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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel.
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 306 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
AVV. nata a [...] il [...] (Cod. Controparte_1
Fisc. - P.I. con studio professionale in C.F._1 P.IVA_1
Montesilvano (PE) alla Via Lago di Bracciano n°4, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Mililli ed Emiliano Palucci entrambi del Foro di Chieti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei menzionati difensori sito in Ortona (CH) alla P.zza Porta Caldari, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le notifiche e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
-Appellante-
Contro in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2
nato l'[...] a [...] con sede in Chieti al C.so Controparte_3
Marrucino n. 97 (P.IVA – C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Massimo Tosti Guerra, indirizzo di P.E.C. rovincia.chieti.it, iscritto all'elenco speciale degli avvocati Email_3
degli Enti Pubblici presso il Foro di Chieti autorizzato in virtù di Decreto
Presidenziale n. 78 del 20.6.2023, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Chieti, Corso Marrucino n. 97, giusta procura alle liti in atti;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 130/2023 emessa dal Tribunale di
Chieti in data 16.02.2023 e pubblicata in data 17.02.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
In via principale e nel merito: accertato e dichiarato l'arricchimento senza causa della in riforma dell'Ordinanza Rep. n. 130/2023 emessa dal Tribunale Controparte_2
di Chieti, in persona del G.U., Dott. A. Chiauzzi, in data 16.02.2023 comunicata il successivo 17.02.2023, nella causa civile allibrata al n. 542/2022 R.G., accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore dell'avv. Controparte_2 Controparte_1 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. pari ad € 72.471,09 ovvero la diversa, maggiore e/o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre eventuali interessi ex art. 1284 comma 4°
c.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni sollevate dalla parte appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In subordine: accertare e dichiarare la nullità dalla clausola contenuta nell'art. 5, 1° cpv nelle convenzioni ripassate inter partes;
ovvero, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la mancata pattuizione scritta del compenso agli effetti dell'art.13 della legge professionale, nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di rendere la dichiarazione di antistatarietà e, per l'effetto, condannare la al Controparte_2 pagamento in favore dell'appellante delle spese legali maturate, per ciascuno dei giudizi per cui è causa da liquidarsi secondo i parametri di cui all'art. 2233 c.c. applicati i valori medi di cui al DM 147/2022, ovvero secondo equità tenuto conto dell'esito vittorioso di ciascuno di essi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese vive sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, adversis reiectis, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, in via principale respingere integralmente l'appello e conseguentemente confermare l'ordinanza Rep. N. 130/2023 emessa dal Tribunale di
Chieti in data 16.2.2023, pubblicata il 17.2.2023 con condanna dell'appellante alle spese e competenze professionali del presente procedimento;
in via subordinata in accoglimento della relativa eccezione preliminare e pregiudiziale indicata nella narrativa del presente atto dichiarare l'inammissibilità della domanda per contrasto con il giudicato esterno costituito dall'ordinanza collegiale definitiva pronunciata dal
Tribunale di Chieti rep. N. 130/2021 il 28.4.2021 e registrata il 3.6.2021; in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale e subordinata, accertata l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti per i motivi indicati nella narrativa della propria memoria di costituzione del primo grado e ribaditi nel presente atto, voglia l'Ecc.ma Corte adita adito respingere integralmente nel merito la domanda della appellante o in via ulteriormente subordinata nel merito nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte dovesse accertare in favore della appellante il diritto ad un qualche indennizzo con relativa condanna della voglia quantificare il medesimo in Controparte_2
base al minor importo come disposto in base alle n. 3 convenzioni sottoscritte dalle parti e prodotte agli atti del presente giudizio senza riconoscimento di interessi o danni da ritardo o ulteriori spese per le motivazioni indicate negli atti introduttivi del presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza pubblicata in data 17.02.2023 il Tribunale di Chieti, pronunciandosi sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'Avv. nei CP_1
confronti della diretto ad ottenere, previo accertamento di Controparte_2
arricchimento senza causa da parte della la condanna di Controparte_2 quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. quantificato in € 72.471,09 ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, in ragione dell'aumento di patrimonio e/o del risparmio di spesa, oltre interessi, spese e compensi professionali, respingeva la domanda, con compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di lite.
1.1 A sostegno della domanda, parte ricorrente rappresentava che la CP_2
a seguito di determinazioni dirigenziali con convenzione del 16.04.2015 e
[...] convenzioni del 5.5.2015 ebbe a conferire alla stessa l'incarico legale per la rappresentanza in 3 distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Como (n. 309/2015 Reg. D.I., R.G. n. 602/2015 Trib. Como;
n.
524/2015 Reg. D.I., R.G. n. 830/2015 Trib. Como;
n. 563/2015 Reg. D.I., R.G. n.
837/2015) all'esito dei quali la risultava parte vittoriosa con Controparte_2
liquidazione di spese di lite a totale carico della parte soccombente;
in assenza di spontaneo adempimento, la sempre a mezzo dello stesso legale, Controparte_2
Avv. procedeva in via esecutiva per il recupero forzoso del Controparte_1
credito, instaurando tre procedure esecutive presso terzi (R.G. Es. Mob. n. 1773/19 relativa al titolo 1, R.G. Es. Mob. n. 1789/19 relativa al titolo 2, R.G. Es. Mob. n.
1803/19 relativa al titolo 3), tutte azionate davanti al Tribunale di Como e successivamente riunite, nel corso delle quali parte debitrice offriva il pagamento di tutto quanto dovuto in base ai titoli, così che il Giudice dell'Esecuzione liquidava in favore della le competenze della fase esecutiva, quantificate Controparte_2 complessivamente in €. 5.587,00 oltre accessori e, successivamente, la parte debitrice provvedeva a regolarizzare la sua intera posizione, versando le somme direttamente in favore della per l'importo totale di €. 96.330,00, comprensivo Controparte_2 anche delle competenze legali liquidate;
a quel punto, l'avv. Controparte_1
la quale in relazione alle citate procedure esecutive aveva anche anticipato le relative spese per la somma pari ad €. 804,91, in data 10/01/20 provvedeva a richiedere alla quale corrispettivo per le prestazioni professionali esercitate, il Controparte_2 pagamento della somma totale di €. 72.471,094, di cui €. 804,91 a titolo di rimborso delle spese anticipate, ma la si opponeva alla richiesta di Controparte_2 pagamento, contestando che l'importo non era conforme a quello pattuito nelle tre convezioni stipulate fra le parti in merito al conferimento degli incarichi legali, deducendo che all'art. 5 era stabilito che “nel caso in cui la controversia dovesse concludersi con la soccombenza integrale della controparte, nulla sarà dovuto dalla
Provincia al professionista il quale potrà dichiararsi antistatario e procedere ad un autonomo recupero dei crediti liquidati in sentenza tranne nei casi di compensazione delle spese. In caso di altro esito, al momento della conclusione dell'attività, al professionista sarà corrisposto il compenso pattuito, pari ad € 5.000,00, oltre accessori di legge e IVA...”. Assumendo di vantare un credito pari ad €. 72.471,09 nei confronti della che si era resa inadempiente, l'Avv. Controparte_2 [...] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Chieti l'emissione dell'ingiunzione CP_1 di pagamento n. 594/2020 del 15/12/2020 (n°1762/2020 R.G.) per la somma di €
72.471,09, oltre interessi e spese della procedura, avverso la quale l'Ente provinciale proponeva opposizione, così instaurandosi il relativo giudizio di cognizione iscritto al n. R.G. 130/2021 che veniva definito dal Tribunale di Chieti con l'ordinanza n.
539/2021 pubblicata il 03.06.2021 con la quale in accoglimento della spiegata opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto ritenendo che le convenzioni di incarico del 2015 non prevedevano l'ipotesi della soccombenza integrale della controparte con l'integrale recupero delle liquidazioni giudiziali in assenza della dichiarazione di antistatarietà da parte del legale della A seguito Controparte_2
di tale pronuncia, a fronte della dichiarata inesistenza del titolo contrattuale e del conseguente disconoscimento di tutela, la ricorrente promuoveva sempre davanti al
Tribunale di Chieti un'autonoma e diversa azione ex artt. 2041 e 2042 c.c. diretta ad ottenere il pagamento di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa da parte della la quale avrebbe tratto un ingiustificato arricchimento con Controparte_2
conseguente pregiudizio per la ricorrente, essendosi avvalsa delle prestazioni professionali della ricorrente, in qualità di avvocato nei giudizi e procedimenti patrocinati dalla stessa, incamerando le maggiori somme liquidate e non riversate.
1.2 Si costituiva in giudizio la sollevando in via preliminare Controparte_2
l'eccezione di improponibilità della domanda ex art. 2042 c.c., sul rilievo che la ricorrente avesse già esperito l'azione tipica contrattuale per la quale era stata pronunciata la citata ordinanza passata in giudicato di revoca dell'ingiunzione di pagamento e rigetto dell'azione e l'eccezione di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. poiché i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento si porrebbero in aperto contrasto con quanto accertato dalla citata ordinanza che aveva definitivamente statuito sopra tutti gli elementi del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, contestando inoltre ed in ogni caso nel merito la sussistenza degli elementi e dei presupposti per esperire l'azione di ingiustificato arricchimento.
1.3 Acquisite le prove documentali, la causa veniva decisa con ordinanza del
16.02.23, pubblicata il 17.02.23.
1.4 A fondamento della sua decisione, premesso in fatto che la domanda promossa nel giudizio era stata proposta dalla ricorrente successivamente e in via subordinata rispetto alla domanda esercitata in via monitoria sul titolo contrattuale e definita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con il rigetto delle pretese creditorie, il primo giudice si sofferma sulla questione relativa alla possibilità di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., successivamente e in via subordinata rispetto alla domanda fondata sul titolo contrattuale, e richiamando precedenti giurisprudenziale della suprema corte su tale aspetto, ne ricavava il principio per cui “colui che ritiene che altri si sia arricchito ingiustamente a suo discapito può proporre l'azione di arricchimento in via subordinata, rispetto all'azione contrattuale, soltanto qualora l'azione contrattuale sia stata rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento”. Sulla base di tale principio rilevava come nella precedente ordinanza con la quale in accoglimento della spiegata opposizione si revocava il decreto ingiuntivo, disponendosi il rigetto della pretesa creditoria, il Tribunale di Chieti non avesse fondato il suo convincimento sull'assenza o inesistenza del titolo ma sull'interpretazione del titolo contrattuale invocato in sede monitoria in forza del quale la ricorrente in caso di esito positivo dei procedimenti con vittoria in giudizio della , al fine di ottenere il CP_2
pagamento delle competenze di lite liquidate in favore della sua assistita, ovvero la avrebbe dovuto provvedere personalmente ed in via autonoma al Controparte_2
recupero delle stesse mediante apposita dichiarazione di antistatarietà, facoltà che invece non ebbe ad esercitare. Da tali presupposti faceva discendere la conseguenza che “stante la presenza del titolo contrattuale e la valutazione da parte del Tribunale del titolo in questione, la ricorrente non può proporre azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per domandare a titolo di indennizzo quanto ha già richiesto come credito derivante dal contratto”, concludendo quindi per il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite fra le parti, attesa la particolare questione insorta fra le parti.
2. Nel proprio atto di impugnazione l'avv. ha contestato la Controparte_1
decisione del Tribunale di Chieti, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2041, 2042 c.c. in relazione alla erronea ritenuta carenza del requisito della residualità dell'azione di arricchimento senza causa.
Con tale motivo l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa sulla base della presenza di un titolo contrattuale (nella specie le tre convenzioni di incarico stipulate fra le parti nel 2015) azionato dall'avv. CP_1
in altro e precedente giudizio, quindi sulla premessa della carenza dei
[...]
requisiti della sussidiarietà e residualità della proposta azione di arricchimento senza causa.
Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata in quanto il primo giudice avrebbe totalmente omesso di valutare o comunque avrebbe fornito una interpretazione derivata da una lettura sommaria e superficiale di quanto effettivamente statuito nell'ordinanza collegiale nella quale, diversamente da quanto asserito, partendo dall'assunto che le convenzioni di incarico intercorse fra le parti non prevedessero e non disciplinassero l'ipotesi, poi verificatasi in concreto, della soccombenza totale della controparte con l'integrale recupero da parte della professionista delle liquidazioni giudiziali in assenza di antistatarietà, si afferma che “la pretesa creditoria dell'avv. non potrà dunque fondarsi sui n. 3 contratti CP_1 conclusi con l'amministrazione provinciale”. Secondo l'appellante l'azione monitoria esercitata in via contrattuale dalla ricorrente è stata respinta sul decisivo presupposto dell'assenza di un titolo legittimante le pretese e non già per il motivo che la ricorrente non avesse prodotto in giudizio prove sufficienti all'accoglimento della domanda, ragione per cui, attraverso una argomentazione opposta e contraria a quella del primo giudice e derivante dalla semplice lettura dell'ordinanza impugnata,
l'azione di indebito arricchimento promossa dalla ricorrente all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con ordinanza di rigetto passata in giudicato troverebbe la sua legittimazione ed il riconoscimento della sua esperibilità proprio nel disconoscimento della tutela contrattuale asserita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2 Erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, motivazione omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria.
Con il secondo motivo si contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha affermato che “nell'ordinanza emessa da questo Tribunale che, accogliendo l'opposizione proposta dalla ha rigettato la pretesa Controparte_2 creditoria dell'avv. il Tribunale non ha fondato il rigetto della CP_1
domanda creditoria sull'assenza del titolo, bensì sull'interpretazione del titolo contrattuale, in forza del quale la professionista, in caso di vittoria in giudizio della
, avrebbe dovuto provvedere da sé al recupero delle spese di lite liquidate CP_2 in favore della vittoriosa, mediante dichiarazione di antistatarietà”. Per CP_2
l'appellante tale assunto non appare per nulla condivisibile, risultando privo di ogni fondamento logico – giuridico, oltre che contrastante con il ragionamento seguito dal Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto è proprio sulla base dell'interpretazione delle convenzioni stipulate fra le parti che è stato affermato che la fattispecie concreta sottoposta all'esame, ovvero la totale soccombenza della controparte e l'integrale recupero delle liquidazioni giudiziali incamerate dalla in assenza di antistatarietà, non fosse regolata dalle suddette Controparte_2 convenzioni ed è per tale ragione, segnatamente l'assenza di titolo sul caso specifico, che la professionista non aveva e non ha alcun titolo per agire in via contrattuale. Né in tale materia, prosegue l'appellante, sarebbe possibile operare sulla scorta di interpretazioni desunte da comportamenti o condotte concludenti, in quanto gli atti negoziali della P.A. necessitano di manifestazioni formali di volontà, per le quali è previsto l'obbligo generale di forma scritta ad sustantiam, non surrogabile con comportamenti concludenti o meramente attuativi o sulla base di una manifestazione di volontà implicita, in quanto il vincolo della forma scritta ed esplicita rappresenta l'espressione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, svolgendo una funzione di garanzia per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare, con precisione, l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto. Quindi, conclude l'appellante, nella fattispecie in esame emergerebbe una chiara ed evidente ipotesi di assenza di titolo, non altrimenti interpretabile in via presuntiva, che lascerebbe priva di tutela la posizione della ricorrente, giacchè nelle convenzioni di incarico legale non risulta disciplinata l'ipotesi specifica che poi in concreto si è verificata e, ritenuto altresì, che in relazione alle convenzioni di incarico poste come riferimento per l'originaria domanda contrattuale si è formato il giudicato in senso negativo, ovvero nei termini di assenza del titolo contrattuale, in diritto ne deriverebbe la piena ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento conseguito dalla un'azione Controparte_2
che è diversa per petitum e causa petendi rispetto all'azione contrattuale e con una funzione sussidiaria e residuale, la cui esperibilità deriva proprio dal diniego della tutela contrattuale per assenza di titolo, come del resto risultante dalla motivazione dell'ordinanza Tribunale di Chieti emessa a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. In definitiva, ciò che nel caso di specie risulta accertato è l'inapplicabilità delle tre convenzioni stipulate dalle parti per la mancanza della forma scritta ad substantiam circa la disciplina dell'ipotesi che si è verificata in concreto, ovvero la soccombenza totale della controparte e l'integrale recupero delle liquidazioni giudiziali in assenza di dichiarazione di antistatarietà della professionista, da cui deriva la piena ammissibilità della domanda di indebito arricchimento che, nel caso di specie presenta i requisiti della sussidiarietà e residualità.
L'appellante solleva inoltre una eccezione di nullità, anche parziale, delle convenzioni di conferimento dell'incarico al legale, richiamando l'applicazione della legge sull'equo compenso professionale, in particolare la nullità della clausola di cui all'art. 5 primo capoverso delle convenzioni per contrarietà a norma imperativa di legge (legge 247/2012) ovvero per indeterminatezza del suo oggetto ovvero per divergenza rispetto alla causa.
3. Si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta contestando tutto quanto dedotto ed affermato nell'atto di impugnazione, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata e con vittoria di spese e competenze. In particolare, ha eccepito l'improponibilità della domanda per la mancanza del requisito della sussidiarietà, ha inoltre ribadito l'eccezione di giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. già proposta nel primo grado e costituito dall'ordinanza collegiale del Tribunale di
Chieti pronunciata nel 2021 e nel merito ha contestato l'insussistenza degli elementi fondanti la domanda di ingiustificato arricchimento.
4. All'udienza tenutasi in data 08 ottobre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di
Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati. 5.1 I due motivi del gravame, attenendo alla medesima questione e comunque risultando tra loro collegati e correlati, in quanto vertenti sull'errata applicazione degli artt. 2041, 2042 c.c. in relazione alla ritenuta carenza del requisito della residualità dell'azione di arricchimento senza causa in ragione di un travisamento dei fatti ed in ogni caso supportata da una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria da parte del primo giudice, possono essere trattati congiuntamente.
I motivi di doglianza non appaiono meritevoli di accoglimento e, dunque, devono essere disattesi.
In linea generale l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è disciplinata allo scopo di prevedere a carico di colui che abbia conseguito un arricchimento avvenuto senza una giusta causa ai danni e con pregiudizio di un'altra persona l'obbligo di indennizzare nei limiti dell'arricchimento conseguito la parte che ha subito una diminuzione o perdita patrimoniale. Con tale disposizione, in particolare, l'ordinamento intende predisporre una tutela a favore del soggetto che a fronte di un arricchimento indebito (senza una legittima causa) di un altro soggetto abbia subito una perdita o una diminuzione patrimoniale. In sostanza, l'azione di indebito o ingiustificato arricchimento rappresenta uno strumento a carattere generale predisposto al fine di porre rimedio ad una situazione di squilibrio nella sfera patrimoniale delle parti verificatosi a causa di atti o fatti non sorretti da una giusta causa e che non risulti altrimenti tutelabile.
L'esperibilità di detta azione è soggetta alla sussistenza di specifici requisiti e condizioni in assenza dei quali non può essere promossa. Sotto tale profilo, l'art. 2042 c.c. stabilisce che “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, ponendo il principio della cosiddetta sussidiarietà e residualità dell'azione di arricchimento senza causa, da intendere nel senso che non è ammesso il ricorso a tale strumento quando sia astrattamente possibile l'utilizzo di altre azioni tipiche per ottenere la tutela del diritto controverso.
L'ambito ed i confini della regola della sussidiarietà, recentemente, sono stati chiariti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33954 del 05.12.23 nella quale è stato espresso il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Ed ancora, in un'altra recente sentenza (n. 13203/2023) la suprema Corte ha evidenziato come il carattere sussidiario della domanda di ingiustificato arricchimento è previsto proprio per evitare che, cumulando più azioni, una parte abbia duplicazioni di tutela e ancora per evitare che, con l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa, la parte si sottragga alle conseguenze di una diversa azione contrattuale e infine per evitare che colui che abbia fondato il proprio diritto su un contratto dichiarato nullo possa comunque coltivare la propria pretesa su un altro titolo.
In sostanza, il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento risiede nella mancanza di un'azione tipica per ottenere la tutela del diritto invocato.
Per azione tipica deve intendersi, non già qualunque iniziativa processuale astrattamente ed ipoteticamente esperibile, bensì esclusivamente quella che deriva da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata
(Cass. Civ. n. 843/2020 e Cass. Civ. n. 27827/2017). In ogni caso, la domanda di indebito arricchimento non può rappresentare uno strumento da utilizzare per aggirare le norme ovvero per determinare una tutela generalizzata ed indiscriminata ma deve configurarsi come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto, non altrimenti tutelabile.
In materia contrattuale, come quella oggetto della fattispecie in esame, l'azione di indebito arricchimento appare proponibile allorquando il contratto, quindi il titolo da cui deriva la pretesa, sia dichiarato inesistente o carente ab origine, in quanto in tale ipotesi vi è l'accertamento in negativo della possibilità di proporre ed esercitare l'azione contrattuale che determina di conseguenza la sussistenza del presupposto della sussidiarietà, cioè l'indisponibilità in concreto di un rimedio alternativo praticabile (Cass. Civ. sentenza n. 13203/2023).
Premessi il contenuto, la portata e i limiti dell'azione di indebito arricchimento, occorre analizzare e valutare in via preliminare l'ammissibilità dell'azione esercitata dall'appellante nella fattispecie in esame sotto il profilo della sussidiarietà, che invece è stata esclusa dal primo giudice proprio sul rilievo della carenza del richiamato e determinante presupposto. L'azione di arricchimento senza causa è stata coltivata dall'appellante all'esito di un precedente procedimento attivato in via monitoria su titolo contrattuale ed opposto dalla che si è concluso Controparte_2
con ordinanza di revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle pretese creditorie. Parte appellante a supporto della legittimità dell'azione di arricchimento senza causa proposta successivamente al passaggio in giudicato della predetta ordinanza assume che detto provvedimento sia stato emesso sul rilievo della accertata inesistenza dei titoli invocati a sostegno del decreto ingiuntivo, segnatamente le convenzioni di incarico professionale stipulate con la Provincia di Chieti, quindi, a seguito del disconoscimento della tutela contrattuale ritenuta non applicabile nella fattispecie in esame, il che renderebbe ammissibile e praticabile l'ulteriore e successiva azione promossa ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c., in quanto, diversamente argomentando, parte appellante resterebbe privata di adeguata tutela a fronte dell'evidente arricchimento della appellata, la quale avrebbe beneficiato dell'incasso delle somme liquidate nelle sentenze a titolo di competenze per l'attività svolta dalla professionista incaricata dell'assistenza legale. Sotto tale profilo, appare necessario esaminare il contenuto della motivazione resa nell'ordinanza di revoca del decreto ingiuntivo opposto, che è stata ritenuta dal primo giudice preclusiva della esperibilità della successiva ed autonoma azione di arricchimento per la carenza del requisito della sussidiarietà e residualità dell'azione. L'analisi del contenuto della ordinanza di rigetto dell'azione contrattuale appare necessaria in quanto ai fini dell'esclusione dell'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento non è sufficiente il mero rigetto di una precedente azione esercitata in via contrattuale, ma sono determinanti i motivi del rigetto. Nell'ordinanza emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si stabilisce quanto segue: “… l'art. 5 delle n. 3 convenzioni che la Provincia opponente ha concluso con l'avv. con riguardo ai n. 3 CP_1
procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, prevede che in caso di conclusione della controversia con soccombenza integrale della e salva l'ipotesi di Parte_1
compensazione delle spese, la non avrebbe dovuto versare nulla all'avv. CP_2
la quale avrebbe potuto dichiararsi antistataria e ottenere così CP_1
soddisfazione del suo credito direttamente dalla In caso di esito diverso Parte_1
della controversia la si è obbligata a corrispondere all'avv. Controparte_2 [...] un compenso di € 7.295,60 al lordo degli accessori di legge, per ciascuno CP_1 dei n. 3 procedimenti stessi, oltre al rimborso delle spese documentate… In tutti i tre procedimenti predetti la è stata soccombente. Il senso letterale delle Parte_1 parole utilizzate dalla e dall'avv. nelle tre Controparte_2 CP_1 convenzioni di affidamento di incarico, la valutazione dell'ovvio interesse della
a contenere le spese legali in caso di soccombenza (art. 1362 c.c.), e del CP_2 principio della buona fede nell'interpretazione dei contratti (art. 1366 c.c.), inducono il collegio a ritenere che la quantificazione in € 7.295,60 dei compensi dell'avv. (per ciascuno dei n. 3 procedimenti di opposizione) operi CP_1
unicamente nelle ipotesi, non verificatesi, diverse da quelle di soccombenza integrale della L'ipotesi –concretamente verificatasi nei tre giudizi di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo- di soccombenza integrale della è Parte_1
disciplinata dall'art. 5 comma 1 delle convenzioni concluse tra la Controparte_2
e l'avv. disposizione secondo la quale "nulla sarà dovuto dalla CP_1
al professionista, il quale potrà dichiararsi antistatario e procedere ad un CP_2
autonomo recupero dei crediti liquidati in sentenza…”, e che chiaramente prevede che la in caso di esito positivo dei giudizi nulla avrebbe versato Controparte_2 all'avv. per i suoi compensi, potendo la professionista rendere CP_1
dichiarazione di antistatarietà ed ottenere soddisfazione del suo credito direttamente dalla Il fatto che l'avv. nei tre giudizi di opposizione a Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo svoltisi dinanzi al Tribunale di Como, non abbia esercitato la facoltà di chiedere la distrazione delle spese in suo favore, non può fare sorgere nella sfera giuridica della medesima professionista alcun diritto di credito nei confronti della non solo per il chiaro contenuto dell'art. 5 del Controparte_2
contratto (che stabilisce espressamente che in ipotesi di soccombenza della Pt_1
“nulla sarà dovuto dalla al professionista”) ma anche perché le sentenze CP_2
emesse dal Tribunale di Como, nella parte relativa alla liquidazione delle spese giudiziali, si basano sul principio di causalità ed hanno effetto solo tra la Pt_1
e la e nessun effetto hanno nei confronti dell'avv.
[...] Controparte_2 [...]
che non è stata parte di quei giudizi, e le cui competenze scaturiscono dal CP_1 contratto di prestazione d'opera concluso con l'amministrazione provinciale (Cass.
Sez. VI Civ., ordinanza n. 25992 del 17.10.2018). La pretesa creditoria dell'avv.
[...]
non potrà dunque fondarsi sui n. 3 contratti conclusi con CP_1
l'amministrazione provinciale”. Dall'analisi della predetta motivazione si evidenzia che il rigetto dell'azione contrattuale è stato giustificato sul rilievo dell'infondatezza della pretesa nel merito nel senso che sulla base dei disciplinari di incarico, segnatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle convenzioni si stabilisce che in caso di esito favorevole dei giudizi con vittoria di spese a totale carico della controparte, la professionista non ha diritto di richiedere alla propria assistita le maggiori somme liquidate nella sentenza rispetto al corrispettivo concordato fra le parti in assenza di apposita dichiarazione di antistatarietà, facoltà che non ha inteso esercitare. In base a tale disposizione, quindi, che costituisce una garanzia a tutela dell'ente provinciale al fine di contenere la spesa pubblica ma facendo comunque salva la facoltà della professionista di agire direttamente per ottenere le maggiori somme, in caso di vittoria con liquidazione delle spese di lite a totale carico della controparte, parte appellante non aveva il diritto di richiedere ed ottenere dalla appellata le somme liquidate nelle sentenze emesse a definizione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma a tale scopo avrebbe dovuto e potuto procedere in via autonoma e diretta al recupero delle somme liquidate a carico della parte soccombente previa manifestazione della dichiarazione di antistatarietà, nei relativi giudizi. E ciò in conformità al titolo contrattuale ripassato tra il professionista e la
Provincia di Chieti.
Né può sostenersi che nel caso di specie l'azione tipica sia stata rigettata nel giudizio di opposizione a D.I., per carenza e/o difetto del titolo posto a suo fondamento, il che con il passaggio in giudicato della relativa ordinanza di accoglimento dell'opposizione renderebbe ammissibile, secondo la prospettazione dell'appellante, l'azione di arricchimento senza causa.
Quel titolo giudiziale infatti, non afferma che non vi sia stata disciplina contrattuale dell'ipotesi della soccombenza totale della ma che tale fattispecie risulta Pt_1 concretamente disciplinata ai sensi dell'art. 5 delle rispettive convenzioni di incarico con la previsione della possibilità della professionista di dichiarare di essere antistataria del credito professionale in modo da aver titolo per agire direttamente nei confronti della soccombente.
Che non sia stata disciplinata la specifica ipotesi della soccombenza senza dichiarazione di antistarietà costituisce infatti, non un vuoto di regolamentazione scritta tra le parti ma la conseguenza del mancato rispetto degli specifici accordi intercorsi sulle modalità di percezione del compenso dovuto, in caso di soccombenza integrale della controparte,
intercorsi tra il legale e la Controparte_2
Quindi, ritenute la presenza e validità del titolo contrattuale, costituito dalle convenzioni di incarico, considerato il contenuto generale dei titoli e la valutazione sul titolo in questione espressa dal Tribunale in sede di azione contrattuale, posto che la mancata disciplina dell'ipotesi, verificatasi in concreto, della liquidazione delle spese a totale carico della controparte in assenza della dichiarazione di antistatarietà da parte della professionista non determina l'inesistenza del contratto o del titolo né tantomeno la sua nullità, neppure parziale, ritiene la Corte che la ricorrente non abbia titolo per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.e per ottenere a titolo di indennizzo quanto ha già richiesto come credito derivante dal contratto e non riconosciuto in quella sede, non già perché l'azione contrattuale è stata ritenuta carente ab origine ovvero sulla base della insussistenza del titolo negoziale, bensì a seguito di una diversa interpretazione del contratto che ne ha determinato l'infondatezza nel merito. Del resto, le convenzioni oggetto del presente giudizio appaiono sul punto chiare e comprensibili. Pertanto, la circostanza evidenziata dalla parte appellante la quale interpreta la mancata o omessa disciplina nelle convenzioni di incarico del caso particolare, poi verificatosi in concreto, relativo all'esito favorevole dei giudizi con vittoria di spese a totale carico della controparte soccombente ed in assenza di dichiarazione di antistatarietà da parte del professionista, come un vuoto nella determinazione del contratto che lo renderebbe inesistente in parte qua così integrando una tipica ipotesi di inesistenza del titolo con conseguente disconoscimento della idonea tutela contrattuale tale da legittimare l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento, non appare condivisibile, in quanto come rilevato, il Tribunale che ha deciso in merito all'azione contrattuale ha compiuto una precisa e puntuale analisi delle disposizioni contenute nelle convenzioni di incarico, dalla quale emerge una interpretazione dei contratti da cui deriva la valutazione circa l'infondatezza nel merito della domanda sul rilievo della circostanza per cui l'avv.
[...]
non avendo esercitato la facoltà di chiedere la distrazione delle spese in CP_1
suo favore nei tre giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo svoltisi dinanzi al
Tribunale di Como, non potesse vantare nei confronti della il Controparte_2 diritto di credito preteso, e ciò in base al chiaro disposto dell'art. 5 delle convenzioni di incarico legale il quale stabilisce espressamente che in ipotesi di soccombenza totale della “nulla sarà dovuto dalla al professionista”, avendo Pt_1 CP_2 quest'ultima la facoltà di agire direttamente al recupero delle somme mediante dichiarazione di antistatarietà.
Dunque, nella fattispecie in esame non si verte in ipotesi di nullità, inesistenza o carenza ab origine del titolo che, rendendo non percorribile l'azione contrattuale priverebbe di tutela la parte, ma nella diversa ipotesi di titolo valido, esistente ed efficace tra le parti in forza del quale la tutela invocata in via contrattuale non è stata riconosciuta sulla scorta della interpretazione del contratto stesso.
Del resto, si deve precisare come l'azione di arricchimento senza causa non può costituire uno strumento per aggirare o eludere i limiti posti dall'ordinamento al fine della tutela dei diritti ma, al contrario, rappresenta una azione residuale esperibile solo laddove nel caso concreto non possa essere esercitata un'azione tipica, diversa ed alternativa. Nel caso in esame, invece, l'azione tipica ed alternativa è stata esperita ma è stata ritenuta infondata nel merito, circostanza che impedisce la proposizione in via autonoma dell'azione di arricchimento senza causa per carenza del requisito della sussidiarietà.
5.2 Per quanto attiene l'ulteriore richiesta avanzata in via subordinata dall'appellante la quale invoca, previa dichiarazione della nullità della clausola di cui all'art. 5 delle convenzioni di incarico legale intercorse con la per contrarietà a Controparte_2
norma imperativa di legge (legge n. 247/2012) ovvero per indeterminatezza del suo oggetto, ovvero ancora per divergenza rispetto alla causa, l'applicazione dell'art. 13 bis legge n. 247/12, introdotto nella legge n. 247/2012 dall'art. 19 quaterdecies d.l. n.
148/2017 convertito nella l. n. 172/2017, che prevede una serie di clausole che si presumono vessatorie e la cui presenza ai sensi del comma 8, determina la nullità parziale e relativa del contratto, tra le quali la clausola che preveda il riconoscimento in favore del legale di un importo inferiore a quello liquidato dall'autorità giudiziaria, osserva la Corte, condividendo quanto statuito sul punto dal primo giudice, come in effetti la disposizione invocata non risulta applicabile alla fattispecie in esame, in primo luogo perché la nuova disposizione riguarda gli accordi con le imprese bancarie e assicurative ed in ogni caso in ragione della superiore circostanza per cui la stessa è entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione degli accordi conclusi con la non potendosi riconoscere alla disposizione Controparte_2
valore ed efficacia retroattivi (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 7904/2020). Ne consegue l'infondatezza anche di questa ulteriore domanda formulata dall'appellante e diretta ad ottenere, previo “adeguamento e/o disapplicazione” delle convenzioni, la quantificazione di un compenso adeguato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
In ogni caso si rileva che la circostanza che il difensore munito di procura, anche ove venga accolta la richiesta di distrazione delle spese di lite, non perda il diritto a percepire il compenso nei confronti del proprio cliente, vale nell'ipotesi di mancata regolamentazione della fattispecie, nel caso in contestazione espressamente disciplinata dall'art. 5 delle convenzioni. 6. Conclusivamente l'appello per i motivi espressi deve essere rigettato.
7. Ritiene tuttavia la Corte, attesa la particolarità della questione affrontata alla luce della specifica ed inusuale disciplina del regolamento delle spese attuata in forza delle convenzioni stipulate tra le parti, che le spese di lite possano essere integralmente compensate fra le parti anche per tale fase di giudizio.
8. Rinviene, peraltro, in applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese lite del grado di giudizio.
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento a carico della parte appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.12.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono