Sentenza 10 marzo 2005
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, anche un singolo episodio di violazione dei doveri deontologici nello svolgimento dell'attività giudiziaria consistente nella mancata adozione di un provvedimento da pronunciare d'ufficio, può dare luogo a responsabilità disciplinare, qualora denoti la mancanza di qualsiasi, pur minima, diligenza professionale, purchè risulti compiutamente accertata l'esistenza di tutti i presupposti che ne avrebbero imposto il compimento (nella specie, la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura aveva irrogato la sanzione dell'ammonimento ad un magistrato in servizio presso il Tribunale per i minorenni, in quanto aveva omesso di sottoporre al Collegio gli atti per l'eventuale revoca del provvedimento di affidamento di un minore ai servizi sociali comunali ex art. 333, cod. civ.; la Corte Cass. ha cassato la pronuncia disciplinare per vizio di motivazione, non risultando compiutamente accertata l'esistenza delle condizioni che rendevano ipotizzabile la possibilità di modificare il decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2005, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1,
presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 62/04 del Consiglio Superiore Magistratura, depositata il 09/09/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/05 dal Consigliere Dott. Giovanni PAGLINI;
udito l'Avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELLI PRISCOLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con la sentenza del 18 giugno - 9 settembre 2004, di cui in epigrafe, ha inflitto al Dr. NOME1, magistrato in servizio, con funzioni di giudice, presso il Tribunale per i minorenni di LOCALITA2, la sanzione dell'ammonimento nella di lui riscontrata responsabilità in ordine a violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.5.1946 a 511 da correlarsi ad inosservanza continuativa del dovere di diligenza concretatasi nel fatto che, con comportamento suscettibile di renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario, nella veste di "estensore del decreto collegiale con il quale, il 24.01.2000, ai sensi degli arti 333-336 C.C., veniva confermato l'affido al Comune di LOCALITA3, per l'inserimento in idonea comunità, dei due minori NOME3 e NOME4, figli della sig.ra NOME5, e quale assegnatario della relativa procedura (...), ometteva di assumere iniziative di sorta a seguito di istanze di revoca del provvedimento prodotte dai legali della NOME5 il 21.3.2000 e il 25.7.2000, e di memoria, di analogo contenuto, in data 1. 12.2000, rimanendo sostanzialmente inerte anche a seguito di ricorso urgente del 21.3.2001, a fronte del quale si limitava ad acquisire, il 26.03.2001, favorevole parere del p.m. in ordine a c.t.u., peraltro poi non affidata, almeno fino al 4.06.2001" (data a partire dalla quale la trattazione della procedura cennata era stata assegnata ad altro giudice).
Il giudice disciplinare, nella motivazione della pronuncia resa, innanzi tutto, ha ricostruito nei seguenti termini gli sviluppi della procedura nel quadro della quale risulta essere stato posto in essere il comportamento contestato al Dr. NOME1.
"Nel caso di specie si tratta della richiesta di revoca di un provvedimento di affidamento extrafamiliare di due minori (art. 333- 336 c.c.) assunto in sede di volontaria giurisdizione. Il provvedimento in questione è adottato nell'ambito di una tipologia procedimentale, tipica della materia minorile, che non prevede un provvedimento definitivo di chiusura, ma richiede un naturale seguito per consentire l'evoluzione personale e familiare del minore. Nella sostanza, in questi casi è difficile chiudere il procedimento, perché (quanto meno fino al raggiungimento della maggiore età) non possono mai essere previste le ulteriori vicende del minore. In questa tipologia rientra il procedimento avente ad oggetto l'affidamento dei minori NOME3 e NOME4, per il quale è pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di LOCALITA2 il procedimento di volontaria giurisdizione n. 201/92, originariamente assegnato al Dr. NOME1. Nell'ambito di questo procedimento, con il decreto 3.2.00 il Tribunale, riscontrata la difficoltà del loro ritorno in famiglia, confermò l'affidamento, già in precedenza disposto, dei due minori al Comune di LOCALITA3 perché ne curasse l'inserimento in comunità, sospendendone i rientri in famiglia (...).
La madre dei minori, NOME5, con istanza sottoscritta dai suoi difensori e recante la data del 21.3.00, richiese al Tribunale la revoca del provvedimento (di modo che i figli tornassero a vivere con i genitori), o, quantomeno, la revoca della sospensione dei rientri in famiglia. Tale istanza fu reiterata, previo richiamo delle precedenti richieste e contestazione delle iniziative assunte medio tempore dal servizio sociale comunale, in date 25.7.00 e 1.12.00.
In data 9.3.01 i due genitori furono sentiti dal Dott. NOME1 ed insistettero nell'istanza di revoca dell'affidamento (...). Il successivo 21.3.01 la NOME5 ha presentato un ricorso urgente, segnalando ulteriori (a suo avviso) disfunzioni dei servizi sociali e reclamando una decisione sull'istanza di revoca dell'affidamento e, in via di urgenza, il riconoscimento del diritto di visita alla figlia, la quale, a causa di un incidente, era stata ricoverata in ospedale.
Sono state, inoltre, prodotte...due relazioni del Distretto sociale n. Il, avente sede presso il Comune di LOCALITA3, entrambe indirizzate alla Cancelleria civile del Tribunale per i minorenni ed aventi ad oggetto aggiornamento situazione a proposito dei due minori, pervenute rispettivamente il 25.7.00 e il 9.1.01. Dalla relazione recante la data 4.6.01 indirizzata al Presidente del Tribunale dal Dott. NOME1 si apprende, inoltre, che lo stesso, dopo l'istanza in data 21.3.01 della NOME5, richiese parere al p.m. circa l'opportunità di una consulenza tecnica di ufficio che indicasse la collocazione più opportuna dei minori, ottenuto il parere in data 26.3.01, alla data della relazione l'incarico di consulenza non risultava ancora conferito.
Successivamente il Dott. NOME1 ha chiesto di essere sollevato dalla trattazione del procedimento ed è stato sostituito da altro magistrato addetto al Tribunale. La consulenza è stata disposta con provvedimento del 6.9.01 e l'incarico è stato conferito al consulente direttamente dal Presidente del Tribunale il 17.10.01. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Tribunale con provvedimento del 13.8.02 ha confermato l'affidamento dei due minori al Comune di LOCALITA3, autorizzando la convivenza degli stessi con i genitori per brevi periodi ed adottando una serie di ulteriori provvedimenti ordinatori.
Il giudice anzidetto, quindi, ha considerato che "sulla base della ricostruzione della complessa vicenda processuale ritiene il Collegio che debba ritenersi provato che l'incolpato abbia omesso di assumere iniziative a seguito delle istanze proposte dalla madre dei minori, rimanendo sostanzialmente inerte fino al momento in cui si spoglia del procedimento", in proposito puntualizzando quanto segue. "Come già rilevato più sopra, il procedimento in questione comporta una continua osservazione da parte del giudice della condizione del minore in affidamento, a maggior ragione necessaria se altro soggetto interessato (nella specie la madre dei minori) solleciti l'intervento del Tribunale. Nel caso in esame, le iniziative adottate dell'arco del periodo 21.3.00 - 4.6.01 dal giudice assegnatario del procedimento ebbero carattere di mera routine, essendo limitate alla richiesta da parte della Cancellano di informazioni circa la situazione dei minori (cui i servizi sociali rispondevano con aggiornamenti peraltro puntuali) e all'audizione dei genitori a conferma delle istanze. Quello che è mancato del tutto è una verifica dei fatti denunziati e delle doglianze avanzate dall'esponente, con ben quattro formali istanze reiterate nel tempo, e, soprattutto, l'adozione di una decisione sulle richieste proposte;
il che, dal punto di vista del giudice relatore, significa non aver adottato l'iniziativa di portare l'istanza dinanzi al Collegio per l'adozione di una risposta in punto di merito circa la richiesta di revoca dell'affidamento o, quantomeno, delle sue modalità di esecuzione. L'unico atto compito dal Dott. NOME1 in questa direzione, lo svolgimento di una consulenza tecnica, è rimasto al livello di mera intenzione, in quanto, ottenuto parere favorevole del P.M. in data 263.01, in data 4.6.01 il magistrato ancora non aveva assunto alcuna decisione.
Non giustificano tale atteggiamento di inerzia le circostanze dedotte dall'incolpato. In atti è presente una dichiarazione del Presidente del Tribunale per i minorenni di LOCALITA2 in data 30.6.03 che evidenzia la costante diligenza del Dott. NOME1 nell'espletamento del lavoro giudiziario, illustrando le molteplici funzioni alle quali lo stesso era addetto, e segnala come la particolare materia di competenza dell'ufficio imponesse una scelta prioritaria della trattazione degli affari che era, di volta in volta, determinata dall'urgenza della questione, carattere che non poteva ravvisarsi nell'istanza di modifica della NOME5. Tali circostanze non sono messe in dubbio dal Collegio, al pari della laboriosità e della competenza in materia minorile dell'incolpato. Quello che in questa sede viene censurato, tuttavia, è la violazione del dovere del magistrato di dare una risposta, in tempo ragionevole e compatibile con le esigenze di una esauriente acquisizione istruttoria, alle istanze del cittadino interessato ad un procedimento quale quello di volontaria giurisdizione che, non avendo natura contenziosa, è privo di reale possibilità di impulso di parte ed è totalmente rimesso all'iniziativa ed alla diligenza del magistrato assegnatario. Neppure possono giustificare detto atteggiamento le evidenziate insufficienze dell'organico del Tribunale ed il carico di lavoro del Dott. NOME1. Nel caso di specie lo stesso, anche in considerazione dei tempi particolarmente lunghi della vicenda, avrebbe potuto evitare ogni ritardo mediante una migliore organizzazione del suo lavoro, con l'adozione di un idoneo scadenzario degli affari a lui assegnati".
Il Dr. NOME1 ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza dianzi citata, comunicatagli il 17 settembre 2004. Il Ministero della giustizia, cui il ricorso è stato notificato il 16 novembre 2004, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede.
Il ricorso è stato notificato, in data 13 novembre 2004, anche al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema. MOTIVI DELLA DECISIONE
1)-A)- Il Dr. NOME1, con il primo mezzo di ricorso,
assume dover essere cassata la sentenza impugnata in quanto inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 r.d. 31.5.1946 n. 511. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 co. 1^ nn. 3 e 5 c.p.c.)", più specificamente deducendo:
"La sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. è viziata, a nostro avviso, da violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del r.d. n. 511/1946 e da difetto di motivazione perché ritiene erroneamente sussistenti o, comunque identifica malamente e valuta in modo illogico, contraddittorio e scorretto i fatti costituenti mancanza ai doveri da parte dell'incolpato Dott. NOME1. Nel caso di specie, si addebita al ricorrente di avere, in un unico caso, ritardato nel dar seguito ad alcune istanze rivolte dalla Sig.ra NOME5 al Tribunale in materia di affidamento di minori. In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, perché il ritardo nel deposito di provvedimenti...comporti lesione del prestigio del magistrato e, di riflesso, dell'ordine giudiziario, occorre che sia reiterato, sistematico e prolungato oltre ogni limite di ragionevolezza, così da assumere la valenza di un diniego di giustizia protratto per anni: soltanto in presenza di tali dimostrate circostanze i notevoli carichi di lavoro non possono costituire causa di giustificazione del ritardo, perché cessa la loro efficacia scriminante.
In altri termini, il ritardo nel deposito delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali integra gli estremi dell'illecito disciplinare lesivo del prestigio dell'ordine giudiziario, allorché sia sintomo di mancanza di operosità e non sia giustificato da situazioni di forza maggiore, come lo stato di salute e l'entità del carico di lavoro.
Nel caso in esame, la Sezione disciplinare dà atto dell'avvenuta acquisizione di una attestazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni di LOCALITA2 in data 30.6.2003 che evidenzia la costante diligenza del Dott. NOME1 nell'espletamento del lavoro giudiziario, illustrando le molteplici funzioni alle quali lo stesso era addetto e segnala come la particolare materia di competenza dell'ufficio imponesse una scelta prioritaria della trattazione degli affari che era, di volta in volta, determinata dall'urgenza della questione, carattere che non poteva ravvisarsi nell'istanza di modifica dell'NOME5.
La sentenza impugnata non mette in dubbio tali circostanze, al pari della laboriosità e della competenza in materia minorile dell'incolpato, ma ne censura ugualmente il comportamento per violazione del dovere di dare una risposta, in tempo ragionevole e compatibile con le esigenze di una esauriente acquisizione istruttoria, alle istanze del cittadino.
Nè ritiene di giustificare tale atteggiamento del Don. NOME1 in ragione delle evidenziate insufficienze dell'organico del Tribunale e del suo carico di lavoro perché, a suo giudizio, nel caso di specie l'incolpato avrebbe potuto evitare ogni ritardo mediante una migliore organizzazione del suo lavoro con l'adozione si un idoneo scadenzario degli affari a lui assegnati.
Tale motivazione non tiene conto del fatto che, nel caso in esame, l'accertata e riconosciuta costante diligenza del Dott. NOME1, le riconosciute molteplici funzioni alle quali lo stesso era addetto e il carico di lavoro che gli era assegnato, insieme con l'accertato difetto della urgenza di provvedere sulle istanze (ancorché reiterate) della NOME5 risultavano assolutamente incompatibili con l'affermata sussistenza di mancanza ai doveri da parte del magistrato incolpato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del r.d. 511/1946. In ogni caso, il rilevato insanabile contrasto fra i meriti come sopra riconosciuti in sentenza al Dott. NOME1 e l'incolpazione di mancanza ai doveri per prolungata inerzia integra il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata".
B)-Il ricorrente, quindi, con il secondo mezzo del suo gravame, prospetta evidenziarsi nella sentenza censurata ulteriore "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ari 360 co. 1^ n. 5 c.p.c.), in proposito accampando che:
"Il vizio di motivazione della sentenza impugnata è ravvisabile, ad avviso del ricorrente, anche sotto altro aspetto, diverso da quello denunziato con il primo motivo.
Ferma restando l'impossibilità di proporre a questa S.C. un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento da parte della menzionata Sezione, cui compete il potere insindacabile di valutare le prove acquisite nel procedimento disciplinare a carico del magistrato, il ricorrente denuncia insufficienza e illogicità di motivazione, desumibile dal testo stesso della decisione, tali da condurre all'annullamento della sentenza impugnata per inesistenza, inconsistenza, mera apparenza e contraddittorietà del suo tessuto argomentativo.
Risulta innanzitutto dalla sentenza impugnata che la Sig.ra NOME5 presentò il 21.3.2000 istanza di revoca del provvedimento, depositato pochi giorni prima (il 3.2.2000), con il quale il Tribunale per i Minorenni di LOCALITA2, dopo aver acquisito numerose relazioni del Servizio Sociale redatte in esito a osservazione dei due minori protrattasi per anni, aveva motivatamente confermato l'affidamento degli stessi al Comune di LOCALITA3, affinché ne curasse l'inserimento in idonea comunità, sospendendo i rientri in famiglia finché non verrà assicurato un ambiente adeguato e sereno. In siffatta situazione è di tutte evidenza che, perché il Giudice delegato sottoponesse nuovamente all'esame del Collegio una istanza di revoca del provvedimento di affido era indispensabile che venisse accertato un mutamento della situazione rilevata dal Servizio Sociale e, limitatamente al ripristino dei rientri in famiglia (motivatamente sospesi dal Collegio) era indispensabile accertare che ai minori fosse assicurato quell'ambiente adeguato e sereno la cui accertata mancanza presso la loro famiglia aveva indotto il Collegio a sospendere i rientri.
L'unico modo che aveva il G.D. Dott. NOME1 per accertare se la situazione fosse eventualmente evoluta in modo tale da consentire al Collegio di decidere sulle istanze presentate dalla NOME5 era quello di richiedere ai Servizi Sociali informazioni circa la situazione dei minori e, all'esito, ascoltare i genitori dei minori sulle risultanze degli accertamenti pervenuti dai Servizi Sociali, allo scopo di verificare la fondatezza delle loro istanze alla luce di tali risultanze, ed eventualmente disporre una C.T.U. volta a chiarire in maniera obiettiva la realtà della situazione e a indicare la collocazione più opportuna dei minori: il che è proprio quello che il Dott. NOME1 ha fatto, come chiaramente si legge nella sentenza impugnata, di talché non si comprende assolutamente come la Sezione disciplinare possa ragionevolmente affermare che il ricorrente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino al momento in cui si spoglio del procedimento.
È di tutta evidenza l'inutilità e l'inconcludenza dell'eventuale decisione del Dott. NOME1 di portare all'esame del Collegio le istanze avanzate dalla NOME5 per la revoca del provvedimento dallo stesso precedentemente adottato, prima che il Servizi Sociali gli avessero rese note le risultanze di una protratta osservazione dei minori e del loro ambiente familiare, eseguita dopo la pronuncia del provvedimento del Tribunale depositato il 3.2.2000. Peraltro, pochissimo tempo dopo che i genitori dei minori erano stati ascoltati dal Dott. NOME1 (9.3.2001) e che quest'ultimo acquisì il parere del P.M. sull'opportunità di eseguire una C.T.U. (26.3.2001) la Sig.ra NOME5 inoltrò al C.S.M. l'esposto datato 24, 4.2001, a seguito del quale il Dott. NOME1 si astenne. In siffatta comprovata situazione, la conclusione cui è pervenuta la Sezione disciplinare nell'addebitare al Dott. NOME1 la violazione del dovere del magistrato di dare una risposta, in tempo ragionevole e compatibile con le esigenze di una esauriente acquisizione istruttoria, alle istanze del cittadino appare motivata in maniera evidentemente insufficiente, illogica e contraddittoria. È appena il caso di rilevare che lo stesso Presidente del Tribunale per i Minorenni di LOCALITA2, nella menzionata nota in data 16.5.2002 trasmessa al P.G. presso podestà S.C., precisava in ordine all'istanza della NOME5 che, non essendo modificata la situazione, non potranno essere emessi provvedimenti innovativi. Non vi è chi non veda come la riconosciuta costante diligenza del Dott. NOME1 nell'espletamento del lavoro giudiziario. la sua accertata laboriosità e competenza in materia minorile (...) non potevano ragionevolmente condurre all'affermazione della colpevolezza dell'indagato - che, come sopra detto, postula, nel caso in esame, l'accertamento di mancanza di operosità - per il ritardo nell'istruzione di una unica pratica, in molti anni di proficuo e irreprensibile servizio.
L'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza appaiono ancora più evidenti se si tiene conto che la Sezione disciplinare ha anche riconosciuto le insufficienze dell'organico del Tribunale per i Minorenni di LOCALITA2 e il carico di lavoro del Dott. NOME1 (...), senza tuttavia attribuire agli stessi alcuna efficacia scriminante".
2)-Le censure nell'esposta guisa articolate, sia perché parzialmente connesse, sia, in ogni caso, per economia di trattazione, possono essere delibate congiuntamente e devono essere ravvisate fondate nei contenuti limiti di seguito precisati.
a)-Innanzi tutto, è da dire che non coglie nel segno e va tenuta per destituita di pregio la doglianza con la quale il Dr. NOME1 lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato la sussistenza a suo carico di una inosservanza del dovere di diligenza disciplinarmente rilevante in relazione ad un unico caso di, ritenuto, ritardo nel "dar seguito" ad alcune istanze di revisione di un decreto in materia di allontanamento à i minori dalla residenza familiare: sostiene che, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nell'adozione di provvedimenti avrebbe potuto, e potrebbe, essere considerato suscettibile di determinare menomazione del prestigio del magistrato riscontrato ritardatario, nonché, di riflesso, dell'ordine giudiziario, e di assumere, quindi, valenza sotto il profilo qui in discorso, non già se episodico ma, soltanto se reiterato e sistematico (ossia, per quanto sembra di poter arguire dalle deduzioni Sviluppate nel ricorso, riferito ad una pluralità di affari).
Al riguardo, in contrasto con quanto così prospettato dal ricorrente, va affermato che anche singoli episodi di violazione dei doveri deontologici e, in particolare, di ritardo, e, a maggior ragione, di omissione, nello svolgimento di attività giudiziaria dovuta, allorché risultino tali da evidenziare mancanza di elementare diligenza e della considerazione che meritino gli interessi dei soggetti destinatari di detta attività, ben possono dar luogo a responsabilità disciplinare del magistrato (cfr., in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9323 del 10.7.2001), essendo indubitabile che la diffusione della notizia di essi provoca discredito tanto per colui che ne sia personalmente responsabile, sia, indirettamente, per l'intera istituzione di appartenenza. b)-Non hanno seria ragion d'essere neppure le lagnanze del Dr. NOME1 circa, asseriti, vizi della motivazione della sentenza contestata da riferirsi alla statuizione con la quale è stata negata, in relazione all'addebito discusso, l'efficacia scriminante degli onerosi e diversificati carichi di lavoro ai quali egli aveva dovuto far fronte, anche per le carenze dell'organico dell'ufficio cui era addetto, nel periodo in cui la condotta ascrittagli è stata realizzata.
Il giudice disciplinare, di vero, dopo aver evidenziato essere comprovato che il ricorrente, per imprescindibili esigenze di servizio, è stato assoggettato a notevoli carichi di lavoro e destinato a svolgere molteplici funzioni, operando, nella generalità dei casi, laboriosamente e con competenza professionale, con apprezzamento di fatto a lui riservato in esclusiva, ha ritenuto, e dichiarato, non avere il dato in questione efficacia esimente in relazione all'omissione oggetto dell'addebito contestato, perché, comunque il Dr. NOME1, se avesse adottato "un idoneo scadenziario degli affari a lui assegnati", sarebbe stato senz'altro in grado di prendere in esame la pratica di cui in narrativa e di promuovere, in tempi ragionevoli, l'adozione di una qualche decisione sulle richieste che nel quadro della stessa gli venivano materialmente rivolte.
La declaratoria sul tema, come detto, risultante di un apprezzamento di fatto, è destinata a restare irretrattabile nella presente sede di legittimità perché non investita da critiche suscettibili di rilevare ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ.: è appena il caso di osservare, al considerato riguardo, che è da avere per prospettato inutiliter, sotto l'aspetto che qui interessa, l'assunto, sviluppato nel ricorso, secondo il quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza contestata, avrebbe dovuto, e dovrebbe, ritenersi la valenza scriminante dei ridetti carichi di lavoro e molteplicità di incarichi;
tale assunto, infatti, incingendo esclusivamente nel merito, va considerato inconferente alla stregua dell'orientamento costante, e condivisibile, della giurisprudenza di questa Corte Suprema per il quale, ai fini di cui alla dianzi citata norma del codice di rito, non rileva la mera divergenza fra il valore ed il significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi dallo stesso vagliati ed il valore ed il significato diversi voluti attribuire agli elementi medesimi dalle parti.
c)-La denunciata insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, però, appare riscontrabile sotto un altro, pure prospettato, profilo.
Il Dr. NOME1, giudice di un tribunale per i minorenni, è stato dichiarato responsabile di un illecito disciplinare consistito nell'aver omesso di sottoporre alla valutatone del collegio, previa l'assunzione degli opportuni incombenti istruttori, istanze di un genitore intese ad ottenere la revoca e/o la revisione di un decreto sanzionante, a mente degli artt. 333 e ss. cod civ., la conferma dell'allontanamento di due minori dalla residenza familiare, il relativo affidamento ai servizi sociali comunali per l'inserimento in una idonea comunità ed un rigoroso, generalizzato, divieto di contatti fra i minori e i genitori, venendo meno, con tale condotta omissiva, al dovere di trattare con la diligenza necessaria ed opportuna il procedimento, di cui era assegnatario, correlato all'intervenuta adozione del decreto cennato.
Orbene, premesso che il decreto ridetto rientra, incontestabilmente, nella categoria dei provvedimenti privi dei caratteri della definitività e della decisorietà in senso sostanziale (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., seni. n. 11026 del 15.7.2003), in quanto tali, suscettibili, in qualsiasi momento di revisione sia per il sopravvenire di circostanze che ne consiglino, o ne impongano, la revoca e/o la modifica, sia, al limite, per la ritenuta esigenza di una riconsiderazione degli elementi stati a base della relativa adozione (ari 333, comma 2, cod. civ.), per ciò che concerne la fattispecie, va posto in risalto che la sentenza impugnata non risulta aver verificato se le, per vero scarse, acquisizioni probatorie raccolte nel periodo durante il quale l'attuale ricorrente restò assegnatario del procedimento di che trattasi (relazioni dei servizi sociali, audizione dei genitori dei minori) avessero fatto emergere elementi che potessero rendere ipotizzatole, con un sufficiente grado di probabilità, una revisione delle misure in atto, e che, al contrario, la sentenza stessa ha positivamente accertato che, all'esito dell'attività istruttoria espletata dopo la sostituzione del giudice assegnatario del procedimento, il già disposto allontanamento dei minori dalla residenza familiare è stato sostanzialmente mantenuto.
La sentenza contestata, inoltre, non reca un qualsiasi accertamento in ordine alla presenza nelle istanze come sopra presentate al ricorrente di serie prospettazioni relative alla insorgenza di circostanze atte a suggerire, o ad imporre, la revisione del provvedimento in precedenza adottato o all'esigenza di una riconsiderazione degli elementi stati alla base dell'adozione del provvedimento stesso.
Nel descritto contesto, considerato che il procedimento conseguente all'adozione delle misure di cui ai ripetutamente citati artt. 333 e ss. cod. civ. è soggetto soltanto all'impulso d'ufficio e che nel quadro di esso le richieste degli interessati hanno valenza e funzione, non già di domande in senso proprio ma, di semplice sollecitazione dell'iniziativa autonoma del giudice, nel mancato accertamento dell'avvenuta prospettazione della positiva riscontrabilità di ragioni e di circostanze suscettibili di determinare l'insorgenza di condizioni atte a rendere ipotizzatole una qualche, apprezzabile, modifica delle dette misure, non è dato comprendere come sia stato possibile imputare al giudice che di detto procedimento è stato assegnatario una rilevante violazione del dovere di diligenza per non aver dato corso ad attività intesa all'adozione di provvedimenti revisionistici: sul punto, la motivazione della pronuncia del giudice disciplinare appare senz'altro lacunosa, e, pertanto, in accoglimento delle doglianze sviluppate, soprattutto, nel secondo mezzo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del giudizio, per un rinnovato esame sul profilo di cui alla presente lettera, dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in composizione diversa da quella che ha reso la decisione annullata. 3)-Le spese vengono compensate tra il ricorrente e l'intimato Ministero della giustizia.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema non può essere destinatario di pronuncia sulle spese (cfr., al riguardo, ex aliis, Cass, SS.UU. civ., seni n. 5165 del 12.111.2004).
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in composizione diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata;
compensa le spese della presente fase del processo fra il ricorrente ed il Ministero della giustizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005