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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2024, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott. Alessandro Carra Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 581/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariana Colella Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Nencha Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 31/01/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2015 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 173, parte II, serie A, vol. 00001, quartiere
Murat, anno 2015; dalla loro unione sono nati in Bari tre figli: nata il [...], Persona_1 Persona_2 nata il [...] e nato il [...]; Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato in [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data CP_1
18.06.2015 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 173, parte II, serie A, vol. 00001, quartiere Murat, anno 2015 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data 30.10.2023 e depositato nei registri informatici in data
31.01.2024 e iscritto al n. r.g. 581/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 26.03.2024
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott. Alessandro Carra Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 581/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariana Colella Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Nencha Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 31/01/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 18.06.2015 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 173, parte II, serie A, vol. 00001, quartiere
Murat, anno 2015; dalla loro unione sono nati in Bari tre figli: nata il [...], Persona_1 Persona_2 nata il [...] e nato il [...]; Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato in [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data CP_1
18.06.2015 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 173, parte II, serie A, vol. 00001, quartiere Murat, anno 2015 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data 30.10.2023 e depositato nei registri informatici in data
31.01.2024 e iscritto al n. r.g. 581/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 26.03.2024
Il Presidente
Alfonso Pappalardo