Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6088 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
TRA
(cod. fisc. ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Palmieri Massimiliano, (cod. fisc.: ) che la rapp.ta e C.F._1
difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso in opposizione telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), C.F._2
giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Maria Barbato ( C.F. ) in virtù di procura alle CodiceFiscale_3
liti rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per l' e l' : come da rispettiva memoria CP_1 Controparte_2
difensiva.
FATTO E DIRITTO
1
iscrizione ipotecaria n. 02876202400002430000, notificata in data 15.07.2024, relativamente all'avviso di addebito n. 32820230000588151000, notificato in data
31.05.2023 per € 1.859,18 (Modello DM e somme aggiuntive anno 2021).
Limitando l'opposizione al solo importo dei contributi previdenziali, la ricorrente sosteneva l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per essere stata saldata l'obbligazione contributiva relativa al predetto avviso (a seguito della presentazione di istanza di rateazione); denunciava altresì ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, “accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria… estinto il diritto delle
Amministrazioni resistenti a riscuotere le somme intimate pari ad € 1.859,18, per intervenuto, integrale pagamento del suddetto debito”, disporre l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria e la revoca della stessa, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' in data 22-11-2024, rilevando l'effettivo CP_1
intervenuto pagamento dell'avviso di addebito prodromico e l'avvenuto sgravio, evidenziando che “rimangono tutti gli accessori e le competenze dovute ad
[...]
, perché possa ritenersi completamente estinta l'obbligazione della Controparte_2
società ricorrente”; concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 26-11-2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riferimento ai crediti di natura non contributiva ricompresi nell'atto impugnato;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per essere la ricorrente decaduta dal beneficio della rateazione per omesso pagamento delle rate nei termini concessi e, dunque, la legittimità dell'azione avviata. Sosteneva, inoltre, la regolarità dell'atto opposto e l'insussistenza del difetto di motivazione posto che “la comunicazione preventiva non prevede l'obbligatorietà dell'indicazione sul debito e la specificazione del bene sottoposto a gravame”. Rilevava, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che afferiva il merito della pretesa impositiva.
Concludeva, dunque, affinché in via preliminare venisse dichiarato “il difetto di giurisdizione per tutti i crediti aventi natura tributaria “e “l'inammissibilità del ricorso
2 avverso il semplice preavviso di iscrizione ipotecaria”; nel merito, rigettarsi l'opposizione con vittoria di spese.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc le parti reiteravano le proprie richieste e conclusioni;
all'esito questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Com'è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria, ha portato a consentire il ricorso al Giudice contro gli atti che, pur non assumendo le caratteristiche proprie di quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, comunque recano l'esplicitazione delle concrete ragioni - fattuali e giuridiche - che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che tale pretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili (cfr. Cass., Sez. U, n. 10672 dell'11/05/2009;
Cass., Sez. 5, n. 7344 dell'11/05/2012; Cass., Sez. 5,n. 22497 del 27/09/2017; Cass.,
Sez. 6 – 5, n. 23469 del 06/10/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 26129 del 02/11/2017; Cass.,
Sez. 5,n. 27601 del 30/10/2018).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr.ord. n. 26534/2022) ha ritenuto che l'elencazione di tali atti, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, operato con la l. 28 dicembre 2001, n. 448. “Viene, in particolare, riconosciuto, in capo al contribuente, al momento della ricezione della notizia della pretesa tributaria, l'interesse, ex art. 100
c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (Cass. 21/10/2021, n. 30736). “La comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria rientra in tale novero. Infatti, questa Corte ha avuto modo di ribadire la necessità che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva, che consenta al contribuente d'interloquire in materia (cfr.
Cass. 10/01/2017, n.380), in ragione della natura dell'iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (cfr. Cass. 05/09/2016, n.
3 17612; Cass. 19/02/ 2016, n. 3316).
La Corte ha tuttavia precisato che, pur ammessa l'impugnazione facoltativa dell'atto, resta però pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria (cfr. in particolare Cass. 11/05/2012,
n.7344).
Tale argomentazione è stata confermata, da ultimo, con ordinanza del 17/10/2024 n.
27000, per cui “Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa”.
Tale ragionamento può essere esteso per analogia anche al preavviso di ipoteca adottato in materia di crediti contributivi che rientrano nella giurisdizione ordinaria, non essendovi motivi ostativi e dovendo essere comunque garantito il diritto di difesa del contribuente;
ritenuta ammissibile dunque la presente opposizione, essa è stata correttamente instaurata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel merito il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
È noto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni.
Dispone, infatti, il comma 2 bis dell'art. 77 del DPR 602/73 “L'agente della riscossione
è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l'Agente della Riscossione è autorizzato a procedere con l'iscrizione alla Conservatoria competente dell'ipoteca su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.
Nel caso di specie, la società ricorrente risultava debitrice (tra l'altro) dell'importo portato dall'avviso di addebito n. n. 32820230000588151, notificato il 31.05.2023; la ricorrente, in data 08.06.2023 presentava istanza per la rateazione delle somme dovute in virtù del predetto avviso (cfr. in produzione della parte ricorrente).
4 Con provvedimento di accoglimento del 09-06-2023 l' Controparte_2
concedeva la dilazione dell'obbligazione, formulando un piano di rateizzo
[...]
che prevedeva il pagamento di n. 10 rate mensili con scadenza dal 21.06.2023 al
21.03.2024 (cfr. piano di rateazione del 09.06.2023, cfr. allegato 7 della produzione di
. CP_3
La risulta aver inizialmente pagato solo n. 5 rate della dilazione Parte_1
richiesta (come da documenti versati in atti), nei termini che seguono:
- 1° rata in data 16.06.2023
- 2° rata in data 20.07.2023
- 3° rata in data 01.08.2023
- 4° rata in data 15.01.2024
- 5° rata in data 16.02.2024.
In mancanza del corretto assolvimento dell'onere posto in capo alla contribuente ed atteso il mancato pagamento nei termini e con le modalità concordati, il Concessionario revocava il beneficio, provvedendo all'iscrizione a ruolo del debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni.
CP_ Solo a seguito dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva da parte dell' con nota del 19.06.2024, la ricorrente provvedeva al pagamento del saldo in data
01.07.2024, nei confronti dell' Agenzia (come da documentazione versata in atti).
Nelle more, l' predisponeva la comunicazione preventiva Controparte_2
di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede (notificata il 15.07.2024), con cui avvertiva il contribuente che, in caso di mancato pagamento del debito residuo nel termine di gg. 30 (dovuto sia in forza dell'avviso di addebito citato, sia in forza della ben più corposa cartella di pagamento 02820230009925764000) avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca sui beni di proprietà del debitore, ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del
DPR n. 602/73. Tanto, sulla scorta della intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione concessa.
Tale tipo di decadenza si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive o, all'esito della scadenza del piano, per il mancato pagamento delle medesime.
Nel caso di specie, risultava senza dubbio non rispettato il piano di rateizzo concesso dall' , posto che venivano pagate nei termini le sole Controparte_2
prime tre rate (la quarta veniva, infatti, corrisposta dopo cinque mesi), con decadenza dal beneficio finalizzata al recupero del dovuto da parte del Concessionario.
5 Tuttavia, non può essere sottaciuto che il debito portato dall'avviso sia stato estinto
(seppur successivamente), come da dichiarazioni rese dall'Ente creditore e documentate in atti (cfr. nota del 16.08.2024 dell' ), rendendo di fatto non più esigibile l'importo CP_1
perché estinta la sottesa obbligazione.
Ed è altrettanto indubbio che il pagamento sia intervenuto con il versamento del saldo
(01.07.2024) prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (15.07.2024).
Consegue che risulta non dovuto l'importo portato dall'avviso di addebito n.
32820230000588151.
Tuttavia, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è suscettibile di annullamento, sia perché, in quanto preavviso, non è immediatamente idonea ad incidere sui diritti del contribuente, dovendo alla stessa – eventualmente – seguire l'iscrizione ipotecaria;
sia perché ha ad oggetto un credito ben più consistente, portato da una cartella di pagamento di natura tributaria, sottratta ex lege alla giurisdizione di questo Giudice.
Va inoltre rigettata la sollevata eccezione di difetto di motivazione del preavviso impugnato;
la Cassazione, sulla scorta del disposto di cui all'art. 77 DPR n. 602/73, ha stabilito che “in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della Riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile", precisando che “per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602 del 1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede" (Cass. ordinanza n. 7233/2021), elementi che sono puntualmente contenuti nell'atto qui impugnato.
Per le ragioni esposte, in conclusione, la domanda deve essere parzialmente accolta, dichiarandosi non dovuto l'importo di cui all'avviso di addebito n.
32820230000588151.
Per contro, non può trovare accoglimento il capo di domanda con cui la ricorrente chiede disporsi nei confronti del Concessionario la revoca della procedura di iscrizione ipotecaria, per la dirimente considerazione che la stessa si fonda su un credito di natura tributaria, su cui, all'evidenza, vi è giurisdizione della Commissione tributaria e non del
Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
In ordine al regime delle spese processuali le stesse, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate tra le parti nella misura del 50%
6 ponendosi la quota residua a carico dell' e dell' : CP_1 Controparte_2
il primo, in quanto titolare del credito e tenuto ad informare il Concessionario di ogni circostanza che incida sulla sussistenza e sull'entità del credito e dunque sulla sua esigibilità; con riguardo al Concessionario, il pagamento del saldo dell'avviso di addebito per contributi da parte della ricorrente è avvenuto con bonifico del 01.07.2024
e pertanto l utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto essere a CP_2 conoscenza dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione.
Esse sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti dell' e , così Parte_1 CP_1 Controparte_2
provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovuto l'importo di cui all'avviso di addebito n. 32820230000588151;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico dell' e dell' in solido tra CP_1 Controparte_2
loro e liquidando quest'ultima in complessivi € 1.400,00, oltre Iva, Cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
7