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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI GAETANO Parte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA N.31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. RONCHI GAETANO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MATTEI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONTE CARMELO 8 PESCARApresso il difensore avv. MATTEI NICOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare il grave Parte_1 inadempimento di arap e la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 30 luglio
2007con il quale il consorzio industriale della provincia di Teramo ha venduto alla società Pt_1 un terreno della estensione di 3000 metri quadri sito nell' agglomerato industriale di Travazzano
[...] al prezzo di euro 73642,interamente regolato. Nell'atto di compravendita è scritto che il terreno nella sua interezza può essere utilizzato senza alcuna limitazione per l'uso cui è destinato e l'area acquistata doveva servire per la costruzione d'uno stabilimento tecnicamente organizzato per il ricovero di automezzi per servizi turistici e la si impegnava ad adibire l' area acquistata esclusivamente Pt_1 all'attività industriale artigianale con installazione di impianti connessi con tale attività. Accadde che fu rigettata la richiesta di permesso a costruire a di un opificio per cui aveva progetto esecutivo ed Pt_1 accordo con una ditta di prefabbricati perché non risultavano pervenute ancora richieste di permesso di costruire per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria che avrebbero dovuto essere oggetto di separata istanza di permesso di costruire ed alla cui esistenza era subordinato l'eventuale altro permesso di costruire. Non era stata realizzata la strada consortile. Ritiene quindi la responsabilità del CP_2 lo sviluppo industriale per aver assegnato e poi venduto un'area completamente sprovvista opere di
[...] urbanizzazione, pur essendosi l'ente impegnato all'atto di approvazione del piano particolareggiato a realizzare, preliminarmente all'assegnazione ed all'insediamento delle ditte, tutte le infrastrutture necessarie a rendere utilizzabile il comparto per fini edificatori. Sulla base dell'impegno preso nel 2010 con nota dal commissario regionale del a realizzare entro tre anni dal rilascio del permesso di CP_2 costruire alla ditta che dovrà insediarsi e comunque prima della richiesta di agibilità del realizzando impianto produttivo, tutte le opere di urbanizzazione occorrenti al corretto esercizio dell'impianto medesimo, veniva riattivato l'iter amministrativo per il permesso a costruire che veniva rilasciato il 16 maggio 2011 con delibera 204 della provincia di Teramo. Permesso che veniva rilasciato dal comune il
17 aprile 2013, previo versamento degli oneri di urbanizzazione, per opificio rimessa automezzi per servizi turistici. Sono però trascorsi tre anni dall'inizio di dichiarazione di inizio lavori e non sono state eseguite le opere di urbanizzazione promesse dal , che nei tre anni non ha realizzato nulla.Ad
CP_2 oggi , notifica della citazione, il terreno è raggiungibile solo pedonalmente attraverso un terreno di proprietà del . Il si è poi fuso con l'azienda regionale delle attività produttive,
CP_2 CP_2 odierna convenuta. Oltre alla restituzione del prezzo quantifica in oltre 80 mila euro il danno emergente ed in oltre 188 mila euro il lucro cessante. L'agenzia afferma che da attenta lettura del contratto non si evince nessun preciso impegno ovvero obbligo di costruzione di opere di urbanizzazione che si sia assunto il consorzio. Obbligo che nemmeno è posto in capo al della normativa. Ha
CP_2 adempiuto il quanto doveva;
ove l'azione vada interpretata come redibitoria per vizi se ne
CP_2 eccepisce la prescrizione. Nemmeno il professionista incaricato da ebbe a fare osservazioni Pt_1 circa la mancanza di opere di urbanizzazione. Quanto all'impegno preso dal nel 2010
CP_2
l'opificio dell'attrice non fu mai compiuto e quindi il termine non può dirsi decorso per l'adempimento. Mai il fu informato dello stato del cantiere;
contesta la quantificazione dei danni. Nessuna CP_2 istanza istruttoria veniva accolta e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il contratto per cui si chiede la risoluzione è stato stipulato in attuazione del contratto preliminare 3 luglio 2006, repertorio 465 del . La parte acquirente si impegnò ad adibire l'area esclusivamente ad attività CP_2 industriale artigianale con installazione di impianti connessi con tale attività; di non adibire l'area a deposito in favore di altre industrie;
non mutare la destinazione dell'area al di fuori degli usi industriali artigianali;
non frazionare o rivendere o cedere a qualsiasi titolo il terreno;
anche in caso di cessione deve essere fatta salva l'attività industriale artigianale;
con diritto di retrocessione a favore di parte cedente ove il progetto non fosse stato realizzato entro due anni salve proroghe. Con impegno di trasferirvi l'attività, tenerla per cinque anni con almeno cinque dipendenti. L'area sarebbe stata adibita pagina 2 di 4 a ricovero automezzi per servizi turistici. Come è noto e ribadito da TAR Sardegna 779/23, consorzi industriali provinciali hanno una “chiara matrice pubblicistica”, dato che essi svolgono prevalentemente funzioni pubblicistiche strumentali alla produzione di beni e di servizi, le quali si estrinsecano, sostanzialmente, nell'esercizio di “poteri autoritativi” di organizzazione e di gestione del territorio di riferimento. Ancora più puntualmente, Cassazione 4125/2003 ha affermato che I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati (come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes "propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è
d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia. Ne consegue che, qualora (come nella specie) si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica
(svolgendo, ancora, tutte le altre attività comunque utili al comprensorio), va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati - se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare - tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art. 18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il pur restando proprietari degli CP_2 immobili di loro pertinenza. E' vero che mancano le opere di collegamento;
è altrettanto vero che queste sono state promesse entro il triennio del compimento dell'opera, che deve garantire, pena il pagamento di penali, alla occupazione per l'uso dichiarato di almeno cinque dipendenti per almeno cinque anni. Intende impegno da parte del a realizzare ( subito ) in quanto è scritto nel CP_2 contratto che il terreno nella sua interezza può essere utilizzato per l'uso cui è destinato. I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. Nel caso di specie, vi è un impegno complesso, per cui la società attrice si è impegnata ad acquistare un bene, ad insediarvi un opificio, a garantire un livello di occupazione di almeno cinque unità per cinque anni, ed il ha garantito il pieno godimento dell'immobile per l'uso vincolato cui è destinato ( CP_2 industriale o artigianale, salva retrocessione ove non riesca a realizzarlo). In quest'ottica è vero che ancora non vi è la strada, o meglio non vi era al momento in cui venne concesso il permesso a costruire;
è però altrettanto vero che il permesso fu concesso sul presupposto che la strada e le altre strutture sarebbero state costruite;
in quest'ottica non può dirsi che vi sia stato inadempimento da parte pagina 3 di 4 del convenuto, perché si ignora se sarebbe stato impossibile terminare le infrastrutture prima che fosse stato costruito il progettato opificio;
che non è mai stato costruito, pur essendo stato tutto predisposto. Si ha un'idea di quanto sarebbe servito a costruire l'opificio, circa due anni, limite contrattualmente previsto;
quello che parte attrice nemmeno allega è se fosse impossibile avere le infrastrutture necessarie entro il biennio quando il progetto doveva essere ultimato. In questo senso coglie nel segno parte convenuta, non quando nega un proprio obbligo a predisporre il bene perché potesse essere utilizzato secondo lo scopo convenuto e a cui si è impegnato, ma che il termine non era l'inizio dei lavori o peggio ancora la stipula del contratto, ma viceversa il termine del progetto, entro un biennio.
Non è stato dedotto che fosse impossibile la edificazione del lotto secondo lo scopo convenuto;
si afferma che non essendovi la strada non avrebbe potuto essere utilizzato, ma non è stato chiesto di provare se fosse impossibile che la strada pattuita fosse pronta in un biennio, oppure non si è nemmeno dedotto che i lavori furono fermati perché la strada e le infrastrutture mancanti li rendevano impossibili. Pertanto la domanda va respinta;
in quanto mai è stato dedotto o chiesto di provare che era impossibile che venissero effettuate le infrastrutture necessarie per godere del bene secondo l'uso pattuito e promesso dall'attore durante il tempo che avesse impiegato l'attore a compiere il proprio lavoro ( un biennio salva proroga). La domanda pertanto va respinta, perché a quanto se ne sa il progetto potrebbe ancora essere realizzabile secondo il sinallagma contrattuale ad interesse pubblicistico concluso dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda come proposta da contro Parte_1 Controparte_3
e condanna l'attrice alle spese in favore di parte convenuta che liquida in euro 14103 per
[...] compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%. Teramo, 12 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI GAETANO Parte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA N.31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. RONCHI GAETANO LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MATTEI NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONTE CARMELO 8 PESCARApresso il difensore avv. MATTEI NICOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare il grave Parte_1 inadempimento di arap e la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 30 luglio
2007con il quale il consorzio industriale della provincia di Teramo ha venduto alla società Pt_1 un terreno della estensione di 3000 metri quadri sito nell' agglomerato industriale di Travazzano
[...] al prezzo di euro 73642,interamente regolato. Nell'atto di compravendita è scritto che il terreno nella sua interezza può essere utilizzato senza alcuna limitazione per l'uso cui è destinato e l'area acquistata doveva servire per la costruzione d'uno stabilimento tecnicamente organizzato per il ricovero di automezzi per servizi turistici e la si impegnava ad adibire l' area acquistata esclusivamente Pt_1 all'attività industriale artigianale con installazione di impianti connessi con tale attività. Accadde che fu rigettata la richiesta di permesso a costruire a di un opificio per cui aveva progetto esecutivo ed Pt_1 accordo con una ditta di prefabbricati perché non risultavano pervenute ancora richieste di permesso di costruire per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria che avrebbero dovuto essere oggetto di separata istanza di permesso di costruire ed alla cui esistenza era subordinato l'eventuale altro permesso di costruire. Non era stata realizzata la strada consortile. Ritiene quindi la responsabilità del CP_2 lo sviluppo industriale per aver assegnato e poi venduto un'area completamente sprovvista opere di
[...] urbanizzazione, pur essendosi l'ente impegnato all'atto di approvazione del piano particolareggiato a realizzare, preliminarmente all'assegnazione ed all'insediamento delle ditte, tutte le infrastrutture necessarie a rendere utilizzabile il comparto per fini edificatori. Sulla base dell'impegno preso nel 2010 con nota dal commissario regionale del a realizzare entro tre anni dal rilascio del permesso di CP_2 costruire alla ditta che dovrà insediarsi e comunque prima della richiesta di agibilità del realizzando impianto produttivo, tutte le opere di urbanizzazione occorrenti al corretto esercizio dell'impianto medesimo, veniva riattivato l'iter amministrativo per il permesso a costruire che veniva rilasciato il 16 maggio 2011 con delibera 204 della provincia di Teramo. Permesso che veniva rilasciato dal comune il
17 aprile 2013, previo versamento degli oneri di urbanizzazione, per opificio rimessa automezzi per servizi turistici. Sono però trascorsi tre anni dall'inizio di dichiarazione di inizio lavori e non sono state eseguite le opere di urbanizzazione promesse dal , che nei tre anni non ha realizzato nulla.Ad
CP_2 oggi , notifica della citazione, il terreno è raggiungibile solo pedonalmente attraverso un terreno di proprietà del . Il si è poi fuso con l'azienda regionale delle attività produttive,
CP_2 CP_2 odierna convenuta. Oltre alla restituzione del prezzo quantifica in oltre 80 mila euro il danno emergente ed in oltre 188 mila euro il lucro cessante. L'agenzia afferma che da attenta lettura del contratto non si evince nessun preciso impegno ovvero obbligo di costruzione di opere di urbanizzazione che si sia assunto il consorzio. Obbligo che nemmeno è posto in capo al della normativa. Ha
CP_2 adempiuto il quanto doveva;
ove l'azione vada interpretata come redibitoria per vizi se ne
CP_2 eccepisce la prescrizione. Nemmeno il professionista incaricato da ebbe a fare osservazioni Pt_1 circa la mancanza di opere di urbanizzazione. Quanto all'impegno preso dal nel 2010
CP_2
l'opificio dell'attrice non fu mai compiuto e quindi il termine non può dirsi decorso per l'adempimento. Mai il fu informato dello stato del cantiere;
contesta la quantificazione dei danni. Nessuna CP_2 istanza istruttoria veniva accolta e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il contratto per cui si chiede la risoluzione è stato stipulato in attuazione del contratto preliminare 3 luglio 2006, repertorio 465 del . La parte acquirente si impegnò ad adibire l'area esclusivamente ad attività CP_2 industriale artigianale con installazione di impianti connessi con tale attività; di non adibire l'area a deposito in favore di altre industrie;
non mutare la destinazione dell'area al di fuori degli usi industriali artigianali;
non frazionare o rivendere o cedere a qualsiasi titolo il terreno;
anche in caso di cessione deve essere fatta salva l'attività industriale artigianale;
con diritto di retrocessione a favore di parte cedente ove il progetto non fosse stato realizzato entro due anni salve proroghe. Con impegno di trasferirvi l'attività, tenerla per cinque anni con almeno cinque dipendenti. L'area sarebbe stata adibita pagina 2 di 4 a ricovero automezzi per servizi turistici. Come è noto e ribadito da TAR Sardegna 779/23, consorzi industriali provinciali hanno una “chiara matrice pubblicistica”, dato che essi svolgono prevalentemente funzioni pubblicistiche strumentali alla produzione di beni e di servizi, le quali si estrinsecano, sostanzialmente, nell'esercizio di “poteri autoritativi” di organizzazione e di gestione del territorio di riferimento. Ancora più puntualmente, Cassazione 4125/2003 ha affermato che I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati (come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes "propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è
d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia. Ne consegue che, qualora (come nella specie) si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica
(svolgendo, ancora, tutte le altre attività comunque utili al comprensorio), va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati - se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare - tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art. 18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il pur restando proprietari degli CP_2 immobili di loro pertinenza. E' vero che mancano le opere di collegamento;
è altrettanto vero che queste sono state promesse entro il triennio del compimento dell'opera, che deve garantire, pena il pagamento di penali, alla occupazione per l'uso dichiarato di almeno cinque dipendenti per almeno cinque anni. Intende impegno da parte del a realizzare ( subito ) in quanto è scritto nel CP_2 contratto che il terreno nella sua interezza può essere utilizzato per l'uso cui è destinato. I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. Nel caso di specie, vi è un impegno complesso, per cui la società attrice si è impegnata ad acquistare un bene, ad insediarvi un opificio, a garantire un livello di occupazione di almeno cinque unità per cinque anni, ed il ha garantito il pieno godimento dell'immobile per l'uso vincolato cui è destinato ( CP_2 industriale o artigianale, salva retrocessione ove non riesca a realizzarlo). In quest'ottica è vero che ancora non vi è la strada, o meglio non vi era al momento in cui venne concesso il permesso a costruire;
è però altrettanto vero che il permesso fu concesso sul presupposto che la strada e le altre strutture sarebbero state costruite;
in quest'ottica non può dirsi che vi sia stato inadempimento da parte pagina 3 di 4 del convenuto, perché si ignora se sarebbe stato impossibile terminare le infrastrutture prima che fosse stato costruito il progettato opificio;
che non è mai stato costruito, pur essendo stato tutto predisposto. Si ha un'idea di quanto sarebbe servito a costruire l'opificio, circa due anni, limite contrattualmente previsto;
quello che parte attrice nemmeno allega è se fosse impossibile avere le infrastrutture necessarie entro il biennio quando il progetto doveva essere ultimato. In questo senso coglie nel segno parte convenuta, non quando nega un proprio obbligo a predisporre il bene perché potesse essere utilizzato secondo lo scopo convenuto e a cui si è impegnato, ma che il termine non era l'inizio dei lavori o peggio ancora la stipula del contratto, ma viceversa il termine del progetto, entro un biennio.
Non è stato dedotto che fosse impossibile la edificazione del lotto secondo lo scopo convenuto;
si afferma che non essendovi la strada non avrebbe potuto essere utilizzato, ma non è stato chiesto di provare se fosse impossibile che la strada pattuita fosse pronta in un biennio, oppure non si è nemmeno dedotto che i lavori furono fermati perché la strada e le infrastrutture mancanti li rendevano impossibili. Pertanto la domanda va respinta;
in quanto mai è stato dedotto o chiesto di provare che era impossibile che venissero effettuate le infrastrutture necessarie per godere del bene secondo l'uso pattuito e promesso dall'attore durante il tempo che avesse impiegato l'attore a compiere il proprio lavoro ( un biennio salva proroga). La domanda pertanto va respinta, perché a quanto se ne sa il progetto potrebbe ancora essere realizzabile secondo il sinallagma contrattuale ad interesse pubblicistico concluso dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda come proposta da contro Parte_1 Controparte_3
e condanna l'attrice alle spese in favore di parte convenuta che liquida in euro 14103 per
[...] compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%. Teramo, 12 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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