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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/08/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Enrica Marini Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 636 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Macomer nello studio dell'avv. Gianfranco C.F._2
Congiu, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 05.03.2025, e coniugatisi in Macomer Parte_1 Parte_2 con rito civile il 16.07.2005, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nati due figli,
(il 17.09.2005), ancora non economicamente autonomo, e (il 20.04.2010); (ii) che Per_1 Per_2
dipendente della società Acqua e Sapone, assunta come cassiera nel punto vendita di Parte_1
Macomer, percepiva uno stipendio mensile netto di circa euro 1.450,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre la retribuzione netta di dipendente della EDS Parte_2
Infrastrutture S.p.A. di Roma con qualifica di autista, ammontava a euro 1.700,00 al mese, oltre
1 tredicesima;
(iii) che il patrimonio familiare era composto da due autovetture, una Audi A3 (targata
EV392PJ) e una IA DA (targata AY640MD); (iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La causa, trattata ai sensi dell'art. 473 bis.51 cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dell'08.08.2025.
§§§
Il ricorso deve essere accolto, in quanto può dedursi dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nella dichiarazione di non volersi riconciliare resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 cod. proc. civ., oltre che dalla cessazione della convivenza, il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore di ricevere da Persona_3 entrambi i genitori educazione, istruzione e cura, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 337 ter cod. proc. civ., nonché al figlio maggiorenne di continuare a essere sostenuto dagli Persona_4 ascendenti fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ;
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Macomer di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 14 – Parte I – anno 2005, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia minore è collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la Per_2 residenza della madre ed è affidata a entrambi i genitori, dai quali riceverà Parte_1 cura, educazione e istruzione, conservando rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di essi e relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale concordando, nell'interesse della figlia (sempre tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e inclinazioni naturali), le decisioni di maggiore rilievo, tra cui quelle educative e scolastiche, relative ai trattamenti sanitari, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione ad attività formative extrascolastiche, a viaggi di istruzione e svago, all'acquisto di mezzi di trasposto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di
2 ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente;
c) la casa familiare, sita in Macomer, via Grazia Deledda n. 5, è assegnata, con ogni arredo e corredo, a in ragione della convivenza con la figlia minorenne Parte_1 Per_2
d) salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà con il padre i giorni di Persona_3 martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 e durante i fine settimana, alternativamente ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore
20.00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
e) i coniugi si riconoscono fra di loro economicamente autosufficienti e provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento in quanto dispongono di adeguati redditi propri;
f) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia verserà Parte_2 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, soggetta Parte_1
a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat per il costo della vita;
g) percepirà per intero l'assegno unico e universale dovuto per la minore Parte_1
Persona_3
h) ciascun coniuge contribuirà, nella misura del 50%, alle documentate spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi e interventi per la salute, trasporto/viaggi per motivi scolastici, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN);
i) il figlio maggiore , attualmente non economicamente autosufficiente, abiterà Per_1 presso la casa del padre, in Macomer, via Rosolino Pilo n. 9;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di consiglio dell'08.08.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Enrica Marini Giudice dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 636 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Macomer nello studio dell'avv. Gianfranco C.F._2
Congiu, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 05.03.2025, e coniugatisi in Macomer Parte_1 Parte_2 con rito civile il 16.07.2005, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nati due figli,
(il 17.09.2005), ancora non economicamente autonomo, e (il 20.04.2010); (ii) che Per_1 Per_2
dipendente della società Acqua e Sapone, assunta come cassiera nel punto vendita di Parte_1
Macomer, percepiva uno stipendio mensile netto di circa euro 1.450,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre la retribuzione netta di dipendente della EDS Parte_2
Infrastrutture S.p.A. di Roma con qualifica di autista, ammontava a euro 1.700,00 al mese, oltre
1 tredicesima;
(iii) che il patrimonio familiare era composto da due autovetture, una Audi A3 (targata
EV392PJ) e una IA DA (targata AY640MD); (iv) che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La causa, trattata ai sensi dell'art. 473 bis.51 cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dell'08.08.2025.
§§§
Il ricorso deve essere accolto, in quanto può dedursi dalla manifestazione della volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nella dichiarazione di non volersi riconciliare resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 cod. proc. civ., oltre che dalla cessazione della convivenza, il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto della minore di ricevere da Persona_3 entrambi i genitori educazione, istruzione e cura, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 337 ter cod. proc. civ., nonché al figlio maggiorenne di continuare a essere sostenuto dagli Persona_4 ascendenti fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ;
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Macomer di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 14 – Parte I – anno 2005, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia minore è collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la Per_2 residenza della madre ed è affidata a entrambi i genitori, dai quali riceverà Parte_1 cura, educazione e istruzione, conservando rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di essi e relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale concordando, nell'interesse della figlia (sempre tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e inclinazioni naturali), le decisioni di maggiore rilievo, tra cui quelle educative e scolastiche, relative ai trattamenti sanitari, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione ad attività formative extrascolastiche, a viaggi di istruzione e svago, all'acquisto di mezzi di trasposto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di
2 ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente;
c) la casa familiare, sita in Macomer, via Grazia Deledda n. 5, è assegnata, con ogni arredo e corredo, a in ragione della convivenza con la figlia minorenne Parte_1 Per_2
d) salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà con il padre i giorni di Persona_3 martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00 e durante i fine settimana, alternativamente ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore
20.00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
e) i coniugi si riconoscono fra di loro economicamente autosufficienti e provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento in quanto dispongono di adeguati redditi propri;
f) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia verserà Parte_2 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, soggetta Parte_1
a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat per il costo della vita;
g) percepirà per intero l'assegno unico e universale dovuto per la minore Parte_1
Persona_3
h) ciascun coniuge contribuirà, nella misura del 50%, alle documentate spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi e interventi per la salute, trasporto/viaggi per motivi scolastici, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN);
i) il figlio maggiore , attualmente non economicamente autosufficiente, abiterà Per_1 presso la casa del padre, in Macomer, via Rosolino Pilo n. 9;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di consiglio dell'08.08.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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