Art. 1.
La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore e' sostituita dalla seguente:
"Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".
La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore e' sostituita dalla seguente:
"Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".