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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/06/2024, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3881 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3881 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
BARBANENTE CARLO EMANUELE, elettivamente domiciliato in La Spezia, Via G.Doria n.74, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
BORSACCHI STEFANO e Avv. SANDRA BERRETTI, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via
Pasquale Paoli n.25, presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da accordo formulato all'udienza del 20.06.2024 nella quale sono spontaneamente comparsi.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 02.11.2022 il sig. chiedeva venisse pronunciata, alle condizioni Controparte_1 meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27.08.1998 con la sig.ra dalla cui unione è nato il giorno 15.02.1998 il figlio Controparte_2
, ormai maggiorenne ed autosufficiente. La sentenza sullo status di separazione è stata emessa Per_1 dal Tribunale di Pisa, n.38/2022, e pubblicata il 14.01.2022.
Si costituiva parte resistente in data 06.02.23, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., le parti depositavano le memorie e la causa veniva istruita.
Con sentenza n. 996/ 2023 pubblicata il 28.07.2023, il Tribunale, parzialmente, decidendo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.06.2024, con comparizione spontanea delle parti, le stesse davano atto di aver raggiunto un accordo come da atto depositato il 19.06.2024.
Il Presidente rel., ritenuta la causa matura per la decisione sulle conclusioni congiunte tra la parti, le quali rinunciavano ai termini per memorie, rimetteva la causa al Collegio per la sentenza, previa trasmissione degli atti al P.M.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma. E' stata, infatti, già emessa sentenza sullo status e pubblicata il 28.07.2023, n.996/2023, passata in giudicato.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti, recependo le seguenti condizioni concordate:
1) si impegna e si obbliga, entro e non oltre il termine di giorni quindici dal Controparte_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di questo Tribunale conforme alle conclusioni qui congiuntamente rassegnate ed alla quale le parti si impegnano a prestare immediata acquiescenza, a trasferire a che si impegna e si obbliga ad accettare, la propria quota indivisa Controparte_2 del 50% di proprietà (appartenendo già a l'altra quota del 50% di comproprietà) Controparte_2 dell'immobile sito in Pisa, Largo Catallo n.2, rappresentato al NCEU del Comune di Pisa al foglio
16, particelle 1331 sub 15 cat. A/2 classe 3 vani 4 e sul posto auto a servizio del medesimo immobile rappresentato al NCEU del Comune di Pisa al foglio 16 particella 1331 sub 30 cat. C/6, classe 2 mq
10;
2) alla data del 1 luglio 2024 rilascerà l'immobile di cui sopra, cessando di versare Controparte_1
l'indennità di occupazione, e depositerà presso il proprio legale le chiavi di accesso che verranno consegnate alla signora al momento del trasferimento della sua quota di proprietà ed a CP_2 condizione che si sia adempiuto al regolamento economico di cui al successivo punto 6; sempre adempirà in via esclusiva e totale, entro il 30 giugno 2024, al pagamento di tutti gli Controparte_1 oneri condominiali ordinari maturati e maturandi per l'immobile di cui sopra fino a detta data, e di quelli straordinari, maturati sempre a tale data, in misura pari al 50%;
2)bis entro e non oltre la stessa data del 30 giugno 2024, trasferirà la propria Controparte_1 residenza da Pisa, via Borodin n.5, dove ancora attualmente risulta, in luogo diverso, anche rispetto all'attuale domicilio di Pisa, largo Catallo n.2; entro il 28 giugno 2024 le parti, a mezzo di rispettivi delegati, provvederanno al sopralluogo nell'immobile di Pisa, Largo Catallo n.2, alla ricognizione dei beni mobili ivi presenti ed alla rilevazione dei dati delle utenze a quella data;
3) dichiara di rinunciare, come rinuncia, alle domande tutte, ed ai relativi diritti ed Controparte_1 azioni, proposte nel giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al N.R.G. 1280/2022 con le quali in particolare ha chiesto la condanna di a restituire ad esso Controparte_2 [...] la somma di euro 59.000,00 ovvero la condanna sempre di a CP_1 Controparte_2 restituire alla comunione la somma di euro 118.000,00, in entrambi i casi oltre interessi moratori, spese ed accessori, il tutto nascente da un conto corrente bancario cointestato tra i coniugi già acceso,
e poi estinto, presso la;
Controparte_3
4) sempre dichiara di rinunciare, come rinuncia, a qualsivoglia diritto e pretesa Controparte_1 avente ad oggetto beni mobili, quali e quanti essi siano, di asserita sua proprietà esclusiva o comune con l'ex coniuge e che siano ancora presenti nelle residenze di Pisa, via Borodin n.5, di Pisa, Largo
Catallo n.2, di Marina di Pisa, via dell'Ordine di S. Stefano n.60 e via di Gualduccio n.24 con annesso garage , garantendo altresì per eventuali rivendicazioni sui beni mobili da parte Controparte_2 del Centro Congressi Internazionale srl;
5) dichiara di rinunciare, come rinuncia definitivamente, alla domanda ed alla Controparte_2 relativa azione di addebito della separazione personale, nonché a qualsiasi altra azione e/o diritto da essa domanda derivante e/o connesso, proposta nel giudizio iscritto al N.R.G. 4402/2020 ancora pendente dinanzi a questo Tribunale così come rinuncia definitivamente ed incondizionatamente alle domande ed alle relative azioni di contenuto economico di richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento formulate in detto giudizio e nel presente, riconoscendo di essere, dal punto di vista economico, autosufficiente;
6) sempre contemporaneamente e contestualmente al trasferimento in suo Controparte_2 favore a mezzo di atto notarile da parte di della quota di comproprietà sugli Controparte_1 immobili di cui al punto 1) che precede ed alla parimenti contemporanea e contestuale sua immissione nel possesso esclusivo degli stessi, verserà e corrisponderà a a saldo, stralcio e Controparte_1 transazione per i titoli tutti di cui ai punti 3 e 4 che precedono e comunque a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia altra pretesa anche se ad oggi non conosciuta, la complessiva ed omnicomprensiva somma di euro 92.870,00 (novantaduemilaottocentosettanta/00), restando ad esclusivo carico della stessa gli onorari del notaio e gli altri oneri, imposte e Controparte_2 tasse derivanti dal trasferimento immobiliare di competenza della sola parte cessionaria;
7) la causa pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritta al N.R.G. 4402/2020 (Dott.sa Spina;
prossima udienza il 27/6/2024) sarà abbandonata ex art.309 c.p.c. con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio e valendo la sottoscrizione del presente verbale da parte dei rispettivi difensori come rinuncia al beneficio di cui al'art.13 L.P.F.;
8) la causa pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritta al N.R.G. 1280/2022 (Dott. Pruneti;
prossima udienza 9 ottobre 2024) sarà abbandonata ex art.309 c.p.c. con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ivi comprese le spese della svolta CTU, e valendo la sottoscrizione del presente verbale da parte dei rispettivi difensori come rinuncia al beneficio di cui all'art.13 L.P.F.;
9) e per tutto quanto precede, ed in particolare per il Controparte_1 Controparte_2 trasferimento immobiliare e per la dazione della somma di cui al punto 6 che precede, chiedono ed invocano i benefici fiscali di cui all'art.19 legge 6 marzo 1987 n.74 e di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999, trattandosi di operazioni finalizzate alla complessiva e definitiva regolamentazione e sistemazione dei rapporti economico patrimoniali nell'ambito della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) le spese legali di assistenza giudiziale e stragiudiziale sono tra le parti integralmente compensate e la sottoscrizione del verbale di udienza del 20.06.2024 da parte dei rispettivi procuratori e difensori avviene anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 L.P.F.
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/06/2024
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3881 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
BARBANENTE CARLO EMANUELE, elettivamente domiciliato in La Spezia, Via G.Doria n.74, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
BORSACCHI STEFANO e Avv. SANDRA BERRETTI, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via
Pasquale Paoli n.25, presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da accordo formulato all'udienza del 20.06.2024 nella quale sono spontaneamente comparsi.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 02.11.2022 il sig. chiedeva venisse pronunciata, alle condizioni Controparte_1 meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27.08.1998 con la sig.ra dalla cui unione è nato il giorno 15.02.1998 il figlio Controparte_2
, ormai maggiorenne ed autosufficiente. La sentenza sullo status di separazione è stata emessa Per_1 dal Tribunale di Pisa, n.38/2022, e pubblicata il 14.01.2022.
Si costituiva parte resistente in data 06.02.23, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., le parti depositavano le memorie e la causa veniva istruita.
Con sentenza n. 996/ 2023 pubblicata il 28.07.2023, il Tribunale, parzialmente, decidendo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.06.2024, con comparizione spontanea delle parti, le stesse davano atto di aver raggiunto un accordo come da atto depositato il 19.06.2024.
Il Presidente rel., ritenuta la causa matura per la decisione sulle conclusioni congiunte tra la parti, le quali rinunciavano ai termini per memorie, rimetteva la causa al Collegio per la sentenza, previa trasmissione degli atti al P.M.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento ricorrendo gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e della l. 107/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma. E' stata, infatti, già emessa sentenza sullo status e pubblicata il 28.07.2023, n.996/2023, passata in giudicato.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti, recependo le seguenti condizioni concordate:
1) si impegna e si obbliga, entro e non oltre il termine di giorni quindici dal Controparte_1 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di questo Tribunale conforme alle conclusioni qui congiuntamente rassegnate ed alla quale le parti si impegnano a prestare immediata acquiescenza, a trasferire a che si impegna e si obbliga ad accettare, la propria quota indivisa Controparte_2 del 50% di proprietà (appartenendo già a l'altra quota del 50% di comproprietà) Controparte_2 dell'immobile sito in Pisa, Largo Catallo n.2, rappresentato al NCEU del Comune di Pisa al foglio
16, particelle 1331 sub 15 cat. A/2 classe 3 vani 4 e sul posto auto a servizio del medesimo immobile rappresentato al NCEU del Comune di Pisa al foglio 16 particella 1331 sub 30 cat. C/6, classe 2 mq
10;
2) alla data del 1 luglio 2024 rilascerà l'immobile di cui sopra, cessando di versare Controparte_1
l'indennità di occupazione, e depositerà presso il proprio legale le chiavi di accesso che verranno consegnate alla signora al momento del trasferimento della sua quota di proprietà ed a CP_2 condizione che si sia adempiuto al regolamento economico di cui al successivo punto 6; sempre adempirà in via esclusiva e totale, entro il 30 giugno 2024, al pagamento di tutti gli Controparte_1 oneri condominiali ordinari maturati e maturandi per l'immobile di cui sopra fino a detta data, e di quelli straordinari, maturati sempre a tale data, in misura pari al 50%;
2)bis entro e non oltre la stessa data del 30 giugno 2024, trasferirà la propria Controparte_1 residenza da Pisa, via Borodin n.5, dove ancora attualmente risulta, in luogo diverso, anche rispetto all'attuale domicilio di Pisa, largo Catallo n.2; entro il 28 giugno 2024 le parti, a mezzo di rispettivi delegati, provvederanno al sopralluogo nell'immobile di Pisa, Largo Catallo n.2, alla ricognizione dei beni mobili ivi presenti ed alla rilevazione dei dati delle utenze a quella data;
3) dichiara di rinunciare, come rinuncia, alle domande tutte, ed ai relativi diritti ed Controparte_1 azioni, proposte nel giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al N.R.G. 1280/2022 con le quali in particolare ha chiesto la condanna di a restituire ad esso Controparte_2 [...] la somma di euro 59.000,00 ovvero la condanna sempre di a CP_1 Controparte_2 restituire alla comunione la somma di euro 118.000,00, in entrambi i casi oltre interessi moratori, spese ed accessori, il tutto nascente da un conto corrente bancario cointestato tra i coniugi già acceso,
e poi estinto, presso la;
Controparte_3
4) sempre dichiara di rinunciare, come rinuncia, a qualsivoglia diritto e pretesa Controparte_1 avente ad oggetto beni mobili, quali e quanti essi siano, di asserita sua proprietà esclusiva o comune con l'ex coniuge e che siano ancora presenti nelle residenze di Pisa, via Borodin n.5, di Pisa, Largo
Catallo n.2, di Marina di Pisa, via dell'Ordine di S. Stefano n.60 e via di Gualduccio n.24 con annesso garage , garantendo altresì per eventuali rivendicazioni sui beni mobili da parte Controparte_2 del Centro Congressi Internazionale srl;
5) dichiara di rinunciare, come rinuncia definitivamente, alla domanda ed alla Controparte_2 relativa azione di addebito della separazione personale, nonché a qualsiasi altra azione e/o diritto da essa domanda derivante e/o connesso, proposta nel giudizio iscritto al N.R.G. 4402/2020 ancora pendente dinanzi a questo Tribunale così come rinuncia definitivamente ed incondizionatamente alle domande ed alle relative azioni di contenuto economico di richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento formulate in detto giudizio e nel presente, riconoscendo di essere, dal punto di vista economico, autosufficiente;
6) sempre contemporaneamente e contestualmente al trasferimento in suo Controparte_2 favore a mezzo di atto notarile da parte di della quota di comproprietà sugli Controparte_1 immobili di cui al punto 1) che precede ed alla parimenti contemporanea e contestuale sua immissione nel possesso esclusivo degli stessi, verserà e corrisponderà a a saldo, stralcio e Controparte_1 transazione per i titoli tutti di cui ai punti 3 e 4 che precedono e comunque a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia altra pretesa anche se ad oggi non conosciuta, la complessiva ed omnicomprensiva somma di euro 92.870,00 (novantaduemilaottocentosettanta/00), restando ad esclusivo carico della stessa gli onorari del notaio e gli altri oneri, imposte e Controparte_2 tasse derivanti dal trasferimento immobiliare di competenza della sola parte cessionaria;
7) la causa pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritta al N.R.G. 4402/2020 (Dott.sa Spina;
prossima udienza il 27/6/2024) sarà abbandonata ex art.309 c.p.c. con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio e valendo la sottoscrizione del presente verbale da parte dei rispettivi difensori come rinuncia al beneficio di cui al'art.13 L.P.F.;
8) la causa pendente dinanzi a questo Tribunale ed iscritta al N.R.G. 1280/2022 (Dott. Pruneti;
prossima udienza 9 ottobre 2024) sarà abbandonata ex art.309 c.p.c. con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ivi comprese le spese della svolta CTU, e valendo la sottoscrizione del presente verbale da parte dei rispettivi difensori come rinuncia al beneficio di cui all'art.13 L.P.F.;
9) e per tutto quanto precede, ed in particolare per il Controparte_1 Controparte_2 trasferimento immobiliare e per la dazione della somma di cui al punto 6 che precede, chiedono ed invocano i benefici fiscali di cui all'art.19 legge 6 marzo 1987 n.74 e di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999, trattandosi di operazioni finalizzate alla complessiva e definitiva regolamentazione e sistemazione dei rapporti economico patrimoniali nell'ambito della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) le spese legali di assistenza giudiziale e stragiudiziale sono tra le parti integralmente compensate e la sottoscrizione del verbale di udienza del 20.06.2024 da parte dei rispettivi procuratori e difensori avviene anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 L.P.F.
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/06/2024
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori