Ordinanza collegiale 22 luglio 2024
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 13/02/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03296/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2017, proposto da CI CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo ora Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0002071 del 17 febbraio 2017, notificato in data 22 febbraio 2017, emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante parere negativo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione all''istanza di condono edilizio;
- del provvedimento prot. n. 0003406 del 16 marzo 2017, notificato in data 21 marzo 2017, emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, recante conferma del parere negativo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione all''istanza di condono edilizio;
- del preavviso di rigetto prot. n. 0001067 del 26 gennaio 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo ora ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone Latina e Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, il parere negativo rilasciato in data 17 febbraio 2017 dalla competente Soprintendenza ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria riguardante l’istanza di condono menzionata in atti.
L’istante ha lamentato l’illegittimità del diniego, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sub specie di deficit istruttorio e motivazionale.
Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di puro stile.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 22 novembre 2024.
Tanto sinteticamente premesso in fatto, si premette come l’impugnato parere rappresenti un arresto procedimentale lesivo della posizione giuridica vantata dal richiedente e come tale impugnabile. Tanto precisato, il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, in ragione della ricorrenza dei contestati vizi motivazionale e istruttori, che connotano la gravata nota recante il parere negativo.
Invero, si rileva che l’atto, nella parte motiva, ha unicamente fatto riferimento agli aspetti urbanistici e all’esistenza del vincolo sulla zona di interesse, senza esprimersi in alcun modo sull’effettiva valutazione della compatibilità paesaggistica, da effettuarsi in concreto ed anche alla luce delle controdeduzioni offerte dall’istante in data 7 febbraio 2017.
E’ noto che la giurisprudenza amministrativa postula che nel caso di vincolo apposto successivamente alla data di presentazione della domanda di condono edilizio, l’autorità preposta, lungi dal risolversi in meri automatismi, è tenuta ad effettuare una valutazione di compatibilità dell’area da svolgersi in concreto e in modo particolarmente approfondito, al fine di accertare le reali ragioni che, in modo puntuale e dettagliato, impediscano il mantenimento dell’opera nel contesto ambientale in cui essa è inserita.
Tale valutazione, come detto, è del tutto mancata nel caso di specie, dal che la ricorrenza del lamentato vizio di motivazione e di istruttoria.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con riveniente annullamento del parere gravato, impregiudicata la riedizione del potere da parte dell’amministrazione entro i limiti conformativi individuati dalla presente sentenza.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO