Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/12/2024, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato , in persona del Giudice. dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 793/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. /p. Parte_1
IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giovanni Mori del Foro P.IVA_1 di Prato, presso il quale è altresì domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuoo diefensore.
Parte attrice opponente
CONTRO
( C.F. e Controparte_1
P.IVA n. ), in persona delle Curatrici pro tempore, Dott.sse P.IVA_2 CP_2
e rappresentata e difesa dall'Avv. David Fossi del Foro
[...] Controparte_3 di Prato, presso il quale è altresì elettivamente domiciliata giusta autorizzazione ex art. 25 L.F. del G.D. del Tribunale di Prato e procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a d.i.
PRIMA UDIENZA: 21/12/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 23/7/2024
Conclusioni delle parti: per l'attrice opponente: 'come da note scritte per l'udienza del 13/6/2024'1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società (nel Parte_1 proseguo, per brevità, ) proponeva opposizione al D.I. n. 108/2022 - Parte_1 immediatamente esecutivo- emesso il 31/1/2022 dal Tribunale di Prato ad istanza della Controparte_1 nel proseguo, per brevità, ) per corrispettivi relativi a
[...] Parte_2 lavori di tinteggiatura di capi di abbigliamento.
Narrava l'opponente che nel Maggio 2020, proseguendo la collaborazione che durava da tempo, aveva consegnato a della merce da sottoporre a CP_1 tintura, sia con metodo a freddo che con enzimi. Senonché quella partita di merce aveva presentato gravi difetti di tinteggiatura per cui i legali rappresentanti delle rispettive società si erano incontrati, l'8/5/2020, presso la sede della al fine di verificare la merce consegnata e l'esatta Parte_1 esecuzione del lavoro. A detto incontro, a cui parteciparono la SI.ra Per_1
e la SI.ra , sarebbe stato ricontrato come i capi tinti con
[...] Parte_3 gli enzimi fossero assolutamente difformi da quanto richiesto, mentre, i capi tinti a freddo presentassero le stesse problematiche per un 50% della merce.
Uguali difetti si sarebbero presentati anche nella merce consegnata successivamente. Per tale motivo si sarebbe svolto un altro incontro tra le
-Risolvere per esclusivo fatto e colpa dell'opposta il contratto di appalto dedotto in giudizio.
-Respingere, pertanto, in toto la domanda di pagamento del corrispettivo di appalto.
-Conseguentemente condannare la convenuta opposta a restituire l'intero importo riscosso con esercizio dell'esecuzione forzata ammontante ad Euro 52.811,18, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Prato che si produce, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002.
-Condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, comma II o in ipotesi comma III c.p.c., da liquidarsi nella somma pari ad Euro 10.000,00; Con vittoria di spese, oltre c.p.a. e i.v.a. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e non percepito gli onorari”. 2 “nel merito: in tesi, rigettare tutte le domande attoree, anche in via riconvenzionale, contenute nell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria e condannare l'opponente a pagare in favore dell'opposta la somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ovvero comunque la diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Pag. 2 di 8 parti, allo scopo di verificare i difetti nuovamente emersi e, anche in quell'occasione, il legale rappresentante della , verificata la CP_1 situazione, avrebbe riconosciuto la validità delle eccezioni sollevate in merito alle lavorazioni di tinteggiatura dalla stessa eseguita.
Le parti altresì avrebbero convenuto che i capi tinti con gli enzimi non erano suscettibili di recupero attraverso ulteriore lavorazione di tinteggiatura.
Il danno causato poteva stimarsi in 96.000,00, (pari a al costo di 8€ a capo per circa 12.000 capi) per cui il legale rappresentante della avrebbe CP_1 dichiarato che non avrebbe richiesto il pagamento di queste lavorazioni, né il pagamento della fattura n. 6 del 29/1/2020, non ancora saldata e che, a ristoro dei danni causati, avrebbe eseguito anche delle ulteriori lavorazioni a titolo gratuito.
Senonché la veniva dichiarata fallita con sentenza n. 50 del Controparte_1
22.10.20 del Tribunale di Prato e la Curatela del Fallimento chiedeva a Pt_1
di pagare sia la fattura 6/2020 che la fattura 60/2020. A seguito della
[...] richiesta della si sarebbe rivolta al legale rappresentante di Controparte_4
per rammentargli gli impegni assunti e questi, nell'occasione, la CP_1 avrebbe invitata a pagare le fatture alla Curatela impegnandosi, personalmente,
a restituire l'equivalente. Confidando nell'impegno così assunto, Parte_1 aveva pertanto inviato alla Curatela una richiesta di rateizzazione del credito portato nelle suddette fatture, (benchè -per i pregressi accordi- non dovuto) o, in ipotesi, una richiesta di stralcio, sempre confidando nella restituzione di quanto pagato da parte dell'ex legale rappresentante della società fallita, non intendendo, mediante tali richieste, in alcun modo riconoscere il proprio debito.
Purtroppo la Curatela non aveva accettato lo stralcio né la rateizzazione, promuovendo, invece, l'azione monitoria che ha condotto all'opposizione di cui alla presente causa.
ha quindi opposto il decreto ingiuntivo per i sopraesposti motivi e Parte_1 proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni causatile da . CP_1
Pag. 3 di 8 La Curatela si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione fattuale operata dall'opponente ed in particolare, che le lavorazioni svolte dalla presentassero vizi e/o difformità di qualsivoglia tipo, che dette CP_1 difformità fossero state riconosciute dai soggetti indicati dalla controparte e/o comunque da qualsiasi altro soggetto, che la denunzia degli asseriti vizi fosse stata tempestiva e, infine, che vi fosse stato un accordo con il legale rappresentante della fallita per non procedere al pagamento delle fatture in questione.
La Curatela evidenziava come la ricostruzione dei fatti prospettata dall'opponente non risultasse suffragata da alcun elemento probatorio e che, anzi, questa non avesse contestato l'avvenuta consegna della merce oggetto delle fatture in questione, né l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni e che, comunque, i presunti vizi non sarebbero neppure specificati nella loro consistenza di cui, considerato il tempo intercorso, risulterebbe impossibile darne oggi la prova. In ogni caso, rilevava, infine, che qualunque accordo fosse intercorso tra il legale rappresentante della fallita e la debitrice, esso non le sarebbe opponibile. Si opponeva, infine, alla domanda riconvenzionale, perché, oltre che generica, totalmente infondata.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente, venivano concessi i termini di cui all'art. 183,6 c.p.c
L'istruttoria si svolgeva mediante produzioni documentali e prove orali.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
E' pacifico che abbia consegnato a l'opera CP_1 Parte_1 commissionata. Non è, invece, stata fornita prova certa della mancata accettazione (coeva alla consegna) della merce lavorata da parte della opponente.
Pag. 4 di 8 Se è pur vero che la contestazione dei difetti può esser fatta in qualunque forma, e, quindi, anche verbalmente, dalle testimonianze assunte non può dirsi raggiunta la prova della mancata accettazione dell'opera. Con Alla domanda '
1. DCV che il SI. Sichao, legale rappresentante della
in data 8 maggio 2020 ed in data 20 maggio 2020, si recava Controparte_1 presso la sede di ove constatava che tutta la merce consegnata Parte_1 con DDT n. 199 del 6.5.2020, 203 del 8.5.2020, 208 del 11.5.2020, 221 del
18.5.2020, 224 del 19.5.2020 e 228 del 20.5.2020 presentava macchie di colore, come da documentazione o da capi che si esibiscono' la teste , Tes_1 addetta al ritiro e consegna merce di ha risposto: 'Ero presente Parte_1 quando qualcuno di Superlativa, ma non so dire se fosse il legale rappresentante o un semplice dipendente, venne presso e constatò Parte_1 che i capi elencati nei DDT che mi si mostrano presentavano macchie. Ciò avvenne più volte'.
Sulla stessa domanda consulente amministrativa di Testimone_2 Parte_1 ha risposto: 'Una delle due volte ero presente in azienda e ricordo che la signora Co
responsabile della tintoria , che riconosceva che la gran parte dei CP_1 capi era macchiata, mal tinta o fallata'
Sulla domanda:'
3. DCV che in quelle occasioni il sig. riconosceva detti CP_1 errori di tinteggiatura e affermava di sospendere i pagamenti delle fatture n.
6/2020 e 60/2020 fino alla ritinteggiatura dei capi, finalizzata alla eliminazione delle macchie che si impegnò ad eseguire' la teste ha risposto: 'Ricordo Tes_2 che la sig.ra nell'occasione che il pagamento sarebbe stato sospeso. Non Pt_4 conosco fisicamente Per_2
E sulla stessa domanda la teste ha risposto: 'ero io a recarmi presso Tes_3 le aziende, al posto di che è il mio compagno, ed è vero che CP_1 constatata la presenza di difetti nella tintura dissi che le fatture sarebbero state sospese;
tali macchie non erano comunque eliminabili. Provammo a ritingere alcuni capi, ma non ci riuscimmo. Le fatture non furono annullate perché eravamo molto indaffarati, poi venne l'estate ed il fallimento, Per questo tra una cosa e l'altra non furono annullate'.
Sulla domanda '4. DCV che la società fu inutilmente Controparte_1 sollecitata nel mese di Maggio 2020 a ritirare la merce per rifare la tintura', la
Pag. 5 di 8 stessa teste ha risposto: 'E' vero, ma non la ritirammo perché Tes_4 avevamo fatto un tentativo con dei campioni, come ho già detto e non era possibile eliminare i difetti di tintura'. Sulla stessa domanda la teste ha Tes_2 risposto: 'Così mi fu detto dal titolare, ma non ero presente al sollecito né fui io
a farlo'.
Dal complesso delle risposte date dai testi emerge, dunque, l'avvenuta contestazione -da parte di di alcuni difetti, ma non, invece, che Parte_1 avesse rifiutato la consegna. Si desume, piuttosto, che la committente avesse richiesto l'eliminazione dei difetti denunciati (con conseguente 'sospensione' dei pagamenti, per il tempo necessario a provvedere alla eliminazione dei vizi)
e non anche la risoluzione del contratto prevista per legge nell'ipotesi in cui 'le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione' (art. 1668,2 c.c.). Non avendo la opponente provveduto a chiedere la risoluzione del contratto fa supporre, in mancanza di prova adeguata, che i difetti non fossero tali o tanti da legittimare tale tutela.
Malgrado la mancata eliminazione dei vizi, però, non risulta che l'opponente abbia avanzato nei confronti della la diversa richiesta di riduzione CP_1 del prezzo o di risarcimento del danno.
peraltro, non si è neanche premurata di far periziare la merce Parte_1 contestata in modo da accertare preventivamente la sussistenza dei lamentati difetti dell'opera commissionata. Tantomeno risulta che abbia chiesto l'emissione di note di credito delle fatture emesse nei suoi confronti. Perdipiù, ha omesso di far valere la garanzia per vizi nei confronti della Curatela, al momento che le è stato richiesto il pagamento delle fatture per cui è causa, offrendosi, al contrario, come attesta la documentazione versata in atti, di corrispondere il dovuto (se pur ratealmente o a stralcio): fatto che contrasta con l'asserita rimessione del debito da parte di . CP_1
Tra l'altro dalle testimonianze è emerso che agli incontri (svolti per la verifica dei lamentati vizi) abbia partecipato la signora e non il legale Parte_5 rappresentante di , unico soggetto che avrebbe potuto CP_1
Pag. 6 di 8 legittimamente concludere un accordo, impegnando detta società nei confronti di . Parte_1
Poco credibile, inotre, appare la spiegazione offerta da per Parte_1 giustificare la richiesta di dilazione diretta alla Curatela, (di confidare nella promessa ricevuta da che le somme eventualmente pagate le CP_1 sarebbero state restituite ) e, in ogni caso, tale impegno di 'rimborso' non sarebbe opponibile alla Curatela.
Dall'insieme degli elementi forniti dall'opponente non emergono neanche argomenti di prova sufficienti e validi a fondare l'opposizione.
In conclusione deve ritenersi accertato che: dopo la consegna e la contestazione dei difetti con richiesta dell'eliminazione degli stessi,
l'opponente non ha richiesto la risoluzione del contratto per l'ipotesi di cui all'art. 1668, 2 c.c., né, essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione di eliminazione dei vizi, ha chiesto la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno a né, una volta dichiarato il fallimento, ha invocato la CP_1 garanzia per vizi nei confronti della Curatela, offrendosi invece di pagare il corrispettivo, se pur in forma dilazionata o a stralcio. Deve ritenersi, pertanto, che l'opera sia stata, nei fatti, accettata dal committente e, conseguentemente, sia sorta a suo carico l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, secondo le norme codicistiche che disciplinano l'appalto.
A ciò consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per i motivi di cui in narrativa,
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. 108/2022 del
31/1/2022;
-condanna l'opponente, a rimborsare alla convenuta Parte_1 [...] le spese di lite, che Controparte_1
Pag. 7 di 8 liquida sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione valore della causa, in complessivi € 7.616,00, oltre rimborsi forfettari al 15% ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 20/12/2024
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione delle prove richieste e non ammesse:
-Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e di nessun effetto.
-Accertare che i capi descritti nei DDL ex adverso prodotti non erano né commerciabili né utilizzabili, né riparabili.
-Dichiarare la mancata accettazione da parte dell'opponente dell'opera di tintura eseguita dalla opposta e la mancata esecuzione dell'opera appaltata.