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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6705/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Sorrento
(Na) alla Via Marziale n. 45, presso lo studio dell'avv. Assunta Esposito (c.f.:
), che lo rappresenta e difende per procura su atto separato allegato C.F._2
al ricorso introduttivo (per le comunicazioni: fax n. 081-807 2901; indirizzo di p.e.c.:
) Email_1
Ricorrente
E
(c.f.: , nata a Sant'Agnello (Na) in [...] CP_1 C.F._3
22/07/1968, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), al Viale Europa n. 59 presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicignano (c.f.: ), che la rappresenta e difende C.F._4
per procura in calce alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081-871
2932; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza cartolare del 12/02/2024 le parti hanno reso leseguenti conclusioni:
Ricorrente: reciproche domande delle parti dirette ad ottenere la condanna al pagamento o alla restituzione di somme (dovute o corrisposte a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie o ad altro titolo), trattandosi di domande prive dei necessari requisiti di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio speciale di divorzio. Rilevato inoltre che le figlie di fatto non convivono con nessuno dei genitori da almeno due anni e che nessuno dei coniugi ha diritto
a percepire un contributo al mantenimento per le stesse, ormai maggiorenni ed indipendenti, ci si riporta alle disposizioni 22/03/2023. Si conclude, pertanto, affinché il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Sant'Agnello, in data 15/03/2001, tra il sig. e la sig.ra , emettendo Parte_1 CP_1 ogni altro provvedimento relativo e consequenziale, ivi compreso l'ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere alle relative annotazioni. Si chiede che la causa venga introitata a sentenza rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c. Con vittoria si spese diritti ed onorari di causa di cui ci si dichiara anticipataria>>.
Resistente: conclusionale e memoria di replica. …… CONCLUSIONI -Voglia l'on.le s.v. proclamare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello il 15.3.2001 tra il sig.
e la sig.ra emettendo i provvedimenti relativi e consequenziali ivi compreso Pt_1 CP_1
l'ordine all'ufficiale di stato di civile di voler provvedere alle annotazioni -Voglia l'on.le s.v. espletata l'attivita' istruttoria confermare quanto contenuto nella sentenza di separazione consensuale ovvero alla minor somma di giustizia che il tribunale riterra' congrua. -Voglia
l'on.le s.v. dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di restituzione somme e risarcimento spiegata da controparte atteso che trattasi di domande che vanno spiegate in autonomo giudizio e che pendono gia' nel giudizio di opposizione a precetto instaurato presso il tribunale di torre annunziata -Voglia l'on.le s.v. condannare il sig. per lite temeraria Pt_1
alla somma ritenuta di giustizia -Con riserva di ogni produzione in via istruttoria -Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari al sottoscritto procuratore antistatario>>.
Il PM, in data 15.1.2025 ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 28/12/22, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1 Sant'Agnello (NA), il 15/03/2001 e nel corso del quale erano nate due figlie, entrambe maggiorenni, (nata a [...] [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
04/07/2003; chiedeva altresì di revocare - a decorrere da gennaio 2019 - l'assegno posto a suo carico negli accordi di separazione per il mantenimento delle figlie, di condannare la resistente alla restituzione della somma di euro 18.000,00 versata dal coniuge quando le figlie erano ancora minorenni e ad esibire la rendicontazione di tuttele somme ricevute dalle polizze, di condannare la resistente alla reusione del 50% delle spese anticipate dal ricorrente da gennaio
2019 a marzo 2022 per le esigenze delle figlie, in subordine di stabilire a carico della sola resistente un contributo in favore della figlia (atteso che la figlia lavorava ed era Per_2 Per_1
divenuta economicamente autosufficiente), contribuendo il ricorrente al mantenimento delle figlie mediante il pagamento della rata mensile di euro 380,00 per il mutuo contratto per l'acquisto dell'autorimessa, vinte le spese.
A sostegno della domanda deduceva: che, con verbale di separazione personale omologato dal
Tribunale di Torre Annunziata il 15/01/2019 (cron. 608/2019), i coniugi si erano separati consensualmente senza più ricostituire tra loro qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
che a gennaio 2019, in seguito ad un incendio che rendeva inagibile l'abitazione coniugale, le figlie minori venivano collocate presso l'abitazione della nonna paterna con il padre, mentre la madre si trasferiva a Castellammare di Stabia presso l'attuale compagno;
che, quindi, in contrasto con gli accordi di separazione, le figlie avevano sempre convissuto con il padre, dapprima presso la nonna paterna, successivamente dal 1.11.2019 a Seiano, infine dal 15.6.2020 al marzo 2022 in Castellammare di Stabia, alla via Pimomte n. 12 e la madre, che lavorava stabilmente presso una Casa di Riposo in Piano di Sorrento con un reddito mensile di euro
1500,00, non aveva mai contribuito al loro mantenimento;
che a marzo del 2022 egli si era trasferito per motivi di lavoro, in Penisola Sorrentina, mentre le figlie erano rimaste a
Castellammare di Stabia ed avevano percepito per qualche mese il reddito di cittadinanza;
che la figlia attualmente lavorava presso un Pub di Castellammare;
che a novembre del 2022 Per_1
la gli aveva notificato atto di precetto per limporto di euro 26400,00 per non aver mai Pt_1
contribuito al mantenimento delle figlie, nonostante le figlie avessero vissuto con il padre e la stessa avesse ricevuto dal ricorrente in data 1.10.2019 un bonifico di euro 18.000,00 per Pt_1
le figlie e somme liquide per euro 10.000.
1.2- All'udienza presidenziale del 22/03/2023, di cui veniva disposta la trattazione cartolare, il
Giudice delegato, dato atto della mancata costituzione in giudizio della resistente, seppur regolarmente evocata in giudizio, revocava le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita delle figlie, ormai maggiorenni, nonché l'obbligo già posto a carico del ricorrente di versare un contributo al mantenimento delle stesse figlie, ormai non più conviventi con la madre, rilevava l'inammissibilità della domanda del ricorrente di restituzione somme/risarcimento dei danni poichè esulante dall'oggetto del presente giudizio e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 19.6.2023, onerando parte ricorrente della notifica dell'ordinanza presidenziale alla resistente non comparsa nel termine assegnato.
1.3- Con memoria integrativa depositata il 27/04/2023 per l'udienza del 19/06/2023, parte ricorrente insisteva per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni altro provvedimento relativo e consequenziale, e chiedeva confermarsi l'ordinanza presidenziale del 22/03/2023 con cui venivano revocate le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita dei figli ormai maggiorenni, nonché l'obbligo a lui imposto di versare il contributo al mantenimento per le figlie non conviventi con la madre; domandava, altresì, la condanna alla rifusione del 50% delle spese che aveva anticipato dal gennaio 2019 al marzo 2022.
1.4- Con comparsa depositata in data 19.5.2023 si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva al tribunale di confermare quanto contenuto nella sentenza di separazione consensuale ovvero per la minor somma di giustizia che il tribunale riterra' congrua e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di restituzione somme e risarcimento spiegata da controparte atteso che trattasi di domande che vanno spiegate in autonomo giudizio e che pendono gia' nel giudizio di opposizione a precetto instaurato presso il tribunale di torre annunziata, con condanna del per lite temeraria alla somma ritenuta di giustizia. Pt_1
A fondamento delle sue richieste la contestava quanto asserito da controparte in merito CP_1
al suo rapporto con le figlie, rilevando che lo stesso nel periodo successivo alla separazione si era ridotto al minimo e che il padre non aveva mai provveduto al sostentamento economico delle ragazze;
allegava inoltre che la figlia aveva lavorato saltuariamente ed era Per_1
attualmente in cerca di occupazione e, pertanto, non economicamente autosufficiente, al pari della secondogenita . Per_2
1.5- All'udienza del 03/10/2023, sentite le parti, l'istruttore ribadiva la inammissibilità (già rilevata nell'ordinanza presidenziale) delle reciproche domande delle parti dirette ad ottenere la condanna al pagamento o alla restituzione di somme (dovute o corrisposte a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie o ad altro titolo), trattandosi di domande prive dei necessari requisiti di connessione “forte” con l'oggetto del presente giudizio speciale di divorzio;
quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 19.10.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. decorrenti dal 19.10.2024.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai coniugi in Sant'Agnello (NA), il 15/03/2001, è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dal 29/11/2018, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale poiomologato dal medesimo Tribunale con decreto n. cronol. 608/2019 del 15.1.2019 ed essendo da quella data perdurato ininterrotto, come è dato presumere in assenza di eccezioni, lo stato di separazione.
Del resto, avendo le parti ribadito la volontà di divorziare, è ragionevole presumere che la comunione morale e materiale tra i coniugi, che del matrimonio costituisce l'essenza, sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostruirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- In ordine ai provvedimenti accessori va disattesa poiché infondata la domanda della resisnte di conferma dell'assegno negli accordi di seperazione posto a carico del quale contributo Pt_1
al mantenimento delle due figlie, e , entrammbe maggiorenni. Per_1 Per_2
Al riguardo si osserva che risulta incontestata la circostanza, dedotta del ricorrente, che le due figlie da tempo vivono per proprio conto ossia non sono conviventi né con la madre (presso cui, ancora minorenni, erano state collocate dagli accordi di separazione) né con il padre (che ha dedotto di aver di fatto convissuto con le figlie fino a marzo del 2022 in un appartamento in
Castellammare di Stabia, dallo stesso poi lasciato per trasferirsi in Penisola Sorrentina).
Invero, tale circostanza, specificamente dedotta in ricorso, non è stata contestata dalla resistente
(che nella comparsa di costituzione si è limitata a ribadire la persistente condizione di non autosufficienza economica delle figlie fondando su questa la richiesta di conferma del contributo economico al loro mantenimento già previsto in suo favore dalle condizioni della separazione consensuale) ed è stata altresì ribadita da entrambi i coniugi all'udienza di comparizione dinanzi all'istruttore del 03/10/2023, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato di non aver contatti con le figlie da circa un anno e mezzo e di aver appreso, attraverso informazioni assunte da conoscenti, che le stesse non abitano più nella casa di Castellammare di Stabia alla via Pimonte, la resistente ha precisato che le ragazze vivono in parte a casa dei rispettivi fidanzati, in parte ospiti di una vicina di casa di via Pimonte, dove abitavano prima, confermando, quindi, che entrambe le figlie di fatto non convivono con nessuno dei due genitori. Tanto premesso in fatto, si osserva che il diritto autonomo e concorrente di un genitore a percepire dall'altro genitore un contributo alle spese necessarie per il mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente in tanto sussiste ed è riconosciuto in quanto il genitore richiedente l'assegno sia convivente con il medesimo figlio (Cass. n.
25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005), persistendo, in difetto di convivenza, il solo diritto del figlio a richiedere, se del caso nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione, l'adempimento del correlativo obbligo da parte del genitore inadempiente.
Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale di assegno per il mantenimento della prole maggiorene proposta da CP_1
4.- Va infne ribadita la inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie formulate da parte ricorrente, oltre che della domanda di condanna alle somme per cui è precetto avanzata da parte resistente. Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, è possibile solo nella ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), mentre nel caso in esame le suddette domande sono del tutto autonome e separate rispetto alla domanda principale di divorzio.
5.- L'esito del giudizio, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, dà conto infine della assoluta infondatezza della domanda della resistente di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
6.- Tenuto conto della natura della controversia, dell'esito della stessa e della soccombenza reciproca delle parti, va disposta la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da con ricorso depositato in data 28.12.2022 nei confronti di Parte_1 CP_1
e sulle domande riconvenzionali proposta dalla resistente così provvede:
[...]
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Agnello (NA) il
15/03/2001 da (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Sant'Agnello in data 22/07/1968);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001); 3) dichiara inammissibili le domende di restituzione/risarcimento dei danni proposte da Pt_1 nei confronti di e da quest'ultima nei conforni di
[...] CP_1 Parte_1
4) rigetta la domanda riconvenzionale di determinazione a carico di di un Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni proposta da CP_1
5) rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1 CP_1
[...]
6) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6705/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Sorrento
(Na) alla Via Marziale n. 45, presso lo studio dell'avv. Assunta Esposito (c.f.:
), che lo rappresenta e difende per procura su atto separato allegato C.F._2
al ricorso introduttivo (per le comunicazioni: fax n. 081-807 2901; indirizzo di p.e.c.:
) Email_1
Ricorrente
E
(c.f.: , nata a Sant'Agnello (Na) in [...] CP_1 C.F._3
22/07/1968, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), al Viale Europa n. 59 presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicignano (c.f.: ), che la rappresenta e difende C.F._4
per procura in calce alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081-871
2932; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza cartolare del 12/02/2024 le parti hanno reso leseguenti conclusioni:
Ricorrente: reciproche domande delle parti dirette ad ottenere la condanna al pagamento o alla restituzione di somme (dovute o corrisposte a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie o ad altro titolo), trattandosi di domande prive dei necessari requisiti di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio speciale di divorzio. Rilevato inoltre che le figlie di fatto non convivono con nessuno dei genitori da almeno due anni e che nessuno dei coniugi ha diritto
a percepire un contributo al mantenimento per le stesse, ormai maggiorenni ed indipendenti, ci si riporta alle disposizioni 22/03/2023. Si conclude, pertanto, affinché il Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Sant'Agnello, in data 15/03/2001, tra il sig. e la sig.ra , emettendo Parte_1 CP_1 ogni altro provvedimento relativo e consequenziale, ivi compreso l'ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere alle relative annotazioni. Si chiede che la causa venga introitata a sentenza rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c. Con vittoria si spese diritti ed onorari di causa di cui ci si dichiara anticipataria>>.
Resistente: conclusionale e memoria di replica. …… CONCLUSIONI -Voglia l'on.le s.v. proclamare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello il 15.3.2001 tra il sig.
e la sig.ra emettendo i provvedimenti relativi e consequenziali ivi compreso Pt_1 CP_1
l'ordine all'ufficiale di stato di civile di voler provvedere alle annotazioni -Voglia l'on.le s.v. espletata l'attivita' istruttoria confermare quanto contenuto nella sentenza di separazione consensuale ovvero alla minor somma di giustizia che il tribunale riterra' congrua. -Voglia
l'on.le s.v. dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di restituzione somme e risarcimento spiegata da controparte atteso che trattasi di domande che vanno spiegate in autonomo giudizio e che pendono gia' nel giudizio di opposizione a precetto instaurato presso il tribunale di torre annunziata -Voglia l'on.le s.v. condannare il sig. per lite temeraria Pt_1
alla somma ritenuta di giustizia -Con riserva di ogni produzione in via istruttoria -Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari al sottoscritto procuratore antistatario>>.
Il PM, in data 15.1.2025 ha concluso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 28/12/22, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1 Sant'Agnello (NA), il 15/03/2001 e nel corso del quale erano nate due figlie, entrambe maggiorenni, (nata a [...] [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
04/07/2003; chiedeva altresì di revocare - a decorrere da gennaio 2019 - l'assegno posto a suo carico negli accordi di separazione per il mantenimento delle figlie, di condannare la resistente alla restituzione della somma di euro 18.000,00 versata dal coniuge quando le figlie erano ancora minorenni e ad esibire la rendicontazione di tuttele somme ricevute dalle polizze, di condannare la resistente alla reusione del 50% delle spese anticipate dal ricorrente da gennaio
2019 a marzo 2022 per le esigenze delle figlie, in subordine di stabilire a carico della sola resistente un contributo in favore della figlia (atteso che la figlia lavorava ed era Per_2 Per_1
divenuta economicamente autosufficiente), contribuendo il ricorrente al mantenimento delle figlie mediante il pagamento della rata mensile di euro 380,00 per il mutuo contratto per l'acquisto dell'autorimessa, vinte le spese.
A sostegno della domanda deduceva: che, con verbale di separazione personale omologato dal
Tribunale di Torre Annunziata il 15/01/2019 (cron. 608/2019), i coniugi si erano separati consensualmente senza più ricostituire tra loro qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
che a gennaio 2019, in seguito ad un incendio che rendeva inagibile l'abitazione coniugale, le figlie minori venivano collocate presso l'abitazione della nonna paterna con il padre, mentre la madre si trasferiva a Castellammare di Stabia presso l'attuale compagno;
che, quindi, in contrasto con gli accordi di separazione, le figlie avevano sempre convissuto con il padre, dapprima presso la nonna paterna, successivamente dal 1.11.2019 a Seiano, infine dal 15.6.2020 al marzo 2022 in Castellammare di Stabia, alla via Pimomte n. 12 e la madre, che lavorava stabilmente presso una Casa di Riposo in Piano di Sorrento con un reddito mensile di euro
1500,00, non aveva mai contribuito al loro mantenimento;
che a marzo del 2022 egli si era trasferito per motivi di lavoro, in Penisola Sorrentina, mentre le figlie erano rimaste a
Castellammare di Stabia ed avevano percepito per qualche mese il reddito di cittadinanza;
che la figlia attualmente lavorava presso un Pub di Castellammare;
che a novembre del 2022 Per_1
la gli aveva notificato atto di precetto per limporto di euro 26400,00 per non aver mai Pt_1
contribuito al mantenimento delle figlie, nonostante le figlie avessero vissuto con il padre e la stessa avesse ricevuto dal ricorrente in data 1.10.2019 un bonifico di euro 18.000,00 per Pt_1
le figlie e somme liquide per euro 10.000.
1.2- All'udienza presidenziale del 22/03/2023, di cui veniva disposta la trattazione cartolare, il
Giudice delegato, dato atto della mancata costituzione in giudizio della resistente, seppur regolarmente evocata in giudizio, revocava le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita delle figlie, ormai maggiorenni, nonché l'obbligo già posto a carico del ricorrente di versare un contributo al mantenimento delle stesse figlie, ormai non più conviventi con la madre, rilevava l'inammissibilità della domanda del ricorrente di restituzione somme/risarcimento dei danni poichè esulante dall'oggetto del presente giudizio e rimetteva le parti dinanzi all'istruttore all'udienza del 19.6.2023, onerando parte ricorrente della notifica dell'ordinanza presidenziale alla resistente non comparsa nel termine assegnato.
1.3- Con memoria integrativa depositata il 27/04/2023 per l'udienza del 19/06/2023, parte ricorrente insisteva per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni altro provvedimento relativo e consequenziale, e chiedeva confermarsi l'ordinanza presidenziale del 22/03/2023 con cui venivano revocate le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita dei figli ormai maggiorenni, nonché l'obbligo a lui imposto di versare il contributo al mantenimento per le figlie non conviventi con la madre; domandava, altresì, la condanna alla rifusione del 50% delle spese che aveva anticipato dal gennaio 2019 al marzo 2022.
1.4- Con comparsa depositata in data 19.5.2023 si costituiva tempestivamente in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva al tribunale di confermare quanto contenuto nella sentenza di separazione consensuale ovvero per la minor somma di giustizia che il tribunale riterra' congrua e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di restituzione somme e risarcimento spiegata da controparte atteso che trattasi di domande che vanno spiegate in autonomo giudizio e che pendono gia' nel giudizio di opposizione a precetto instaurato presso il tribunale di torre annunziata, con condanna del per lite temeraria alla somma ritenuta di giustizia. Pt_1
A fondamento delle sue richieste la contestava quanto asserito da controparte in merito CP_1
al suo rapporto con le figlie, rilevando che lo stesso nel periodo successivo alla separazione si era ridotto al minimo e che il padre non aveva mai provveduto al sostentamento economico delle ragazze;
allegava inoltre che la figlia aveva lavorato saltuariamente ed era Per_1
attualmente in cerca di occupazione e, pertanto, non economicamente autosufficiente, al pari della secondogenita . Per_2
1.5- All'udienza del 03/10/2023, sentite le parti, l'istruttore ribadiva la inammissibilità (già rilevata nell'ordinanza presidenziale) delle reciproche domande delle parti dirette ad ottenere la condanna al pagamento o alla restituzione di somme (dovute o corrisposte a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie o ad altro titolo), trattandosi di domande prive dei necessari requisiti di connessione “forte” con l'oggetto del presente giudizio speciale di divorzio;
quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 19.10.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. decorrenti dal 19.10.2024.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai coniugi in Sant'Agnello (NA), il 15/03/2001, è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dal 29/11/2018, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale poiomologato dal medesimo Tribunale con decreto n. cronol. 608/2019 del 15.1.2019 ed essendo da quella data perdurato ininterrotto, come è dato presumere in assenza di eccezioni, lo stato di separazione.
Del resto, avendo le parti ribadito la volontà di divorziare, è ragionevole presumere che la comunione morale e materiale tra i coniugi, che del matrimonio costituisce l'essenza, sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostruirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- In ordine ai provvedimenti accessori va disattesa poiché infondata la domanda della resisnte di conferma dell'assegno negli accordi di seperazione posto a carico del quale contributo Pt_1
al mantenimento delle due figlie, e , entrammbe maggiorenni. Per_1 Per_2
Al riguardo si osserva che risulta incontestata la circostanza, dedotta del ricorrente, che le due figlie da tempo vivono per proprio conto ossia non sono conviventi né con la madre (presso cui, ancora minorenni, erano state collocate dagli accordi di separazione) né con il padre (che ha dedotto di aver di fatto convissuto con le figlie fino a marzo del 2022 in un appartamento in
Castellammare di Stabia, dallo stesso poi lasciato per trasferirsi in Penisola Sorrentina).
Invero, tale circostanza, specificamente dedotta in ricorso, non è stata contestata dalla resistente
(che nella comparsa di costituzione si è limitata a ribadire la persistente condizione di non autosufficienza economica delle figlie fondando su questa la richiesta di conferma del contributo economico al loro mantenimento già previsto in suo favore dalle condizioni della separazione consensuale) ed è stata altresì ribadita da entrambi i coniugi all'udienza di comparizione dinanzi all'istruttore del 03/10/2023, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato di non aver contatti con le figlie da circa un anno e mezzo e di aver appreso, attraverso informazioni assunte da conoscenti, che le stesse non abitano più nella casa di Castellammare di Stabia alla via Pimonte, la resistente ha precisato che le ragazze vivono in parte a casa dei rispettivi fidanzati, in parte ospiti di una vicina di casa di via Pimonte, dove abitavano prima, confermando, quindi, che entrambe le figlie di fatto non convivono con nessuno dei due genitori. Tanto premesso in fatto, si osserva che il diritto autonomo e concorrente di un genitore a percepire dall'altro genitore un contributo alle spese necessarie per il mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente in tanto sussiste ed è riconosciuto in quanto il genitore richiedente l'assegno sia convivente con il medesimo figlio (Cass. n.
25300/13; ord. n. 24316/13; Cass. 21437/2007; Cass. 4188/2006; 8007/2005), persistendo, in difetto di convivenza, il solo diritto del figlio a richiedere, se del caso nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione, l'adempimento del correlativo obbligo da parte del genitore inadempiente.
Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale di assegno per il mantenimento della prole maggiorene proposta da CP_1
4.- Va infne ribadita la inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie formulate da parte ricorrente, oltre che della domanda di condanna alle somme per cui è precetto avanzata da parte resistente. Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, è possibile solo nella ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), mentre nel caso in esame le suddette domande sono del tutto autonome e separate rispetto alla domanda principale di divorzio.
5.- L'esito del giudizio, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, dà conto infine della assoluta infondatezza della domanda della resistente di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
6.- Tenuto conto della natura della controversia, dell'esito della stessa e della soccombenza reciproca delle parti, va disposta la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da con ricorso depositato in data 28.12.2022 nei confronti di Parte_1 CP_1
e sulle domande riconvenzionali proposta dalla resistente così provvede:
[...]
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Agnello (NA) il
15/03/2001 da (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 CP_1
Sant'Agnello in data 22/07/1968);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001); 3) dichiara inammissibili le domende di restituzione/risarcimento dei danni proposte da Pt_1 nei confronti di e da quest'ultima nei conforni di
[...] CP_1 Parte_1
4) rigetta la domanda riconvenzionale di determinazione a carico di di un Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni proposta da CP_1
5) rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1 CP_1
[...]
6) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano