Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1683/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1683/2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Rondoni, come da procura in atti;
- appellanti - contro
(c.f. , in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Wendt Renate Maria e Valentino Irenei, come da procura in atti;
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_2
Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marino, come da procura in atti
- appellati - avverso la sentenza n. 2074/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.8.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.3.2025 pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n.2074/2021 del Tribunale di Firenze in data 03/08/21, nel procedimento n.4208/16
[...]
e in primo grado nei confronti di Pt_1 Parte_2 Controparte_1
e e disporne l'assunzione ex art.356 co.1 c.p.c.; nel merito ACCERTARE e
[...] CP_3
DICHIARARE la responsabilità della ai sensi degli Controparte_1 artt.2043 e/o 2051 c.c., e conseguentemente CONDANNARE il detto Ente territoriale al risarcimento del danno nei confronti di nella misura di € 23.330,64, e nei confronti di Parte_1 [...]
nella misura di € 6.035,63. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, Parte_2
15% rimborso forfetario e accessori di legge;
spese di CTU e CTP a carico del soccombente”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita: - Controparte_4 respingere integralmente l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, per in motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
- in denegata ipotesi di riforma e accoglimento dell'appello avversario, accogliere le conclusioni dispiegate in primo grado e che di seguito integralmente si riportano“- in tesi dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e/o rigettare le Controparte_5 domande attrici svolte nei confronti della medesima perchè infondate in fatto ed in diritto per i motivo indicati i narrativa;
- in ipotesi subordinata, accertato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del conducente nella causazione del sinistro, ridurre il risarcimento richiesto in ragione di tale concorso.
- in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare la CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenuta a indenne la
[...] da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli Controparte_5 dall'accoglimento delle dette domande attoree e condannarla al rimborso di qualsiasi somma che la dovesse essere condannata a corrispondere a Controparte_5 parte attrice;
- in ogni caso con vittoria di diritti onorari e spese della presente procedura, ovvero con condanna della al rimborso a favore della rovincia CP_3 Controparte_5 sia delle spese di lite direttamente sostenute per la propria difesa, che di quelle che CP_5 dovesse essere condannata a corrispondere a parte attrice”. Con vittoria di diritti onorari e spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita: - respingere CP_3 integralmente l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza quivi impugnata, per in motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
- in denegata ipotesi di riforma e accoglimento dell'appello avversario, accogliere le conclusioni dispiegate in primo grado e che di seguito integralmente si riportano “- In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, estromettere la Società
[...] dal presente giudizio, non essendo il sinistro riconducibile ad alcun inadempimento CP_3
Cont contrattuale tra le parti, e non avendo alcun onere di modifica del bene manutenuto;
Nel merito:
- respingere la domanda di garanzia per difetto dei presupposti che obbligano a garantire CP_3 la;
- Sempre nel merito: respingere le domande delle parti attrici, in Controparte_4 quanto infondate in fatto ed in diritto, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., per i motivi esposti in narrativa;
In subordine: ricorrendo nel caso di specie quanto meno i presupposti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. per i motivi esposti in narrativa, e diminuire il risarcimento tenendo conto del comportamento colposo di parte attrice;
In ogni caso: accertare e dichiarare che il sig. era assicurato con la e che ha già ricevuto a Parte_1 Controparte_6 titolo di indennità e/o rimborso alcune somme, e per l'effetto, dedurre dall'eventuale risarcimento le somme già corrisposte dall'assicurazione.” Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M.
n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentate del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis), oltre spese generali, CPA ed accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, la , quale responsabile della Controparte_4 fauna selvatica e dei danni cagionati da animali sulla base della legislazione statale e regionale di settore, al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità della stessa ex artt. 2043 o 2051
c.c. - la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro rispettivamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 15.08.13 alle ore 21.00, mentre stavano percorrendo la strada SR 2 Cassia nel Comune di San Casciano Val di Pesa, direzione sud verso Siena, a bordo del motociclo Aprilia 400 tg DL87483, di proprietà del da lui condotto. Pt_1
In particolare, i medesimi avevano esposto che: 1) il sinistro era avvenuto all'altezza del Km
272,200 loc. Olmo, Km 48+200, allorquando erano entrati in collisione con un capriolo che aveva attraversato improvvisamente la strada;
2) a seguito dell'urto, erano caduti a terra, riportando lesioni varie che ne avevano necessitato l' immediato ricovero presso l'Ospedale di Firenze S.M. Annunziata;
3) sul posto erano intervenuti gli agenti della Polstrada di Siena, che avevano effettuato i rilievi del sinistro;
4) in loco vi era una forte presenza di fauna selvatica di grossa taglia e 5) il cartello di
“pericolo selvaggina vagante”, pur presente lungo la carreggiata, era occultato dalla vegetazione.
Si era costituita in giudizio la (subentrata alla Controparte_4 Controparte_5 in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dall'1.1.2015), che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Regione l'organo preposto alla tutela risarcitoria nei confronti dei terzi danneggiati da animali selvatici, ai sensi della l. 11.2.1992 n. 157 e della l. 142 8.6.1990, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione a chiamare in causa la quale appaltatrice del servizio CP_3 di gestione della rete stradale, per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la che aveva eccepito il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda della chiamante e di quella degli attori.
Nel corso del giudizio era stata disposta una c.t.u. medico legale sulle persone degli attori.
Con sentenza n. 2074/2021, pubblicata in data 3.8.2021, il Tribunale di Firenze aveva rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite tra parte attrice e la parte convenuta, nonché tra la quest'ultima e la terza chiamata in causa.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Occorre in primis ben inquadrare, e riqualificare, l'accennata eccezione trattandosi, in realtà, di eccezione di difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto fondata su argomentazioni legate al merito della causa e più precisamente all'individuazione, alla luce della vigente normativa di settore, del soggetto effettivamente individuato dall'ordinamento come destinatario dell'obbligo di impedimento dell'evento lesivo e dunque chiamato a rispondere di eventuali danni occorsi in ipotesi di verificazione di siffatto evento.
E' stato ribadito dalle Sezioni Unite del Suprema Corte, difatti, come “…Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
33.Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (Cass. SS.UU. n. 2951/16).
Pertanto, avendo parte attrice indicato la quale soggetto Controparte_4 destinatario passivo della propria pretesa, deve ritenersi la sussistenza di una corrispondenza tra il titolare passivo del rapporto sostanziale dedotto, secondo le prospettazioni attoree, ed il destinatario della domanda giudiziale.
Risolto il problema della legittimazione, per quanto attiene al profilo della responsabilità, si osserva come, la presente causa rientra nell'ormai frequente casistica dei danni causati a privati cittadini dalla fauna selvatica, soprattutto ungulati, sia come danni alle cose, sia come danni da sinistri stradali, sia come danni da aggressioni dirette.
Ciò posto, secondo i criteri propri della giurisprudenza di legittimità allo stato ancora maggioritaria, si riconosce la responsabilità ex art. 2043 c.c. a quell'Ente a cui siano stati concretamente affidati, tramite delega, i poteri sul territorio e sulla gestione della fauna in essa insediata.
La suddetta responsabilità trova riconoscimento a condizione che all'Ente delegato sia stata conferita autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni, dei quali deve altrimenti rispondere l'ente delegante [vd. ex multis, Cass., n. 80/2010, 4202/2011; Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019 Rv.
655507 – 01: “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, , Ente Parco, CP_5
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della l.r. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.”; in motivazione si precisa la necessità che l'eventuale delega della Regione alla sia effettiva e concretamente esercitabile, il che ricorre solo allorché “la Regione CP_5 abbia messo quest'ultima nelle condizioni materiali di provvedere alla gestione ed al controllo della fauna selvatica cioè, in altre parole, se la , oltre a disporre dei poteri attribuitile dalla CP_5 Regione "sulla carta", abbia anche ricevuto i mezzi per farvi fronte (Cass. 2508/2016)”] ciò per l'evidente ragione che una delega sfornita degli strumenti necessari - anche sul piano finanziario - a far fronte al compito delegato si tradurrebbe in una mera dismissione della funzione e della connessa responsabilità.
Infatti, affinché sorga un obbligo risarcitorio alla Pubblica Amministrazione, non è sufficiente che l'ente abbia omesso di approntare le misure necessarie e che, al contempo, l'attraversamento dell'animale abbia cagionato un danno all'utente della strada: è, invece, imprescindibile una ulteriore verifica volta ad accertare che l'evento dannoso in questione sia causalmente riconducibile proprio alla condotta colposa della P.A.; verifica da svolgere in base ad un giudizio controfattuale vertente sulla probabilità di evitare l'evento mediante una condotta rispettosa delle regole cautelari violate e, quindi, mediante la predisposizione delle misure omesse.
Detta autonomia all'epoca di verificazione del sinistro (15.08.2013) imponeva un obbligo generale ed astratto di fonte normativa avente ad oggetto l'impedimento di eventi lesivi del tipo di quello in concreto occorso agli attori, dovendosi individuare un siffatto obbligo in capo all'Amministrazione Provinciale.
Peraltro, una volta ritenuta l'operatività dei principi di “effettività” e di “gestione in concreto” quali logiche dirimenti nell'individuazione dell'ente responsabile, del tutto inconferenti potrebbero essere le disposizioni di cui alla nuova Legge obiettivo n. 10 emanata dalla in data Parte_3
09/02/16, intervenuta poco prima dell'introduzione del presente giudizio: in primo luogo, invero, al fatto della sopravvenuta sensibilizzazione della Regione rispetto alla tematica della potenziale incidenza del sovrappopolamento della fauna selvatica rispetto alla sicurezza della circolazione stradale non può essere attribuita alcuna valenza impeditiva di eventi del tipo di quello occorso, rimanendo ferma la pratica inefficacia della normativa de qua in assenza di ulteriori interventi attuativi al livello territoriale inferiore;
del resto, in ossequio ai principi generali di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., tale legge modifica solamente per l'avvenire l'individuazione del soggetto concretamente affidatario dei poteri di controllo e predisposizione di piani di gestione, invece attribuiti alle Province, all'epoca dei fatti, in base al disposto di cui agli artt. 28-bis e 37 LRT n. 3/94, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
Il già citato e condivisibile indirizzo della Suprema Corte, richiama l'art. 2043 c.c. anche in virtù delle regole generali sul riparto dell'onere probatorio dettate dall'art. 2697 cc, così richiedendo l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico nonché del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso. (Cass. Civ. VI Sezione Civile Ord n. 13488 del 29 maggio 2018; Cass. 18954/2017; Cass. n. 9276/2014; Cass. n. 24895/2005). Lo scrivente Giudice non ritiene di doversi discostare allo stato da tale orientamento seppur conscio di una più recente presa di posizione della Suprema Corte che inquadra la fattispecie nell'art. 2052 c.c. e qualifica la Regione quale utilizzatore “pubblicistico” della fauna selvatica poiché in tale norma non si fa espresso riferimento ai soli animali domestici, ma in generale a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo come quelli selvatici che sono di proprietà dello Stato (da ultimo Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 3 dicembre 2020
– 9 febbraio 2021, n. 3023).
Quanto al merito della fattispecie che ci occupa, occorre osservare come nella normativa invocata da parte attrice a sostegno delle proprie pretese non esiste una previsione specifica in tema di danni arrecati agli automobilisti dalla fauna selvatica: le disposizioni inserite nella legge statale n.
157/1992 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e nella legge regionale che l'ha recepita - la n. 3/1994 della - sono Parte_3 dettate, infatti, al diverso fine di tutelare la fauna selvatica disciplinando l'attività venatoria ed intervenendo sulla densità numerica sul territorio delle varie specie di animali selvatici.
Previsioni specifiche in tema di sicurezza stradale sono dettate, invece, dagli artt. 14 e 37 del
Codice della strada rispetto agli enti proprietari delle strade con esclusivo riferimento, tuttavia, soltanto alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Ebbene, nel caso in esame, parte attrice non ha né allegato né offerto di provare elementi idonei a far emergere profili di colpa in capo all'ente convenuto, tali da fondarne la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Infatti affinché possa essere accolta la domanda risarcitoria occorre che siano anche dedotti e provati la condotta colposa (o dolosa) ed il nesso di causalità tra dotta condotta e l'evento dannoso.
La sola prova del danno di per sé non integra la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c..
Tuttavia, non è stata fornita sufficiente prova in punto di colpa generica dell'Ente consistente in imperizia, imprudenza o negligenza dal momento che la documentazione prodotta da parte attrice si
è infatti prevalentemente incentrata sul solo sforzo di provare l'entità dei danni patiti.
Nè, del resto, sono emersi in atti elementi significativi, sulla scorta dei quali la P.A. avrebbe dovuto o potuto avvedersi dell'abitualità del passaggio di animali selvatici in quel preciso ambito territoriale, sì da rendere esigibile l'adozione di altre eventuali misure con finalità di prevenzione e di protezione che non fossero la segnaletica stradale ivi apposta.
Nella fattispecie concreta gli addebiti che gli attori indirizzano alla Provincia ex art. 2043 c.c. si concentrano sull'asserzione della forte presenza di ungulati sul territorio;
alla mancanza in Pt_3 loco dei c.d. catarifrangenti volti a bloccare gli animali al bordo strada e ad ostacolare ivi l'immissione degli animali selvatici;
alla mancanza nell'immediatezza del luogo dell'incidente di un'ulteriore segnaletica stradale di pericolo accanto a quella tradizionale presente a circa un km dal posto comunque quel giorno non visibile dagli utenti in quanto nascosto dalla vegetazione;
all'assenza di apposizione di ulteriore cartellonistica di pericolo dopo le tre intersezioni presenti tra il cartello prima detto (e non visibile) ed il punto del sinistro (vedi solo atto di citazione non essendo stata depositata la prima memoria ex art. 183 cpc, VI comma).
Posto che, come condivisibilmente osservato dal S.C., non può costituire oggetto di obbligo giuridicamente sanzionato per la PA la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, (ex multis, Cass. n. 27673/08; n. 7080/06; n. 9276/14), onde innescare l'eventuale obbligo di predisposizione di misure impeditive occorrerà la presenza di un effettivo pericolo, in termini di probabilità di attraversamento da parte della fauna selvatica, nella zona interessata dal sinistro: pericolo di cui costituiscono indici rivelatori, alternativamente, la comprovata verificazione di precedenti sinistri analoghi, o l'attuale presenza di tratturi, o ancora la vicinanza del tratto interessato rispetto ad un'area adibita a riserva di caccia.
Come recentemente affermato dal S.C. (Cass. n. 22886/15), invero, la dimostrazione di uno soltanto di questi indici vale a ritenere raggiunta la prova della necessità dell'attivazione della
; di talché, laddove risulti comprovata la contiguità del tratto interessato con aree CP_5 contrassegnate da divieti o limitazioni all'attività venatoria, risulterà superflua la dimostrazione di
(o dell'assenza di) precedenti sinistri avvenuti nel medesimo luogo, così come la comprovata sussistenza di precedenti analoghi escluderà la rilevanza della presenza o meno, nelle vicinanze, di una riserva di caccia.
È allora necessario verificare se parte attrice, su tali presupposti, abbia assolto al sopra detto onere probatorio.
Dall'istruttoria è risultato che il sinistro si è verificato il 15/08/13, circa alle ore 21.00, sulla SR
2 Cassia in Comune di San Casciano Val di Pesa (come da rapporto della Legione Carabinieri
doc. 1 attoreo); pacifico che, quantomeno, alla data del sinistro in parola nel tratto di strada Pt_3 in questione vi fosse un segnale di pericolo per probabile attraversamento di fauna selvatica a circa un km dall'impatto con il capriolo. La Polizia stradale di Signa intervenuta sul posto, inoltre, ha potuto appurare che il luogo del sinistro è situato fuori del centro abitato, la strada era in “leggera pendenza favorevole”, lo stato del fondo stradale era “buono”, le condizioni del tempo erano
“serene”, la visibilità “buona” e vi era un limite di velocità di 70 km/h. Peraltro, sul fondo stradale, come da schizzo planimetrico (cfr. allegato n. 1 all'atto di citazione), sono emersi segni di frenata per ben 9 metri, prima dell'asserito impatto con il capriolo, indizio del fatto che l'animale fosse stato per tempo avvistato. E lo stesso sig. in sede di Verbale di Sommarie informazioni ex art. 351 Pt_1
c.p.p. ha dichiarato che “all'improvviso ho notato davanti al mio scooter un animale, non potuto evitare l'urto” (cfr. allegato n. 1 di parte attrice). Adesso, con riferimento alla presenza di catarifrangenti e di ulteriore cartellonistica, parte attrice ha del tutto trascurato di allegare – ancor prima che di provare - il nesso di causalità tra la pretesa violazione di regole cautelari e l'evento lesivo (la c.d. causalità della colpa).
Il principio invocato di vicinanza o prossimità della prova, d'altro canto, non può spingersi fino a supplire alle carenze di allegazione della parte che, in questo caso, non ha nemmeno tentato di descrivere in che modo l'adozione delle misure indicate avrebbe potuto impedire l'impatto tra la vettura condotta dal sig. e il capriolo. Pt_1
Ad ogni modo, in merito all'efficienza causale delle cautele che, secondo la prospettazione attorea, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto approntare, si osserva quanto segue.
L'adozione di mezzi di avvertimento diversi dalla ordinaria segnaletica stradale non appare idonea ad impedire l'evento se sol si consideri che il sopraggiungere dell'animale si palesa, di norma, improvviso e, quindi, è difficilmente fronteggiabile.
Nel nostro caso, secondo quanto emerge dal rapporto di polizia, pur tenendo in considerazione il rapporto tra la velocità rispetto ai tempi di reazione dell'automobilista medio e l'ampiezza di salto del capriolo, indipendentemente dalla cartellonistica, il sig. aveva comunque avvistato per Pt_1 tempo l'ungulato tant'è che in loco è stata riscontrata una traccia evidente di frenata di circa nove metri prima dell'impatto.
Peraltro, difetta la prova che l'attraversamento di animali fosse abituale in quel punto in quanto mancano in atti elementi significativi (ad esempio la presenza di un tracciato degli ungulati ai margini della carreggiata o la vicinanza di una riserva di caccia) sulla scorta dei quali la P.A. avrebbe dovuto avvedersi dell'abitualità del passaggio dei selvatici nel circoscritto ambito territoriale così da rendere esigibile l'adozione di altre più specifiche misure protettive;
né sarebbe sufficiente invocare il ripetersi di sinistri simili sull'intera Strada Regionale 2 Cassia, circostanza peraltro neppure riportata.
Oltretutto, ad avviso di questo giudice, non può sostenersi giuridicamente che sia l'ente pubblico convenuto in giudizio a dover dimostrare di aver assunto tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare danno a terzi (così invece, con riferimento all'ente regionale, Cass.,
13.12.1999, n. 13956; contra, vedi, però, Cass., cit., n. 1638/2000): una tale inversione dell'onus probandi è prevista dal legislatore e dalla giurisprudenza soltanto per le varie ipotesi di responsabilità aggravata – che sono inapplicabili nella materia che ci occupa – ma non per la clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass., 08.04.1997, n. 3041). In conclusione, non è possibile nella fattispecie configurare alcuna negligenza da parte dell'Amministrazione convenuta così da accordare all'attore la tutela risarcitoria richiesta pur essendo stato provato il nesso di causalità materiale tra lo scontro del motoveicolo condotto dal sig. con il capriolo e i danni subiti. Pt_1
La relativa domanda va pertanto respinta e ciò rende superfluo l'esame della domanda di manleva per come proposta da parte convenuta.
Le spese processuali, in considerazione del rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta e delle oscillazioni della giurisprudenza sul thema decidendum, sono integralmente compensate tra tutte le parti in causa.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso detta sentenza, impugnandola con due motivi di gravame, con i quali si sono lamentati dell'omessa motivazione, da parte del giudice di primo grado, della decisione di ritenere insussistente la responsabilità della per il pericolo causato agli utenti dalla Controparte_4 selvaggina vacante sulla strada regionale Cassia 2 nel Comune di San Casciano Val di Pesa e la mancanza di adeguati strumenti di prevenzione dei sinistri, in ragione dell'assenza di prove al riguardo, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
Si è costituita in giudizio la , che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
110/2018, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, nonché chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Si è costituita in giudizio anche la che ha chiesto anch'essa il rigetto dell'appello. CP_3
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 19.3.2024 e rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 4.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.3.2025, pubblicata in pari data, nonchè decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla in ragione della Controparte_4 declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 10, terzo comma ed 11-bis, quinto comma, della legge della 3 marzo 2015, n. 22, in materia di riordino delle funzioni provinciali in Parte_3 attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fondata e va accolta. Al riguardo, va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di "norme processuali" - gli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. n. 22 del Pt_3
2015, come modificata dalla successiva legge reg. n. 9 del 2016, che, in attuazione della legge Pt_3
n. 56 del 2014, nell'ambito del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, di funzioni non fondamentali dalla Provincia alla Regione (tra cui rientrano quelle in materia della gestione delle attività della caccia e della pesca e della tutela della fauna selvatica), escludono i procedimenti già avviati al momento del trasferimento e mantengono nella competenza della Provincia e della
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l'eventuale contenzioso in corso allo stesso momento (l'art. 10, terzo comma, Controparte_4 riguardante il trasferimento, in relazione alla funzione trasferita, di beni, risorse strumentali e rapporti attivi e passivi, disponeva che: "Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono” e l'art. 11 bis, quinto comma, riguardante il subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti, che: “Restano comunque nella competenza della provincia e della le controversie, attinenti ai procedimenti, agli Controparte_4 interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 10 gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti").
In adesione al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui, anche in base alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 108, primo comma, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale, la Corte ha, infatti, ritenuto che disposizioni contenute nei predetti articoli non esaurivano la loro portata precettiva nell'aspetto sostanziale di tale vicenda, ma si spingevano a regolarne anche l'ulteriore profilo processuale, di esclusiva competenza dello Stato, che atteneva alla successione nelle controversie pendenti relative all'esercizio pregresso delle funzioni trasferite.
Tanto ricordato, si osserva che gli appellanti hanno contestato l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di Controparte_4 legittimità (in particolare alla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 27754 del 31 ottobre 2018, espressamente richiamata), secondo cui il trasferimento di funzioni in capo alla Regione non aveva comportato l'estinzione dell'ente che ne era in precedenza titolare e che, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un ente all'altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica la successione nel diritto stesso non già a titolo universale ex art. 110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 dello stesso codice (sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa), con la conseguenza che quest'ultimo ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione.
L'argomentazione non appare condivisibile.
Si osserva, infatti, che, nel caso di specie, al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado (18.3.2016) il trasferimento delle funzioni alla era stato già attuato ad opera Parte_3 della citata legge regionale n. 22 del 2015 e che la causa, in primo grado, era stata avanzata nei confronti della proprio in virtù di quanto previsto dall'art. 11 bis della Controparte_4 legge regionale (che escludeva dal trasferimento i procedimenti che sebbene avviati dopo il trasferimento di funzioni, erano originati da fatti verificatisi antecedentemente al 10.1.16, come nel nostro caso).
Sia tale norma che l'art. 10, comma terzo, sono state, però, dichiarate costituzionalmente illegittime nel 2018 e poiché, come è noto, le sentenze della Corte Costituzionale eliminano le norme illegittime dall'ordinamento ex tunc, la legittimazione passiva deve ritenersi sin dall'inizio in capo alla Regione.
Va, inoltre, evidenziato che, nel caso in esame, non ricorre un'ipotesi di successione a titolo particolare in corso di causa perché il diritto controverso – contrariamente a quanto avvenuto nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza a sezioni unite n. 27754/18 - non si era trasferito nel corso del processo (art. 111 c.p.c.); che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 110/2018, ha dettato un principio generale, rappresentato dal fatto che gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale e che gli attuali appellanti, nonostante ciò, non hanno ritenuto di chiamare in causa la Parte_3
Ne consegue, pertanto, che nella fattispecie deve trovare piena applicazione il principio generale fissato dalla legge statale secondo il quale, nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino, l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014).
Non si procede all'esame della posizione della (società a cui era stata affidata la CP_3 manutenzione del tratto stradale ove si era verificato il sinistro, che era stata chiamata in causa dalla per essere manlevata in caso di condanna e che non ha proposto alcun Controparte_4 appello incidentale) in quanto assorbita dalla presente decisione.
In relazione alle spese di lite - premesso che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione delle stesse può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – si ritiene che tra detti casi può ricondursi, in ragione dell'estensione di tale disposizione operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18, anche la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale è stata emessa la sentenza impugnata, atteso che la declaratoria di incostituzionalità (che sostanzialmente fa diventare in questo processo la Regione titolare del diritto controverso e quindi legittimata passiva al posto della ) è una Controparte_4 ipotesi logicamente analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 2074/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.8.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma della sentenza impugnata così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e per l'effetto Controparte_4 respinge l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.