Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3387 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3387/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_1
Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e , quest'ultima nata il [...], ed una minore a Persona_1 Persona_2 Persona_3 carico, , per un totale di 4 minori a carico. Persona_4 In particolare, lamentava l'omesso riconoscimento delle maggiorazioni ex art. 4, commi 3 e 10, D. Lgs. n. 230/21, avendo diritto a percepire, in relazione alla nascita della minore , la Persona_3 maggiorazione di € 85,00 per figlio successivo al secondo ex art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 230/21, nonché l'importo di € 25,00 mensili da giugno 2022, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4, comma 10, D.Lgs. n. 230/21, per la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L'istante chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D.Lgs. n. 230/21 per il periodo decorrente dal 01/06/2022, nell'importo di € 110,00 mensili per le maggiorazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 10, D. Lgs. n. 230/21, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, i cui ratei quantificati con CP_1 decorrenza dal 01/06/2022 all'epoca di deposito del ricorso ammontano ad € 1.100,00, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi tardivamente in giudizio, l' contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, CP_1 evidenziando che “relativamente all'anno 2022, la ricorrente, su domanda amministrativa presentata dal marito sig. (si produce copia dell'elenco delle domande), ha percepito euro 670 Controparte_2 mensili per i 3 figli , ”, mentre “Solo la Persona_5 Persona_2 Persona_4 domanda di pagamento dell'assegno unico universale per la quarta figlia (nata ad [...] agosto 2022) è stata presentata dalla odierna ricorrente, la quale per tale motivo fino febbraio 2023 ha percepito in via esclusiva l'assegno unico, nella misura di euro 175,00 per importo assegno minorenne + 30 euro per quota genitori lavoratori, con esclusione quindi della maggiorazione oggetto della presente controversia”; in sostanza, l' previdenziale convenuto spiegava che “la CP_3 domanda di assegno unico per l'ultima nata (per la quale non è stata riconosciuta la maggiorazione) è stata presentata dalla sig.ra , mentre tutte le precedenti domande di assegno unico Parte_1 per gli altri tre figli sono state presentate dal marito della ricorrente, cosicché le posizioni aperte a nome di soggetti distinti, seppur appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono rimaste separate, non permettendo al sistema di elaborare correttamente le prestazioni spettanti. Esclusivamente per tale motivo, si ripete, la domanda di assegno unico per la quarta figlia non è stata aggiunta al nucleo dichiarato dal ricorrente, ma è rimasta separata, cosicché non vi è stato luogo al riconoscimento della maggiorazione per famiglie numerose.”. Soggiungeva che “La sig.ra ha, infatti, presentato nuova domanda di assegno unico Parte_1 per la nuova nata al 100%, escludendo l'altro genitore (come da allegato elenco delle domande).
Solo successivamente, entrambi i genitori hanno richiesto di modificare la domanda nel senso di liquidare l'assegno in favore di entrambi al 50%, ma la domanda, ai fini del riconoscimento della maggiorazione in contestazione, è stata considerata come una domanda a sé stante, e pertanto nulla è cambiato in ordine al riconoscimento della maggiorazione”. Pertanto, l' concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso, ovvero “In subordine, ove si ritenesse sussistente il diritto alla maggiorazione in favore del ricorrente, … che vengano compensate integralmente le spese di lite, in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento della prestazione è imputabile esclusivamente all'irregolarità della presentazione della relativa domanda”.
* La domanda attorea, avente ad oggetto il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 10, D. Lgs. n. 230/21 sull'assegno unico universale già accordato in via amministrativa, è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Come è noto l'assegno unico e universale e universale è un sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni (ove sussistano determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età ed al numero dei figli ed ad eventuali disabilità; in ogni caso trattasi di sostegno garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia reddituale di € 40.000,00). Segnatamente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 2 prevede, poi, che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”. Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in
Italia; d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Ancora, per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, l'art. 4 del D. Lgs. n. 230/21, rubricato
“Criteri per la determinazione dell'assegno”, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che:
“1. Per ciascun figlio minorenne ((e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,)) è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne ((e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età)) è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
5. ((Dall'anno 2023, per ciascun figlio)) con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma
2 pari a 80 euro mensili.
6. ((Dall'anno 2023, per ciascun figlio)) con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”.
Orbene, come si rileva dai documenti prodotti in atti e, in particolare, dalla copia del modello ISEE relativo al nucleo familiare della ricorrente, sin dall'epoca della domanda amministrativa l'istante vanta sia i requisiti di residenza e soggiorno che quello socio-reddituale per il diritto a percepire la prestazione, in particolare nella misura richiesta in considerazione della composizione del nucleo familiare (v. doc. all. fascicolo di parte ricorrente), ovverosia con le maggiorazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 10, D. Lgs. n. 230/21.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei termini sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Del resto, l' ha pure spiegato le motivazioni meramente formali per le quali le maggiorazioni in CP_1 discorso non sono state riconosciute, avendo precisato che “la domanda di assegno unico per l'ultima nata (per la quale non è stata riconosciuta la maggiorazione) è stata presentata dalla sig.ra Parte_1
, mentre tutte le precedenti domande di assegno unico per gli altri tre figli sono state
[...] presentate dal marito della ricorrente, cosicché le posizioni aperte a nome di soggetti distinti, seppur appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono rimaste separate, non permettendo al sistema di elaborare correttamente le prestazioni spettanti. Esclusivamente per tale motivo, si ripete, la domanda di assegno unico per la quarta figlia non è stata aggiunta al nucleo dichiarato dal ricorrente, ma è rimasta separata, cosicché non vi è stato luogo al riconoscimento della maggiorazione per famiglie numerose.” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva).
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con le maggiorazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 10, D. Lgs. n. 230/21, per il periodo decorrente dal 01/06/2022, nell'importo di € 110,00 mensili, con condanna dell' all'erogazione della CP_1 prestazione, i cui ratei sono quantificati con decorrenza dal 01/06/2022 all'epoca di deposito del ricorso nella somma di € 1.100,00, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Al riguardo, non appare giustificabile una compensazione delle stesse, atteso che parte ricorrente ha anche provveduto a (vanamente) presentare ricorso amministrativo del 24.02.2023 al fine di ottenere le maggiorazioni effettivamente spettanti.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 20.03.2023 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con le maggiorazioni di cui all'art. 4, commi 3 e
10, D. Lgs. n. 230/21, per il periodo decorrente dal 01/06/2022, nell'importo di € 110,00 mensili, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, i cui ratei sono quantificati con decorrenza dal CP_1 01/06/2022 all'epoca di deposito del ricorso nella somma di € 1.100,00, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in € 900,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 06.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella