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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15981/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15981/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Luigia Di Giovine
ricorrente contro
e CP_1 Controparte_2
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 30.5.24 il ricorrente ha intimato ai Sig.ri lo sfratto per Parte_2
morosità in considerazione del mancato pagamento di canoni di locazione e spese pagina 1 di 4 relativi all'immobile sito in Torino, via Pomba n. 17 oggetto, dopo un primo contratto, di un secondo contratto stipulato il 18.12.23;
- i resistenti, nonostante la ritualità della notifica, non sono comparsi all'udienza del
18.9.24;
- in tale udienza parte ricorrente ha dato atto che l'immobile era stato, nel frattempo,
rilasciato, ma la morosità non era stata sanata;
- è stata disposta la conversione del rito;
- parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 22.1.25;
- è perdurata la contumacia dei resistenti;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter assegnati con ordinanza del 17.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'immobile oggetto di causa è stato rilasciato anticipatamente il 2.7.24 e il ricorrente non ne ha rifiutato la restituzione, per cui il contratto deve intendersi cessato a quella data;
- ne consegue, da un lato, l'impossibilità di risolvere il contratto già cessato e, dall'altro,
la necessità di appurare se i conduttori fossero inadempimenti per pronunciare sulle restanti domande attoree;
- il ricorrente con la memoria integrativa ha lamentato, in primo luogo, il mancato pagamento di euro 1.482 per canoni e oneri accessori al 2.7.24, data in cui i conduttori hanno rilasciato il bene;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere dei resistenti provare il pagamento dei predetti importi;
pagina 2 di 4 - i resistenti, restando contumaci, non hanno fornito tale prova, per cui la relativa domanda va accolta;
- il ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, la condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di mancato preavviso perché i medesimi, dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione di sfratto il 4.6.24 e quando il contratto era ancora in vigore (in ogni caso non sarebbe cessato prima dell'udienza del 18.9.24), hanno rilasciato l'immobile il
2.7.24 senza dare il preavviso di almeno due mesi previsto dall'art. 14;
- anche tale domanda è fondata e comporta la condanna dei resistenti al pagamento di euro 1.690 pari a due mensilità;
- il resistente ha chiesto, infine, la condanna dei resistenti al pagamento del lucro cessante di euro 845 per perdita del canone di luglio 2024, avendo potuto rilocare l'immobile solo da agosto;
- tale voce di danno non appare riconoscibile, trattandosi di una duplicazione del danno già ristorato dall'art. 14 del contratto che copre due mensilità;
- in conclusione, i resistenti vanno condannati al pagamento di euro 3.172 (1.482 +
1.690) oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza dei resistenti;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
pagina 3 di 4 2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 453,10 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
dato atto della cessazione del contratto al 2.7.24,
accertato l'inadempimento di e , CP_1 Controparte_2
- condanna in solido e al pagamento a favore di CP_1 Controparte_2
di euro 3.172 oltre ad interessi ex art. Parte_1
1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna in solido e al pagamento a favore di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in Parte_1
euro 453,10 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende, con distrazione a favore dell'Avv. Luigia Di Giovine intestataria.
Così deciso in Torino in data 29 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15981/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Luigia Di Giovine
ricorrente contro
e CP_1 Controparte_2
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 30.5.24 il ricorrente ha intimato ai Sig.ri lo sfratto per Parte_2
morosità in considerazione del mancato pagamento di canoni di locazione e spese pagina 1 di 4 relativi all'immobile sito in Torino, via Pomba n. 17 oggetto, dopo un primo contratto, di un secondo contratto stipulato il 18.12.23;
- i resistenti, nonostante la ritualità della notifica, non sono comparsi all'udienza del
18.9.24;
- in tale udienza parte ricorrente ha dato atto che l'immobile era stato, nel frattempo,
rilasciato, ma la morosità non era stata sanata;
- è stata disposta la conversione del rito;
- parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 22.1.25;
- è perdurata la contumacia dei resistenti;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter assegnati con ordinanza del 17.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'immobile oggetto di causa è stato rilasciato anticipatamente il 2.7.24 e il ricorrente non ne ha rifiutato la restituzione, per cui il contratto deve intendersi cessato a quella data;
- ne consegue, da un lato, l'impossibilità di risolvere il contratto già cessato e, dall'altro,
la necessità di appurare se i conduttori fossero inadempimenti per pronunciare sulle restanti domande attoree;
- il ricorrente con la memoria integrativa ha lamentato, in primo luogo, il mancato pagamento di euro 1.482 per canoni e oneri accessori al 2.7.24, data in cui i conduttori hanno rilasciato il bene;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere dei resistenti provare il pagamento dei predetti importi;
pagina 2 di 4 - i resistenti, restando contumaci, non hanno fornito tale prova, per cui la relativa domanda va accolta;
- il ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, la condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di mancato preavviso perché i medesimi, dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione di sfratto il 4.6.24 e quando il contratto era ancora in vigore (in ogni caso non sarebbe cessato prima dell'udienza del 18.9.24), hanno rilasciato l'immobile il
2.7.24 senza dare il preavviso di almeno due mesi previsto dall'art. 14;
- anche tale domanda è fondata e comporta la condanna dei resistenti al pagamento di euro 1.690 pari a due mensilità;
- il resistente ha chiesto, infine, la condanna dei resistenti al pagamento del lucro cessante di euro 845 per perdita del canone di luglio 2024, avendo potuto rilocare l'immobile solo da agosto;
- tale voce di danno non appare riconoscibile, trattandosi di una duplicazione del danno già ristorato dall'art. 14 del contratto che copre due mensilità;
- in conclusione, i resistenti vanno condannati al pagamento di euro 3.172 (1.482 +
1.690) oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza dei resistenti;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
pagina 3 di 4 2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 453,10 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
dato atto della cessazione del contratto al 2.7.24,
accertato l'inadempimento di e , CP_1 Controparte_2
- condanna in solido e al pagamento a favore di CP_1 Controparte_2
di euro 3.172 oltre ad interessi ex art. Parte_1
1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna in solido e al pagamento a favore di CP_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in Parte_1
euro 453,10 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende, con distrazione a favore dell'Avv. Luigia Di Giovine intestataria.
Così deciso in Torino in data 29 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4