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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4370/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza dell'11.3.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. MELINA SIMONE e PAGANI ILARIA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Magenta (c.a.p. 20013 – MI), via Lomeni n. 22,
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARTABIA ELENA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano (MI), Via Soperga n. 17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, proponeva innanzi a questo Tribunale ricorso per la Parte_1 regolamentazione delle condizioni inerenti al mantenimento della figlia maggiore , nata dall'unione non Per_1 matrimoniale con il resistente in data 23.11.2005.
Con comparsa di costituzione in data 7.2.2025 parte resistente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Pavia in favore del Tribunale di Milano, considerata la residenza nella circoscrizione di detto Tribunale del Sig.
. All'udienza dell'11.3.2025 parte resistente aderiva all'eccezione proposta dalla controparte e la causa veniva CP_1 rimessa al Collegio per la decisione in merito alla questione della competenza territoriale.
pagina 1 di 2 Ciò premesso va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano. Invero,
l'art. 473 bis.47 c.p.c. prevede espressamente che “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.
In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui
l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Nel caso di specie, che la figlia della coppia ha raggiunto la maggiore età ben prima della proposizione del ricorso trovando, pertanto, applicazione il disposto di cui all'art. 473bis. 47 cpc in forza del quale è competente “il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto”.
Va, conseguentemente, dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Ufficio, in favore del Tribunale di Milano nel cui circondario è ricompreso il Comune di Corsico, ove risiede il resistente.
Le spese di causa vengono interamente compensate, stante l'adesione di parte ricorrente all'eccezione proposta e in assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4370/2024 R.G. promossa da Parte_1 contro , con l'intervento del P.M.: Controparte_1
- dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Milano;
- assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4370/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza dell'11.3.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. MELINA SIMONE e PAGANI ILARIA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Magenta (c.a.p. 20013 – MI), via Lomeni n. 22,
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARTABIA ELENA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Milano (MI), Via Soperga n. 17
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, proponeva innanzi a questo Tribunale ricorso per la Parte_1 regolamentazione delle condizioni inerenti al mantenimento della figlia maggiore , nata dall'unione non Per_1 matrimoniale con il resistente in data 23.11.2005.
Con comparsa di costituzione in data 7.2.2025 parte resistente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Pavia in favore del Tribunale di Milano, considerata la residenza nella circoscrizione di detto Tribunale del Sig.
. All'udienza dell'11.3.2025 parte resistente aderiva all'eccezione proposta dalla controparte e la causa veniva CP_1 rimessa al Collegio per la decisione in merito alla questione della competenza territoriale.
pagina 1 di 2 Ciò premesso va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Milano. Invero,
l'art. 473 bis.47 c.p.c. prevede espressamente che “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.
In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui
l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica”.
Nel caso di specie, che la figlia della coppia ha raggiunto la maggiore età ben prima della proposizione del ricorso trovando, pertanto, applicazione il disposto di cui all'art. 473bis. 47 cpc in forza del quale è competente “il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto”.
Va, conseguentemente, dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Ufficio, in favore del Tribunale di Milano nel cui circondario è ricompreso il Comune di Corsico, ove risiede il resistente.
Le spese di causa vengono interamente compensate, stante l'adesione di parte ricorrente all'eccezione proposta e in assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4370/2024 R.G. promossa da Parte_1 contro , con l'intervento del P.M.: Controparte_1
- dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Milano;
- assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2