Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 34567
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Sentenza 27 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 21 novembre 2024, con pubblicazione avvenuta il 27 dicembre 2024. Le parti ricorrenti, un gruppo di soggetti, hanno chiesto la cassazione di una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato la loro domanda di usucapione su un immobile di proprietà dello Stato, sostenendo che il possesso esercitato fosse stato erroneamente considerato clandestino a causa della mancata comunicazione all'Agenzia del Demanio, come previsto dalla legge n. 296/2006.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che la norma in questione non ha effetto retroattivo e si applica solo a situazioni in itinere, in cui il termine per l'usucapione non è ancora maturato. La Corte ha sottolineato che il possesso non comunicato è da considerarsi clandestino e, pertanto, non utile per l'acquisto a titolo originario. Inoltre, ha evidenziato che l'onere di comunicazione del possesso all'Agenzia del Demanio è stato introdotto per garantire la trasparenza e il corretto esercizio dei diritti statali sui beni vacanti. Infine, il giudice ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo all'omesso esame di una domanda subordinata, ritenendo che non fosse un fatto storico ma una questione di diritto.

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Massime1

L'art. 1, comma 260, della l. n. 296 del 2006, che prevede che i privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem debbano comunicare all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti, si applica anche in caso di possesso intrapreso ma non ancora maturato all'epoca di entrata in vigore della predetta legge poiché, secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti. Ciò determina un vizio sopravvenuto del periodo utile al maturarsi dell'usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto, senza che sia possibile invocare il principio di tassatività degli atti di interruzione dell'usucapione di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e 2943 c.c. che non riguarda una previsione ex lege.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 34567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34567
    Data del deposito : 27 dicembre 2024

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