TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13129/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza Italiana, vertente
TRA
nato in RA a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in RA a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...
, , nata in RA a [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nato in RA a [...] il C.F._3 Parte_4
12.04.1986, C.F. , , nato in [...] a C.F._4 Parte_5
San AO (SP) il 06.08.1984, C.F. , nato in C.F._5 Parte_6
RA a San AO (SP) il 01.01.1963, C.F. , e C.F._6 Parte_6
(nata in RA a [...] il [...] – C.F Controparte_1
) in qualità di genitori esercitanti la potestà genitoriale congiuntamente sulla C.F._7
MINORE nata in RA a [...] il [...], C.F. Persona_1
, tutti elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Russo Antonio C.F._8 che li rappresenta e difende come da procure pubbliche dello stato civile brasiliano tradotte ed apostillate;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3 dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
RESISTENTE-CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO – AFFARI CIVILI
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
1 parte ricorrente: ACCERTARE e DICHIARARE i RICORRENTI hanno diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano per linea retta, e che tale linea non si è mai interrotta;
ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. Parte_7 non ha mai perso la sua cittadinanza Italiana in quanto lo stesso non abbia dichiarato
[...] espressamente di rinunciavi;
ACCETTARE E DICHIARARE i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita;
pertanto, DICHIARARE la domanda di riconoscimento della cittadinanza Italiana ammissibile, proponibile e procedibile;
per effetto ordinare al o per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Pontedera, luogo di nascita dell'avo, di procedere nei registri dello stato civile all'iscrizione, trascrizione e annotazione di legge delle cittadinanze dei ricorrenti, provvedendo alla comunicazione all' autorità consolare competente;
condannare il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente oltre accessori di legge. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 15.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_2 sanguinis, per essere discendenti diretti di (o ), Parte_7 Persona_2 cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_2 contumace.
1. L'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti, pur ponendosi in effetti in una posizione di limite, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_2 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato
2 dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, risulta documentato che i ricorrenti nel mese di maggio e giugno dell'anno 2024, tramite indirizzi di posta elettronica personali inoltravano all' indirizzo di posta elettronica del di San AO di RA ( , documenti di Parte_8 Email_1 riconoscimento e istanza/modulo per il riconoscimento della cittadinanza italiana nelle modalità indicate dal suddetto Consolato, come da allegati: 3.06.2024 (ricorrente (doc. Parte_1
10); 3.6.2024 (ricorrente ) (doc. 13); maggio 2024 (ricorrente Parte_2
(doc. 16); maggio 2024 (ricorrente Parte_3 [...]
) (doc. 19); 29.5.2024 ( ) (doc. Parte_4 Parte_5
22); maggio 2024 ( e figlia minore Pt_6 Parte_6 Persona_1
(doc. 26). Le richieste sono rimaste inevase e il Consolato generale d'Italia di San AO di RA non ha comunicato ai ricorrenti nessuna convocazione. A nulla rilevano invece le liste di attesa prodotte, relative ad annate precedenti, e prive di ufficialità.
È pur vero che al momento dell'instaurazione della presente controversia (15.11.2024) non era trascorso il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. 362/1994 (come esteso dal D.P.C.M. 33/2014), per l'esaurimento della procedura in via amministrativa, tuttavia neppure ad oggi risulta pervenuta risposta dall'autorità consolare o che, comunque, il procedimento amministrativo sia stato definito, il che concreta l'interesse ad agire della parte e consente l'adozione del provvedimento richiesto, dato che la sussistenza delle condizioni dell'azione va valutata al momento della decisione.
2. Il merito della domanda.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Inoltre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a
3 lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso, dalla documentazione allegata (compendiata nel doc. 30) risulta la seguente discendenza, con continuità della linea di trasmissione, dal capostipite Parte_7
nato in [...] il [...], come da atto di battesimo (doc. 32) emesso
[...] Pt_8 dall'arcidiocesi di Pisa, volume A 53 anni 1858/1872, pagina 441, nonché da certificato di nascita (doc. 31) emesso dal Comune di Pontedera, entrambi depositati in atti, allegati n. 31 e 32.
Nel certificato di battesimo il nominativo dell'avo risulta trascritto come “ Parte_7
, mentre nel certificato di nascita rilasciato dal Comune è indicato come “ ”.
[...] Parte_7
Alla nascita dell'avo il servizio anagrafico civile non era ancora obbligatorio (obbligatorietà introdotta nel 1871), pertanto tale difformità appare riconducibile alla successiva trascrizione dei dati da parte dell'ufficio anagrafe comunale. I due certificati identificano, dunque, la medesima persona, in quanto riportano lo stesso giorno di nascita e gli stessi genitori;
tale identificazione è confermata anche nell'atto di matrimonio dell'avo e negli atti di nascita della prole, nei quali sono indicati altresì i nonni (genitori dell'avo). Non sussistono pertanto dubbi, in virtù del principio di connessione, circa l'identificazione dell'avo quale unica e medesima persona.
contrasse matrimonio con il 23.06.1892 in , Parte_7 Persona_3 Pt_8
a Volterra, come da atto di matrimonio allegato (doc. 33), e successivamente si trasferì in RA, ove è deceduto. Egli non risulta aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana né acquistato la cittadinanza brasiliana, come si evince dal certificato di negativa naturalizzazione, con relativa autenticazione del dipartimento di immigrazione brasiliano, depositato in atti (doc. 34). Il suddetto certificato riporta le generalità dell'ascendente così come indicate nell'estratto di nascita nonché tutti i nomi, secondi nomi e cognomi differenti con i quali la persona è identificata negli atti formati all'estero, relativi al matrimonio, alla morte e ai documenti successivi della progenie.
Dal predetto matrimonio nacque, in data 28.02.1903, in RA, a San AO (SP), Controparte_4
, come da atto di nascita (doc. 35), il quale in data 18.06.1924, nel medesimo luogo
[...] contrasse matrimonio con (doc. 35). Persona_4
Dalla predetta unione nacque, in data 05.10.1937, in RA, a San AO (SP), il ricorrente Pt_1
(doc. 9), il quale in data 03.12.1960, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con
[...]
(doc. 9), la quale, a seguito del matrimonio, assunse il nome Dal Persona_5 Persona_6 suddetto matrimonio nacquero i ricorrenti (doc. 12), (doc. Parte_2 Parte_3
15) e (doc. 24). Parte_6
, in data 16.03.1985, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con Parte_2
Giudice , assumendo il nome Giudice (doc. 12). Persona_7 Pt_7 Parte_2
4 in data 28.04.1984, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con Parte_3
, assumendo il nome (doc. 15). Dal Persona_8 Parte_3 matrimonio nacquero i figli e Parte_4 Parte_5
(doc. n. 18 e 21).
, in data 28.01.1999, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con Parte_6
(doc. 24); durante il predetto matrimonio nacque la figlia, Persona_9 anch'essa ricorrente per procura dei genitori, (doc. 28). Persona_1
In ragione della suddetta, continua e documentata linea di discendenza, va dunque accolta la domanda proposta.
Non sono stati allegati, del resto, fatti impeditivi/estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire l'esistenza di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. S.U. n. 25317 del 2022). In ogni caso non risulta che il capostipite abbia mai acquisito la cittadinanza Brasiliana (v. doc. 4)
Vale comunque precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in RA alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. n. 25317 del 24/08/2022).
3. Le spese di lite.
Si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di un procedimento che si pone al limite tra il contenzioso e la volontaria giurisdizione, e l'amministrazione non ha comunque mai negato la cittadinanza italiana ai ricorrenti, né si è in qualche modo opposta – anche nel presente giudizio – al riconoscimento della cittadinanza. Il ritardo dell'amministrazione nell'espletamento della procedura amministrativa
5 discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste senza che i ricorrenti abbiano, d'altra parte, dimostrato e neppure allegato l'esistenza di una concreta urgenza che impedisse loro di attendere i tempi, pur in ipotesi lunghi, di completamento della procedura in via amministrativa. D'altra parte, occorre anche osservare che le richieste formulate dai ricorrenti al sono del mese di aprile – maggio 2024 e il presente Parte_8 ricorso è stato proposto pochi mesi dopo (a fronte di un termine per la conclusione dell'iter amministrativo di 730 giorni), senza che esse siano state reiterate e senza che i ricorrenti abbiano dimostrato di aver atteso invano, nonostante le continue richieste, il decorso del predetto termine senza essere stati convocati. Il che rende l'interesse ad agire, pur ritenuto come si è detto sussistente, comunque labile, e non tale quanto meno da fondare una condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 23.12.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13129/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza Italiana, vertente
TRA
nato in RA a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nato in RA a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...
, , nata in RA a [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nato in RA a [...] il C.F._3 Parte_4
12.04.1986, C.F. , , nato in [...] a C.F._4 Parte_5
San AO (SP) il 06.08.1984, C.F. , nato in C.F._5 Parte_6
RA a San AO (SP) il 01.01.1963, C.F. , e C.F._6 Parte_6
(nata in RA a [...] il [...] – C.F Controparte_1
) in qualità di genitori esercitanti la potestà genitoriale congiuntamente sulla C.F._7
MINORE nata in RA a [...] il [...], C.F. Persona_1
, tutti elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Russo Antonio C.F._8 che li rappresenta e difende come da procure pubbliche dello stato civile brasiliano tradotte ed apostillate;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3 dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
RESISTENTE-CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO – AFFARI CIVILI
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
1 parte ricorrente: ACCERTARE e DICHIARARE i RICORRENTI hanno diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti diretti di cittadino italiano per linea retta, e che tale linea non si è mai interrotta;
ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. Parte_7 non ha mai perso la sua cittadinanza Italiana in quanto lo stesso non abbia dichiarato
[...] espressamente di rinunciavi;
ACCETTARE E DICHIARARE i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita;
pertanto, DICHIARARE la domanda di riconoscimento della cittadinanza Italiana ammissibile, proponibile e procedibile;
per effetto ordinare al o per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Pontedera, luogo di nascita dell'avo, di procedere nei registri dello stato civile all'iscrizione, trascrizione e annotazione di legge delle cittadinanze dei ricorrenti, provvedendo alla comunicazione all' autorità consolare competente;
condannare il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente oltre accessori di legge. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 15.11.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_2 sanguinis, per essere discendenti diretti di (o ), Parte_7 Persona_2 cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_2 contumace.
1. L'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiederne l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti, pur ponendosi in effetti in una posizione di limite, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_2 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato
2 dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, risulta documentato che i ricorrenti nel mese di maggio e giugno dell'anno 2024, tramite indirizzi di posta elettronica personali inoltravano all' indirizzo di posta elettronica del di San AO di RA ( , documenti di Parte_8 Email_1 riconoscimento e istanza/modulo per il riconoscimento della cittadinanza italiana nelle modalità indicate dal suddetto Consolato, come da allegati: 3.06.2024 (ricorrente (doc. Parte_1
10); 3.6.2024 (ricorrente ) (doc. 13); maggio 2024 (ricorrente Parte_2
(doc. 16); maggio 2024 (ricorrente Parte_3 [...]
) (doc. 19); 29.5.2024 ( ) (doc. Parte_4 Parte_5
22); maggio 2024 ( e figlia minore Pt_6 Parte_6 Persona_1
(doc. 26). Le richieste sono rimaste inevase e il Consolato generale d'Italia di San AO di RA non ha comunicato ai ricorrenti nessuna convocazione. A nulla rilevano invece le liste di attesa prodotte, relative ad annate precedenti, e prive di ufficialità.
È pur vero che al momento dell'instaurazione della presente controversia (15.11.2024) non era trascorso il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. 362/1994 (come esteso dal D.P.C.M. 33/2014), per l'esaurimento della procedura in via amministrativa, tuttavia neppure ad oggi risulta pervenuta risposta dall'autorità consolare o che, comunque, il procedimento amministrativo sia stato definito, il che concreta l'interesse ad agire della parte e consente l'adozione del provvedimento richiesto, dato che la sussistenza delle condizioni dell'azione va valutata al momento della decisione.
2. Il merito della domanda.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Inoltre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine, “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a
3 lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso, dalla documentazione allegata (compendiata nel doc. 30) risulta la seguente discendenza, con continuità della linea di trasmissione, dal capostipite Parte_7
nato in [...] il [...], come da atto di battesimo (doc. 32) emesso
[...] Pt_8 dall'arcidiocesi di Pisa, volume A 53 anni 1858/1872, pagina 441, nonché da certificato di nascita (doc. 31) emesso dal Comune di Pontedera, entrambi depositati in atti, allegati n. 31 e 32.
Nel certificato di battesimo il nominativo dell'avo risulta trascritto come “ Parte_7
, mentre nel certificato di nascita rilasciato dal Comune è indicato come “ ”.
[...] Parte_7
Alla nascita dell'avo il servizio anagrafico civile non era ancora obbligatorio (obbligatorietà introdotta nel 1871), pertanto tale difformità appare riconducibile alla successiva trascrizione dei dati da parte dell'ufficio anagrafe comunale. I due certificati identificano, dunque, la medesima persona, in quanto riportano lo stesso giorno di nascita e gli stessi genitori;
tale identificazione è confermata anche nell'atto di matrimonio dell'avo e negli atti di nascita della prole, nei quali sono indicati altresì i nonni (genitori dell'avo). Non sussistono pertanto dubbi, in virtù del principio di connessione, circa l'identificazione dell'avo quale unica e medesima persona.
contrasse matrimonio con il 23.06.1892 in , Parte_7 Persona_3 Pt_8
a Volterra, come da atto di matrimonio allegato (doc. 33), e successivamente si trasferì in RA, ove è deceduto. Egli non risulta aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana né acquistato la cittadinanza brasiliana, come si evince dal certificato di negativa naturalizzazione, con relativa autenticazione del dipartimento di immigrazione brasiliano, depositato in atti (doc. 34). Il suddetto certificato riporta le generalità dell'ascendente così come indicate nell'estratto di nascita nonché tutti i nomi, secondi nomi e cognomi differenti con i quali la persona è identificata negli atti formati all'estero, relativi al matrimonio, alla morte e ai documenti successivi della progenie.
Dal predetto matrimonio nacque, in data 28.02.1903, in RA, a San AO (SP), Controparte_4
, come da atto di nascita (doc. 35), il quale in data 18.06.1924, nel medesimo luogo
[...] contrasse matrimonio con (doc. 35). Persona_4
Dalla predetta unione nacque, in data 05.10.1937, in RA, a San AO (SP), il ricorrente Pt_1
(doc. 9), il quale in data 03.12.1960, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con
[...]
(doc. 9), la quale, a seguito del matrimonio, assunse il nome Dal Persona_5 Persona_6 suddetto matrimonio nacquero i ricorrenti (doc. 12), (doc. Parte_2 Parte_3
15) e (doc. 24). Parte_6
, in data 16.03.1985, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con Parte_2
Giudice , assumendo il nome Giudice (doc. 12). Persona_7 Pt_7 Parte_2
4 in data 28.04.1984, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con Parte_3
, assumendo il nome (doc. 15). Dal Persona_8 Parte_3 matrimonio nacquero i figli e Parte_4 Parte_5
(doc. n. 18 e 21).
, in data 28.01.1999, in RA, a San AO (SP), contrasse matrimonio con Parte_6
(doc. 24); durante il predetto matrimonio nacque la figlia, Persona_9 anch'essa ricorrente per procura dei genitori, (doc. 28). Persona_1
In ragione della suddetta, continua e documentata linea di discendenza, va dunque accolta la domanda proposta.
Non sono stati allegati, del resto, fatti impeditivi/estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire l'esistenza di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. S.U. n. 25317 del 2022). In ogni caso non risulta che il capostipite abbia mai acquisito la cittadinanza Brasiliana (v. doc. 4)
Vale comunque precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in RA alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. n. 25317 del 24/08/2022).
3. Le spese di lite.
Si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di un procedimento che si pone al limite tra il contenzioso e la volontaria giurisdizione, e l'amministrazione non ha comunque mai negato la cittadinanza italiana ai ricorrenti, né si è in qualche modo opposta – anche nel presente giudizio – al riconoscimento della cittadinanza. Il ritardo dell'amministrazione nell'espletamento della procedura amministrativa
5 discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste senza che i ricorrenti abbiano, d'altra parte, dimostrato e neppure allegato l'esistenza di una concreta urgenza che impedisse loro di attendere i tempi, pur in ipotesi lunghi, di completamento della procedura in via amministrativa. D'altra parte, occorre anche osservare che le richieste formulate dai ricorrenti al sono del mese di aprile – maggio 2024 e il presente Parte_8 ricorso è stato proposto pochi mesi dopo (a fronte di un termine per la conclusione dell'iter amministrativo di 730 giorni), senza che esse siano state reiterate e senza che i ricorrenti abbiano dimostrato di aver atteso invano, nonostante le continue richieste, il decorso del predetto termine senza essere stati convocati. Il che rende l'interesse ad agire, pur ritenuto come si è detto sussistente, comunque labile, e non tale quanto meno da fondare una condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 23.12.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
6