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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1030/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, , e , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Cinzia Marangi;
ricorrenti
contro con l'avv. Antonio Andriulli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione naspi.
Conclusioni delle parti
Con distinti ricorsi depositati il 31.1.2024 e poi riuniti, , Parte_1
e chiedevano condannarsi Parte_2 Parte_3 Parte_4
l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione naspi a seguito di CP_1
cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della Antica sartoria meridionale srl, intervenuta in data 2.11.2022 per dimissioni per giusta causa.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi le domande. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono fondate.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92
a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e
succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c)
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione”; l'art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la naspi “è
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per
giusta causa”.
2 L nega la sussistenza del diritto azionato ex adverso per asserito CP_1
difetto di prova della cessazione dei rapporti di lavoro e della giusta causa di dimissioni.
E tuttavia, la intervenuta cessazione dei rapporti di lavoro è attestata dalla documentazione in atti, e segnatamente dai “moduli recesso rapporto di
lavoro” con “data decorrenza 3.11.2022”, trasmessi al Ministero del lavoro dalle istanti in data 2.11.2022, nonché dalla nota dell'Ispettorato
territoriale del lavoro di Taranto in data 28.9.2023, in cui “si evidenzia che
la ditta in argomento, benché esplicitamente diffidata a produrre la
documentazione di lavoro riferita alle lavoratrici specificate in oggetto (in
primis comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro), non ha
ottemperato”; è infatti del tutto evidente che tale inadempimento datoriale non può riverberarsi in danno delle lavoratrici.
Quanto, poi, alla giusta causa di dimissioni, la documentazione in atti attesta che con decreto ministeriale n. 105271 del 12.5.2020 è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale con contestuale autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21.1.2020 al 20.12.2020, ma con lo stesso decreto, e poi con altri successivi, ne è stata reiteratamente sospesa l'efficacia per diversi periodi, essendo stata ammessa l'impresa alla cassa integrazione guadagni covid-19; da ultimo, con decreto ministeriale n. 110954 del 16.12.2021, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato sospeso per il periodo dall'1.11.2021 al 31.12.2021, con contestuale previsione di ripristino della sua efficacia a decorrere dall'1.1.2022 e sino al 18.5.2022.
3 A partire da quest'ultima data, e sino a quella delle dimissioni, rassegnate come detto il 2.11.2022, l'impresa non ha mai ripreso la propria attività,
rimanendo di fatto chiusa la sede operativa, ed anzi “l'intera forza lavoro
della società è stata collocata in Cigs anche per tutto il mese di maggio
2022 senza svolgimento di alcuna attività lavorativa”, come riportato nella nota ministeriale del 15.7.2022 in atti, che a sua volta richiama gli esiti degli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del lavoro.
Dette circostanze sono state poi univocamente confermate dalla espletata prova testimoniale, la quale ha consentito altresì di acclarare che, dal
18.5.2022 sino al 2.11.2022, l'impresa, oltre a non svolgere alcuna attività,
non ha corrisposto alle ricorrenti alcuna retribuzione, nonostante che le stesse, unitamente agli altri dipendenti, avessero comunicato a mezzo pec in data 4.8.2022, pure versata in atti, la propria immediata disponibilità al lavoro.
Al momento delle dimissioni rassegnate il 2.11.2022, pertanto, le ricorrenti non percepivano le retribuzioni da cinque mesi.
Ebbene, per costante insegnamento giurisprudenziale, il mancato pagamento della retribuzione per un tale arco di temporale integra grave inadempimento del principale obbligo gravante sul datore di lavoro,
certamente idoneo a costituire, a norma dell'art. 2119 c.c., giusta causa di recesso del prestatore di lavoro, e ciò anche ove si consideri il carattere sinallagmatico delle prestazioni nel contratto di lavoro: cfr. Cass.
26.1.1988 n. 648 e altre.
4 Del tutto irrilevante si appalesa poi, ai fini che qui interessano, la successiva previsione di ripristino della efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 14.9.2022, in quanto intervenuta, con effetto retroattivo, giusta decreto ministeriale n. 122 del
25.1.2023, dovendosi evidentemente tenere conto in via esclusiva, ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della giusta causa di dimissioni delle istanti, della situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui le stesse dimissioni sono state rassegnate, ovvero al 2.11.2022,
atteso che le ricorrenti non potevano certamente, a tale data, prevedere le future vicende che avrebbero interessato l'impresa datrice di lavoro.
In tal senso, peraltro, questo tribunale si è già pronunciato in analoga controversia, con sentenza n. 2349 del 28.10.2024 (est. Leone), da intendersi qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. quale precedente conforme.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore delle CP_1
istanti la indennità naspi nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle istanti, dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
5 condanna l a corrispondere alle istanti la indennità naspi in misura di CP_1
legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alle istanti le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Cinzia Marangi.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1030/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, , e , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Cinzia Marangi;
ricorrenti
contro con l'avv. Antonio Andriulli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione naspi.
Conclusioni delle parti
Con distinti ricorsi depositati il 31.1.2024 e poi riuniti, , Parte_1
e chiedevano condannarsi Parte_2 Parte_3 Parte_4
l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione naspi a seguito di CP_1
cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della Antica sartoria meridionale srl, intervenuta in data 2.11.2022 per dimissioni per giusta causa.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi le domande. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono fondate.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92
a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e
succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c)
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione”; l'art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la naspi “è
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per
giusta causa”.
2 L nega la sussistenza del diritto azionato ex adverso per asserito CP_1
difetto di prova della cessazione dei rapporti di lavoro e della giusta causa di dimissioni.
E tuttavia, la intervenuta cessazione dei rapporti di lavoro è attestata dalla documentazione in atti, e segnatamente dai “moduli recesso rapporto di
lavoro” con “data decorrenza 3.11.2022”, trasmessi al Ministero del lavoro dalle istanti in data 2.11.2022, nonché dalla nota dell'Ispettorato
territoriale del lavoro di Taranto in data 28.9.2023, in cui “si evidenzia che
la ditta in argomento, benché esplicitamente diffidata a produrre la
documentazione di lavoro riferita alle lavoratrici specificate in oggetto (in
primis comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro), non ha
ottemperato”; è infatti del tutto evidente che tale inadempimento datoriale non può riverberarsi in danno delle lavoratrici.
Quanto, poi, alla giusta causa di dimissioni, la documentazione in atti attesta che con decreto ministeriale n. 105271 del 12.5.2020 è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale con contestuale autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21.1.2020 al 20.12.2020, ma con lo stesso decreto, e poi con altri successivi, ne è stata reiteratamente sospesa l'efficacia per diversi periodi, essendo stata ammessa l'impresa alla cassa integrazione guadagni covid-19; da ultimo, con decreto ministeriale n. 110954 del 16.12.2021, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato sospeso per il periodo dall'1.11.2021 al 31.12.2021, con contestuale previsione di ripristino della sua efficacia a decorrere dall'1.1.2022 e sino al 18.5.2022.
3 A partire da quest'ultima data, e sino a quella delle dimissioni, rassegnate come detto il 2.11.2022, l'impresa non ha mai ripreso la propria attività,
rimanendo di fatto chiusa la sede operativa, ed anzi “l'intera forza lavoro
della società è stata collocata in Cigs anche per tutto il mese di maggio
2022 senza svolgimento di alcuna attività lavorativa”, come riportato nella nota ministeriale del 15.7.2022 in atti, che a sua volta richiama gli esiti degli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del lavoro.
Dette circostanze sono state poi univocamente confermate dalla espletata prova testimoniale, la quale ha consentito altresì di acclarare che, dal
18.5.2022 sino al 2.11.2022, l'impresa, oltre a non svolgere alcuna attività,
non ha corrisposto alle ricorrenti alcuna retribuzione, nonostante che le stesse, unitamente agli altri dipendenti, avessero comunicato a mezzo pec in data 4.8.2022, pure versata in atti, la propria immediata disponibilità al lavoro.
Al momento delle dimissioni rassegnate il 2.11.2022, pertanto, le ricorrenti non percepivano le retribuzioni da cinque mesi.
Ebbene, per costante insegnamento giurisprudenziale, il mancato pagamento della retribuzione per un tale arco di temporale integra grave inadempimento del principale obbligo gravante sul datore di lavoro,
certamente idoneo a costituire, a norma dell'art. 2119 c.c., giusta causa di recesso del prestatore di lavoro, e ciò anche ove si consideri il carattere sinallagmatico delle prestazioni nel contratto di lavoro: cfr. Cass.
26.1.1988 n. 648 e altre.
4 Del tutto irrilevante si appalesa poi, ai fini che qui interessano, la successiva previsione di ripristino della efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 14.9.2022, in quanto intervenuta, con effetto retroattivo, giusta decreto ministeriale n. 122 del
25.1.2023, dovendosi evidentemente tenere conto in via esclusiva, ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno della giusta causa di dimissioni delle istanti, della situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui le stesse dimissioni sono state rassegnate, ovvero al 2.11.2022,
atteso che le ricorrenti non potevano certamente, a tale data, prevedere le future vicende che avrebbero interessato l'impresa datrice di lavoro.
In tal senso, peraltro, questo tribunale si è già pronunciato in analoga controversia, con sentenza n. 2349 del 28.10.2024 (est. Leone), da intendersi qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. quale precedente conforme.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore delle CP_1
istanti la indennità naspi nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412, con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle istanti, dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
5 condanna l a corrispondere alle istanti la indennità naspi in misura di CP_1
legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alle istanti le spese CP_1
di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Cinzia Marangi.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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