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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 24 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6287 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede legale in Belpasso, Viale Venere n. 1, C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del titolare p.t., sig.ra , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Paternò, via Circumvallazione n. 525, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Presti, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Francesco CP_1
Velardi, per mandato generale alle liti n. 80974 del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar di Persona_1
Roma.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.07.2022, la ditta ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000112201, notificata in data 18.06.2022 (e non il 20.06.2020) con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €
1 18.500,00, a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese, per violazioni riferite all'anno 2014 e CP_ relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.29/05/2017.0232196 del 08/06/2017. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza dal potere sanzionatorio per la mancata notifica dell'atto di accertamento;
la decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981; la mancanza di motivazione nonché la sproporzione della sanzione.
Alla luce di quanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare, sospendere inaudita altera parte, al fine di non recare danno irreparabile al ricorrente, tutti i provvedimenti impugnati;
1) accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
000112201, notificata in data 20 giugno 2022 con cui alla sig.ra è stato ingiunto il pagamento della Pt_2 somma di € 18.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2014 dovendosi ritenere prescritta, illegittima, infondata ed in ogni caso erronea e provvedere all'integrale annullamento anche del presupposto e non conosciuto avviso di addebito n. prot. CP_
.2100.29/05/2017.0232196 del 08/06/2017; 2) con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva, nella quale chiedendo la verifica della tempestività del ricorso, svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso ed insisteva nel CP_ pagamento della sanzione per come rideterminata alla luce del Messaggio del 2022. Nelle more del giudizio ed a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, l'ente previdenziale depositata nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione in conformità al dettato normativo sopravvenuto.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, dott. Francesco Mannino, dell'11.03.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 24.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI-000112201, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2014, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
2 Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la mancata e/o comunque tardiva notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.29/05/2017.0232196 CP_ del 08/06/2017, indicato nell'ordinanza ingiunzione;
in merito va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78321348729-4 08.06.2017 a mani di Parte_3 soggetto che si è qualificato “figlia”, cui è seguita la spedizione della raccomandata n. (78)331348729-6
(C.A.N.), smentendo la contestazione di mancata notificazione dell'atto di accertamento.
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 1156/2023 emessa in data 23.03.2023 nel proc. n.
5746/2022 R.G.; id. n. 807/2023 emessa il giorno 02.03.2023 nel proc. n. 9628/2022 R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
3 L'art. 8, co. 1, del d.lgs. 8/2016 inoltre prevede, per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
L'art. 9 del d.lgs n. 8 cit. prevede inoltre che “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
4 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, alla materia in esame, è riconosciuta anche dalla Circolare numero
32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 1156/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca di entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.
8, momento in cui è stato espressamente riconosciuto il potere sanzionatorio all'ente impositore, a fronte anche delle violazioni depenalizzate commesse in epoca anteriore, come nel caso di specie.
5 Dagli atti non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , per di più ove si consideri che costituivano omissioni risalenti nel tempo (2014). CP_1
Nella specie, quindi, appare tardiva la contestazione emessa solo in data 08.06.2017, ben oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 14.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà (tenuto anche conto che le ulteriori censure formulate in ricorso sarebbero risultati infondate, alla luce dei CP_ pronunciamenti giurisprudenziali) e ponendo la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.07.2022 dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_4 dell' , ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione come indicata in parte motiva, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2) Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti di parte ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
1.863,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Lo Presti.
Così deciso in Catania, 24.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 24 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6287 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede legale in Belpasso, Viale Venere n. 1, C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del titolare p.t., sig.ra , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Paternò, via Circumvallazione n. 525, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Presti, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Francesco CP_1
Velardi, per mandato generale alle liti n. 80974 del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar di Persona_1
Roma.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.07.2022, la ditta ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000112201, notificata in data 18.06.2022 (e non il 20.06.2020) con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €
1 18.500,00, a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese, per violazioni riferite all'anno 2014 e CP_ relativa all'atto di accertamento prot. n. .2100.29/05/2017.0232196 del 08/06/2017. CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza dal potere sanzionatorio per la mancata notifica dell'atto di accertamento;
la decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981; la mancanza di motivazione nonché la sproporzione della sanzione.
Alla luce di quanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare, sospendere inaudita altera parte, al fine di non recare danno irreparabile al ricorrente, tutti i provvedimenti impugnati;
1) accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-
000112201, notificata in data 20 giugno 2022 con cui alla sig.ra è stato ingiunto il pagamento della Pt_2 somma di € 18.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2014 dovendosi ritenere prescritta, illegittima, infondata ed in ogni caso erronea e provvedere all'integrale annullamento anche del presupposto e non conosciuto avviso di addebito n. prot. CP_
.2100.29/05/2017.0232196 del 08/06/2017; 2) con vittoria di spese e compensi.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva, nella quale chiedendo la verifica della tempestività del ricorso, svolgeva varie difese volte al rigetto del ricorso ed insisteva nel CP_ pagamento della sanzione per come rideterminata alla luce del Messaggio del 2022. Nelle more del giudizio ed a seguito dell'emanazione del D.L. 48/2023, l'ente previdenziale depositata nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione in conformità al dettato normativo sopravvenuto.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.03.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, dott. Francesco Mannino, dell'11.03.2025, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 24.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI-000112201, con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2014, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
2 Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la mancata e/o comunque tardiva notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81. CP_ Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento prot. n. .2100.29/05/2017.0232196 CP_ del 08/06/2017, indicato nell'ordinanza ingiunzione;
in merito va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 78321348729-4 08.06.2017 a mani di Parte_3 soggetto che si è qualificato “figlia”, cui è seguita la spedizione della raccomandata n. (78)331348729-6
(C.A.N.), smentendo la contestazione di mancata notificazione dell'atto di accertamento.
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 1156/2023 emessa in data 23.03.2023 nel proc. n.
5746/2022 R.G.; id. n. 807/2023 emessa il giorno 02.03.2023 nel proc. n. 9628/2022 R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
3 L'art. 8, co. 1, del d.lgs. 8/2016 inoltre prevede, per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
L'art. 9 del d.lgs n. 8 cit. prevede inoltre che “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
4 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, alla materia in esame, è riconosciuta anche dalla Circolare numero
32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 1156/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca di entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.
8, momento in cui è stato espressamente riconosciuto il potere sanzionatorio all'ente impositore, a fronte anche delle violazioni depenalizzate commesse in epoca anteriore, come nel caso di specie.
5 Dagli atti non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , per di più ove si consideri che costituivano omissioni risalenti nel tempo (2014). CP_1
Nella specie, quindi, appare tardiva la contestazione emessa solo in data 08.06.2017, ben oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 14.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà (tenuto anche conto che le ulteriori censure formulate in ricorso sarebbero risultati infondate, alla luce dei CP_ pronunciamenti giurisprudenziali) e ponendo la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.07.2022 dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_4 dell' , ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa Controparte_1 CP_1 ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Annulla l'Ordinanza Ingiunzione come indicata in parte motiva, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2) Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti di parte ricorrente, che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
1.863,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Lo Presti.
Così deciso in Catania, 24.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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