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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3323/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2756/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2015
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2016
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2017
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2018
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2019 - PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7640/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Resistente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi relativo ai tributi TARI/TARES, deducendo che la pretesa tributaria fosse illegittima per una serie di ragioni, fra cui la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento), la prescrizione/decadenza del credito,
l'illegittimità della proroga del contratto con SO.G.E.T. e il difetto di motivazione dell'atto esecutivo
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e ha sostenuto che l'atto fosse pienamente legittimo e sorretto da adeguati presupposti, pur non depositando documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica degli atti prodromici e la fondatezza della pretesa
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune non aveva fornito alcuna prova sull'avvenuta notifica degli atti presupposti e che l'assenza di tali documenti rendeva l'atto impugnato illegittimo. La Corte ha dichiarato maturata la prescrizione quinquennale del credito e ha annullato il pignoramento, condannando l'Ente alla refusione delle spese.
Nel giudizio di secondo grado, il Comune di Castellammare di Stabia propone appello contro la sentenza n. 2756/2025, sostenendo che gli atti presupposti – avvisi di accertamento e ingiunzioni – risultano regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente formazione di un titolo ormai definitivo. L'appello argomenta che il ricorso originario fosse inammissibile proprio perché volto a contestare, in sede successiva, vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere al momento della notifica degli atti presupposti ormai divenuti irretrattabili, invocando l'art. 19 del D.lgs. 546/1992.
La sig.ra Resistente_1, costituendosi, contesta integralmente il gravame e insiste sulla correttezza della decisione di primo grado, evidenziando che in quel giudizio il Comune non ha depositato alcuna prova relativa alla notifica degli atti prodromici e che, in base alla normativa vigente, tali documenti non possono essere prodotti per la prima volta in appello. L'appellata osserva inoltre che la pretesa resta comunque illegittima sia per difetti di legittimazione del concessionario sia per l'intervenuta prescrizione e decadenza, ribadendo che l'intero giudizio riguarda la validità di un atto consequenziale fondato su atti presupposti mai provati né notificati correttamente.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 30/09/2024, in cui si contesta l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria Soget s.
p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellato alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA. Condanna l'appellato sig.ra Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 400,00 per il primo grado ed in € 450,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3323/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2756/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2015
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2016
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2017
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2018
- PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2019 - PIGNORAMENTO PR n. 2024-0000379859 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7640/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Resistente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi relativo ai tributi TARI/TARES, deducendo che la pretesa tributaria fosse illegittima per una serie di ragioni, fra cui la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento), la prescrizione/decadenza del credito,
l'illegittimità della proroga del contratto con SO.G.E.T. e il difetto di motivazione dell'atto esecutivo
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e ha sostenuto che l'atto fosse pienamente legittimo e sorretto da adeguati presupposti, pur non depositando documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica degli atti prodromici e la fondatezza della pretesa
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune non aveva fornito alcuna prova sull'avvenuta notifica degli atti presupposti e che l'assenza di tali documenti rendeva l'atto impugnato illegittimo. La Corte ha dichiarato maturata la prescrizione quinquennale del credito e ha annullato il pignoramento, condannando l'Ente alla refusione delle spese.
Nel giudizio di secondo grado, il Comune di Castellammare di Stabia propone appello contro la sentenza n. 2756/2025, sostenendo che gli atti presupposti – avvisi di accertamento e ingiunzioni – risultano regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente formazione di un titolo ormai definitivo. L'appello argomenta che il ricorso originario fosse inammissibile proprio perché volto a contestare, in sede successiva, vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere al momento della notifica degli atti presupposti ormai divenuti irretrattabili, invocando l'art. 19 del D.lgs. 546/1992.
La sig.ra Resistente_1, costituendosi, contesta integralmente il gravame e insiste sulla correttezza della decisione di primo grado, evidenziando che in quel giudizio il Comune non ha depositato alcuna prova relativa alla notifica degli atti prodromici e che, in base alla normativa vigente, tali documenti non possono essere prodotti per la prima volta in appello. L'appellata osserva inoltre che la pretesa resta comunque illegittima sia per difetti di legittimazione del concessionario sia per l'intervenuta prescrizione e decadenza, ribadendo che l'intero giudizio riguarda la validità di un atto consequenziale fondato su atti presupposti mai provati né notificati correttamente.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 30/09/2024, in cui si contesta l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria Soget s.
p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellato alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA. Condanna l'appellato sig.ra Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 400,00 per il primo grado ed in € 450,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.