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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 35313/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29/05/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. DEL MALVO' FEDERICA, oggi sostituito dall'avv. SABRINA Parte_1
DIODATO, giusta delega orale. Per l'avv. GERMINARA SILVIA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
RICCARDO CIOFFI, giusta delega orale.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL MALVO' Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliata in C.SO FRANCIA, 81 10138 TORINO, presso il difensore avv. DEL MALVO' FEDERICA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GERMINARA SILVIA, elettivamente domiciliato in CORSO ROMA, 11/A 20093 COLOGNO MONZESE, presso il difensore avv. GERMINARA SILVIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e stipulavano un primo contratto di locazione ad uso Parte_1 Controparte_1
abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Milano alla via Principe Eugenio nr. 15, di proprietà della sig.ra Pt_1
2 il sig. non corrispondeva regolarmente il canone di locazione, divenendo CP_1
debitore nei confronti della sig.ra ella somma totale di Euro 7.500,00; Pt_1
le parti decidevano così di risolvere consensualmente il contratto di locazione e, contestualmente, di stipularne un secondo avente ad oggetto il medesimo immobile, prevedendo la corresponsione, da parte del oltre al canone di locazione CP_1 mensile, della somma di Euro 1.000,00 mensili per nr. 7 mesi, e di Euro 500,00 per un ultimo mese, a saldo del debito maturato in occasione del precedente rapporto obbligatorio, ormai risolto;
il sig. non adempiva alle obbligazioni assunte, di talché la sig.ra CP_1 Pt_1 incardinava la procedura di sfratto per morosità, richiedendo altresì l'emissione di decreto ingiuntivo avente ad oggetto i canoni scaduti ed a scadere sino alla esecuzione;
il giudizio di sfratto (RG 32538/2022) si concludeva con la sentenza n. 3254/2023 del 19 aprile 2023 con cui veniva risolto il predetto contratto di locazione e condannato il al rilascio dell'immobile, oltre che al pagamento dei canoni di locazione CP_1
scaduti ed a scadere sino alla esecuzione dello sfratto (cfr. doc. 1 e ricorrente);
in data 1 giugno 2023 le medesime parti addivenivano ad un accordo transattivo mediante il quale pattuivano che il sig. avrebbe mantenuto la detenzione CP_1 dell'immobile sito in Milano alla via Principe Eugenio nr. 15 sino al 30 dicembre 2024, corrispondendo alla sig.ra oltre all'indennità di occupazione di Euro Parte_1
1.700,00 mensili sino al rilascio, anche la somma di € 38.765,00 di cui alla sentenza ed all'atto di precetto e mezzo del pagamento di 31 rate mensili, nonché la somma di €
7.500,00 riferita al primo contratto di locazione a mezzo del pagamento di 7 rate mensili (cfr. doc. 2);
che all'art. 7 della citata scrittura prevedevano: “resta inteso, sin da ora, che in caso di mancato, ritardato, o incompleto pagamento anche di una sola delle rate e/o somme sopra indicate ai punti 2, 3 e 4 il sig. decadrà dal beneficio del termine e la sig.ra Controparte_1 potrà agire nei suoi confronti onde ottenere il pagamento del proprio credito residuo, Pt_1 detratti gli eventuali importi corrisposti fino a quel momento (…) nonché il rilascio dell'immobile, senza ulteriori avvisi”;
3 il sig. si rendeva inadempiente anche a tale nuovo accordo;
CP_1
a seguito dell'inadempimento, la sig.ra incardinava il presente giudizio Pt_1
depositando ricorso in data 9.10.2024 con cui chiedeva:
di dichiarare la risoluzione dell'accordo del 1 giugno 2023 in virtù dell'inadempimento del sig. CP_1
la condanna del sig. al rilascio dell'immobile concesso in locazione, sito CP_1
in Milano alla Via Principe Eugenio 15;
la condanna del sig. al pagamento delle somme insolute portate dagli CP_1
artt. 2 e 3 dell'accordo, dedotti gli acconti ricevuti (38.765,00 di cui all'art. 2 +
7.500,00 di cui all'art. 3 – 16.000,00), per un totale di € 30.265,00, oltre alla somma di Euro 17.000,00 per mancata corresponsione dell'indennità di occupazione dal mese di marzo 2024 al mese di dicembre 2024, come quantificate all'art. 4 della scrittura;
della somma di Euro 1.700,00 a titolo di indennità di occupazione per i mesi successivi al dicembre 2024 sino alla liberazione;
la condanna del sig. al pagamento di una somma a titolo di CP_1
risarcimento danni,
la condanna, al momento del rilascio dell'immobile, del sig. al CP_1
ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile sito in Via Principe Eugenio 15, cosi come a lui consegnato prima della sua occupazione o al risarcimento dei danni allo stesso riferiti;
con decreto del 30.10.2024, questo Tribunale fissava udienza per il giorno 6.02.2025;
il sig. si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione depositata il CP_1
27.01.2025 deducendo anzitutto l'inutilità del presente giudizio, con conseguente moltiplicazione dei costi per la parte resistente, in virtù della natura non novativa dell'accordo del 1 giugno 2023 e della conseguente possibilità per il ricorrente “di riprendere la procedura di sfratto, di cui aveva ottenuto la convalida”;
il sig. osservava, altresì, che il predetto accordo prevedeva all'art. 9: “resta CP_1
inteso che il mancato rispetto di quanto pattuito ai punti che precedono comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo transattivo e la possibilità di agire nelle sedi ritenute
4 più opportune, a tutela dei diritti e degli interessi della parte non inadempiente e con possibilità di far valere i diritti e gli interessi cosi come articolati sino alla sottoscrizione della presente scrittura”, di talché, qualora si ritenesse valido l'accordo intercorso tra le parti, esso era già risolto di diritto a seguito dell'inadempimento del senza necessità di CP_1
proporre una domanda giudiziale finalizzata alla risoluzione del contratto;
parte resistente evidenziava, altresì, la circostanza che la richiesta risarcitoria della sig.ra oggetto del presente giudizio comprendeva non solo i danni sofferti Pt_1 successivamente alla procedura di sfratto, ma anche la somma di denaro che il sig. era già stato condannato a restituire con sentenza del 19.04.2023, decurtata di CP_1
quanto dal medesimo corrisposto nei mesi successivi;
parte resistente nella comparsa di costituzione sosteneva, altresì, la natura vessatoria di alcune clausole contenute nell'accordo del 1 giugno 2023, ovvero di quelle di cui agli artt. 5, 7 e 9;
infine, il sig. sosteneva di aver già versato alla sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
Euro 31.600,00, che andava dunque decurtata da quella richiesta nel ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione orale all'udienza odierna, all'esito della quale viene pronunciata sentenza.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
5 ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936
Emerge documentalmente che in data 1 giugno 2023 e Parte_1 Controparte_1 concludevano un accordo transattivo con cui pattuivano che il avrebbe mantenuto la CP_1
detenzione dell'immobile sito in Milano alla via Principe Eugenio nr. 15 sino al 30 dicembre
2024, corrispondendo alla sig.ra oltre all'indennità di occupazione di Euro 1.700,00 Pt_1
mensili sino al rilascio, anche la somma di € 38.765,00 di cui alla sentenza ed all'atto di precetto a mezzo del pagamento di 31 rate mensili, nonché la somma di € 7.500,00 riferita al primo contratto di locazione a mezzo del pagamento di 7 rate mensili (cfr. doc. 2).
Ritiene il Tribunale che con la citata scrittura le parti abbiano inteso concludere una transazione semplice o non novativa.
Come è noto, la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa;
solo con la prima si crea tra le parti un nuovo vincolo giuridico incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturente dalla novazione così realizzata: infatti, la transazione novativa si caratterizza per l'effetto dell'azzeramento del rapporto pregresso e per la sostituzione ad esso di una nuova regola, diversa da quella che sarebbe stata applicabile precedentemente. Al contrario, in presenza di una transazione non novativa non si verifica alcuna estinzione del rapporto originario, con la conseguenza che il venir meno del rapporto transattivo a seguito dell'inadempimento fa rivivere l'accordo originario.
In questo senso si è pronunciata, tra le tante, Cass. Civ. n. 24377/2006 affermando che
“Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce,
l'irrisolubilità della transazione” (conforme, cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 645 del 08/01/2024).
6 Applicando tali principi al caso in esame deve escludersi che le parti avessero voluto attribuire alla scrittura sottoscritta nel giugno 2023 valenza novativa, non solo in quanto non l'hanno espressamente qualificata come tale, ma anche in quanto le stesse clausole 7 e 9 della stessa richiamano espressamente il “credito residuo” nonché “i diritti e gli interessi” maturati sino alla sottoscrizione dell'accordo, in caso di inadempimento della transazione stessa.
A ciò si aggiunga che anche a volerla qualificare come novativa, le parti avevano comunque pattuito espressamente che essa si sarebbe risolta di diritto in caso di suo inadempimento, ai senso dell'art. 1976 c.c., con conseguente riviviscenza del negozio originario.
Orbene, essendo incontestato l'inadempimento del resistente alla transazione, essa si CP_1
è risolta di diritto ex art. 9 della stessa, con conseguente possibilità per la ricorrente di agire per ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino alla esecuzione, nonché la condanna al rilascio, in virtù del titolo già a sue mani, costituito dalla sentenza n. 3254/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 19.4.2023 (cfr. doc. 3 resistente).
Ne deriva che con riferimento alla domanda con cui si chiede di dichiarare la risoluzione della transazione “per inadempimento del sig. e la condanna dello stesso “all'immediato CP_1
rilascio dell'immobile sito in Milano, Via Principe Eugenio 15”, nonché al pagamento della somma portata dall'art. 2 della scrittura – dedotte le somme medio tempore versate - oltre che dell'indennità di occupazione maturata dal marzo 2024 sino al rilascio, la ricorrente è priva di interesse ad agire.
Come è noto, infatti, a norma dell'art. 100 c.p.c. “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
L'interesse ad agire, che si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice, costituisce una condizione dell'azione.
Esso deve essere concreto ed attuale ed alla sua carenza consegue una pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziale.
Per ottenere il versamento dell'importo di € 38.765,00, da pagarsi a rate (art. 2 scrittura), e della indennità di occupazione maturata da marzo 2024 al rilascio, ha già un Parte_1
titolo, motivo per cui su tali domande è priva di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
7 Deve, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento della somma di € 7.500,00 riferita al primo contratto di locazione stipulato inter partes, non essendo stato oggetto della sentenza n. 3254/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 19.4.2023 e non avendo quest'ultimo, sul quale incombeva l'onere, dimostratone il pagamento, né specificamente contestata ex art. 115 c.p.c.
Infine, deve rigettarsi la domanda di condanna del “ad un risarcimento del danno CP_1
causato dall'inadempimento dell'accordo alla luce delle circostanze narrate”, nonché “al ripristino dello stato dei luoghi o, comunque, al risarcimento danni” essendo stata svolta in maniera del tutto generica ed indeterminata.
L'esito della lite rende opportuna la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico del resistente, in quanto parte prevalentemente soccombente e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda con cui chiede di dichiarare la Parte_1
risoluzione della transazione per inadempimento di e la condanna Controparte_1 dello stesso all'immediato rilascio dell'immobile sito in Milano, Via Principe Eugenio
15, nonché al pagamento delle somma portata dall'art. 2 della scrittura – dedotte le somme medio tempore versate - oltre che dell'indennità di occupazione maturata dal marzo 2024 sino al rilascio;
2. condanna al pagamento a favore di ella somma di € Controparte_1 Parte_1
7.500,00;
3. rigetta le domande di risarcimento danni svolte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
4. compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna alla Controparte_1
rifusione a favore di della restante metà, che liquida nella somma di Parte_1
Euro 1.900,00 per compensi, oltre 15% spese forf., c.p.a. e i.v.a. come per legge.
8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
9