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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 407 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Bonito Paolo, , elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Montecorvino Rovella alla Piazza
Budetta 57/A
APPELLANTE
E
, Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del legale rapp pt, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 il procuratore dell'appellante
[...] si riportava alle conclusioni già rassegnate nei Parte_2 propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2 n. 869/2023 del Giudice di Pace di Procida, emessa in data 11.05.2023
e pubblicata in data 30.11.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella Controparte_1 esattoriale n. 07120140076490160 relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, condannando l'Ente Impositore e l' in solido, alla refusione delle spese Controparte_3 processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenze per i seguenti motivi: incompetenza del Giudice di Pace di Procida per essere compente il
Giudice di Pace di Napoli;
difetto di giurisdizione in capo al Giudice
Ordinario; inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida;
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo;
il tutto con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le parti appellate e . Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del 25.03.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della Tassa Automobilistica sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (tassa automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 407/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere Controparte_1 giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle Parte_2 spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell' delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio che liquida in euro 450,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali,
IVA e CPA
Napoli, 26.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 407 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Bonito Paolo, , elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Montecorvino Rovella alla Piazza
Budetta 57/A
APPELLANTE
E
, Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del legale rapp pt, c.f. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 il procuratore dell'appellante
[...] si riportava alle conclusioni già rassegnate nei Parte_2 propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2 n. 869/2023 del Giudice di Pace di Procida, emessa in data 11.05.2023
e pubblicata in data 30.11.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella Controparte_1 esattoriale n. 07120140076490160 relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, condannando l'Ente Impositore e l' in solido, alla refusione delle spese Controparte_3 processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenze per i seguenti motivi: incompetenza del Giudice di Pace di Procida per essere compente il
Giudice di Pace di Napoli;
difetto di giurisdizione in capo al Giudice
Ordinario; inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida;
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo;
il tutto con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le parti appellate e . Controparte_2 Controparte_1
All'udienza del 25.03.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della Tassa Automobilistica sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella di pagamento) per un credito tributario (tassa automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 407/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere Controparte_1 giurisdizione il giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle Parte_2 spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell' delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio che liquida in euro 450,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali,
IVA e CPA
Napoli, 26.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano