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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRONE IVAN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANDI ORGES
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa MAIORANO GESSICA e del dott.
[...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il superamento del periodo di prova e formazione della ricorrente e, quindi, il diritto della medesima all'immissione in ruolo a tempo indeterminato;
condannare pagina 1 di 6 l'Amministrazione all'immissione in ruolo a tempo indeterminato della ricorrente;
in subordine, ordinare all'Amministrazione la rinnovazione del giudizio di valutazione del periodo di formazione e prova svolta dalla ricorrente;
in ulteriore subordine, ordinare all'Amministrazione di procedere ad un nuovo esperimento del periodo di formazione e prova, considerando privo di effetti il provvedimento di mancato superamento del periodo di prova di cui al decreto del Dirigente LA prot. 0007426 del 8.7.2024”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere titolare di laurea triennale in economia aziendale e di laurea magistrale in consulenza professionale alle aziende, entrambe conseguite presso l'Università di Pisa e di aver svolto, dal 2019 ad oggi, diversi incarichi di insegnamento annuali presso vari istituti scolastici della provincia di Livorno meglio specificati in ricorso. Deduceva, quindi, l'odierna ricorrente di essere stata poi assunta, a far data dall'1.9.2023, dapprima a tempo pieno e successivamente, dal 7.9.2023,
a tempo parziale ed indeterminato, presso l' di Piombino per l'insegnamento Controparte_2 di Scienze Economico-Aziendali sostenendo nell'A.S. 2023/2024 l'anno di prova e di formazione.
Esponeva, quindi, la come in esito a detto anno di prova e formazione il Dirigente Pt_1
LA, con decreto prot. 0007426 del 9.7.2024, aveva disposto che “La prof.ssa Pt_1 nata a [...] il [...], titolare in questa istituzione scolastica nell'anno scolastico 2023/2024 quale
[...] docente in prova per la classe di concorso A045 - Scienze Economico-Aziendali, non ha superato positivamente il periodo di formazione e prova per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato”. Chiariva, in particolare, la ricorrente che alla base del giudizio negativo erano state poste le seguenti motivazioni “la decurtazione oraria settimanale, determinata dal regime di part time della suddetta candidata, ha influito inevitabilmente sulla sua partecipazione alla vita ordinaria della scuola e alle esperienze, anche extrascolastiche, di insegnamento, non consentendo di escludere perplessità sull'effettivo possesso delle competenze necessarie all'attività di docenza”; - “l'incidenza dei permessi e congedi che, seppur tutelati da contratto, hanno di fatto decurtato ulteriormente la presenza in servizio della docente, rendendo difficoltosa al Dirigente LA e ai suoi collaboratori un'osservazione attenta e approfondita dell'attività di docenza e la relativa valutazione delle competenze ad essa connesse”; - “la partecipazione parziale alla vita della scuola ha di fatto condizionato la possibilità di interventi accessori in corsi di recupero o altre attività extrascolastiche che concorrono a caratterizzare la funzione docente”; -
“a seguito dell'invio della necessaria documentazione da parte di questo Ufficio al Comitato per la Valutazione del servizio della docente, nonché del colloquio della docente stessa con il Comitato di Valutazione tenutosi in data
27/06/2024 quest'ultimo alla stessa data ha redatto apposito verbale, esprimendo il seguente parere in merito alla conferma in ruolo della neo-docente: non pienamente favorevole”. Lamentava, pertanto, l'attrice che la condotta dell'Amministrazione resistente ed i provvedimenti adottati e qui impugnati fossero pagina 2 di 6 gravemente lesivi dei propri diritti interessi e pertanto dovessero essere annullati ogni con conseguenza.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta deduceva come la ricorrente stesse ripetendo l'anno di formazione e prova senza che il precedente mancato superamento dello stesso avesse determinato alcun recesso da parte del datore di lavoro. Il , inoltre, CP_1 sottolineava nel merito la legittimità della valutazione operata.
Alla udienza del 22.10.2025, poi, il procuratore di parte ricorrente deduceva che la ricorrente aveva superato positivamente l'anno di prova di talché manifestava l'intenzione della ricorrente di rinunciare al ricorso e all'azione purché vi fosse la condanna del al pagamento delle spese CP_1 di lite e, essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia del Giudice, chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con condanna del al pagamento delle spese di lite in ragione della CP_1 soccombenza virtuale (cfr. verbale di udienza del 22.10.2025 e provvedimento di conferma in ruolo depositato in data 5.9.2025). Il resistente, per parte sua, preso atto, si associava alla CP_1 richiesta di dichiararsi cessata materia del contendere attesa la rinuncia di controparte, insistendo tuttavia per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
pagina 3 di 6 Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente, ribadendo essenzialmente le argomentazioni dell'udienza del 22.10.2025, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese.
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie il superamento dell'anno di prova nelle more del giudizio, l'intervenuta adozione del decreto relativo alla immissione in ruolo della ricorrente (cfr. doc. depositato dalla ricorrente in data 5.9.2025) in uno con la rinuncia agli atti e all'azione formulata a verbale di udienza del 22.10.2025 dal procuratore della ricorrente odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale (non versandosi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c.) e quindi debbono essere poste a carico di parte convenuta, emergendo dalla documentazione in atti versata che la valutazione negativa del periodo di prova e formazione oggetto di causa si è fondata in gran parte sul fatto che la ricorrente svolse per tale annualità il proprio servizio con orario part-time, ovvero fruì di permessi e congedi legati ad esigenze della maternità e di assistenza a familiare disabile, così risultando essenzialmente basata su fattori discriminatori.
In effetti, dalla lettura del Decreto del 9.7.2024 si legge, tra l'altro, “Considerato che la decurtazione oraria settimanale, determinata dal regime di part time della suddetta candidata, ha influito inevitabilmente sulla sua partecipazione alla vita ordinaria della scuola e alle esperienze, anche extrascolastiche, di insegnamento, non consentendo di escludere perplessità sull'effettivo possesso delle competenze necessarie all'attività di docenza;
Considerata l'incidenza dei permessi e congedi che, seppur tutelati da contratto, hanno di fatto decurtato ulteriormente la presenza in servizio della docente, rendendo difficoltosa al Dirigente
LA e ai suoi collaboratori un'osservazione attenta e approfondita dell'attività di docenza e la relativa valutazione delle competenze ad essa connesse;
Considerato che la partecipazione parziale alla vita della scuola ha di fatto condizionato la possibilità di interventi accessori
pagina 4 di 6 in corsi di recupero o altre attività extrascolastiche che concorrono a caratterizzare la funzione docente;
” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Dall'esame di tale documento, dunque, emerge che il regime di orario part-time, in uno con l'utilizzo di permessi e congedi avrebbe ridotto la partecipazione della ricorrente alla vita della scuola con incidenza (negativa) sulle competenze necessarie per l'attività di insegnamento.
Detto assunto si pone, tuttavia, in contrasto con l'esercizio del diritto della docente che ha chiesto ed ottenuto dal resistente la trasformazione del rapporto in part-time, ovvero ha fruito di CP_1 permessi e di congedi per ragioni legate alla maternità e all'assistenza di familiare disabile.
Peraltro, non può mancare di osservarsi che il tutor della ricorrente con il proprio parere al
Comitato di valutazione aveva chiarito “(..) All'inizio dell'esperienza presso il nostro istituto la neo-immessa, ha avuto alcune difficoltà nel dialogo didattico con gli studenti di una classe in particolare, bisogna però tener presente che la classe in questione si è dimostrata piuttosto ostica anche per insegnanti con esperienza di più lunga data, per quel che mi è stato possibile appurare parlando anche con altri colleghi che insegnano nella stessa, tali difficoltà si sono, però, risolte in gran parte con il passare del tempo, spero anche grazie al mio apporto in quanto tutor. Tali problematiche non si sono presentate nelle altre classi assegnate alla collega, che ha dimostrato di saper attivare un dialogo didattico costruttivo con gli allievi coinvolgendoli attivamente anche attraverso l'utilizzo degli strumenti didattici che utilizzato le nuove tecnologie (..) La professoressa ha partecipato attivamente alla vita della scuola, nella misura che la situazione di lavoro part time le ha permesso non sottraendosi agli impegni, anche extra didattici. Ho apprezzato la disponibilità e l'umiltà nel modo di porsi nei miei confronti nonostante la minore esperienza, sentendomi così a mio agio, nonostante avessi il ruolo di tutor, e libera di fare osservazioni o domande relativamente alle metodologie e alla didattica adottata. Il confronto, la collaborazione, l'osservazione, non solo nel rapporto tutor e neo assunto ma, in generale, con tutti i colleghi, migliora il nostro ruolo di insegnanti/educatori (..)” (v. doc. 3 allegato al ricorso).
Orbene, il Decreto del 9.7.2024 si pone, dunque, anche in contrasto col parere del tutor della docente (Supra) e con le considerazioni dei coordinatori di più classi (cfr. docc. 21 ove si legge
“Volevo ringraziarti per quest'anno di lavoro insieme: con te mi sono sempre trovato bene, soprattutto durante le ore di compresenza, e hai reso piacevole un lavoro per nulla semplice come quello in 1A.” e 22 allegati al ricorso ove si legge “La professoressa, se pur non residente nel comune di Piombino è sempre stata presente e puntale ad ogni
Consiglio così come lo è stata nello svolgimento delle ore curricolari di lezione. Ha stabilito un rapporto collaborativo sia con i colleghi che con gli studenti della classe dai quali è stata stimata ed apprezzata durante l'intero anno scolastico. Alla fine della scuola, si è impegnata per far sanare ad alcuni studenti situazioni critiche dando loro la pagina 5 di 6 possibilità di recuperare attraverso interrogazioni e verifiche volte a non aggravare la loro situazione scolastica. Come coordinatrice voglio esprimere il mio ringraziamento alla professoressa per la sua correttezza, la sua educazione e la responsabilità dimostrata nel corso dell'anno e per l'empatia con colleghi e alunni.”).
Le spese di lite sono dunque complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/14, in relazione a natura della causa (causa di lavoro) e suo valore, secondo l'impegno in concreto profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro 3.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRONE IVAN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANDI ORGES
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa MAIORANO GESSICA e del dott.
[...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il superamento del periodo di prova e formazione della ricorrente e, quindi, il diritto della medesima all'immissione in ruolo a tempo indeterminato;
condannare pagina 1 di 6 l'Amministrazione all'immissione in ruolo a tempo indeterminato della ricorrente;
in subordine, ordinare all'Amministrazione la rinnovazione del giudizio di valutazione del periodo di formazione e prova svolta dalla ricorrente;
in ulteriore subordine, ordinare all'Amministrazione di procedere ad un nuovo esperimento del periodo di formazione e prova, considerando privo di effetti il provvedimento di mancato superamento del periodo di prova di cui al decreto del Dirigente LA prot. 0007426 del 8.7.2024”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di essere titolare di laurea triennale in economia aziendale e di laurea magistrale in consulenza professionale alle aziende, entrambe conseguite presso l'Università di Pisa e di aver svolto, dal 2019 ad oggi, diversi incarichi di insegnamento annuali presso vari istituti scolastici della provincia di Livorno meglio specificati in ricorso. Deduceva, quindi, l'odierna ricorrente di essere stata poi assunta, a far data dall'1.9.2023, dapprima a tempo pieno e successivamente, dal 7.9.2023,
a tempo parziale ed indeterminato, presso l' di Piombino per l'insegnamento Controparte_2 di Scienze Economico-Aziendali sostenendo nell'A.S. 2023/2024 l'anno di prova e di formazione.
Esponeva, quindi, la come in esito a detto anno di prova e formazione il Dirigente Pt_1
LA, con decreto prot. 0007426 del 9.7.2024, aveva disposto che “La prof.ssa Pt_1 nata a [...] il [...], titolare in questa istituzione scolastica nell'anno scolastico 2023/2024 quale
[...] docente in prova per la classe di concorso A045 - Scienze Economico-Aziendali, non ha superato positivamente il periodo di formazione e prova per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato”. Chiariva, in particolare, la ricorrente che alla base del giudizio negativo erano state poste le seguenti motivazioni “la decurtazione oraria settimanale, determinata dal regime di part time della suddetta candidata, ha influito inevitabilmente sulla sua partecipazione alla vita ordinaria della scuola e alle esperienze, anche extrascolastiche, di insegnamento, non consentendo di escludere perplessità sull'effettivo possesso delle competenze necessarie all'attività di docenza”; - “l'incidenza dei permessi e congedi che, seppur tutelati da contratto, hanno di fatto decurtato ulteriormente la presenza in servizio della docente, rendendo difficoltosa al Dirigente LA e ai suoi collaboratori un'osservazione attenta e approfondita dell'attività di docenza e la relativa valutazione delle competenze ad essa connesse”; - “la partecipazione parziale alla vita della scuola ha di fatto condizionato la possibilità di interventi accessori in corsi di recupero o altre attività extrascolastiche che concorrono a caratterizzare la funzione docente”; -
“a seguito dell'invio della necessaria documentazione da parte di questo Ufficio al Comitato per la Valutazione del servizio della docente, nonché del colloquio della docente stessa con il Comitato di Valutazione tenutosi in data
27/06/2024 quest'ultimo alla stessa data ha redatto apposito verbale, esprimendo il seguente parere in merito alla conferma in ruolo della neo-docente: non pienamente favorevole”. Lamentava, pertanto, l'attrice che la condotta dell'Amministrazione resistente ed i provvedimenti adottati e qui impugnati fossero pagina 2 di 6 gravemente lesivi dei propri diritti interessi e pertanto dovessero essere annullati ogni con conseguenza.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta deduceva come la ricorrente stesse ripetendo l'anno di formazione e prova senza che il precedente mancato superamento dello stesso avesse determinato alcun recesso da parte del datore di lavoro. Il , inoltre, CP_1 sottolineava nel merito la legittimità della valutazione operata.
Alla udienza del 22.10.2025, poi, il procuratore di parte ricorrente deduceva che la ricorrente aveva superato positivamente l'anno di prova di talché manifestava l'intenzione della ricorrente di rinunciare al ricorso e all'azione purché vi fosse la condanna del al pagamento delle spese CP_1 di lite e, essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia del Giudice, chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con condanna del al pagamento delle spese di lite in ragione della CP_1 soccombenza virtuale (cfr. verbale di udienza del 22.10.2025 e provvedimento di conferma in ruolo depositato in data 5.9.2025). Il resistente, per parte sua, preso atto, si associava alla CP_1 richiesta di dichiararsi cessata materia del contendere attesa la rinuncia di controparte, insistendo tuttavia per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
pagina 3 di 6 Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente, ribadendo essenzialmente le argomentazioni dell'udienza del 22.10.2025, chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese.
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie il superamento dell'anno di prova nelle more del giudizio, l'intervenuta adozione del decreto relativo alla immissione in ruolo della ricorrente (cfr. doc. depositato dalla ricorrente in data 5.9.2025) in uno con la rinuncia agli atti e all'azione formulata a verbale di udienza del 22.10.2025 dal procuratore della ricorrente odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale (non versandosi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c.) e quindi debbono essere poste a carico di parte convenuta, emergendo dalla documentazione in atti versata che la valutazione negativa del periodo di prova e formazione oggetto di causa si è fondata in gran parte sul fatto che la ricorrente svolse per tale annualità il proprio servizio con orario part-time, ovvero fruì di permessi e congedi legati ad esigenze della maternità e di assistenza a familiare disabile, così risultando essenzialmente basata su fattori discriminatori.
In effetti, dalla lettura del Decreto del 9.7.2024 si legge, tra l'altro, “Considerato che la decurtazione oraria settimanale, determinata dal regime di part time della suddetta candidata, ha influito inevitabilmente sulla sua partecipazione alla vita ordinaria della scuola e alle esperienze, anche extrascolastiche, di insegnamento, non consentendo di escludere perplessità sull'effettivo possesso delle competenze necessarie all'attività di docenza;
Considerata l'incidenza dei permessi e congedi che, seppur tutelati da contratto, hanno di fatto decurtato ulteriormente la presenza in servizio della docente, rendendo difficoltosa al Dirigente
LA e ai suoi collaboratori un'osservazione attenta e approfondita dell'attività di docenza e la relativa valutazione delle competenze ad essa connesse;
Considerato che la partecipazione parziale alla vita della scuola ha di fatto condizionato la possibilità di interventi accessori
pagina 4 di 6 in corsi di recupero o altre attività extrascolastiche che concorrono a caratterizzare la funzione docente;
” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Dall'esame di tale documento, dunque, emerge che il regime di orario part-time, in uno con l'utilizzo di permessi e congedi avrebbe ridotto la partecipazione della ricorrente alla vita della scuola con incidenza (negativa) sulle competenze necessarie per l'attività di insegnamento.
Detto assunto si pone, tuttavia, in contrasto con l'esercizio del diritto della docente che ha chiesto ed ottenuto dal resistente la trasformazione del rapporto in part-time, ovvero ha fruito di CP_1 permessi e di congedi per ragioni legate alla maternità e all'assistenza di familiare disabile.
Peraltro, non può mancare di osservarsi che il tutor della ricorrente con il proprio parere al
Comitato di valutazione aveva chiarito “(..) All'inizio dell'esperienza presso il nostro istituto la neo-immessa, ha avuto alcune difficoltà nel dialogo didattico con gli studenti di una classe in particolare, bisogna però tener presente che la classe in questione si è dimostrata piuttosto ostica anche per insegnanti con esperienza di più lunga data, per quel che mi è stato possibile appurare parlando anche con altri colleghi che insegnano nella stessa, tali difficoltà si sono, però, risolte in gran parte con il passare del tempo, spero anche grazie al mio apporto in quanto tutor. Tali problematiche non si sono presentate nelle altre classi assegnate alla collega, che ha dimostrato di saper attivare un dialogo didattico costruttivo con gli allievi coinvolgendoli attivamente anche attraverso l'utilizzo degli strumenti didattici che utilizzato le nuove tecnologie (..) La professoressa ha partecipato attivamente alla vita della scuola, nella misura che la situazione di lavoro part time le ha permesso non sottraendosi agli impegni, anche extra didattici. Ho apprezzato la disponibilità e l'umiltà nel modo di porsi nei miei confronti nonostante la minore esperienza, sentendomi così a mio agio, nonostante avessi il ruolo di tutor, e libera di fare osservazioni o domande relativamente alle metodologie e alla didattica adottata. Il confronto, la collaborazione, l'osservazione, non solo nel rapporto tutor e neo assunto ma, in generale, con tutti i colleghi, migliora il nostro ruolo di insegnanti/educatori (..)” (v. doc. 3 allegato al ricorso).
Orbene, il Decreto del 9.7.2024 si pone, dunque, anche in contrasto col parere del tutor della docente (Supra) e con le considerazioni dei coordinatori di più classi (cfr. docc. 21 ove si legge
“Volevo ringraziarti per quest'anno di lavoro insieme: con te mi sono sempre trovato bene, soprattutto durante le ore di compresenza, e hai reso piacevole un lavoro per nulla semplice come quello in 1A.” e 22 allegati al ricorso ove si legge “La professoressa, se pur non residente nel comune di Piombino è sempre stata presente e puntale ad ogni
Consiglio così come lo è stata nello svolgimento delle ore curricolari di lezione. Ha stabilito un rapporto collaborativo sia con i colleghi che con gli studenti della classe dai quali è stata stimata ed apprezzata durante l'intero anno scolastico. Alla fine della scuola, si è impegnata per far sanare ad alcuni studenti situazioni critiche dando loro la pagina 5 di 6 possibilità di recuperare attraverso interrogazioni e verifiche volte a non aggravare la loro situazione scolastica. Come coordinatrice voglio esprimere il mio ringraziamento alla professoressa per la sua correttezza, la sua educazione e la responsabilità dimostrata nel corso dell'anno e per l'empatia con colleghi e alunni.”).
Le spese di lite sono dunque complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/14, in relazione a natura della causa (causa di lavoro) e suo valore, secondo l'impegno in concreto profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro 3.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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