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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 589 R.G.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.1.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il giorno 14.11.1966, cittadina cittadina: italiana
Codice Fiscale C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Sonia Casali Via del Molino, 40- 20091 ES (MI) Viale E. Pedretti,1 – 20095 Cusano
Milanino Tel /Fax 02.39840239 – CELL. P.IVA_1 Email_1
Email_2
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. (CF. ) C.F._2
residente in [...], Pisa
pagina 1 di 5 con l'Avv. Avv. Paola Fanelli del Foro di Pisa ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso il suo studio in 56127 Pisa, Via Santa Marta 82, tel 050.8732885, Fax 050.8732355
e-mail: e PEC Email_3 Email_4
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES (MI) il 31.8.1996, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di ES atto n. 50, parte II, serie A, anno 1996 e nel comune di Sesto San Giovanni (MI) il 3.09.1996 (P. II serie B) in separazione dei beni.
□ separati consensualmente con verbale n. 3707/24 omologato con decreto del 20.3.24 e pubblicata in data 4.4.24
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.1.2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 31 agosto 1996, nel Comune di ES (MI) al Parte_2 Parte_1
n. 50, anno 1996, parte II, serie A, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) il 03.9.96 (anno 1996, parte II, serie B;
• Ordinare al Comune di ES di annotare l'emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• dichiarare compensate le spese legali ed omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) I figli maggiorenni continueranno a vivere con la madre in ES (MI) ed in ragione della loro maggior età saranno loro stessi a regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e si accorderanno direttamente con il padre per le visite se lo vorranno;
3) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne, Parte_2 Parte_2 Per_1
ma studente universitario non autosufficiente economicamente, verserà alla moglie Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 a partire da gennaio 2024 sull'iban della signora IT1D0306932623224808241133 importo annualmente rivalutabile secondo gli Pt_1
indici Istat, oltre il 50% delle spese extra, secondo le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Milano- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso
pagina 2 di 5 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti concordemente stabiliscono che le spese universitarie saranno totalmente a carico della madre;
4) L'assegno unico, qualora ve ne fossero i presupposti, verrà percepito al 100% dalla madre ed il sig si impegna fin d'ora a collaborare e a fornire la documentazione che si rendesse Parte_2
necessaria alla richiesta;
5) La casa di ES, Via Don Sturzo n. 29 resterà di proprietà esclusiva della signora;
il Parte_1
marito rinuncia definitivamente a qualsivoglia richiesta economica sulla casa per Parte_2
nessuna ragione o titolo;
6) Le parti rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento per se stessi non sussistendone i presupposti.
7) Fermo restando quanto sopra pattuito, i sigg.ri e dichiarano di aver integralmente Pt_1 Parte_2
regolato tra loro ogni rapporto personale e patrimoniale, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa derivante da eventuali pregressi rapporti e/o affari e/o comproprietà.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ES., perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. ed hanno anno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 3 di 5 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ES il 31.8.1996 tra
e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San
Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.1.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il giorno 14.11.1966, cittadina cittadina: italiana
Codice Fiscale C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Sonia Casali Via del Molino, 40- 20091 ES (MI) Viale E. Pedretti,1 – 20095 Cusano
Milanino Tel /Fax 02.39840239 – CELL. P.IVA_1 Email_1
Email_2
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. (CF. ) C.F._2
residente in [...], Pisa
pagina 1 di 5 con l'Avv. Avv. Paola Fanelli del Foro di Pisa ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso il suo studio in 56127 Pisa, Via Santa Marta 82, tel 050.8732885, Fax 050.8732355
e-mail: e PEC Email_3 Email_4
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES (MI) il 31.8.1996, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di ES atto n. 50, parte II, serie A, anno 1996 e nel comune di Sesto San Giovanni (MI) il 3.09.1996 (P. II serie B) in separazione dei beni.
□ separati consensualmente con verbale n. 3707/24 omologato con decreto del 20.3.24 e pubblicata in data 4.4.24
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.1.2025contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 31 agosto 1996, nel Comune di ES (MI) al Parte_2 Parte_1
n. 50, anno 1996, parte II, serie A, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI) il 03.9.96 (anno 1996, parte II, serie B;
• Ordinare al Comune di ES di annotare l'emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• dichiarare compensate le spese legali ed omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) I figli maggiorenni continueranno a vivere con la madre in ES (MI) ed in ragione della loro maggior età saranno loro stessi a regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e si accorderanno direttamente con il padre per le visite se lo vorranno;
3) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne, Parte_2 Parte_2 Per_1
ma studente universitario non autosufficiente economicamente, verserà alla moglie Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese la somma di € 200,00 a partire da gennaio 2024 sull'iban della signora IT1D0306932623224808241133 importo annualmente rivalutabile secondo gli Pt_1
indici Istat, oltre il 50% delle spese extra, secondo le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Milano- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso
pagina 2 di 5 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti concordemente stabiliscono che le spese universitarie saranno totalmente a carico della madre;
4) L'assegno unico, qualora ve ne fossero i presupposti, verrà percepito al 100% dalla madre ed il sig si impegna fin d'ora a collaborare e a fornire la documentazione che si rendesse Parte_2
necessaria alla richiesta;
5) La casa di ES, Via Don Sturzo n. 29 resterà di proprietà esclusiva della signora;
il Parte_1
marito rinuncia definitivamente a qualsivoglia richiesta economica sulla casa per Parte_2
nessuna ragione o titolo;
6) Le parti rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento per se stessi non sussistendone i presupposti.
7) Fermo restando quanto sopra pattuito, i sigg.ri e dichiarano di aver integralmente Pt_1 Parte_2
regolato tra loro ogni rapporto personale e patrimoniale, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa derivante da eventuali pregressi rapporti e/o affari e/o comproprietà.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ES., perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. ed hanno anno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 3 di 5 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ES il 31.8.1996 tra
e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San
Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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