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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5094/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5094/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
[ CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 10.34 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno;
per parte resistente l'avv. Giancola che conclude come in atti e deposita nota spese
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5094/2024 promossa da:
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
[C.F. ], Parte_1 C.F._2 entrambi con l'avv. RENOLDI MIRELLA
RICORRENTE contro
[C.F. ], con gli avv. D'EVANT DANIELA e CP_1 C.F._3
GIANCOLA ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ IN VIA PRELIMINARE:
- In via cautelare, sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ivi opposto non sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO:
- Previo accertamento dei crediti reciproci vantati dalle parti in causa, revocare il Decreto
Ingiuntivo N. 18396/2023 –RGN 37471/2023emesso il 02/12/2023 –Pubblicato il 04/12/2023–
Tribunale di Milano –Giudice dott.ssa Francesca Savignano), emesso nei confronti di
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_1
)e rigettare la domanda già proposta dall'oppostain via monitoria per C.F._2
tutte le ragioni dedotte in atti. IN VIA RICONVENZIONALE:
- Previo accertamento di fatti di causa come dedotti e provati in atti, dichiarare tenuta la parte locatrice/opposta, signora come generalizzata in epigrafe, tenuta a CP_1
corrispondere agli odierni conduttori/opponenti, la somma pari ad euro 5.250,00=, in ragione dell'illegittimo pagamento del canone maggiorato e, in ogni caso per le ragioni espresse in atti
e, per l'effetto,
- Condannare la signora a corrispondere agli odierni conduttori/opponente, CP_1
signori (CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_1
)la somma pari ad euro 5.250,00=, ovvero, quella maggiore o minore C.F._2
somma che sarà determinata in corso di causa istruttoria ultimata;
In ogni caso, con vittoria dispese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Parte resistente:
“ 1) in via principale dichiarare l'opposizione di e Parte_1 Parte_1 proposta tardivamente e pertanto l'avvenuto passaggio in cosa giudicata del decreto ingiuntivo
n. 18369/2023 R.G. 37471/2023 del Tribunale di Milano, con dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione;
2) in via subordinata, respingere l'opposizione proposta da controparte e confermare il decreto opposto condannando e a pagare a l'importo Parte_1 Parte_1 CP_1 di € 3.350,00 quali canoni di marzo, maggio, ottobre, novembre 2022 e aprile 2023; € 3.183,41 per spese condominiali e acqua calda per consuntivo 2021/2022 e per addebito consumi acqua circa l'esercizio 2022/2023; € 1.922,27 per canoni e spese relativi al mancato preavviso 2 maggio/ 10 luglio 2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in via riconvenzionale condannare e a pagare a l'importo di Pt_1 Pt_1 CP_1
€ 644,06 quale residuo delle spese di cui al consuntivo dell'esercizio 2022/2023 con gli interessi e la rivalutazione;
4) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo totale ovvero parziale;
5) in via istruttoria ci si oppone alla richiesta di C.T.U.e si chiede l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli: (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, i ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18396/2023 emesso il 02/12/2023 con cui il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 8455,68 a titolo di canoni e spese relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Garbagnate Milanese, via Marconi 16 b, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva la controparte, che concludeva come in epigrafe,
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi la tardività dell'opposizione.
Infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 23/12/2023 e l'opposizione iscritta a ruolo in data 07/02/2024, ovvero oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
Infatti; L'art. 647 c.p.c., prevede l'equiparazione della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione e ciò sulla base di un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010 (Rv. 614394-01). Il legislatore, infatti, ha formalmente riferito l'inciso "nel termine stabilito" solo all'ipotesi di mancata opposizione, con ciò evidenziando le differenti conseguenze processuali della opposizione tardiva, rispetto a quella ordinaria e tempestiva. Nello stesso modo il mancato rispetto del termine di costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità della opposizione in quanto la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge. Sotto altro profilo l'art. 647 c.p.c., prevede, all'u.c., che il decreto è definitivamente esecutivo per l'equiparazione della tardiva costituzione alla mancata costituzione. Rispetto a tale conseguenza alcuna valenza assume l'avvenuta costituzione in giudizio del creditore opposto ed in ciò l'art. 647 c.p.c., deroga al meccanismo previsto all'art. 171 c.p.c.” (cfr. Cass.
18533/2018).
Conclusivamente, l'opposizione deve dichiararsi improcedibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta da parte attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la parte resistente ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 644,06 quale residuo delle spese di cui al consuntivo dell'esercizio 2022/2023 prodotto in atti, che la controparte non ha neppure contestato.
Trattandosi di importi relativi al periodo di effettiva occupazione dell'immobile da parte dell'opponente, gli stessi devono pertanto essere integralmente riconosciuti ai locatori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, attesa la basa complessità delle attività processuali svolte.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 5094/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 18396/2023 emesso dal tribunale di Milano in data
[...]
02/12/2023 e per l'effetto:
2) dichiara definitivamente il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede:
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 644,06, oltre interessi legali dal CP_1
dovuto al saldo effettivo, per le causali di uci in part emotiva,
4) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese esenti ed € CP_1
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 18/06/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5094/2024 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE
e
[ CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 10.34 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno;
per parte resistente l'avv. Giancola che conclude come in atti e deposita nota spese
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5094/2024 promossa da:
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
[C.F. ], Parte_1 C.F._2 entrambi con l'avv. RENOLDI MIRELLA
RICORRENTE contro
[C.F. ], con gli avv. D'EVANT DANIELA e CP_1 C.F._3
GIANCOLA ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ IN VIA PRELIMINARE:
- In via cautelare, sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ivi opposto non sussistendone i presupposti di legge;
NEL MERITO:
- Previo accertamento dei crediti reciproci vantati dalle parti in causa, revocare il Decreto
Ingiuntivo N. 18396/2023 –RGN 37471/2023emesso il 02/12/2023 –Pubblicato il 04/12/2023–
Tribunale di Milano –Giudice dott.ssa Francesca Savignano), emesso nei confronti di
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_1
)e rigettare la domanda già proposta dall'oppostain via monitoria per C.F._2
tutte le ragioni dedotte in atti. IN VIA RICONVENZIONALE:
- Previo accertamento di fatti di causa come dedotti e provati in atti, dichiarare tenuta la parte locatrice/opposta, signora come generalizzata in epigrafe, tenuta a CP_1
corrispondere agli odierni conduttori/opponenti, la somma pari ad euro 5.250,00=, in ragione dell'illegittimo pagamento del canone maggiorato e, in ogni caso per le ragioni espresse in atti
e, per l'effetto,
- Condannare la signora a corrispondere agli odierni conduttori/opponente, CP_1
signori (CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_1
)la somma pari ad euro 5.250,00=, ovvero, quella maggiore o minore C.F._2
somma che sarà determinata in corso di causa istruttoria ultimata;
In ogni caso, con vittoria dispese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Parte resistente:
“ 1) in via principale dichiarare l'opposizione di e Parte_1 Parte_1 proposta tardivamente e pertanto l'avvenuto passaggio in cosa giudicata del decreto ingiuntivo
n. 18369/2023 R.G. 37471/2023 del Tribunale di Milano, con dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione;
2) in via subordinata, respingere l'opposizione proposta da controparte e confermare il decreto opposto condannando e a pagare a l'importo Parte_1 Parte_1 CP_1 di € 3.350,00 quali canoni di marzo, maggio, ottobre, novembre 2022 e aprile 2023; € 3.183,41 per spese condominiali e acqua calda per consuntivo 2021/2022 e per addebito consumi acqua circa l'esercizio 2022/2023; € 1.922,27 per canoni e spese relativi al mancato preavviso 2 maggio/ 10 luglio 2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in via riconvenzionale condannare e a pagare a l'importo di Pt_1 Pt_1 CP_1
€ 644,06 quale residuo delle spese di cui al consuntivo dell'esercizio 2022/2023 con gli interessi e la rivalutazione;
4) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo totale ovvero parziale;
5) in via istruttoria ci si oppone alla richiesta di C.T.U.e si chiede l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli: (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, i ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18396/2023 emesso il 02/12/2023 con cui il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 8455,68 a titolo di canoni e spese relativi al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Garbagnate Milanese, via Marconi 16 b, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva la controparte, che concludeva come in epigrafe,
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi la tardività dell'opposizione.
Infatti, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 23/12/2023 e l'opposizione iscritta a ruolo in data 07/02/2024, ovvero oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
Infatti; L'art. 647 c.p.c., prevede l'equiparazione della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione e ciò sulla base di un orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010 (Rv. 614394-01). Il legislatore, infatti, ha formalmente riferito l'inciso "nel termine stabilito" solo all'ipotesi di mancata opposizione, con ciò evidenziando le differenti conseguenze processuali della opposizione tardiva, rispetto a quella ordinaria e tempestiva. Nello stesso modo il mancato rispetto del termine di costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità della opposizione in quanto la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge. Sotto altro profilo l'art. 647 c.p.c., prevede, all'u.c., che il decreto è definitivamente esecutivo per l'equiparazione della tardiva costituzione alla mancata costituzione. Rispetto a tale conseguenza alcuna valenza assume l'avvenuta costituzione in giudizio del creditore opposto ed in ciò l'art. 647 c.p.c., deroga al meccanismo previsto all'art. 171 c.p.c.” (cfr. Cass.
18533/2018).
Conclusivamente, l'opposizione deve dichiararsi improcedibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta da parte attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la parte resistente ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 644,06 quale residuo delle spese di cui al consuntivo dell'esercizio 2022/2023 prodotto in atti, che la controparte non ha neppure contestato.
Trattandosi di importi relativi al periodo di effettiva occupazione dell'immobile da parte dell'opponente, gli stessi devono pertanto essere integralmente riconosciuti ai locatori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, attesa la basa complessità delle attività processuali svolte.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 5094/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1)dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 18396/2023 emesso dal tribunale di Milano in data
[...]
02/12/2023 e per l'effetto:
2) dichiara definitivamente il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede:
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 644,06, oltre interessi legali dal CP_1
dovuto al saldo effettivo, per le causali di uci in part emotiva,
4) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese esenti ed € CP_1
3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 18/06/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati