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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.858/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.873/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord, Sezione lavoro in data 15.2.2022
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. De Bellis
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv.to V. Franzese Controparte_1
NONCHE'
, in proprio e quale procuratore speciale della CP_2 CP_3
non costituito
[...]
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso depositato in primo grado proponeva Controparte_1 ricorso avverso le seguenti cartelle/avviso:
n.071/20090168962779000 (ente impositore 2008-importo € CP_4
8.435,85), n.071/20100083495560000 (ente impositore 2009 CP_4 importo € 3.018,22), n.071/20100482603949000 (ente impositore 2009/2010–importo € 4.048,84), n. 371/20130000869040000 CP_5
(ente impositore 2009-importo € 10.940,26) affermando di CP_4 esserne venuta a conoscenza a seguito di esame di estratto di ruolo richiesto presso uno sportello dell'Agente della Riscossione;
sul presupposto di avere interesse ad impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza per i crediti cartolarizzati con richiesta di annullamento degli atti impositivi.
Instaurato il contraddittorio con l' e l' CP_2 Parte_1
, con sentenza n.873/22 il Tribunale di Napoli Nord
[...] dichiarava la rinuncia con riferimento alla cartella di competenza
(non costituito in giudizio) e prescritti i crediti di CP_6 CP_2 cui agli altri tre atti impositivi, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
rilevando la nullità della sentenza per aver statuito
[...] su cartelle non impugnate con il ricorso avente, invece, ad oggetto l'opposizione ex art. 618 bis c.p.c. avverso l'avviso di addebito n.37120140004099759000, chiedendo, previo annullamento della sentenza, il rigetto dell'opposizione spiegata in primo grado per inammissibilità della azione di impugnazione del ruolo.
L'appellata ha contestato l'eccezione di violazione CP_1 dell'art.112 cpc da parte del Giudice di primo grado rilevando che vi era stato un evidente errore materiale atteso che dal ricorso introduttivo e dalla memoria di costituzione dell' Parte_1
(nonchè dall'estratto di ruolo depositato) risultava
[...] chiaramente come oggetto di impugnazione fosse l'avviso di addebito n.37120130000869040000, tanto da aver proposto al Tribunale istanza di correzione materiale della sentenza n.873/2022; l'appellata ha, altresì, sostenuto la piena ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in Parte_1
pag. 2/8 relazione alla mancata notifica degli avvisi di addebito , CP_2 reiterando le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in primo grado.
L' , regolarmente citato, non si è costituito. CP_7
**********
Il motivo di appello fondato sulla violazione del principio di conformità tra chiesto e pronunciato va accolto alla luce dell'esame della documentazione allegata dalle parti nel fascicolo di primo grado.
Risulta dal predetto esame come la ricorrente in primo grado:
-ha depositato il 4.2.19 all'atto della iscrizione a ruolo un ricorso avente ad oggetto azione di impugnazione di tre cartelle esattoriali e un avviso di addebito (n.071/20090168962779000, n.
071/20100083495560000, n.071/20100482603949000, n.
371/20130000869040000) a seguito di richiesta di estratto di ruolo;
-ha notificato alle (allora) parti resistenti ( e un CP_2 CP_8 diverso ricorso avente ad oggetto un'azione di impugnazione dell'avviso di addebito n.37120130000869040000 a seguito di richiesta di ruolo presso sportello del concessionario.
A causa della scomposta e confusa condotta tenuta da parte ricorrente in primo grado la sentenza emessa dal GL si riferisce ad un oggetto diverso da quello sottoposto al contraddittorio delle parti, avendo il Giudice deciso in ordine alle 4 cartelle/avviso di cui al ricorso depositato il 4.2.19 ma mai notificato alle controparti che, invece, avevano ricevuto altro ricorso e sul contenuto dello stesso si erano difese nelle rispettive memorie di risposta.
L'oggetto della causa doveva, quindi, ritenersi quello di cui al ricorso notificato alle resistenti;
la S.C. (cfr. sez. 3, Sentenza n. 18217 del 03/07/2008 in materia di atto di citazione, ma con principio applicabile in generale agli atti pag. 3/8 introduttivi del giudizio) ha chiarito che “è da qualificarsi nullo
l'atto di citazione nel caso di difformità tra la copia notificata e l'originale (nella specie, per la diversa indicazione del giudice adito). Infatti, la validità dell'atto - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l'effetto che, in caso di discordanza tra
l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale”.
La sentenza emessa in primo grado, pertanto, avendo statuito sul contenuto del ricorso depositato e non su quello (diverso) del ricorso notificato deve ritenersi nulla (cfr. Cassazione
Sez. 2, Sentenza n.8048 del 21/03/2019): “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così
pag. 4/8 pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”.
Ciò premesso e passando al merito della questione (su cui questo
Collegio deve decidere a seguito di nullità della sentenza appellata, non trattandosi di un caso di rimessione al Giudice di primo grado) l'opposizione proposta in primo grado dalla va CP_1 dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pag. 5/8 La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
(istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.
o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
pag. 6/8 Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (cfr. motivazione Cass. sez.
L, Sentenza n.10595/2023).
Nella specie l'originaria ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle
Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel pag. 7/8 ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'avviso di Controparte_1 addebito n.37120130000869040000 restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità della sentenza n.873/2022, pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro in data 15.2.2022; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n.37120130000869040000; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli 6.2.25
il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.858/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.873/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord, Sezione lavoro in data 15.2.2022
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. De Bellis
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv.to V. Franzese Controparte_1
NONCHE'
, in proprio e quale procuratore speciale della CP_2 CP_3
non costituito
[...]
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso depositato in primo grado proponeva Controparte_1 ricorso avverso le seguenti cartelle/avviso:
n.071/20090168962779000 (ente impositore 2008-importo € CP_4
8.435,85), n.071/20100083495560000 (ente impositore 2009 CP_4 importo € 3.018,22), n.071/20100482603949000 (ente impositore 2009/2010–importo € 4.048,84), n. 371/20130000869040000 CP_5
(ente impositore 2009-importo € 10.940,26) affermando di CP_4 esserne venuta a conoscenza a seguito di esame di estratto di ruolo richiesto presso uno sportello dell'Agente della Riscossione;
sul presupposto di avere interesse ad impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza per i crediti cartolarizzati con richiesta di annullamento degli atti impositivi.
Instaurato il contraddittorio con l' e l' CP_2 Parte_1
, con sentenza n.873/22 il Tribunale di Napoli Nord
[...] dichiarava la rinuncia con riferimento alla cartella di competenza
(non costituito in giudizio) e prescritti i crediti di CP_6 CP_2 cui agli altri tre atti impositivi, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
rilevando la nullità della sentenza per aver statuito
[...] su cartelle non impugnate con il ricorso avente, invece, ad oggetto l'opposizione ex art. 618 bis c.p.c. avverso l'avviso di addebito n.37120140004099759000, chiedendo, previo annullamento della sentenza, il rigetto dell'opposizione spiegata in primo grado per inammissibilità della azione di impugnazione del ruolo.
L'appellata ha contestato l'eccezione di violazione CP_1 dell'art.112 cpc da parte del Giudice di primo grado rilevando che vi era stato un evidente errore materiale atteso che dal ricorso introduttivo e dalla memoria di costituzione dell' Parte_1
(nonchè dall'estratto di ruolo depositato) risultava
[...] chiaramente come oggetto di impugnazione fosse l'avviso di addebito n.37120130000869040000, tanto da aver proposto al Tribunale istanza di correzione materiale della sentenza n.873/2022; l'appellata ha, altresì, sostenuto la piena ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in Parte_1
pag. 2/8 relazione alla mancata notifica degli avvisi di addebito , CP_2 reiterando le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in primo grado.
L' , regolarmente citato, non si è costituito. CP_7
**********
Il motivo di appello fondato sulla violazione del principio di conformità tra chiesto e pronunciato va accolto alla luce dell'esame della documentazione allegata dalle parti nel fascicolo di primo grado.
Risulta dal predetto esame come la ricorrente in primo grado:
-ha depositato il 4.2.19 all'atto della iscrizione a ruolo un ricorso avente ad oggetto azione di impugnazione di tre cartelle esattoriali e un avviso di addebito (n.071/20090168962779000, n.
071/20100083495560000, n.071/20100482603949000, n.
371/20130000869040000) a seguito di richiesta di estratto di ruolo;
-ha notificato alle (allora) parti resistenti ( e un CP_2 CP_8 diverso ricorso avente ad oggetto un'azione di impugnazione dell'avviso di addebito n.37120130000869040000 a seguito di richiesta di ruolo presso sportello del concessionario.
A causa della scomposta e confusa condotta tenuta da parte ricorrente in primo grado la sentenza emessa dal GL si riferisce ad un oggetto diverso da quello sottoposto al contraddittorio delle parti, avendo il Giudice deciso in ordine alle 4 cartelle/avviso di cui al ricorso depositato il 4.2.19 ma mai notificato alle controparti che, invece, avevano ricevuto altro ricorso e sul contenuto dello stesso si erano difese nelle rispettive memorie di risposta.
L'oggetto della causa doveva, quindi, ritenersi quello di cui al ricorso notificato alle resistenti;
la S.C. (cfr. sez. 3, Sentenza n. 18217 del 03/07/2008 in materia di atto di citazione, ma con principio applicabile in generale agli atti pag. 3/8 introduttivi del giudizio) ha chiarito che “è da qualificarsi nullo
l'atto di citazione nel caso di difformità tra la copia notificata e l'originale (nella specie, per la diversa indicazione del giudice adito). Infatti, la validità dell'atto - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l'effetto che, in caso di discordanza tra
l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale”.
La sentenza emessa in primo grado, pertanto, avendo statuito sul contenuto del ricorso depositato e non su quello (diverso) del ricorso notificato deve ritenersi nulla (cfr. Cassazione
Sez. 2, Sentenza n.8048 del 21/03/2019): “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così
pag. 4/8 pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”.
Ciò premesso e passando al merito della questione (su cui questo
Collegio deve decidere a seguito di nullità della sentenza appellata, non trattandosi di un caso di rimessione al Giudice di primo grado) l'opposizione proposta in primo grado dalla va CP_1 dichiarata inammissibile alla luce del D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pag. 5/8 La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
(istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c.
o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
pag. 6/8 Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (cfr. motivazione Cass. sez.
L, Sentenza n.10595/2023).
Nella specie l'originaria ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle
Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel pag. 7/8 ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'avviso di Controparte_1 addebito n.37120130000869040000 restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la nullità della sentenza n.873/2022, pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro in data 15.2.2022; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n.37120130000869040000; compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli 6.2.25
il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli dr.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8