Sentenza 26 gennaio 1988
Massime • 2
L'art. 2119, secondo comma, cod. civ., prevedendo che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda, pone una deroga al diritto di entrambe le parti di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro quando si verifica un fatto che non ne consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria, in quanto esclude che le indicate procedure concorsuali, che denotano un'obiettiva ed insuperabile situazione di crisi aziendale, possano assurgere a causa automatica di risoluzione del rapporto ed onera la parte - rispettivamente curatore o liquidatore e lavoratore - del prescritto preavviso (salve le limitazioni imposte dalle sopravvenute leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970). Peraltro, tale deroga non esclude la Rilevanza, allo stesso fine, di inadempienze del datore di lavoro (nei confronti del dipendente) anteriori o successive alla detta procedura, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore, che adduce a giusta causa l'inadempimento della controparte (sottoposta poi a procedura concorsuale) in ordine alla principale obbligazione di corrispondere la retribuzione pattuita, non possono considerarsi comprese nel divieto posto dalla norma in oggetto, trovando esse la loro causa non nella procedura stessa ma nella precedente inadempienza del datore di lavoro. ( V 2637/66, mass n 325067).*
La mancata corresponsione della retribuzione che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione) - configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. l'applicabilità sia della disciplina generale che della specifica norma citata non è esclusa dall'appartenenza del lavoratore alla categoria dirigenziale (dal momento che i dirigenti, ancorché immediati collaboratori dell'imprenditore, sono pur sempre lavoratori subordinati, la cui opera è in funzione tipicamente corrispettiva della retribuzione), mentre è irrilevante, a fronte dell'accertato grave inadempimento della controparte, il motivo per cui il lavoratore sia eventualmente indotto al recesso (nella specie, prospettiva di un'immediata assunzione in altro posto di lavoro). ( V 5072/84, mass n 436879; ( V 5072/84, mass n 436880; ( V 6599/83, mass n 431322; ( V 3222/80, mass n 407010; ( V 2818/69, mass n 342611; ( V 2062/62, mass n 253205).*
Commentario • 1
- 1. Posso licenziarmi subito per mancato pagamento dello stipendio?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1988, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1988 |
Testo completo
L'art. 2119, secondo comma, cod. civ., prevedendo che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda, pone una deroga al diritto di entrambe le parti di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro quando si verifica un fatto che non ne consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria, in quanto esclude che le indicate procedure concorsuali, che denotano un'obiettiva ed insuperabile situazione di crisi aziendale, possano assurgere a causa automatica di risoluzione del rapporto ed onera la parte - rispettivamente curatore o liquidatore e lavoratore - del prescritto preavviso (salve le limitazioni imposte dalle sopravvenute leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970). Peraltro, tale deroga non esclude la Rilevanza, allo stesso fine, di inadempienze del datore di lavoro (nei confronti del dipendente) anteriori o successive alla detta procedura, con la conseguenza che le dimissioni del lavoratore, che adduce a giusta causa l'inadempimento della controparte (sottoposta poi a procedura concorsuale) in ordine alla principale obbligazione di corrispondere la retribuzione pattuita, non possono considerarsi comprese nel divieto posto dalla norma in oggetto, trovando esse la loro causa non nella procedura stessa ma nella precedente inadempienza del datore di lavoro. ( V 2637/66, mass n 325067).*