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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 522/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI SE Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 522/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI PAOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. PIERSIMONI LUIGI CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio con in Castelgandolfo il Parte_1 CP_1 29.01.2001, dalla cui unione sono nati i figli (il 13.06.2008) e (il 22.07.2009), Per_1 Per_2 nonché di essersi separato dalla moglie con decreto di omologa n. 156/2015 del 4.09.2015, ha agito in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
costituitasi, ha aderito alla pronuncia di divorzio e ha chiesto, in via riconvenzionale, CP_1 il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad Euro 250,00, in ragione della dedizione al ménage familiare con sacrificio delle proprie aspettative professionali, oltre all'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ad euro 700,00 mensili e contribuzione al 50% delle spese straordinarie. La causa, istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il lasso temporale trascorso dalla separazione in assenza di riconciliazione, convincono il Tribunale dell'impossibilità del ripristino del consorzio familiare. Va disposto l'affidamento in via condivisa dei figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 22.07.2019) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Quanto al diritto di visita padre – figli, non si rinvengono elementi per modificare il regime predisposto in sede separatizia, salva la possibilità per le parti di derogarvi con più ampio accordo. Va rigettata la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile. Come già evidenziato in sede di proposta conciliativa dal giudice istruttore (cfr. ordinanza del 29.07.2022 “le allegazioni circa la componente cd. compensativo - perequativa non sufficientemente specifiche;
quanto alla componente cd. assistenziale dell'assegno, non appare verosimile la situazione reddituale prospettata dalla costei ha infatti dichiarato in udienza di svolgere CP_1 lavori salutari e a chiamata, guadagnando circa 150,00 euro mensili (ha altresì dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza); il GI osserva che tale asserzioni risultino altamente inverosimili, considerato che la stessa ha dichiarato di sostenere oneri locativi per circa 650,00 euro mensili e non ha documentato che il suddetto canone sia pagato con la provvista dei genitori;
d'altronde a far data dall'anno 2015 la stessa non percepisce alcun assegno di mantenimento, dovendosi pertanto presumere dotata di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
quanto alla situazione reddituale dell'attore, le certificazioni uniche in atti attestano redditi mensili netti pari a circa 2.000,00 mensili per 13 mensilità (come d'altronde dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale); e infatti così risulta dal CU per l'anno 2021 (Euro 27.229,25 netti annui detratti addizionali e ritenute), per l'anno 2020 (Euro 27.732,42 netti annui, detratte addizionali e ritenute), CU 2019 (Euro 26.983,50 netti annui detratti addizionali e ritenute); le certificazioni antecedenti non si discostano dai menzionati redditi (cfr. CU anni 2017 e 2018); pertanto in considerazione del lasso temporale trascorso dalla data della separazione (anno 2015) risulta del tutto ragionevole prevedere un lieve aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, da Euro 500,00 mensili ad Euro 600,00”) la domanda risulta sfornita di prova in ordine alla componente compensativo perequativa, posto che incombe sulla richiedente dimostrare l'esistenza di un perdurante squilibrio patrimoniale e reddituale dovuto a scelte assunte in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia. Non è sufficiente, a tal proposito, allegare la circostanza di essersi dedicata alla famiglia a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente in relazione allo svolgimento, da parte della moglie, di attività lavorativa sia nel corso della vita coniugale che successivamente. La resistente, anche in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa saltuaria, i cui introiti (di fatto non tracciabili) narrati sono incompatibili, come già evidenziato dal giudice istruttore, in relazione ai periodici esborsi sostenuti dalla stessa. Anche sotto il profilo assistenziale, pertanto, ella deve considerarsi munita di adeguati redditi propri. L'assegno di mantenimento per i figli, può innalzarsi ad Euro 600,00 mensili, come proposto dal giudice istruttore, trattandosi di importo proporzionato ai redditi del ricorrente (il quale non si è opposto a tale incremento, cfr. comparsa conclusionale p. 3) e parametrato alle accresciute esigenze dei ragazzi, considerato, inoltre, che la resistente percepisce integralmente l'assegno unico. Spese compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Castelgandolfo il 29.10.2001 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio.
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 22.07.2009) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
- Disciplina il diritto di visita padre – figli in conformità alle condizioni separatizie.
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla convenuta.
- Dispone che il ricorrente versi per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di Euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno e con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza), oltre rivalutazione istat, alla resistente entro il 5 di ogni mese.
- Dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, al 50%.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il giudice rel.
AN BA
Il Presidente
RI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RI SE Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. AN BA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 522/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI PAOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. PIERSIMONI LUIGI CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio con in Castelgandolfo il Parte_1 CP_1 29.01.2001, dalla cui unione sono nati i figli (il 13.06.2008) e (il 22.07.2009), Per_1 Per_2 nonché di essersi separato dalla moglie con decreto di omologa n. 156/2015 del 4.09.2015, ha agito in giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
costituitasi, ha aderito alla pronuncia di divorzio e ha chiesto, in via riconvenzionale, CP_1 il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad Euro 250,00, in ragione della dedizione al ménage familiare con sacrificio delle proprie aspettative professionali, oltre all'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ad euro 700,00 mensili e contribuzione al 50% delle spese straordinarie. La causa, istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il lasso temporale trascorso dalla separazione in assenza di riconciliazione, convincono il Tribunale dell'impossibilità del ripristino del consorzio familiare. Va disposto l'affidamento in via condivisa dei figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 22.07.2019) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Quanto al diritto di visita padre – figli, non si rinvengono elementi per modificare il regime predisposto in sede separatizia, salva la possibilità per le parti di derogarvi con più ampio accordo. Va rigettata la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile. Come già evidenziato in sede di proposta conciliativa dal giudice istruttore (cfr. ordinanza del 29.07.2022 “le allegazioni circa la componente cd. compensativo - perequativa non sufficientemente specifiche;
quanto alla componente cd. assistenziale dell'assegno, non appare verosimile la situazione reddituale prospettata dalla costei ha infatti dichiarato in udienza di svolgere CP_1 lavori salutari e a chiamata, guadagnando circa 150,00 euro mensili (ha altresì dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza); il GI osserva che tale asserzioni risultino altamente inverosimili, considerato che la stessa ha dichiarato di sostenere oneri locativi per circa 650,00 euro mensili e non ha documentato che il suddetto canone sia pagato con la provvista dei genitori;
d'altronde a far data dall'anno 2015 la stessa non percepisce alcun assegno di mantenimento, dovendosi pertanto presumere dotata di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
quanto alla situazione reddituale dell'attore, le certificazioni uniche in atti attestano redditi mensili netti pari a circa 2.000,00 mensili per 13 mensilità (come d'altronde dallo stesso dichiarato in sede di udienza presidenziale); e infatti così risulta dal CU per l'anno 2021 (Euro 27.229,25 netti annui detratti addizionali e ritenute), per l'anno 2020 (Euro 27.732,42 netti annui, detratte addizionali e ritenute), CU 2019 (Euro 26.983,50 netti annui detratti addizionali e ritenute); le certificazioni antecedenti non si discostano dai menzionati redditi (cfr. CU anni 2017 e 2018); pertanto in considerazione del lasso temporale trascorso dalla data della separazione (anno 2015) risulta del tutto ragionevole prevedere un lieve aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, da Euro 500,00 mensili ad Euro 600,00”) la domanda risulta sfornita di prova in ordine alla componente compensativo perequativa, posto che incombe sulla richiedente dimostrare l'esistenza di un perdurante squilibrio patrimoniale e reddituale dovuto a scelte assunte in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia. Non è sufficiente, a tal proposito, allegare la circostanza di essersi dedicata alla famiglia a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente in relazione allo svolgimento, da parte della moglie, di attività lavorativa sia nel corso della vita coniugale che successivamente. La resistente, anche in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa saltuaria, i cui introiti (di fatto non tracciabili) narrati sono incompatibili, come già evidenziato dal giudice istruttore, in relazione ai periodici esborsi sostenuti dalla stessa. Anche sotto il profilo assistenziale, pertanto, ella deve considerarsi munita di adeguati redditi propri. L'assegno di mantenimento per i figli, può innalzarsi ad Euro 600,00 mensili, come proposto dal giudice istruttore, trattandosi di importo proporzionato ai redditi del ricorrente (il quale non si è opposto a tale incremento, cfr. comparsa conclusionale p. 3) e parametrato alle accresciute esigenze dei ragazzi, considerato, inoltre, che la resistente percepisce integralmente l'assegno unico. Spese compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Castelgandolfo il 29.10.2001 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio.
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 22.07.2009) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
- Disciplina il diritto di visita padre – figli in conformità alle condizioni separatizie.
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla convenuta.
- Dispone che il ricorrente versi per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di Euro 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuno e con decorrenza a far data dalla pubblicazione della presente sentenza), oltre rivalutazione istat, alla resistente entro il 5 di ogni mese.
- Dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del tribunale di Velletri, al 50%.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il giudice rel.
AN BA
Il Presidente
RI SE