Sentenza 27 dicembre 2024
Massime • 1
L'art. 1, comma 260, della l. n. 296 del 2006, che prevede che i privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem debbano comunicare all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti, si applica anche in caso di possesso intrapreso ma non ancora maturato all'epoca di entrata in vigore della predetta legge poiché, secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti. Ciò determina un vizio sopravvenuto del periodo utile al maturarsi dell'usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto, senza che sia possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell'usucapione di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e 2943 c.c. che non riguarda una previsione ex lege.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 34567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34567 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di AR OR, GI OR, CA OR, EL OR, AT OR, VA OR, RI OR, GI OR, MA AM, AL AM, EL OR, SA OR, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024, nella camera di consiglio delle