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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RG 16612 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16612 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARRO DANIELA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia indirizzo telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROMANI ANNAMARIA presso il quale elettivamente domicilia indirizzo telematico
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1
(senza alcuna determinazione accessoria e con vittoria di spese con attribuzione) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Bacoli il 13.5.95 (atto n. CP_1
12 , P. II, S.A , anno 1995 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 7.7.2017, era intervenuta separazione in forza di
1 sentenza RESA NEL PROCEDIMENTO 3526/17 RG .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate e (rispettivamente il 22.3.96 Per_1 Per_2
e 27.4.98 ) maggiorenni ed economicamente indipendenti .
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo: CP_1
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in 500,00€ mensili oltre adeguamento istat;
- riconoscere il proprio diritto alla percezione del 40% del TFR maturato fino alla data del divorzio dal , Parte_1
- vittoria di spese in favore dell'erario stante il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le parti comparivano in data 25.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
• non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
• rigettava le istanze istruttorie con ordinanza che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata;
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
• invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale;
• All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Preliminarmente si rileva che all'udienza del 25.3.25 il difensore della convenuta rinunciava alla domanda di attribuzione del 40% del TFR in mancanza dei presupposti stante la circostanza che il ancora presta attività lavorativa;
invero solo se il Tfr viene a maturare al momento della Parte_1
proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, il coniuge può legittimamente chiedere che gli venga riconosciuta una parte dello stesso anche nel medesimo giudizio divorzile. Ovviamente , nel caso in cui il diritto al Tfr sorga dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato potrà far valere il proprio diritto con un autonomo ricorso.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio giova evidenziare che la convenuta ha chiesto l'assegno divorzile deducendo che:
2 • sostiene interamente le spese di locazione di 550 € mensili oltre 50€ euro mensili per il condominio, non potendo più contare sul supporto economico delle figlie, che nel periodo della separazione convivevano con lei;
• ha debiti con l'Agenzia delle Entrate per contravvenzioni stradali commesse dal ricorrente in costanza di matrimonio, utilizzando un veicolo intestato a lei e tasse automobilistiche non pagate relative allo stesso veicolo.
• dopo la separazione, ha scoperto di essere affetta da diabete di tipo 2;
• ha percepito per un periodo il reddito di cittadinanza, che successivamente le è stato revocato e per tentare un reinserimento lavorativo, frequenta un corso di aggiornamento professionale della durata di un anno, che terminerà nel mese di aprile 2025 percependo un'indennità di 350€ mensile, dal mese di gennaio 2025 di 500€,
• non vi è certezza di occupazione all'esito del corso anche a causa dell'età anagrafica, delle patologie insorte, della mancanza di titoli e delle esperienze che non ha potuto acquisire in costanza di matrimonio per dedicarsi alla famiglia;
• il ricorrente (che successivamente alla separazione ha anche ereditato una quota dell'immobile di famiglia) ha dichiarato, ma non provato, il peggioramento delle sue condizioni reddituali rispetto alla separazione non avendo depositato le dichiarazioni dei redditi del periodo della separazione, ma solo quelle degli ultimi tre anni,
• la documentazione medica prodotta dal non dimostra alcuna incidenza sulla Parte_1 sua capacità lavorativa;
• al momento della separazione, il ricorrente sosteneva il pagamento di un canone di locazione per la propria abitazione, circostanza oggi venuta meno, convivendo stabilmente con la sua compagna percettrice di reddito di inclusione e di assegno di mantenimento per la figlia nata dal suo precedente matrimonio;
il ha chiesto il rigetto della domanda deducendo il difetto di disparità economica atteso Parte_1
che:
• la sua situazione economica è peggiorata dalla separazione;
• la resistente è economicamente autosufficiente avendo svolto lavori come badante o come collaboratrice domestica;
• le sue attuali condizioni di salute, destinate a peggiorare ulteriormente, lo costringono a continui controlli medici, a sostenere continue spese ed a limitare la sua attività lavorativa di autista non potendo fare gli straordinari.
3 Ciò posto in merito alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I
n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non
4 si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ciò detto, vanno valutati i seguenti elementi in fatto, che inducono a ritenere fondata la domanda della resistente:
• la durata della convivenza matrimoniale dal 13.5.95 fino al 2017 , di circa 22anni;
• l'età della che aveva 51 anni all'epoca della separazione ed attualmente quasi 59 anni;
CP_1
• la mancanza di pregresse esperienze lavorative della in costanza di matrimonio;
CP_1
• Il ha depositato esclusivamente documentazione reddituale degli ultimi tre anni e Parte_1 deve pertanto ritenersi che l'attore ha solo affermato – e giammai provato - il peggioramento della sua capacità reddituale rispetto alla separazione quando peraltro sosteneva anche spese locative (vedi verbale del 25.3.25) ; ha solo affermato e giammai provato di sostenere spese sanitarie non coperte dal SSN a causa della patologia renale, e lo stesso ha solo affermato – e giammai provato senza neanche avanzare istanza istruttoria sul punto - che la CP_1 lavorerebbe come badante/collaboratrice domestica;
• Il ha solo asserito e giammai provato che la insufficienza renale cronica Parte_2 diagnosticatagli ha inciso sulle proprie entrate affermando anzi all'udienza del 25.3.25 ciò non ha però inciso attualmente sul mio lavoro perché a onor del vero io non lo ho proprio comunicato al datore di lavoro perché temo che altrimenti non mi consentirebbe più di lavorare con questi ritmi e con queste retribuzioni.
• E' incontestato che la non ha mai lavorato durante il lungo matrimonio ed invero le CP_1 parti concordavano il mantenimento in suo favore in sede separativa (nella misura di 500,00€);
• Il corso di formazione professionale, modestamente retribuito, fino al prossimo mese di aprile indicativo della doverosa attivazione post separativa della - pur se deve ritenersi, ai CP_1 fini che rilevano, che non si tradurrà in una sicura stabilizzazione lavorativa - impone di escludere un contegno deresponsabilizzante e attendista della convenuta.
• l'attuale assenza di redditi da lavoro della (ammessa anche al patrocinio a spese dello CP_1
Stato) trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, che l'ha vista relegata alla vita domestica,
• La va anche compensata in ragione dell'incontestabile ultraventennale contributo CP_1 prevalente all'accudimento della prole che la stessa ha offerto, consentendo al marito di
5 svolgere la attività di autista con trasferte fuori regione che necessariamente lo vedevano poco presente nella gestione ordinaria delle figlie;
• La presente decisione si adotta rebus sic stantibus e va da sé che l'eventuale occupazione lavorativa della e/o l'effettiva riduzione dei redditi del per l'aggravarsi CP_1 Parte_1 delle condizioni di salute potrà essere valutata a seguito di domanda di modifica delle statuizioni odierne
Il collegio ritiene che pertanto, rebus sic stantibus, va accolta la domanda riconoscendo alla convenuta l'assegno divorzile nella misura di 350 € mensili oltre adeguamento AT .
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo in favore dell'erario stante la provvisoria ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato calcolando Fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1
D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), e con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130
d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza - tramite applicativo - in ordine alla CP_2
liquidazione delle spese sostenute dalla parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e in Bacoli il 13.5.95 (atto n. 12 , P. II, S.A , anno Parte_1 CP_1
1995)
• determina in euro 350,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici AT,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
6 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta e per essa all'erario che liquida in complessivi euro € 1450,00, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16612 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARRO DANIELA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia indirizzo telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROMANI ANNAMARIA presso il quale elettivamente domicilia indirizzo telematico
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1
(senza alcuna determinazione accessoria e con vittoria di spese con attribuzione) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Bacoli il 13.5.95 (atto n. CP_1
12 , P. II, S.A , anno 1995 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 7.7.2017, era intervenuta separazione in forza di
1 sentenza RESA NEL PROCEDIMENTO 3526/17 RG .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate e (rispettivamente il 22.3.96 Per_1 Per_2
e 27.4.98 ) maggiorenni ed economicamente indipendenti .
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo: CP_1
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in 500,00€ mensili oltre adeguamento istat;
- riconoscere il proprio diritto alla percezione del 40% del TFR maturato fino alla data del divorzio dal , Parte_1
- vittoria di spese in favore dell'erario stante il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le parti comparivano in data 25.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
• non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
• rigettava le istanze istruttorie con ordinanza che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata;
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
• invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale;
• All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Preliminarmente si rileva che all'udienza del 25.3.25 il difensore della convenuta rinunciava alla domanda di attribuzione del 40% del TFR in mancanza dei presupposti stante la circostanza che il ancora presta attività lavorativa;
invero solo se il Tfr viene a maturare al momento della Parte_1
proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, il coniuge può legittimamente chiedere che gli venga riconosciuta una parte dello stesso anche nel medesimo giudizio divorzile. Ovviamente , nel caso in cui il diritto al Tfr sorga dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il coniuge divorziato potrà far valere il proprio diritto con un autonomo ricorso.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio giova evidenziare che la convenuta ha chiesto l'assegno divorzile deducendo che:
2 • sostiene interamente le spese di locazione di 550 € mensili oltre 50€ euro mensili per il condominio, non potendo più contare sul supporto economico delle figlie, che nel periodo della separazione convivevano con lei;
• ha debiti con l'Agenzia delle Entrate per contravvenzioni stradali commesse dal ricorrente in costanza di matrimonio, utilizzando un veicolo intestato a lei e tasse automobilistiche non pagate relative allo stesso veicolo.
• dopo la separazione, ha scoperto di essere affetta da diabete di tipo 2;
• ha percepito per un periodo il reddito di cittadinanza, che successivamente le è stato revocato e per tentare un reinserimento lavorativo, frequenta un corso di aggiornamento professionale della durata di un anno, che terminerà nel mese di aprile 2025 percependo un'indennità di 350€ mensile, dal mese di gennaio 2025 di 500€,
• non vi è certezza di occupazione all'esito del corso anche a causa dell'età anagrafica, delle patologie insorte, della mancanza di titoli e delle esperienze che non ha potuto acquisire in costanza di matrimonio per dedicarsi alla famiglia;
• il ricorrente (che successivamente alla separazione ha anche ereditato una quota dell'immobile di famiglia) ha dichiarato, ma non provato, il peggioramento delle sue condizioni reddituali rispetto alla separazione non avendo depositato le dichiarazioni dei redditi del periodo della separazione, ma solo quelle degli ultimi tre anni,
• la documentazione medica prodotta dal non dimostra alcuna incidenza sulla Parte_1 sua capacità lavorativa;
• al momento della separazione, il ricorrente sosteneva il pagamento di un canone di locazione per la propria abitazione, circostanza oggi venuta meno, convivendo stabilmente con la sua compagna percettrice di reddito di inclusione e di assegno di mantenimento per la figlia nata dal suo precedente matrimonio;
il ha chiesto il rigetto della domanda deducendo il difetto di disparità economica atteso Parte_1
che:
• la sua situazione economica è peggiorata dalla separazione;
• la resistente è economicamente autosufficiente avendo svolto lavori come badante o come collaboratrice domestica;
• le sue attuali condizioni di salute, destinate a peggiorare ulteriormente, lo costringono a continui controlli medici, a sostenere continue spese ed a limitare la sua attività lavorativa di autista non potendo fare gli straordinari.
3 Ciò posto in merito alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I
n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non
4 si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ciò detto, vanno valutati i seguenti elementi in fatto, che inducono a ritenere fondata la domanda della resistente:
• la durata della convivenza matrimoniale dal 13.5.95 fino al 2017 , di circa 22anni;
• l'età della che aveva 51 anni all'epoca della separazione ed attualmente quasi 59 anni;
CP_1
• la mancanza di pregresse esperienze lavorative della in costanza di matrimonio;
CP_1
• Il ha depositato esclusivamente documentazione reddituale degli ultimi tre anni e Parte_1 deve pertanto ritenersi che l'attore ha solo affermato – e giammai provato - il peggioramento della sua capacità reddituale rispetto alla separazione quando peraltro sosteneva anche spese locative (vedi verbale del 25.3.25) ; ha solo affermato e giammai provato di sostenere spese sanitarie non coperte dal SSN a causa della patologia renale, e lo stesso ha solo affermato – e giammai provato senza neanche avanzare istanza istruttoria sul punto - che la CP_1 lavorerebbe come badante/collaboratrice domestica;
• Il ha solo asserito e giammai provato che la insufficienza renale cronica Parte_2 diagnosticatagli ha inciso sulle proprie entrate affermando anzi all'udienza del 25.3.25 ciò non ha però inciso attualmente sul mio lavoro perché a onor del vero io non lo ho proprio comunicato al datore di lavoro perché temo che altrimenti non mi consentirebbe più di lavorare con questi ritmi e con queste retribuzioni.
• E' incontestato che la non ha mai lavorato durante il lungo matrimonio ed invero le CP_1 parti concordavano il mantenimento in suo favore in sede separativa (nella misura di 500,00€);
• Il corso di formazione professionale, modestamente retribuito, fino al prossimo mese di aprile indicativo della doverosa attivazione post separativa della - pur se deve ritenersi, ai CP_1 fini che rilevano, che non si tradurrà in una sicura stabilizzazione lavorativa - impone di escludere un contegno deresponsabilizzante e attendista della convenuta.
• l'attuale assenza di redditi da lavoro della (ammessa anche al patrocinio a spese dello CP_1
Stato) trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, che l'ha vista relegata alla vita domestica,
• La va anche compensata in ragione dell'incontestabile ultraventennale contributo CP_1 prevalente all'accudimento della prole che la stessa ha offerto, consentendo al marito di
5 svolgere la attività di autista con trasferte fuori regione che necessariamente lo vedevano poco presente nella gestione ordinaria delle figlie;
• La presente decisione si adotta rebus sic stantibus e va da sé che l'eventuale occupazione lavorativa della e/o l'effettiva riduzione dei redditi del per l'aggravarsi CP_1 Parte_1 delle condizioni di salute potrà essere valutata a seguito di domanda di modifica delle statuizioni odierne
Il collegio ritiene che pertanto, rebus sic stantibus, va accolta la domanda riconoscendo alla convenuta l'assegno divorzile nella misura di 350 € mensili oltre adeguamento AT .
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo in favore dell'erario stante la provvisoria ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato calcolando Fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1
D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), e con la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130
d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza - tramite applicativo - in ordine alla CP_2
liquidazione delle spese sostenute dalla parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e in Bacoli il 13.5.95 (atto n. 12 , P. II, S.A , anno Parte_1 CP_1
1995)
• determina in euro 350,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici AT,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
6 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta e per essa all'erario che liquida in complessivi euro € 1450,00, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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