Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2007, n. 21437
CASS
Sentenza 12 ottobre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.

Nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione "iure proprio" all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento; ne discende che, laddove il genitore affidatario non abbia agito nel giudizio di primo grado anche in rappresentanza del figlio, allora minore, bensì azionando un proprio autonomo diritto, il compimento della maggiore età da parte del figlio non dà luogo ad alcun effetto interruttivo, nè legittima il figlio, che non era parte di quel giudizio, a proporvi appello.

Commentari4

  • 1Assegno di mantenimento: le spese universitarie non sono straordinarieAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2021

  • 2Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2016

  • 3Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 18869 del 08/09/2014
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 ottobre 2014

    Svolgimento del processo 1. - Con verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2003, G.C. e P.U.M., che avevano contratto matrimonio concordatario il (OMISSIS), convennero di separarsi. I patti omologati dal Tribunale prevedevano l'affidamento esclusivo delle figlie minori P.R., C., I. e G. alla madre con abitazione presso la casa coniugale, regolavano il diritto di visita per il padre e disponevano la corresponsione da parte del P. di un assegno mensile di 800,00 Euro per le figlie, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie. Successivamente la signora G. presentò ricorso ex art. 710 cod. proc. civ., per far …

     Leggi di più…

  • 4Cassazione: sentenza n. 4296 del 19/03/2012
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 19 aprile 2012

    Svolgimento del processo 1 - La Dott.ssa Z.A. proponeva ricorso in data 17 febbraio 2006 per la separazione personale dal coniuge Dott. D.M.G.M., con addebito allo stesso e con richiesta di un contributo al proprio mantenimento e per i figli, con lei conviventi, L., nata il (...omissis...), e D.M.P.D.M., maggiorenne e non ancora autosufficiente sul piano economico, proprio figlio legittimo e figlio adottivo del coniuge convenuto. All'udienza presidenziale del 24 marzo 2006 intervenivano la società "I Cedri" S.r.l, proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e il predetto D.M.P.D.M., il quale, ai sensi dell'art. 155 quinquies c.c., introdotto con L. n. 54 del 2006, entrata in …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2007, n. 21437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21437
Data del deposito : 12 ottobre 2007

Testo completo