TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.486/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.486/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Stefania ANTONELLI, del Foro di Lanciano, presso il cui studio legale, sito in Lanciano alla via Polidoro di Mastro Renzo n.5, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...]alla contrada Villa San Leonardo – Piazza Marzetti
[...]
n.16, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo NIGRELLI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Marconi n.316, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 20 marzo 2025 da e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 5 maggio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Ortona in data 2 agosto 2012 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.15 – Parte I –Anno 2012.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.486/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Stefania ANTONELLI, del Foro di Lanciano, presso il cui studio legale, sito in Lanciano alla via Polidoro di Mastro Renzo n.5, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...]alla contrada Villa San Leonardo – Piazza Marzetti
[...]
n.16, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo NIGRELLI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Marconi n.316, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 20 marzo 2025 da e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 5 maggio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Ortona in data 2 agosto 2012 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.15 – Parte I –Anno 2012.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 8 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)