Art. 4.
In caso di rivendicazione di priorita' derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, puo' farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.
In ogni caso detta rivendicazione dovra' essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322 .
In caso di rivendicazione di priorita' derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, puo' farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.
In ogni caso detta rivendicazione dovra' essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322 .