Articolo 1 della Legge 27 luglio 1949, n. 449
Articolo 2
Versione
31 luglio 1949
Art. 1.
La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore e' sostituita dalla seguente:
"Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".
Entrata in vigore il 31 luglio 1949