti al foglio 45, particelle nn. 77 e 78, attigui alla particella oggetto di causa ed a questa collegati da un unico accesso, a causa “dell'irregolare smaltimento di carcasse di pneumatici fuori uso”. Ha esposto che era rimasta ignara del fatto che all'interno del suo fondo venissero ammassate carcasse di pneumatici usati, motivo per cui aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento di dissequestro emesso dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Altamura in data 01.07.2009, in esecuzione del provvedimento 5413/05 R.G.N.R. – 11349/05 R.G. GIP – 567/07 R.G. inc. es. del 21.09.2007 emesso dal Tribunale Penale di Bari, rientrando così nella piena disponibilità dell'area.
Ha evidenziato che uno dei due fabbricati oggetto di sequestro e successivo dissequestro, ubicato in contrada “Lamalandra”, ricadeva all'interno della particella n. 29, fg. 45, di cui l'attore rivendicava l'usucapione. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 08.11.2019 ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore deferitogli da ambedue i convenuti ed altre prove orali, rigettando l'istanza di acquisizione documentale formulata dalla CP_2 Espletate le prove orali, all'udienza del 23.06.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica).
******** La domanda di parte attrice avente ad oggetto l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del fondo rustico sito in agro di Toritto (Ba), distinto in catasto al foglio n. 45, particella 29, non merita accoglimento.
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi
2 costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità, necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, muovendo dagli anzidetti principi e da un esame del compendio istruttorio disponibile, ritiene il Tribunale che non risulta provato da parte attrice l'esercizio di un possesso esclusivo per il tempo previsto dalla legge sul bene oggetto di causa, esercitato con modalità tali da escludere dal possesso i convenuti. L'attore ha genericamente dedotto di aver posseduto il fondo oggetto di causa per oltre un ventennio e di aver esercitato in via esclusiva attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, quali la coltivazione del terreno, la potatura, la raccolta dei frutti ed interventi manutentivi ordinari e straordinari, sopportandone i relativi costi. Chi invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni.
Sul punto, questo Tribunale non può che condividere le pronunce di legittimità e di merito citate dalla convenuta egli scritti finali ex art. 190 c.p.c., atteso che l'attore nell'atto di citazione non ha CP_2 mai indicato l'inizio del suo possesso (si è limitato a dichiarare di aver posseduto “sin dall'inizio degli anni Novanta, e comunque da oltre un ventennio”) ed inoltre, solo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 22.01.2020 ha precisato di aver iniziato l'attività di coltivazione nel fondo de quo tra il 1994 ed il 1995 (“Preciso, io coltivo dall'inizio degli anni novanta, non ricordo se 1994 o 1995”). A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cit. Cass. civ. n. 21837/18). Anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso il momento dell'inizio del possesso da parte del Pt_1
Invero, all'udienza del 23.06.2021 il testimone di parte attrice, (marito Testimone_1 dell'intestataria della particella catastale confinante con quella per cui è processo), ha riferito di aver cominciato a fare l'agricoltore sin dal 1997/1998 e di aver collaborato con parte attrice nei lavori di potatura del terreno agricolo (“Sin dal 1997/1998 ho cominciato a fare l'agricoltore e conoscendo il Sig. ho da quell'epoca iniziato a fare lavori in agricoltura e tutt'ora sono bracciante agricolo Pt_1 ed ho collaborato con lui a fare lavori di potatura al terreno in questione”). Non appare condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui l'interrogatorio formale dell'attore e le dichiarazioni rese dal citato teste siano di per sé sufficienti a provare il possesso ininterrotto per oltre venti anni del terreno oggetto del giudizio, considerato che il testimone non ha saputo Tes_1 individuare il momento dell'acquisto del possesso da parte dell'attore e comunque ha indicato genericamente negli anni 1997/1998 il periodo in cui avrebbe iniziato a collaborare con il CP_3
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[...] nei lavori di potatura del terreno in questione, motivo per cui alcuna prova è stata fornita circa il decorso del periodo di venti anni utile ai fini dell'usucapione. Pertanto, la citata deposizione testimoniale non è stata in grado di coprire il ventennio utile ai fini dell'usucapione, considerato che il presente giudizio è stato iscritto al ruolo in data 05.06.2017. Inoltre, alla citata udienza del 23.06.2021 il teste di parte convenuta (genero Controparte_4 della conventa ha corroborato l'assunto difensivo di parte convenuta, riferendo, tra l'altro, CP_2 di essere andato in compagnia della convenuta dei comuni parenti sul fondo in questione il CP_2 sabato e nei fine settimana estivi per trascorrere le giornate all'aperto, di aver visto i convenuti recarsi nel fondo di loro proprietà sino a prima della pandemia del 2020 (al contrario di quanto sostenuto dall'attore, detta affermazione non è in netta contraddizione con quanto dedotto dallo stesso convenuto nella propria comparsa di risposta, ove egli si era limitato a riferire che dal 2007 CP_1 non aveva potuto più curare il fondo e raccogliere i relativi frutti a causa delle sue condizioni di salute ma queste ultime di certo non gli precludevano di trattenersi sul fondo in questione per trascorrervi i weekend o le giornate festive o per farvi delle passeggiate), di aver appreso la notizia del furto di alberi di ulivo e della circostanza che nei luoghi di causa erano stati accatastati dei pneumatici, nonché ha confermato la circostanza sub 8 della memoria (“Vero è che durante la primavera di ogni anno ed in autunno veniva constatato che il terreno appariva incolto e pieno di arbusti e quindi dovevate provvedere all'aratura ed alla sua manutenzione a mezzo di personale di fiducia”), precisando che
“a tali lavori provvedeva lo zio zio della mia compagna , figlia della Persona_3 Persona_4 convenuta . CP_2
In aggiunta, il non ha dimostrato di aver effettuato i dedotti lavori di manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria (operazioni di raccolta di pietrame dal terreno e ammassamento in una specchia, semina di foraggio e raccolta di olive), non avendo prodotto alcun documento e/o ricevuta fiscale attestante gli esborsi sostenuti per le operazioni colturali ed agronomiche.
Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (Cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, 5 marzo 2020,
n. 6123).
Peraltro, ai fini della possibilità di acquisire la titolarità dell'immobile posseduto, l'art. 1158 del c.c. prescrive che il possesso esclusivo sia "pubblico e pacifico".
Quindi non deve essere clandestino né nascosto, perché il titolare deve poter percepire che il bene gli è stato sottratto, e solo se il decorso del tempo è accompagnato da tale consapevolezza può determinare l'acquisto della proprietà.
Ad abundantiam, con riferimento al sequestro dei fabbricati di proprietà dei convenuti siti in agro di
Toritto e contraddistinti al foglio 45, particelle nn. 77 e 78, attigui alla particella oggetto di causa ed a questa collegati da un unico accesso (cfr. allegato depositato in atti), a causa “dell'irregolare smaltimento di carcasse di pneumatici fuori uso”, non può non considerarsi che la abbia CP_2 provveduto prontamente a richiedere ed a ottenere il dissequestro dei terreni e dei fabbricati di sua proprietà (cfr. verbale di dissequestro datato 01.07.2009, in atti), sebbene insistenti sulle particelle sub 77 e 78 (ma comunque confinanti e legate da un unico accesso alla particella sub 29 oggetto di causa) e non su quella oggetto del giudizio. Sul punto, lo stesso in sede di interrogatorio formale ha riferito che la particella (sub 29) Pt_1
“si trova dietro all'ingresso ove insiste un fabbricato in abbandono”, confermando la tesi di parte convenuta secondo cui le aree in questione apparterrebbero ad un intero compendio rurale, motivo
4 per cui l'intervento della er ottenere il dissequestro dei fabbricati di sua proprietà costituisce CP_2 espressione dei poteri del proprietario legittimo. In altre parole, sarebbe stata necessaria la dimostrazione delle modalità e del contesto temporale in cui l'attore abbia iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
Nel caso di specie, è mancato l'assolvimento dell'onere probatorio sulle tempistiche, sull'esercizio del possesso e sulle modalità del possesso uti dominus. D'altra parte, è orientamento costante di dottrina e giurisprudenza che il possesso pubblico continuato e indisturbato vada dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione.
Per tutte le dedotte ragione, la domanda attorea deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite, la soccombenza di in ordine alla domanda Parte_1 usucapione impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali sostenute da entrambi i convenuti liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 – tabella “giudizio di cognizione innanzi al Tribunale” – scaglione da € 1.001,00 a € 5.200,00 (in ragione del valore della controversia dichiarato pari ad € 2.616,75) con applicandosi dei valori medi per tutte le fasi processuali (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), attesa la natura della causa e considerata la concreta attività espletata, con distrazione in favore dell'avv. Flaminio dichiaratosi antistatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 9512/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dal convenuto che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di CP_1 legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dalla convenuta che liquida in complessivi € 2.557,95, di cui € 2.552,00 CP_2 per compensi ed € 5,95 per spese, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, lì 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosella Nocera
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