Sentenza 12 ottobre 2007
Massime • 2
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
Nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione "iure proprio" all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento; ne discende che, laddove il genitore affidatario non abbia agito nel giudizio di primo grado anche in rappresentanza del figlio, allora minore, bensì azionando un proprio autonomo diritto, il compimento della maggiore età da parte del figlio non dà luogo ad alcun effetto interruttivo, nè legittima il figlio, che non era parte di quel giudizio, a proporvi appello.
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Svolgimento del processo 1. - Con verbale di separazione omologato con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2003, G.C. e P.U.M., che avevano contratto matrimonio concordatario il (OMISSIS), convennero di separarsi. I patti omologati dal Tribunale prevedevano l'affidamento esclusivo delle figlie minori P.R., C., I. e G. alla madre con abitazione presso la casa coniugale, regolavano il diritto di visita per il padre e disponevano la corresponsione da parte del P. di un assegno mensile di 800,00 Euro per le figlie, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie. Successivamente la signora G. presentò ricorso ex art. 710 cod. proc. civ., per far …
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Svolgimento del processo 1 - La Dott.ssa Z.A. proponeva ricorso in data 17 febbraio 2006 per la separazione personale dal coniuge Dott. D.M.G.M., con addebito allo stesso e con richiesta di un contributo al proprio mantenimento e per i figli, con lei conviventi, L., nata il (...omissis...), e D.M.P.D.M., maggiorenne e non ancora autosufficiente sul piano economico, proprio figlio legittimo e figlio adottivo del coniuge convenuto. All'udienza presidenziale del 24 marzo 2006 intervenivano la società "I Cedri" S.r.l, proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e il predetto D.M.P.D.M., il quale, ai sensi dell'art. 155 quinquies c.c., introdotto con L. n. 54 del 2006, entrata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/2007, n. 21437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21437 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE RA, ON TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 6, presso l'Avvocato VITALE ELIO, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FABIANI MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ON SS, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 236/04 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 29/03/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2007 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo ed il rigetto del resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 NI LE, con ricorso 24 marzo 1994, chiedeva al tribunale di Ancona di pronunciare la separazione personale dalla moglie MA TT, con addebito a carico della stessa. La MA, costituitasi, chiedeva che la separazione fosse pronunciata con addebito a carico del marito, ponendo a suo carico un assegno per il mantenimento del figlio nato dal matrimonio e per il mantenimento di essa convenuta. Il tribunale, con sentenza 20 giugno 2003, pronunciava la separazione respingendo entrambe le domande di addebito e ponendo a carico del NI un assegno di mantenimento per il figlio di Euro 750,00 ed un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 550,00, oltre alle spese straordinarie mediche e scolastiche del figlio nella misura dell'80%. La MA ed il figlio AT, divenuto maggiorenne, proponevano congiuntamente appello, con citazione anziché con ricorso, depositando l'atto di appello in data 4 novembre 2003. L'appellato si costituiva chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile, essendo stata la sentenza di primo grado notificata in data 2 ottobre 2003. La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 marzo 2004, ha dichiarato l'appello inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Avverso la sentenza la MA e NI AT hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 1 luglio 2004, formulando nove motivi. La parte intimata non ha depositato difese. I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente dichiarata l'irricevibilità della memoria depositata il 31 luglio 2007, oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c.. 2 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 326 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto tardivo l'appello, senza tenere conto che la notifica della sentenza di primo grado doveva ritenersi nulla, mancando nella relazione di notifica l'indicazione della parte che aveva richiesto la notificazione, ne' essendo questa desumibile sulla base di elementi emergenti dall'atto notificato. Si cita al riguardo il principio stabilito dalla sentenza n. 1781 del 1995 di questa Corte. Il motivo è infondato, risultando dalla copia notificata della sentenza di primo grado che le parti erano solo due e della stessa erano state chieste due copie, una da parte di uno dei difensori della MA, odierna ricorrente, l'altra da parte del difensore di NI LE, odierno intimato, cosicché dalla copia dell'atto emergeva chiaramente che la copia notificata alla MA non poteva che provenire dal NI. Risulta pertanto rispettata la prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine breve per la impugnazione, la sentenza deve essere notificata a istanza di parte, ciò risultando dal contesto dell'atto notificato (da ultimo Cass. 22 luglio 2005, n. 15500; 26 gennaio 2005, n. 1574; 21 maggio 2004, n. 9749). 3 Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'appello per il decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., stante la laconicità della motivazione sul punto ed il mancato esame del tema della nullità della notifica della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione in relazione alla circostanza che la notificazione compiuta nei confronti della madre non poteva fare decorrere il termine breve anche nei confronti del figlio divenuto maggiorenne.
I motivi sono entrambi inammissibili, poiché il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (da ultimo Cass. 12 aprile 2006, n. 8612; S.U. 10 gennaio 2003, n. 261). 4 Con il quarto motivo si denuncia l'errata applicazione delle norme sulla solidarietà attiva, alle quali la sentenza impugnata fa riferimento, le quali implicherebbero che la mancata notifica della sentenza di primo grado al figlio divenuto maggiorenne non faccia decorrere nei suoi confronti il termine per impugnarla. Al riguardo va considerato che il coniuga separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente ed economicamente non autosufficiente, iure proprio (Cass.27 maggio 2005, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996,
n. 9238) ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio.
La sua legittimazione è concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ma non si può ravvisare, a giudizio di questo collegio, come pure in passato affermato in simili ipotesi anche da questa Corte - ed in ciò la motivazione della sentenza impugnata va corretta - un'ipotesi di solidarietà attiva, trattandosi di diritti autonomi, fondati su presupposti in parte diversi (nel caso del genitore uno dei presupposti è la coabitazione) e non del medesimo diritto attribuito a più persone (così Cass. 18 aprile 2005, n. 8007; 21 giugno 2002, n. 9067; 18 febbraio 1999, n. 1353). Ne deriva che solo in via analogica i rapporti fra le due legittimazioni possono essere risolti in base ai principi sulla solidarietà attiva.
Comunque, non essendo stato il figlio divenuto maggiorenne parte del giudizio di primo grado, avente ad oggetto, per quanto si è detto, un diritto della madre, egli non aveva diritto ad impugnare la relativa sentenza - ma tutt'al più, ove si ritenesse che ricorressero le condizioni previste dall'art. 344 c.p.c., poteva intervenire nel giudizio di appello che fosse stato regolarmente instaurato dalla madre - restando quindi irrilevante che la sentenza di primo grado non gli fosse stata notificata.
5 Con il quinto motivo si denunciano l'erronea applicazione delle norme sulla solidarietà attiva e l'errata valutazione della posizione del figlio maggiorenne, nonché la violazione dell'art. 326 c.p.c.. Secondo i ricorrenti la solidarietà attiva esiste solo se vi sono una prestazione unica ed una pluralità di creditori, mentre nel caso di specie le prestazioni erano due: quella di mantenimento del coniuge e quella di mantenimento del figlio. Divenuto quest'ultimo maggiorenne tra l'adozione della sentenza di primo grado ed il suo deposito in cancelleria, si verificherebbe un effetto interruttivo del processo che però, se non dichiarato, non produrrebbe effetto, fermo restando che egli avrebbe il diritto d'impugnare la sentenza, e questa, per fare decorrere il termine breve gli dovrebbe essere notificata, non potendo la controparte ignorare senza colpa il compimento della maggiore età.
Con il sesto motivo si denuncia il mancato esame da parte della sentenza impugnata della su detta problematica.
Anche tali motivi, implicitamente rigettati dal giudice di appello, sono infondati, perché non avendo agito nel giudizio di primo grado la madre in rappresentanza del figlio allora minore, bensì azionando, come sopra esposto, un proprio autonomo diritto, il compimento della maggiore età da parte del figlio non ha dato luogo ad alcun effetto interruttivo, ne' ha legittimato il figlio, che non era parte del giudizio, a proporre appello.
6 Con il settimo motivo si denuncia, quale errore logico ed error in procedendo, la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata affermato che il figlio divenuto maggiorenne può intervenire nel procedimento in corso solo ai sensi dell'art. 344 c.p.c., mentre in effetti egli, in quanto titolare del diritto al mantenimento, esercitato tramite il genitore finché egli era minore, non sarebbe terzo rispetto alla causa, ma parte.
Anche tale motivo è infondato per quanto sopra detto, avendo avuto il giudizio di primo grado ad oggetto l'autonomo diritto della madre presso la quale il figlio, prima minorenne e poi maggiorenne non autosufficiente, convive, ad ottenere dal padre il contributo al suo mantenimento, con la conseguenza che il figlio, non essendo parte di tale giudizio, non poteva proporre l'appello in relazione al proprio diritto al mantenimento.
6 Con l'ottavo motivo si denuncia l'errata applicazione alla fattispecie del rito camerale. Si deduce che, poiché il figlio divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di separazione può esercitare autonomamente il suo diritto all'assegno di mantenimento con rito ordinario - o con la particolare procedura prevista dall'art. 148 c.c., - ove intervenga nel giudizio di separazione impugnando la sentenza di primo grado già emessa, l'impugnazione andrebbe trattata con il rito ordinario. La circostanza che la controversia vada trattata unitamente alla separazione, implicherebbe che l'intera causa dovrebbe essere trattata con il rito ordinario, stante il principio secondo il quale, ove debbano essere trattate congiuntamente controversie soggette a riti diversi, si deve dare la prevalenza a quello ordinario. Me deriverebbe la tempestività dell'appello per entrambe le parti.
Con il nono motivo si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine al mancato esame delle deduzioni relative all'applicabilità alla fattispecie del rito ordinario e non di quello camerale, secondo quanto esposto nel precedente motivo. Anche tali motivi, implicitamente rigettati dalla sentenza impugnata, sono infondati, non potendo, per quanto già detto, il figlio divenuto maggiorenne impugnare la sentenza di primo grado, non essendo egli parte di tale giudizio, nel quale la madre non agiva in sua rappresentanza, bensì facendo valere un proprio autonomo diritto.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata presentato difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007