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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 546/2023 R.G.L. e vertente
TRA
P.VA ) in persona del suo amministratore unico Parte_1 P.VA_1
l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Guarnieri;
Parte_2
-appellante-
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, la cui difesa e rappresentanza è curata dagli Avvocati Ettore
Triolo, Valeria Grandizio, Dario Adornato, Angelo Labrini e Angela Fazio
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.07.2021 la ha convenuto in giudizio Parte_1
l' avanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro - con azioni di accertamento CP_1 negativo volte all'annullamento degli atti di diffida e messa in mora per il recupero dei contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95, con riferimento alla posizione dei lavoratori e per gli anni 2015-2016. Parte_2 Persona_1
Conseguentemente, ha chiesto di dichiarare la nullità o l'illegittimità degli atti emessi dall' nei confronti della con ogni ulteriore e conseguenziale CP_1 Parte_1
decisione; in via subordinata, di dichiarare comunque non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' con ogni ulteriore e conseguenziale decisione;
condannare l' CP_1 CP_1
al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In particolare, l'azienda ha eccepito la nullità degli atti di diffida e messa in mora per illogicità opponendo, al riguardo, di aver operato correttamente recependo e considerando, in sede di denunzia contributiva, le comunicazioni presentate dai dipendenti Parte_2
e , con le quali i predetti lavoratori hanno chiesto l'applicazione del
[...] Persona_1
massimale annuo di contribuzione a seguito di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge 335/95, art. 1, co.23. Ha rilevato che una volta esercitata l'opzione
(irrevocabile), il datore di lavoro è dunque tenuto all'applicazione del regime contributivo indicato dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95. Ciò oltre a costituire la logica conseguenza della disciplina normativa in esame (il cui scopo sarebbe vanificato laddove fosse possibile per il datore di lavoro rifiutarsi di applicare il regime opzionato dal suo dipendente), emerge altresì chiaramente anche dalle Circolari n. 209 del 2015 e n. 177 del
1996, le quali precisano la sussistenza dell'obbligo da parte del datore di lavoro, a seguito della richiesta del lavoratore, di applicare il regime contributivo previsto al raggiungimento del massimale. Ha precisato di avere correttamente applicato il regime contributivo previsto dalla normativa, non versando ulteriori contributi una volta raggiunto il massimale retributivo sopra indicato con ciò adempiendo a quanto prescritto dalle norme anche di natura regolamentare. Infine, ha eccepito, altresì, che non è rinvenibile nella normativa di riferimento alcuna disposizione che preveda la necessità (o anche l'onere ovvero l'obbligo) di una ratifica dell'opzione esercitata dal lavoratore e che dalla normativa a non emerge quindi a carico del datore di lavoro alcun altro obbligo o onere, nè è prevista alcuna ratifica o comunicazione a cui il datore di lavoro sia obbligato per legge.
Sotto tale profilo, ha evidenziato che la stessa a seguito della scelta operata dai suoi dipendenti ha conformemente compilato il c.d. In conseguenza di ciò, alla voce Pt_3
non risulta più la sottovoce , ma le “sottovoci” e , le quali si attivano, appunto, solo in presenza del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva, il quale a sua volta presuppone l'esercizio da parte del lavoratore dell'opzione con scelta del sistema;
di conseguenza anche laddove si dovesse ritenere sussistente la necessità della ratifica, dovrebbe potersi ritenere che l' per come compilato e trasmesso all' abbia messo l' nella Pt_3 CP_1 CP_1 piena conoscenza legale (o comunque reso conoscibile) l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e, poiché, non è stata ovviamente prevista alcuna forma solenne, può ritenersi tale atto equipollente a quello di una ratifica.
Ha allegato che, a seguito degli atti di diffida pervenuti all'azienda, in data 19/01/2021 i lavoratori hanno inviato a mezzo PEC all' la Comunicazione di avvenuto esercizio del CP_1
diritto di Opzione al Sistema Contributivo ai sensi della Legge n. 335/1995 a far data dal
03/06/2015, tramite apposita Comunicazione presentata al datore di lavoro (in assenza di normativa che, nel 2015, ne dettasse le modalità di comunicazione, da parte del lavoratore/contribuente, e convalida, da parte dell' chiedendo, altresì di ratificare, CP_1
ove necessario, dal 03/06/2015, l'esercizio di opzione al sistema contributivo e che di tale atto l non ha tenuto alcun conto. CP_1
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando, in CP_1 sintesi, che non risultava presentata dai dipendenti dell'azienda ricorrente, Parte_2
e , alcuna istanza per il valido esercizio dell'opzione per il sistema
[...] Persona_1
contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, Legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall' CP_1
Con sentenza n. 1470/2023, pubblicata in data 19.09.2023, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul ricorso principale, iscritto al n. R.G. 2721/2021 nonché su quelli riuniti successivamente iscritti ai nn. 2996/22, 2997/22, 3976/22 e 4226/22, ha rigettato i predetti ricorsi sulla scorta della seguente motivazione: “ La vicenda riguarda due lavoratori della ricorrente ( e che in ragione del superamento del massimale Parte_2 Persona_1 contributivo dal 2015 , con rispettivi atti del 3.6.2015 avevano dichiarato all'azienda, avendo i requisiti di anzianità di accredito , di voler optare , ai sensi dell'art.1 co.23 legge 335/95 , per il sistema contributivo avvalendosi quindi del beneficio di applicazione del massimale contributivo. Non risulta CP_ però che tale opzione fatta nel 2015 sia stata presentata e comunicata all' mentre solo nel gennaio CP_ 2021 risulta comunicata all' la loro opzione per il sistema contributivo. Ad avviso del decidente CP_ CP_ la tesi dell' è fondata . In mancanza di istanza all' di opzione per il sistema contributivo, nessun effetto poteva aver la sola comunicazione dell'opzione fatta all'azienda . A tale fine occorre verificare il dato normativo e verificare se è sufficiente per applicare il massimale annuo previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95 la sola domanda all'azienda di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della L.335/93, art.1 c. 23.
Al riguardo l'art 1 co. 23 legge 335/95 disponeva :
< 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.>
Alla detta norma si coordina l'art. 2, comma 18, legge cit. ai sensi del quale <<..Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>.
L'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito espressamente che: “Il comma
18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda>.
Per l'art 1 co. 23 cit. è indispensabile una dichiarazione di opzione da parte del lavoratore e non può CP_ che essere una dichiarazione da inoltrare all' quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico . L'opzione è un fatto costitutivo del diritto per aver diritto ad applicare il massimale perché dal suo esercizio la legge fa decorrere gli effetti futuri ma non retroattivi. L'opzione non può essere un fatto che rimanga all'interno del rapporto lavoratore - CP_ datore . In una materia in cui l' è soggetto titolare del diritto alla contribuzione e tenuto alla determinazione del trattamento pensionistico del lavoratore, è insito nella funzione della opzione ritenere che l'opzione – fatto costitutivo del diritto – non possa rimanere ignota all'istituto ma, perché abbia efficacia, debba essere manifestata all'Ente.
In disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente (ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione CP_ discrezionale dell'ente), resta imprescindibile che l'opzione debba vedere destinatario l' e per aver effetto debba a questo essere comunicata, pena la inefficacia retroattiva.
D'altra parte nel nostro ordinamento in materia previdenziale vige il principio generale della domanda amministrativa e si afferma che, al riguardo, deve premettersi che la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento, che - oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze - risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016); che, una volta interpretata negli anzidetti termini la funzione della domanda amministrativa, risulta consequenziale ritenere che essa appartenga all'ampio genus degli atti ricettizi, ossia di quegli atti per la cui efficacia si richiede che vengano portati a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), tanto dovendo inferirsi in relazione alla funzione che alla domanda è conferita nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento del beneficio previdenziale o assistenziale e, in specie, in relazione al suo precipuo effetto di determinare nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere su di essa > Cass sez lav.41571/2021. CP_ L'opzione dei due lavoratori invece risulta comunicata all' solo nel gennaio 2021 per cui non può produrre effetti per i periodi contributivi precedenti. Né può valere il fatto che tale situazione risultasse dai modelli UNIEMENS presentati nel corso degli anni. Gli sono atti del Pt_3 datore e riguardano solo i flussi informativi sulle retribuzioni erogate ai dati dipendenti ma non possono valere a sostituire una dichiarazione strettamente personale del lavoratore e che deve contenere un inequivoco contenuto volto a palesare la volontà di opzione, che è pure irreversibile. Ne discende allora l'infondatezza della domanda”.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo l'erronea Parte_1 ricostruzione e valutazione dei fatti fornita dal Tribunale ai fini del decidere.
In particolare, l'appellante ha ribadito la legittimità del proprio operato atteso che, a fronte della dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto all'applicazione del regime contributivo indicato dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come espressamente previsto dalla circolare n. 177 la quale nel caso in esame assume particolare rilievo, CP_1
posto che fornisce anche spiegazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e sugli obblighi a carico del datore di lavoro. Ha contestato, altresì, la circostanza, posta a fondamento della decisione, della mancata conoscenza da parte dell' CP_1 dell'esercizio dell'opzione atteso che, anche attraverso i dati l' era Pt_3 CP_1
perfettamente a conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'opzione; evidenzia che alla data dei fatti di cui si discute, non era rinvenibile nella normativa di riferimento alcuna disposizione che abbia previsto la necessità (o anche l'onere ovvero l'obbligo) di una ratifica dell'opzione esercitata dal lavoratore.
Ha eccepito anche che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'attribuire valore dirimente alla necessità di una domanda amministrativa da parte dei lavoratori, affinché
l'opzione possa essere considerata efficace, omettendo, tuttavia, di spiegare per quale ragione giuridica e legale, ciò avrebbe determinato una responsabilità in capo al datore di lavoro giustificativa non solo della richiesta di pagamento degli ulteriori contributi, ma anche delle sanzioni atteso che l'applicazione delle sanzioni presuppone la necessità di individuare una responsabilità da parte dell'azienda che deve necessariamente consistere nella violazione di una norma di legge.
Si è costituito l' per difendersi, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto richiamando anche la discussione orale tenutasi in data 28/2/2025. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 08.07.2025
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
L'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, dispone che << …omissis. Ai medesimi lavoratori
è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>>.
Prevedendo, la stessa legge, all'art. 2, comma 18, che < contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>. Massimale rideterminato, anno per anno, attraverso circolari CP_1
Ne consegue che al raggiungimento del massimale retributivo, il datore di lavoro non deve più versare gli ulteriori contributi previdenziali le cui somme dovranno essere corrisposte al lavoratore integrandone la retribuzione.
In buona sostanza, con l'esercizio di tale diritto il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo in luogo di una maggiore retribuzione ovviamente soggetta a tassazione.
Non vi è, quindi, alcun beneficio previdenziale conseguibile attraverso l'esercizio dell'opzione, né per il lavoratore, nè per il datore di lavoro quest'ultimo sempre tenuto ad attribuire lo stesso importo sebbene sotto forma di retribuzione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, ai fini dell'esercizio dell'opzione non è necessaria una domanda, la quale ha come presupposto e scopo il conseguimento di un beneficio previdenziale o assistenziale che, nel caso in esame, non è configurabile.
A corroborare quanto sopra il fatto che la normativa abbia previsto per il datore di lavoro l'onere di applicare lo speciale “regime massimale” quale conseguenza della semplice dichiarazione comunicatagli dal lavoratore, facendo salvo, ovviamente, il potere-dovere di controllo da parte dell di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per CP_1
l'esercizio dell'opzione.
Nel caso in esame, la sussistenza dei predetti requisiti non è oggetto di contenzioso tra le parti.
Già con le istanze in autotutela e i ricorsi amministrativi, veniva evidenziato dal datore di lavoro che il sistema contributivo previsto dall'art. 1, comma 23, L. n. 335/95, era stato applicato quale conseguenza delle dichiarazioni con cui i lavoratori avevano chiesto l'applicazione del massimale: cioè, del sistema contributivo conseguente al raggiungimento del massimale.
A fronte di ciò, l' sostituendo l'iniziale motivazione, rigettava i vari ricorsi per la CP_1
seguente ragione :<< … è stato confermato che non vi è stato l'esercizio per l'opzione al sistema contributivo esercitato dal lavoratore sopracitato ai sensi dell'art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995 regolarmente ratificata dall'istituto>> .
Per come emerge chiaramente dalla lettura dei documenti prodotti i lavoratori hanno presentato all'azienda una dichiarazione (e non una domanda) con la quale hanno chiesto l'applicazione del regime contributivo di cui alla legge n. 335/95.
In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha applicato il regime contributivo richiesto, ottemperando peraltro a quanto previsto dall' con la circolare n. 177 (denominata “Art. CP_1
2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” - All. 22 fascicolo primo grado rg. n. 2721/2021), la quale nel caso in esame assume particolare rilievo, posto che fornisce anche spiegazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e sugli obblighi a carico del datore di lavoro, così precisa:” 1) Applicazione del massimale contributivo. a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); … omissis … esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni sino al raggiungimento del massimale, da assoggettare a tutte le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, unitamente a quelle degli altri lavoratori della stessa qualifica, secondo le consuete modalità; - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni eccedenti il massimale, da assoggettare alle contribuzioni diverse da quella dovuta al F.P.L.D., utilizzando il codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "98", avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 così”.
Orbene, l'azienda si è attenuta scrupolosamente a quanto prescritto tantodalla normativa che dalle circolari tra cui quella sopra richiamata, non configurandosi in capo alla CP_1
stessa alcuna responsabilità per omessa contribuzione, idonea a giustificare l'applicazione di ingenti sanzioni a suo carico.
Nella fattispecie in esame non si configura alcuna violazione di un obbligo di comunicazione nei confronti dell' atteso che nessuna disposizione di legge specifica le CP_1
modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo né, tantomeno, la necessaria ratifica da parte dell'Ente.
Circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla sentenza di primo grado “in disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente ( ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione discrezionale dell'ente)….”.
La sentenza ha correttamente accertato che si tratta di un diritto potestativo salvo poi ritenere che lo stesso sia condizionato “al perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit”, quindi sottoposto ad autorizzazione dell'Ente.
In ogni caso, anche ammesso che vi fosse stata violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del lavoratore, violazione che nella fattispecie in esame non è comunque configurabile, sarebbe un comportamento riferibile al lavoratore e non al datore di lavoro.
L'azienda, nel caso in esame, ha operato correttamente acquisendo la dichiarazione da parte del lavoratore, applicando conseguentemente il regime indicatogli, provvedendo alla corretta indicazione nel flusso Uniemens attraverso il quale l è stato da subito messo CP_1
a conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore non sussistendo, conseguentemente, la necessità di un'ulteriore ratifica da parte dell'Ente.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, rileva l'atto del 16/12/2024 allegato da parte appellante, con il quale l' esaminando l'identica posizione previdenziale del CP_1 lavoratore , in accoglimento dell'ennesima istanza in autotutela presentata Persona_1
dalla ha annullato l'atto con il quale era stato chiesto il pagamento degli Parte_1
ulteriori contributi (oltre sanzioni) anche per l'anno 2022. A giustificazione di tale determinazione l'Ente stesso, tra i vari motivi, ha anche affermato/confermato :<<… che nessuna disposizione di legge specifica le modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo, con la conseguenza che non è possibile opporre all'azienda ed al lavoratore il mancato rispetto delle specifiche tecniche stabilite dall'Istituto>>.
La posizione giuridico-previdenziale del lavoratore , in relazione all'opzione Persona_1
di cui si discute è sovrapponibile a quella degli altri lavoratori coinvolti avendo comunicato al datore di lavoro, nello stesso momento, con l'identico contenuto e forma, la richiesta di applicare il regime previdenziale conseguente all'opzione.
Tale circostanza conferma indiscutibilmente come non risultassero ulteriori prescrizioni a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, rispetto a quelle già messe in atto, o indicate le modalità di esercizio dell'opzione.
L'appello, pertanto, va accolto e la sentenza riformata.
La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento e la novità delle questioni trattate giustificano le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla contro l' avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 1470/2023, pubblicata in data 19.09.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla gli atti di diffida e messa in mora per il recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' nei CP_1
confronti della Parte_1
2 Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 546/2023 R.G.L. e vertente
TRA
P.VA ) in persona del suo amministratore unico Parte_1 P.VA_1
l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Guarnieri;
Parte_2
-appellante-
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, la cui difesa e rappresentanza è curata dagli Avvocati Ettore
Triolo, Valeria Grandizio, Dario Adornato, Angelo Labrini e Angela Fazio
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.07.2021 la ha convenuto in giudizio Parte_1
l' avanti al Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro - con azioni di accertamento CP_1 negativo volte all'annullamento degli atti di diffida e messa in mora per il recupero dei contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95, con riferimento alla posizione dei lavoratori e per gli anni 2015-2016. Parte_2 Persona_1
Conseguentemente, ha chiesto di dichiarare la nullità o l'illegittimità degli atti emessi dall' nei confronti della con ogni ulteriore e conseguenziale CP_1 Parte_1
decisione; in via subordinata, di dichiarare comunque non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' con ogni ulteriore e conseguenziale decisione;
condannare l' CP_1 CP_1
al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
In particolare, l'azienda ha eccepito la nullità degli atti di diffida e messa in mora per illogicità opponendo, al riguardo, di aver operato correttamente recependo e considerando, in sede di denunzia contributiva, le comunicazioni presentate dai dipendenti Parte_2
e , con le quali i predetti lavoratori hanno chiesto l'applicazione del
[...] Persona_1
massimale annuo di contribuzione a seguito di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge 335/95, art. 1, co.23. Ha rilevato che una volta esercitata l'opzione
(irrevocabile), il datore di lavoro è dunque tenuto all'applicazione del regime contributivo indicato dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95. Ciò oltre a costituire la logica conseguenza della disciplina normativa in esame (il cui scopo sarebbe vanificato laddove fosse possibile per il datore di lavoro rifiutarsi di applicare il regime opzionato dal suo dipendente), emerge altresì chiaramente anche dalle Circolari n. 209 del 2015 e n. 177 del
1996, le quali precisano la sussistenza dell'obbligo da parte del datore di lavoro, a seguito della richiesta del lavoratore, di applicare il regime contributivo previsto al raggiungimento del massimale. Ha precisato di avere correttamente applicato il regime contributivo previsto dalla normativa, non versando ulteriori contributi una volta raggiunto il massimale retributivo sopra indicato con ciò adempiendo a quanto prescritto dalle norme anche di natura regolamentare. Infine, ha eccepito, altresì, che non è rinvenibile nella normativa di riferimento alcuna disposizione che preveda la necessità (o anche l'onere ovvero l'obbligo) di una ratifica dell'opzione esercitata dal lavoratore e che dalla normativa a non emerge quindi a carico del datore di lavoro alcun altro obbligo o onere, nè è prevista alcuna ratifica o comunicazione a cui il datore di lavoro sia obbligato per legge.
Sotto tale profilo, ha evidenziato che la stessa a seguito della scelta operata dai suoi dipendenti ha conformemente compilato il c.d. In conseguenza di ciò, alla voce Pt_3
non risulta più la sottovoce , ma le “sottovoci” e , le quali si attivano, appunto, solo in presenza del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva, il quale a sua volta presuppone l'esercizio da parte del lavoratore dell'opzione con scelta del sistema;
di conseguenza anche laddove si dovesse ritenere sussistente la necessità della ratifica, dovrebbe potersi ritenere che l' per come compilato e trasmesso all' abbia messo l' nella Pt_3 CP_1 CP_1 piena conoscenza legale (o comunque reso conoscibile) l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e, poiché, non è stata ovviamente prevista alcuna forma solenne, può ritenersi tale atto equipollente a quello di una ratifica.
Ha allegato che, a seguito degli atti di diffida pervenuti all'azienda, in data 19/01/2021 i lavoratori hanno inviato a mezzo PEC all' la Comunicazione di avvenuto esercizio del CP_1
diritto di Opzione al Sistema Contributivo ai sensi della Legge n. 335/1995 a far data dal
03/06/2015, tramite apposita Comunicazione presentata al datore di lavoro (in assenza di normativa che, nel 2015, ne dettasse le modalità di comunicazione, da parte del lavoratore/contribuente, e convalida, da parte dell' chiedendo, altresì di ratificare, CP_1
ove necessario, dal 03/06/2015, l'esercizio di opzione al sistema contributivo e che di tale atto l non ha tenuto alcun conto. CP_1
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando, in CP_1 sintesi, che non risultava presentata dai dipendenti dell'azienda ricorrente, Parte_2
e , alcuna istanza per il valido esercizio dell'opzione per il sistema
[...] Persona_1
contributivo ai sensi dell'art.1, comma 23, Legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall' CP_1
Con sentenza n. 1470/2023, pubblicata in data 19.09.2023, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul ricorso principale, iscritto al n. R.G. 2721/2021 nonché su quelli riuniti successivamente iscritti ai nn. 2996/22, 2997/22, 3976/22 e 4226/22, ha rigettato i predetti ricorsi sulla scorta della seguente motivazione: “ La vicenda riguarda due lavoratori della ricorrente ( e che in ragione del superamento del massimale Parte_2 Persona_1 contributivo dal 2015 , con rispettivi atti del 3.6.2015 avevano dichiarato all'azienda, avendo i requisiti di anzianità di accredito , di voler optare , ai sensi dell'art.1 co.23 legge 335/95 , per il sistema contributivo avvalendosi quindi del beneficio di applicazione del massimale contributivo. Non risulta CP_ però che tale opzione fatta nel 2015 sia stata presentata e comunicata all' mentre solo nel gennaio CP_ 2021 risulta comunicata all' la loro opzione per il sistema contributivo. Ad avviso del decidente CP_ CP_ la tesi dell' è fondata . In mancanza di istanza all' di opzione per il sistema contributivo, nessun effetto poteva aver la sola comunicazione dell'opzione fatta all'azienda . A tale fine occorre verificare il dato normativo e verificare se è sufficiente per applicare il massimale annuo previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95 la sola domanda all'azienda di opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi della L.335/93, art.1 c. 23.
Al riguardo l'art 1 co. 23 legge 335/95 disponeva :
< 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.>
Alla detta norma si coordina l'art. 2, comma 18, legge cit. ai sensi del quale <<..Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>.
L'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito espressamente che: “Il comma
18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda>.
Per l'art 1 co. 23 cit. è indispensabile una dichiarazione di opzione da parte del lavoratore e non può CP_ che essere una dichiarazione da inoltrare all' quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico . L'opzione è un fatto costitutivo del diritto per aver diritto ad applicare il massimale perché dal suo esercizio la legge fa decorrere gli effetti futuri ma non retroattivi. L'opzione non può essere un fatto che rimanga all'interno del rapporto lavoratore - CP_ datore . In una materia in cui l' è soggetto titolare del diritto alla contribuzione e tenuto alla determinazione del trattamento pensionistico del lavoratore, è insito nella funzione della opzione ritenere che l'opzione – fatto costitutivo del diritto – non possa rimanere ignota all'istituto ma, perché abbia efficacia, debba essere manifestata all'Ente.
In disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente (ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione CP_ discrezionale dell'ente), resta imprescindibile che l'opzione debba vedere destinatario l' e per aver effetto debba a questo essere comunicata, pena la inefficacia retroattiva.
D'altra parte nel nostro ordinamento in materia previdenziale vige il principio generale della domanda amministrativa e si afferma che, al riguardo, deve premettersi che la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce principio generale dell'ordinamento, che - oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze - risulta in termini generali enunciato dall'art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016); che, una volta interpretata negli anzidetti termini la funzione della domanda amministrativa, risulta consequenziale ritenere che essa appartenga all'ampio genus degli atti ricettizi, ossia di quegli atti per la cui efficacia si richiede che vengano portati a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), tanto dovendo inferirsi in relazione alla funzione che alla domanda è conferita nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento del beneficio previdenziale o assistenziale e, in specie, in relazione al suo precipuo effetto di determinare nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere su di essa > Cass sez lav.41571/2021. CP_ L'opzione dei due lavoratori invece risulta comunicata all' solo nel gennaio 2021 per cui non può produrre effetti per i periodi contributivi precedenti. Né può valere il fatto che tale situazione risultasse dai modelli UNIEMENS presentati nel corso degli anni. Gli sono atti del Pt_3 datore e riguardano solo i flussi informativi sulle retribuzioni erogate ai dati dipendenti ma non possono valere a sostituire una dichiarazione strettamente personale del lavoratore e che deve contenere un inequivoco contenuto volto a palesare la volontà di opzione, che è pure irreversibile. Ne discende allora l'infondatezza della domanda”.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo l'erronea Parte_1 ricostruzione e valutazione dei fatti fornita dal Tribunale ai fini del decidere.
In particolare, l'appellante ha ribadito la legittimità del proprio operato atteso che, a fronte della dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto all'applicazione del regime contributivo indicato dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come espressamente previsto dalla circolare n. 177 la quale nel caso in esame assume particolare rilievo, CP_1
posto che fornisce anche spiegazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e sugli obblighi a carico del datore di lavoro. Ha contestato, altresì, la circostanza, posta a fondamento della decisione, della mancata conoscenza da parte dell' CP_1 dell'esercizio dell'opzione atteso che, anche attraverso i dati l' era Pt_3 CP_1
perfettamente a conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'opzione; evidenzia che alla data dei fatti di cui si discute, non era rinvenibile nella normativa di riferimento alcuna disposizione che abbia previsto la necessità (o anche l'onere ovvero l'obbligo) di una ratifica dell'opzione esercitata dal lavoratore.
Ha eccepito anche che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'attribuire valore dirimente alla necessità di una domanda amministrativa da parte dei lavoratori, affinché
l'opzione possa essere considerata efficace, omettendo, tuttavia, di spiegare per quale ragione giuridica e legale, ciò avrebbe determinato una responsabilità in capo al datore di lavoro giustificativa non solo della richiesta di pagamento degli ulteriori contributi, ma anche delle sanzioni atteso che l'applicazione delle sanzioni presuppone la necessità di individuare una responsabilità da parte dell'azienda che deve necessariamente consistere nella violazione di una norma di legge.
Si è costituito l' per difendersi, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto richiamando anche la discussione orale tenutasi in data 28/2/2025. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 08.07.2025
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
L'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, dispone che << …omissis. Ai medesimi lavoratori
è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>>.
Prevedendo, la stessa legge, all'art. 2, comma 18, che < contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT>>. Massimale rideterminato, anno per anno, attraverso circolari CP_1
Ne consegue che al raggiungimento del massimale retributivo, il datore di lavoro non deve più versare gli ulteriori contributi previdenziali le cui somme dovranno essere corrisposte al lavoratore integrandone la retribuzione.
In buona sostanza, con l'esercizio di tale diritto il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo in luogo di una maggiore retribuzione ovviamente soggetta a tassazione.
Non vi è, quindi, alcun beneficio previdenziale conseguibile attraverso l'esercizio dell'opzione, né per il lavoratore, nè per il datore di lavoro quest'ultimo sempre tenuto ad attribuire lo stesso importo sebbene sotto forma di retribuzione.
Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, ai fini dell'esercizio dell'opzione non è necessaria una domanda, la quale ha come presupposto e scopo il conseguimento di un beneficio previdenziale o assistenziale che, nel caso in esame, non è configurabile.
A corroborare quanto sopra il fatto che la normativa abbia previsto per il datore di lavoro l'onere di applicare lo speciale “regime massimale” quale conseguenza della semplice dichiarazione comunicatagli dal lavoratore, facendo salvo, ovviamente, il potere-dovere di controllo da parte dell di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per CP_1
l'esercizio dell'opzione.
Nel caso in esame, la sussistenza dei predetti requisiti non è oggetto di contenzioso tra le parti.
Già con le istanze in autotutela e i ricorsi amministrativi, veniva evidenziato dal datore di lavoro che il sistema contributivo previsto dall'art. 1, comma 23, L. n. 335/95, era stato applicato quale conseguenza delle dichiarazioni con cui i lavoratori avevano chiesto l'applicazione del massimale: cioè, del sistema contributivo conseguente al raggiungimento del massimale.
A fronte di ciò, l' sostituendo l'iniziale motivazione, rigettava i vari ricorsi per la CP_1
seguente ragione :<< … è stato confermato che non vi è stato l'esercizio per l'opzione al sistema contributivo esercitato dal lavoratore sopracitato ai sensi dell'art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995 regolarmente ratificata dall'istituto>> .
Per come emerge chiaramente dalla lettura dei documenti prodotti i lavoratori hanno presentato all'azienda una dichiarazione (e non una domanda) con la quale hanno chiesto l'applicazione del regime contributivo di cui alla legge n. 335/95.
In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha applicato il regime contributivo richiesto, ottemperando peraltro a quanto previsto dall' con la circolare n. 177 (denominata “Art. CP_1
2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti” - All. 22 fascicolo primo grado rg. n. 2721/2021), la quale nel caso in esame assume particolare rilievo, posto che fornisce anche spiegazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione da parte del lavoratore e sugli obblighi a carico del datore di lavoro, così precisa:” 1) Applicazione del massimale contributivo. a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996. I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); … omissis … esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni sino al raggiungimento del massimale, da assoggettare a tutte le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, unitamente a quelle degli altri lavoratori della stessa qualifica, secondo le consuete modalità; - esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni eccedenti il massimale, da assoggettare alle contribuzioni diverse da quella dovuta al F.P.L.D., utilizzando il codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "98", avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 così”.
Orbene, l'azienda si è attenuta scrupolosamente a quanto prescritto tantodalla normativa che dalle circolari tra cui quella sopra richiamata, non configurandosi in capo alla CP_1
stessa alcuna responsabilità per omessa contribuzione, idonea a giustificare l'applicazione di ingenti sanzioni a suo carico.
Nella fattispecie in esame non si configura alcuna violazione di un obbligo di comunicazione nei confronti dell' atteso che nessuna disposizione di legge specifica le CP_1
modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo né, tantomeno, la necessaria ratifica da parte dell'Ente.
Circostanza, quest'ultima, confermata anche dalla sentenza di primo grado “in disparte se possa essere poi necessaria una ratifica dell'ente ( ciò la legge non lo dice e la struttura del diritto potestativo ricorrendo gli altri requisiti non pare rendere soggetto ad una valutazione discrezionale dell'ente)….”.
La sentenza ha correttamente accertato che si tratta di un diritto potestativo salvo poi ritenere che lo stesso sia condizionato “al perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit”, quindi sottoposto ad autorizzazione dell'Ente.
In ogni caso, anche ammesso che vi fosse stata violazione dell'obbligo di comunicazione da parte del lavoratore, violazione che nella fattispecie in esame non è comunque configurabile, sarebbe un comportamento riferibile al lavoratore e non al datore di lavoro.
L'azienda, nel caso in esame, ha operato correttamente acquisendo la dichiarazione da parte del lavoratore, applicando conseguentemente il regime indicatogli, provvedendo alla corretta indicazione nel flusso Uniemens attraverso il quale l è stato da subito messo CP_1
a conoscenza dell'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del lavoratore non sussistendo, conseguentemente, la necessità di un'ulteriore ratifica da parte dell'Ente.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, rileva l'atto del 16/12/2024 allegato da parte appellante, con il quale l' esaminando l'identica posizione previdenziale del CP_1 lavoratore , in accoglimento dell'ennesima istanza in autotutela presentata Persona_1
dalla ha annullato l'atto con il quale era stato chiesto il pagamento degli Parte_1
ulteriori contributi (oltre sanzioni) anche per l'anno 2022. A giustificazione di tale determinazione l'Ente stesso, tra i vari motivi, ha anche affermato/confermato :<<… che nessuna disposizione di legge specifica le modalità di comunicazione dell'opzione al sistema contributivo, con la conseguenza che non è possibile opporre all'azienda ed al lavoratore il mancato rispetto delle specifiche tecniche stabilite dall'Istituto>>.
La posizione giuridico-previdenziale del lavoratore , in relazione all'opzione Persona_1
di cui si discute è sovrapponibile a quella degli altri lavoratori coinvolti avendo comunicato al datore di lavoro, nello stesso momento, con l'identico contenuto e forma, la richiesta di applicare il regime previdenziale conseguente all'opzione.
Tale circostanza conferma indiscutibilmente come non risultassero ulteriori prescrizioni a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, rispetto a quelle già messe in atto, o indicate le modalità di esercizio dell'opzione.
L'appello, pertanto, va accolto e la sentenza riformata.
La difficoltà interpretativa della normativa di riferimento e la novità delle questioni trattate giustificano le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla contro l' avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 1470/2023, pubblicata in data 19.09.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla gli atti di diffida e messa in mora per il recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' nei CP_1
confronti della Parte_1
2 Compensa le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti