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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 15178/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 7.10.25 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela Ferraro Parte_1 giusta procura in atti e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese irripetibili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.6.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 29.12.22 aveva presentato all' domanda amministrativa per la CP_1 concessione dell'assegno di invalidità e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 11628/2024 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 2.5.25 e la dichiarazione
è stata depositata il 26.5.25 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni
28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 23.6.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via
2 giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante, al di là delle censure generiche, pertanto inammissibili, si duole specificamente che lo stato psichico doveva essere valutato con i codici di riferimento 2205,
2207 e 2204 che avrebbero portato alla corretta valutazione dell'80%. Orbene non si comprende per quale motivo dovrebbe essere valutato con i codici 2204 (Sindrome depressiva endoreattiva lieve) e 2205 (Sindrome depressiva endoreattiva media) posto che o si tratta di sindrome depressiva endoreattiva lieve o media e che non si può ricorrere ad analogia per due codici che, riguardando la medesima patologia, sia pur in forma più o meno grave, si escludono a vicenda.
Quanto alla paventata violazione dei codici 2607 e 2610, gli stessi non esistono in tabella.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 7.10.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
3
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 15178/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 7.10.25 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela Ferraro Parte_1 giusta procura in atti e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi CP_1
n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Spese irripetibili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.6.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 29.12.22 aveva presentato all' domanda amministrativa per la CP_1 concessione dell'assegno di invalidità e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 11628/2024 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 2.5.25 e la dichiarazione
è stata depositata il 26.5.25 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni
28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 23.6.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via
2 giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante, al di là delle censure generiche, pertanto inammissibili, si duole specificamente che lo stato psichico doveva essere valutato con i codici di riferimento 2205,
2207 e 2204 che avrebbero portato alla corretta valutazione dell'80%. Orbene non si comprende per quale motivo dovrebbe essere valutato con i codici 2204 (Sindrome depressiva endoreattiva lieve) e 2205 (Sindrome depressiva endoreattiva media) posto che o si tratta di sindrome depressiva endoreattiva lieve o media e che non si può ricorrere ad analogia per due codici che, riguardando la medesima patologia, sia pur in forma più o meno grave, si escludono a vicenda.
Quanto alla paventata violazione dei codici 2607 e 2610, gli stessi non esistono in tabella.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 7.10.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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