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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
con sede legale in Agropoli, Via Magellano, 19, P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Milite, elettivamente domiciliata in Agropoli, Corso
Armando Diaz, 67;
parte attrice
E
, C.F. , nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]alla via prof. Luigi Di Donato;
parte convenuta contumace
NONCHE'
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...]alla via prof. Luigi Di Donato;
parte convenuta contumace
CONCLUSIONI Per parte attrice, come da verbale di causa del 9.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 in giudizio le signore e , esponendo, in punto di fatto Controparte_1 Controparte_2
e di diritto che: 1) con contratto preliminare di compravendita del 29.11.2016 le signore e si obbligarono a cedere al sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
nella qualità di legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Pt_2
Unico della Società il quale prometteva di acquistare per sé o per Parte_1 persona da nominare, la quota di loro proprietà, ossia la “Quota 2” della consistenza immobiliare sita nel Comune di Castellabate, località Longhe, meglio specificato in atti;
2) il prezzo degli immobili promessi in vendita con il contratto era di comune accordo tra le parti stabilito nella somma complessiva di € 60.000,00, somma che la si impegnava a corrispondere nei termini e nei modi indicati;
3) le Parte_1 parti pattuivano, altresì, che l'atto pubblico di compravendita sarebbe stato stipulato entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 10 (complessivo acquisto del sig. nella qualità, dell'intero restante fabbricato); Pt_2
4) con successiva scrittura privata del 15.02.2020, le parti pattuivano il nuovo e definitivo prezzo di vendita degli immobili in oggetto nella somma di € 46.000,00, in luogo e sostituzione del precedente, ed, inoltre, pattuivano la rinuncia alla condizione sospensiva di cui all'art. 10, ed, infine, che l'atto pubblico di compravendita doveva essere stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2022; 5) che la parte promittente venditrice non si era più attivata per regolarizzare tutta la documentazione utile e necessaria per la stipula dell'atto pubblico. Per tutte tali motivazioni la società ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti richieste: “in via principale, accertare e dichiarare autentiche le sottoscrizioni delle sigg.re e apposte al contratto Controparte_1 Controparte_2 preliminare di vendita del 29 novembre 2016, ed alla successiva scrittura privata integrativa e modificativa del 15 febbraio 2020 stipulate con la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig.
[...]
e, per l'effetto: a) ai sensi dell'art. 2932 c.c., emettere sentenza che Pt_2 produca gli effetti del contratto non concluso e che trasferisca, previo versamento della residua parte del prezzo di vendita, in favore della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig. , Parte_2 la piena proprietà della quota nella titolarità delle medesime sigg.re e Controparte_1
della consistenza immobiliare sita nel Comune di Castellabate, Controparte_2 località Longhe, censita nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 11, particella
906, costituita da piena proprietà di porzione del piano seminterrato indicata con il sub 3, per mq. 42,78 e per mq. 28,66 e di porzione di piano terra, indicata con il sub
3 della s.u. mq. 25,92, con diritto per l'attributario di ricevere a titolo di conguaglio la somma di euro 13.715,72, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, dall'attributario della quota 1, e comunque meglio descritta in premessa alla lettera
a), il tutto libero da vizi pregiudizievoli, gravami ipotecari e diritti di terzi, con consequenziale condanna al rilascio, libero e vuoto da persone e cose, in favore dell'attrice; b) emettere ogni consequenziale ed opportuno provvedimento;
c) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno con esonero del Conservatore da ogni responsabilità nonché la voltura della stessa presso l'UTE di Salerno;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.F. oltre IVA e CNA come per legge”.
Le convenute rimanevano contumaci nonostante la regolare notifica. Dopo una serie di rinvii per bonario componimento, all'udienza del 9.1.2025, parte attrice dava atto dell'intervenuta stipula dell'atto di compravendita fra le parti in causa, per cui chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa veniva quindi trattenuta in decisione previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente controversia, conformemente a quanto richiesto da parte attrice.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). Nella specie, all'udienza che precede, la sola parte costituita ha evidenziato la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta stipula dell'atto pubblico di vendita, oggetto del presente giudizio.
E tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ciò posto occorre adesso provvedere sulla spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante, cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442).
In relazione alle spese del giudizio appaiono sussistere giusti motivi, stante anche la richiesta in tal senso, per compensare interamente le stesse tra le parti ed, in considerazione della contumacia delle convenute, dichiarare le stesse irripetibili.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discenderà la necessità di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come sollecitato dalla stessa parte attrice.
Sul punto è appena il caso di ricordare, che la Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (v. Cass. 30 aprile 1997 n.
304; Cass. 4 maggio 1994 n. 4331).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle signore e;
Controparte_1 Controparte_2
2) dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla presente controversia;
3) dichiara irripetibili le spese stante la contumacia delle convenute;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Salerno, in data 25.11.2020
(presentazione nr. 23) al n. 38928 Registro generale ed al n. 29815 Registro particolare.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 13.1.2025
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
con sede legale in Agropoli, Via Magellano, 19, P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Milite, elettivamente domiciliata in Agropoli, Corso
Armando Diaz, 67;
parte attrice
E
, C.F. , nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...]alla via prof. Luigi Di Donato;
parte convenuta contumace
NONCHE'
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente in [...]alla via prof. Luigi Di Donato;
parte convenuta contumace
CONCLUSIONI Per parte attrice, come da verbale di causa del 9.1.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto Parte_1 in giudizio le signore e , esponendo, in punto di fatto Controparte_1 Controparte_2
e di diritto che: 1) con contratto preliminare di compravendita del 29.11.2016 le signore e si obbligarono a cedere al sig. Controparte_1 Controparte_2 [...]
nella qualità di legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Pt_2
Unico della Società il quale prometteva di acquistare per sé o per Parte_1 persona da nominare, la quota di loro proprietà, ossia la “Quota 2” della consistenza immobiliare sita nel Comune di Castellabate, località Longhe, meglio specificato in atti;
2) il prezzo degli immobili promessi in vendita con il contratto era di comune accordo tra le parti stabilito nella somma complessiva di € 60.000,00, somma che la si impegnava a corrispondere nei termini e nei modi indicati;
3) le Parte_1 parti pattuivano, altresì, che l'atto pubblico di compravendita sarebbe stato stipulato entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'art. 10 (complessivo acquisto del sig. nella qualità, dell'intero restante fabbricato); Pt_2
4) con successiva scrittura privata del 15.02.2020, le parti pattuivano il nuovo e definitivo prezzo di vendita degli immobili in oggetto nella somma di € 46.000,00, in luogo e sostituzione del precedente, ed, inoltre, pattuivano la rinuncia alla condizione sospensiva di cui all'art. 10, ed, infine, che l'atto pubblico di compravendita doveva essere stipulato entro e non oltre il 31 dicembre 2022; 5) che la parte promittente venditrice non si era più attivata per regolarizzare tutta la documentazione utile e necessaria per la stipula dell'atto pubblico. Per tutte tali motivazioni la società ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti richieste: “in via principale, accertare e dichiarare autentiche le sottoscrizioni delle sigg.re e apposte al contratto Controparte_1 Controparte_2 preliminare di vendita del 29 novembre 2016, ed alla successiva scrittura privata integrativa e modificativa del 15 febbraio 2020 stipulate con la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig.
[...]
e, per l'effetto: a) ai sensi dell'art. 2932 c.c., emettere sentenza che Pt_2 produca gli effetti del contratto non concluso e che trasferisca, previo versamento della residua parte del prezzo di vendita, in favore della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore ed Amministratore Unico sig. , Parte_2 la piena proprietà della quota nella titolarità delle medesime sigg.re e Controparte_1
della consistenza immobiliare sita nel Comune di Castellabate, Controparte_2 località Longhe, censita nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 11, particella
906, costituita da piena proprietà di porzione del piano seminterrato indicata con il sub 3, per mq. 42,78 e per mq. 28,66 e di porzione di piano terra, indicata con il sub
3 della s.u. mq. 25,92, con diritto per l'attributario di ricevere a titolo di conguaglio la somma di euro 13.715,72, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, dall'attributario della quota 1, e comunque meglio descritta in premessa alla lettera
a), il tutto libero da vizi pregiudizievoli, gravami ipotecari e diritti di terzi, con consequenziale condanna al rilascio, libero e vuoto da persone e cose, in favore dell'attrice; b) emettere ogni consequenziale ed opportuno provvedimento;
c) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno con esonero del Conservatore da ogni responsabilità nonché la voltura della stessa presso l'UTE di Salerno;
2) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.F. oltre IVA e CNA come per legge”.
Le convenute rimanevano contumaci nonostante la regolare notifica. Dopo una serie di rinvii per bonario componimento, all'udienza del 9.1.2025, parte attrice dava atto dell'intervenuta stipula dell'atto di compravendita fra le parti in causa, per cui chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa veniva quindi trattenuta in decisione previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente controversia, conformemente a quanto richiesto da parte attrice.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). Nella specie, all'udienza che precede, la sola parte costituita ha evidenziato la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta stipula dell'atto pubblico di vendita, oggetto del presente giudizio.
E tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Ciò posto occorre adesso provvedere sulla spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante, cfr. Cass. Civ. I, 28.3.2001, n. 4442).
In relazione alle spese del giudizio appaiono sussistere giusti motivi, stante anche la richiesta in tal senso, per compensare interamente le stesse tra le parti ed, in considerazione della contumacia delle convenute, dichiarare le stesse irripetibili.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discenderà la necessità di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come sollecitato dalla stessa parte attrice.
Sul punto è appena il caso di ricordare, che la Suprema Corte ha avuto modo più volte di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia, espressamente prevista dalla detta norma (v. Cass. 30 aprile 1997 n.
304; Cass. 4 maggio 1994 n. 4331).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle signore e;
Controparte_1 Controparte_2
2) dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla presente controversia;
3) dichiara irripetibili le spese stante la contumacia delle convenute;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Salerno, in data 25.11.2020
(presentazione nr. 23) al n. 38928 Registro generale ed al n. 29815 Registro particolare.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 13.1.2025
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa