Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1430/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Antonella Piccini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 15.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Roma (RM) il 2.7.2007 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
9477/2024, resa dal Tribunale di Roma il 3.6.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 4.10.2010), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Roma (RM) il 2.7.2007;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) La figlia è affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa ex L.54\2006, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre dove ha la residenza anagrafica.
2) Le decisioni di rilevanza maggiore per la figlia (linee educative fondamentali ed indirizzo degli studi, scelte sanitarie, scelte sportive) saranno prese sull'accordo da entrambi i genitori,
i quali si impegnano alla migliore e più leale collaborazione.
Le decisioni di gestione ordinaria (di mera quotidianità) saranno adottate dal genitore con il quale si trova la figlia in quel momento.
3) Ogni anno, di norma, la figlia trascorrerà con il padre periodi di vacanza a Natale, Per_1
a Pasqua e in estate, nel periodo che va dalla fine dell'anno scolastico a giugno fino a fine luglio, l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Per la restante parte dell'anno la figlia starà con la madre. Di norma sarà la figlia a trasferirsi nelle rispettive Per_1
residenze dei genitori, per via aerea, coadiuvata da un accompagnatore finché minorenne o finché richiesto dalla figlia. I genitori potranno concordare tra di loro anche altre tempistiche di frequentazione, tenendo conto dei desideri e delle esigenze della figlia.
4) Quando sarà da sola con uno dei genitori, alla figlia sarà garantito di poter Per_1
comunicare liberamente con l'altro genitore con frequenza anche giornaliera.
Resta inteso che ciascun genitore comunicherà dove la figlia verrà portata in Per_1
vacanza, fornendo eventuali recapiti alternativi al proprio telefono cellulare.
5) Nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto dall'uno all'altro coniuge essendo entrambi autosufficienti sul piano economico.
6) In considerazione delle modalità di frequentazione come sopra convenute, ogni genitore manterrà in modo diretto la figlia nel periodo in cui la avrà con sé. Ogni anno i Per_1
genitori contabilizzeranno le spese sostenute per la figlia in due periodi: 1 ottobre-31 marzo;
1 aprile-30 settembre, dividendo al 50% tra di loro tutte le spese ordinarie, comprese quelle alimentari e i contributi alloggiativi, nonché quelle per gli aiuti domestici, e provvedendo in tale sede agli eventuali conguagli.
3 7) Entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie per la figlia nella misura del
50% ciascuno, previo accordo ed esibizione dei relativi giustificativi. Per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche (non coperte dal SSN), scolastiche (tasse di iscrizione e rette, attività culturali e\o ludiche svolte in ambito scolastico, libri scolastici, ripetizioni, viaggi di istruzione all'estero), ludico-sportive (quota stabilimenti balneari, attività sportive compreso l'abbigliamento e l'attrezzatura necessaria). E' esclusa la partecipazione alle spese dei viaggi di piacere della figlia con uno dei genitori, salvo le spese alimentari e varie standard, come stimate nei giorni normali. Quanto ai costi delle trasferte della figlia, finalizzate a raggiungere il padre per i periodi di frequentazione, essi saranno suddivisi al 50% tra i genitori.
8) I genitori si avvarranno singolarmente delle detrazioni sul 730 per le spese per la figlia, le quali spettano al genitore che le effettua e le fattura. Ma esse saranno comunque conteggiate e ripartite al 50% nel conguaglio semestrale.
9) Le parti concordano, altresì, che sia equamente suddiviso al 50% l'assegno unico mensile per la figlia, corrisposto dall'INPS, come peraltro già avviene.
10) Le parti autorizzano reciprocamente ed in via preventiva, con il presente atto, il rilascio e\o rinnovo del passaporto per l'estero, nonché analogo\equipollente documento per la figlia”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 994, parte I, anno 2007), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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