Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2005, n. 5213
CASS
Sentenza 10 marzo 2005

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In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, anche un singolo episodio di violazione dei doveri deontologici nello svolgimento dell'attività giudiziaria consistente nella mancata adozione di un provvedimento da pronunciare d'ufficio, può dare luogo a responsabilità disciplinare, qualora denoti la mancanza di qualsiasi, pur minima, diligenza professionale, purchè risulti compiutamente accertata l'esistenza di tutti i presupposti che ne avrebbero imposto il compimento (nella specie, la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura aveva irrogato la sanzione dell'ammonimento ad un magistrato in servizio presso il Tribunale per i minorenni, in quanto aveva omesso di sottoporre al Collegio gli atti per l'eventuale revoca del provvedimento di affidamento di un minore ai servizi sociali comunali ex art. 333, cod. civ.; la Corte Cass. ha cassato la pronuncia disciplinare per vizio di motivazione, non risultando compiutamente accertata l'esistenza delle condizioni che rendevano ipotizzabile la possibilità di modificare il decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2005, n. 5213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5213
    Data del deposito : 10 marzo 2005

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