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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9940/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Turarolo,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento dell'avv. Salvatore Santacroce, quale curatore speciale della minore Per_1
, C.F. nata a [...], il [...];
[...] C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 24.4.2025;
conclusioni del curatore speciale: come da verbale di udienza del 24.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2023;
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2022 a adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con . CP_1
Parte ricorrente ha altresì instato perché, a sostanziale conferma delle condizioni di separazione consensuale tra i coniugi di cui al verbale di udienza del 7.4.2022, omologata da questo Tribunale il 22.4.2022, fosse disposto: i) l'affidamento condiviso ai due genitori della figlia minore (nata il [...]); ii) l'obbligo a carico del padre di corrisponderle per il Per_1
mantenimento della figlia un assegno di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
iii) un regime di frequentazioni tra il padre e la minore.
All'udienza del 2.5.2023 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente confermato le condizioni stabilite in sede di separazione personale.
Nelle more del giudizio la sig.ra ha promosso ricorso al Tribunale per i Minorenni di Pt_1
Genova chiedendo la “sospensione/revoca” dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al sig. nei riguardi della figlia minore Con provvedimento del 6.5.2024, il CP_1 Per_1
T.M., preso atto della contestuale pendenza del presente procedimento, ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale.
Con ordinanza del 28.7.2024 il giudice istruttore, previa riunione dei due procedimenti in conformità al disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., ha nominato un curatore speciale, nella persona dell'avv. Santacroce, conferendogli poteri di rappresentanza processuale della minore.
Con comparsa del 21.11.2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale, chiedendo che fosse disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa presso di lei;
ha poi domandato che fosse statuita la possibilità per il padre di vedere la ragazzina a weekend alternati, ma in modalità protetta, e che fosse posto a carico del sig.
un contributo al mantenimento della figlia, con rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie.
Con ordinanza del 20.1.2025 il giudice istruttore, rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente, nonostante la ritualità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 24.4.2025 la ricorrente e il curatore speciale hanno entrambi instato perché fosse disposto l'affido della minore alla madre in forma “superesclusiva”.
2 Alla predetta udienza il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, accordando alle parti i termini per gli scritti defensionali conclusivi.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 11.9.2014 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 7.4.2022, omologata da questo Tribunale il 22.4.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. In ordine ai provvedimenti concernenti la figlia minore reputa il collegio di dover Per_1
disporre il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre secondo il modulo
“rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre, al riguardo, prendere atto del grave disinteresse manifestato dal resistente, a livello morale e materiale, nei confronti della figlia minore: egli da tempo ha rinunciato a occuparsi di con la quale neppure ha mantenuto più alcun contatto. Per_1
Di contro, la sig.ra alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di fare Pt_1
fronte alle esigenze della minore, cui ormai provvede in via esclusiva, senza alcun supporto da parte del marito.
Deve allora ragionevolmente riconoscersi che l'affido di anche al padre non sia Per_1
conforme all'interesse della minore, giacché il sig. ha di fatto abdicato alla propria CP_1
funzione e alle proprie responsabilità genitoriali. E deve di contro devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere della minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di
3 quanto precisato nel dispositivo.
3. Non si ritiene, di contro, di dover accogliere la domanda della ricorrente di sospensione ovvero revoca della responsabilità genitoriale paterna.
Occorre preliminarmente evidenziare che la predetta domanda è stata oggetto di esplicita rinuncia a opera della stessa ricorrente nel corso del presente giudizio.
Soprattutto, reputa il collegio che, alla luce delle risultanze in atti, l'ablazione della responsabilità genitoriale del padre si rivelerebbe ultronea rispetto alle esigenze di tutela della minore, che risultano invero già adeguatamente soddisfatte con le misure adottate con il presente provvedimento, e anzitutto con la previsione dell'affidamento “super esclusivo” della ragazza in favore della madre.
4. Per i rilievi più sopra sviluppati, occorre poi disporre la collocazione abitativa di con Per_1
la madre, presso la quale la minore vive e ha sempre vissuto.
5. In ordine alle frequentazioni paterne con la figlia, considerata la protratta assenza del sig.
per la minore, e tenuto conto dell'età di quest'ultima, si ritiene di dover statuire che CP_1
l'odierno resistente possa vedere la figlia – qualora lo vorrà – solo sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con la sig.ra in ogni caso in conformità alla volontà della Pt_1
minore.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre anzitutto rilevare che la sig.ra ha rappresentato: di svolgere attività di pulizie in più appartamenti, senza regolare Pt_1
contratto, per il corrispettivo di 10 euro all'ora, e lavorando, in media, per circa otto ore alla settimana;
di percepire il reddito di inclusione, pari a euro 575,00 circa al mese, nonché
l'ulteriore somma di 200,00 euro circa al mese a titolo di assegno unico;
di dover sostenere il canone mensile di euro 34,00 (“oltre 145 di condominio”) per l'appartamento a lei assegnato ove potersi recare a vivere con Per_1
Dalle indagini di polizia tributaria espletate è di contro emerso che il sig. ha conseguito CP_1
per l'anno 2021 redditi pari a euro 1.650,83; per l'anno 2022 redditi per euro 338,06; per l'anno 2023 redditi per euro 1.449,68.
Ora, valutate le condizioni economiche delle parti a fronte degli elementi acquisiti;
tenuto conto della totale assenza di frequentazioni tra il padre e la figlia;
considerate le esigenze della minore in ragione della sua età; tenuto conto altresì dell'assetto stabilito, sull'accordo delle
4 parti, in sede di separazione personale, e delle domande formulate nel presente giudizio, ritiene il collegio che sia congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento ordinario Pt_1
di con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio Per_1
(8.11.2022).
6.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno dei due.
7. In ordine alle spese di lite, queste, nei rapporti tra ricorrente e resistente, devono porsi a carico di quest'ultimo, rimasto soccombente;
Le predette spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa;
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
7.1. Nei rapporti con il curatore speciale – la cui nomina si è resa necessaria a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale inizialmente proposta dalla sig.ra ei confronti del marito, si ritiene, invece, che ricorrano i presupposti per disporre la Pt_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 11.9.2014;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 557, parte I, anno 2014), e alle ulteriori incombenze di legge;
5 - affida la minore , nata a [...] il [...], alla madre, Persona_1 Parte_1
attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per la minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa della minore con la madre, Per_1 Parte_1
- dispone che il padre, , possa frequentare la figlia secondo le indicazioni di CP_1 Per_1
cui alla motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dal 8.11.2022, a CP_1 [...]
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia la Pt_1 Per_1
somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per la figlia (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex Per_1
art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50%
a carico di ciascuno dei due;
- condanna alla refusione delle spese di lite di spese che liquida in CP_1 Parte_1
euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
- compensa le spese di lite nei rapporti con il curatore speciale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
6 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Paola Turarolo,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento dell'avv. Salvatore Santacroce, quale curatore speciale della minore Per_1
, C.F. nata a [...], il [...];
[...] C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 24.4.2025;
conclusioni del curatore speciale: come da verbale di udienza del 24.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 6.5.2023;
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2022 a adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con . CP_1
Parte ricorrente ha altresì instato perché, a sostanziale conferma delle condizioni di separazione consensuale tra i coniugi di cui al verbale di udienza del 7.4.2022, omologata da questo Tribunale il 22.4.2022, fosse disposto: i) l'affidamento condiviso ai due genitori della figlia minore (nata il [...]); ii) l'obbligo a carico del padre di corrisponderle per il Per_1
mantenimento della figlia un assegno di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
iii) un regime di frequentazioni tra il padre e la minore.
All'udienza del 2.5.2023 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente confermato le condizioni stabilite in sede di separazione personale.
Nelle more del giudizio la sig.ra ha promosso ricorso al Tribunale per i Minorenni di Pt_1
Genova chiedendo la “sospensione/revoca” dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al sig. nei riguardi della figlia minore Con provvedimento del 6.5.2024, il CP_1 Per_1
T.M., preso atto della contestuale pendenza del presente procedimento, ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale.
Con ordinanza del 28.7.2024 il giudice istruttore, previa riunione dei due procedimenti in conformità al disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c., ha nominato un curatore speciale, nella persona dell'avv. Santacroce, conferendogli poteri di rappresentanza processuale della minore.
Con comparsa del 21.11.2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale, chiedendo che fosse disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa presso di lei;
ha poi domandato che fosse statuita la possibilità per il padre di vedere la ragazzina a weekend alternati, ma in modalità protetta, e che fosse posto a carico del sig.
un contributo al mantenimento della figlia, con rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie.
Con ordinanza del 20.1.2025 il giudice istruttore, rilevata la mancata costituzione in giudizio del resistente, nonostante la ritualità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 24.4.2025 la ricorrente e il curatore speciale hanno entrambi instato perché fosse disposto l'affido della minore alla madre in forma “superesclusiva”.
2 Alla predetta udienza il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, accordando alle parti i termini per gli scritti defensionali conclusivi.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 11.9.2014 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 7.4.2022, omologata da questo Tribunale il 22.4.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. In ordine ai provvedimenti concernenti la figlia minore reputa il collegio di dover Per_1
disporre il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre secondo il modulo
“rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
Occorre, al riguardo, prendere atto del grave disinteresse manifestato dal resistente, a livello morale e materiale, nei confronti della figlia minore: egli da tempo ha rinunciato a occuparsi di con la quale neppure ha mantenuto più alcun contatto. Per_1
Di contro, la sig.ra alla stregua degli elementi acquisiti – si è rivelata in grado di fare Pt_1
fronte alle esigenze della minore, cui ormai provvede in via esclusiva, senza alcun supporto da parte del marito.
Deve allora ragionevolmente riconoscersi che l'affido di anche al padre non sia Per_1
conforme all'interesse della minore, giacché il sig. ha di fatto abdicato alla propria CP_1
funzione e alle proprie responsabilità genitoriali. E deve di contro devolversi alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere della minore – la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di
3 quanto precisato nel dispositivo.
3. Non si ritiene, di contro, di dover accogliere la domanda della ricorrente di sospensione ovvero revoca della responsabilità genitoriale paterna.
Occorre preliminarmente evidenziare che la predetta domanda è stata oggetto di esplicita rinuncia a opera della stessa ricorrente nel corso del presente giudizio.
Soprattutto, reputa il collegio che, alla luce delle risultanze in atti, l'ablazione della responsabilità genitoriale del padre si rivelerebbe ultronea rispetto alle esigenze di tutela della minore, che risultano invero già adeguatamente soddisfatte con le misure adottate con il presente provvedimento, e anzitutto con la previsione dell'affidamento “super esclusivo” della ragazza in favore della madre.
4. Per i rilievi più sopra sviluppati, occorre poi disporre la collocazione abitativa di con Per_1
la madre, presso la quale la minore vive e ha sempre vissuto.
5. In ordine alle frequentazioni paterne con la figlia, considerata la protratta assenza del sig.
per la minore, e tenuto conto dell'età di quest'ultima, si ritiene di dover statuire che CP_1
l'odierno resistente possa vedere la figlia – qualora lo vorrà – solo sulla base degli accordi che egli previamente raggiunga con la sig.ra in ogni caso in conformità alla volontà della Pt_1
minore.
6. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, occorre anzitutto rilevare che la sig.ra ha rappresentato: di svolgere attività di pulizie in più appartamenti, senza regolare Pt_1
contratto, per il corrispettivo di 10 euro all'ora, e lavorando, in media, per circa otto ore alla settimana;
di percepire il reddito di inclusione, pari a euro 575,00 circa al mese, nonché
l'ulteriore somma di 200,00 euro circa al mese a titolo di assegno unico;
di dover sostenere il canone mensile di euro 34,00 (“oltre 145 di condominio”) per l'appartamento a lei assegnato ove potersi recare a vivere con Per_1
Dalle indagini di polizia tributaria espletate è di contro emerso che il sig. ha conseguito CP_1
per l'anno 2021 redditi pari a euro 1.650,83; per l'anno 2022 redditi per euro 338,06; per l'anno 2023 redditi per euro 1.449,68.
Ora, valutate le condizioni economiche delle parti a fronte degli elementi acquisiti;
tenuto conto della totale assenza di frequentazioni tra il padre e la figlia;
considerate le esigenze della minore in ragione della sua età; tenuto conto altresì dell'assetto stabilito, sull'accordo delle
4 parti, in sede di separazione personale, e delle domande formulate nel presente giudizio, ritiene il collegio che sia congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento ordinario Pt_1
di con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio Per_1
(8.11.2022).
6.1. Reputa il collegio altresì congruo, alla luce delle risultanze procedimentali, disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno dei due.
7. In ordine alle spese di lite, queste, nei rapporti tra ricorrente e resistente, devono porsi a carico di quest'ultimo, rimasto soccombente;
Le predette spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa;
- e assumendo i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale
(stante l'esiguità di tali fasi).
7.1. Nei rapporti con il curatore speciale – la cui nomina si è resa necessaria a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale inizialmente proposta dalla sig.ra ei confronti del marito, si ritiene, invece, che ricorrano i presupposti per disporre la Pt_1
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 11.9.2014;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 557, parte I, anno 2014), e alle ulteriori incombenze di legge;
5 - affida la minore , nata a [...] il [...], alla madre, Persona_1 Parte_1
attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per la minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa della minore con la madre, Per_1 Parte_1
- dispone che il padre, , possa frequentare la figlia secondo le indicazioni di CP_1 Per_1
cui alla motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dal 8.11.2022, a CP_1 [...]
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia la Pt_1 Per_1
somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per la figlia (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex Per_1
art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50%
a carico di ciascuno dei due;
- condanna alla refusione delle spese di lite di spese che liquida in CP_1 Parte_1
euro 3.808,00, per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
- compensa le spese di lite nei rapporti con il curatore speciale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
6 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
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