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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2024, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 907/2015 assegnata a sentenza il 10.06.2024,
TRA
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Magliocca;
-ATTORE-
E
in persona del Sindaco legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Saggese;
-CONVENUTA-
E
1 Arch. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Bruno Imparato e dall'avv. Barbara Del Duca;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi,
così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., conveniva in giudizio il in Controparte_1
2 persona del Sindaco legale rapp.te p.t., per accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della nuova sede comunale e sistemazione piazza civica del
Comune di del 09.04.2009, per grave CP_1
inadempimento dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. per aver violato tutti gli obblighi precontrattuali e contrattuali sulla stessa gravanti e, in particolare, per aver posto in gara un progetto assolutamente carente, lacunoso e superficiale non esaustivo né eseguibile, privo delle necessarie e propedeutiche indagini preliminari, per non essersi mai concretamente attivata per la risoluzione di tutte le problematiche riscontrate dall'appaltatrice in corso d'opera, e di cui alla copiosa corrispondenza in atti e in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità
sopravvenuta ex artt. 1467 e 1468 c.c., per aver l'Amministrazione reso la prestazione richiesta
3 dall'appaltatore eccessivamente onerosa sia dal punto di vista tecnico-esaustivo che economico-temporale, nonché
per non essersi attivata al fine di esperire i necessari rimedi atti a riequilibrare l'originario sinallagma contrattuale al pagamento in favore dell'Impresa dell'equo compenso, di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 145/2000 e 169 D.P.R.
207/2010, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale quantificabile in € 389.968,827, oltre interesse e rivalutazione e infine al risarcimento di tutti i danni connessi e consequenziali all'anomale andamento della commessa, maggior vincolo attrezzature e macchinari,
maggior vincolo manodopera e polizze, ritardato conseguimento dell'utile, per un importo pari ad €
3.323.068,823, oltre interessi e rivalutazione e connessi all'abnorme dilatazione dei tempi di esecuzione dell'appalto e specificamente in relazione al conseguente aumento degli oneri di sicurezza sostenuti dall'Impresa
pari a € 226.770,040; accertare e dichiarare il notevole ritardo l'utile contrattuale ad essa spettante sui lavori
4 regolarmente eseguiti e contabilizzati, e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Impresa all'aggiornamento del relativo importo, pari al 10% dell'importo contabilizzato,
di interessi legali e rivalutazione monetaria per l'intero periodo di ritardato conseguimento;
accertare e dichiarare l'assoluta inattualità dell'originario corrispettivo contrattuale, per effetto dell'abnorme protrazione dei termini contrattuali (oltre 1036 gg), anche e soprattutto, in relazione al ribasso sui prezzi di gara offerto dall'appaltatrice e conseguentemente dichiarare ed accertare il diritto dell'appaltatrice l'aggiornamento dei prezzi;
accertare e dichiarare che, per effetto del conclamato anomale andamento della commessa spetti all'Impresa il riconoscimento dei danni da perdita di chance in relazione al periodo 13.10.2009 – 27.12.2013
quantificabile in 839.204,74 €.; in ogni caso, condannare la alla corresponsione dell'importo di € 181.587,51 oltre CP_3
iva, a titolo di lavori eseguiti e illegittimamente non contabilizzati. Aggiornando detto importo di interessi
5 legali e moratori ex artt. 35 e ss. D.P.R. 063/62. In via meramente gradata, riconoscere l'importo richiesto anche a titolo di indebito arricchimento tratto nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della il diritto dei CP_3 [...]
al pagamento del valore venale Controparte_4
ovvero del prezzo di mercato delle opere eseguite. In
subordine all'integrazione degli importi di corrispettivo maturato con il ribasso del 10,475% offerto in sede di gara;
accertare e dichiarare il diritto dei al Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa per il mancato ammortamento dei mezzi e dei macchinari investiti in cantiere nonché per l'anticipata conclusione dei rapporti di fornitura e similari;
accertare e dichiarare il risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa per l'eccessiva onerosità degli interventi di risoluzione delle interferenze con gli enti gestori sia in termini di maggior tempo che in termini strettamente economici;
accertare e
6 dichiarare, l'impossibilità di dare seguito a qualsivoglia ulteriore lavorazione per aver saturato integralmente l'originaria tempistica contrattuale e per aver fattivamente reso l'appalto inattuale anche in relazione alle originarie previsioni economiche d'appalto, con svincolo delle polizze fideiussorie trattenute tuttora dalla Stazione
Appaltante a garanzia degli obblighi contrattuali.
Con comparsa si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco legale rapp.te p.t., convenuto chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore e danni, e contestuale chiamata in causa del terzo ritualmente depositata in atti,
Arch. in qualità di direttore dei Controparte_2
lavori e progettista dell'opera appaltata.
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale
di Napoli, sez. Imprese, con RG n. 2008/2014.
Con comparsa di costituzione e risposta anche la
Prof. così come il CP_2 Controparte_1
7 chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva,
preliminarmente, l'incompetenza della sezione specializzata per le Imprese e, quindi, del Tribunale di
Napoli, per essere il contratto di appalto di importo inferiore alla cd “soglia comunitaria” ex art. 28 D.Lgs.
163/2006, in favore del Tribunale di Avellino.
L'attrice aderiva all'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa dell'amministrazione e dalla prof.
CP_2
Il precedente Giudice prendeva atto dell'adesione dell'attrice e disponeva ex art. 38 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo.
Riassunta la causa dall'attrice, depositata la Ctu
tecnica, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Com'è noto, la risoluzione si applica ai contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni ex art. 1453 c.c..
8 È una facoltà riconosciuta alla parte che ha correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, e che a causa dell'inadempimento dell'altra parte può
decidere di risolvere il contratto - Tribunale Napoli, Sez.
XI, Sent., 04/03/2024, n. 2508.
In punto di diritto, va evidenziato che in presenza di reciproci inadempimenti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande di risoluzione, il giudice deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile l'invocata risoluzione del contratto, atteso che, in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano,
bensì in relazione alla situazione oggettiva tenuto conto
9 della concreta alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del vincolo negoziale.
Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive,
per stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole non basta la valutazione dell'inadempimento di un solo contraente ma occorre procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei reciproci inadempimenti in modo da apprezzarne l'effettiva gravità ed efficacia causale rispetto alle finalità economiche del contratto (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 08/05/1996, n. 4260; Cassazione
civile, sez. III, 11/04/2006, n. 8425; Cass. 11 febbraio 2005
n. 2855, in Arch. locazioni 2005, 281; Cassazione civile, sez.
II, 09/02/2011, n. 3173).
In definitiva, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci o una di esse contrasti la domanda di risoluzione avversaria giustificando la propria inadempienza con quella dell'altro contraente, il giudice del merito, prima di assumere una qualsiasi
10 decisione, è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti,
che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro (cfr.: Cass. 9 giugno 2010 n.
13840; Cass. 21 gennaio 2010 n. 987; Cass. 6 luglio 2009 n.
15796; Cass. 15 dicembre 2006 n. 26943; Cass. 9 novembre
2006 n. 23908; Cass. 28 maggio 2001 n. 7242, in Foro pad.,
2001, I, 509; Cass. Civ. 8533/94).
Qualora nei contratti con prestazioni corrispettive le parti si imputino reciproche violazioni delle regole contrattuali, il giudice, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire se - e quale di
11 esse - si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, da ascriversi a causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass., sez. II, 3
luglio 2013 n. 16637).
Il giudice pertanto deve procedere alla considerazione sinergica del comportamento di entrambi i contraenti, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute non tollera una ponderazione frammentaria e settoriale della condotta dei singoli contraenti, ma esige un apprezzamento complessivo, anche in difetto di una formale eccezione ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 4 maggio 2016
n.8912; Cass. 15 giugno 2015 n. 12410; Cass. 9 gennaio 2013
n. 336).
Come sottolineato da attenta dottrina, in tali casi in cui si registrano inadempimenti reciproci, priorità
cronologica, causalità (nel senso di successione causale tra
12 inadempimenti) e proporzionalità (cioè, obiettiva consistenza dell'inadempimento in relazione all'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico) divengono i principali parametri mediante i quali deve essere giudicato l'inadempimento prevalente.
In tal senso si deve ponderare quale sia stata, tenuto conto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della durata del loro protrarsi nel tempo, l'oggettiva e rispettiva entità degli inadempimenti sull'equilibrio tra le contrapposte prestazioni in relazioni ai singoli e concreti interessi di ciascuna parte, e quindi con riguardo alla concreta funzione di scambio rimasta inattuata.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha delineato in modo chiaro come dirimere le controversie in cui siano fatti valere inadempimenti reciproci - come nel caso di specie - stabilendo il seguente criterio: "Nei
contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un
13 giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (cfr. Cass, sez. II, 30 maggio 2017
n. 13627).
Tale inadempienza deve essere considerata, quindi,
nella sua interezza, perché solo attraverso siffatta considerazione può risultare soddisfatta l'esigenza di completezza di quell'apprezzamento relativo e comparativo dei reciproci inadempimenti, nonché della loro gravità che il giudice deve porre a fondamento della propria opzione valutativa ai fini della decisione.
14 E se egli non è tenuto, in sede motivazionale, ad analizzare ogni singolo dato acquisito al processo -
potendo ritenersi assolto l'obbligo della motivazione con l'esauriente giustificazione delle ragioni della decisione in base a quelle risultanze che siano in concreto ritenute determinanti ai fini della soluzione adottata - è pur vero che non si può prescindere dalla necessità che dal contesto complessivo della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi suscettibili di incidere in maniera rilevante sull'equilibrio del contratto, rendendo conoscibile il fondamento logico e giuridico del proprio convincimento.
Ciò premesso, considerata quindi la denunciata esistenza di un reciproco inadempimento delle parti contrattuali come rilevata in premessa, il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria ha corroborato la legittimità dell'atto risolutivo dell'attrice per grave inadempimento imputabile ai convenuti, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ma nella
15 misura come di seguito determinata, e dunque il rigetto della riconvenzionale proposta dal per grave CP_1
inadempimento della società attrice.
Ed invero, da un'attenta lettura della documentazione agli atti, siccome pur riscontrato dal Ctu,
emerge che il progetto posto a base di gara era incompleto,
non corredato da tutte le necessarie verifiche preliminari e di conseguenza, non esecutivo e non eseguibile nei termini e tempi convenuti, a causa delle problematiche relative al
Deposito Strutturale dei blocchi Servizi Sociali, Sala
Consiliare, Blocco Giardino – Gradoni, Corpo Negozi e corpi Garage, il cui Attestato si otteneva solamente nella data del 11 marzo 2010.
Di qui da subito evidente la responsabilità dei convenuti, sia della Stazione appaltante e sia dell'architetto quest'ultima nella sua duplice veste di CP_2
progettista e direttore dei lavori.
Più precisamente, in relazione agli atti progettuali, se il progetto posto in gara fosse eseguibile e se le perizie di
16 variante fossero necessarie e solutorie delle problematiche riscontrate, bisogna rilevare che la variante sugli intonaci esterni era indispensabile e, se presentata, avrebbe potuto essere solutoria per la risoluzione della problematica di distacco degli intonaci esterni dal supporto in tufo calcarenitico evidenziatasi nel corso dei lavori.
Tale variante non risulterà mai presentata in forma definitiva e completa dalla Progettista e Direttrice Lavori.
Al di là delle comunicazioni/convocazioni via pec di inizio gennaio 2014 agli atti, in cui risultano un Verbale di
Concordamento Nuovi Prezzi e un Riepilogo di Computo
e in cui veniva richiesto al RUP di convocare l'Impresa per la sottoscrizione del VDC, considerando che l'impresa per legge è obbligata ad eseguire le varianti predisposte dalla
Stazione Appaltante ma non è obbligata ad accettarle, e alla successiva comunicazione del 31 marzo 2014, la DL, come del resto già fatto per le Varianti PE1V1 e PE2V2, avrebbe potuto e dovuto invece presentare ufficialmente un progetto di Variante completo, comprendente quindi
17 relazioni e grafici, valutazioni contabili alla Stazione
Appaltante, assumendosi la responsabilità proprie di
Progettista e Direzione Lavori, lasciando poi alla Stazione
Appaltante l'onere di approvare o meno tale Perizia,
assumendosi pertanto tutte le responsabilità del caso, così
come la si sarebbe assunta le Parte_1
proprie responsabilità accettando o meno la variante ppprovata.
Nel contesto dell'analisi riguardante se l'appaltante abbia agito con la necessaria tempestività e diligenza per affrontare e risolvere le problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, così come quelle di natura progettuale ed esecutiva, è opportuno affrontare la questione con riguardo alle Interferenze sotto-servizi al
Deposito relativo alle strutture dei Blocchi Servizi Sociali,
Sala Consiliare, Blocco Giardino – Gradoni, corpi Negozi e il Corpo Garage e questione Autorizzazione Varco Sud-
Est; Variante PE2V2; Intonaci e Pavimentazione Piazza.
18 Premesso che le interferenze da sotto-servizi avrebbero dovuto essere individuate, in fase di progettazione, tramite le opportune attività conoscitive,
indagini ed accertamenti sulla presenza di eventuali sotto-
servizi, doverose e previste per nella fase progettuale, ai fini di quella ponderazione dei rispettivi adempimenti come prima illustrato in giurisprudenza, va detto che la
Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, una volta riscontrata la presenza di sotto-servizi durante le operazioni di scavo e sbancamento, hanno agito con la necessaria tempestività nell'emissione degli opportuni
Ordini di Servizio, al fine di risolvere queste problematiche non precedentemente considerate.
Del pari è importante sottolineare come la
[...]
, in linea con l'atteggiamento corretto Parte_1
dimostrato durante l'intera durata del contratto, abbia accettato gli Ordini di Servizio anche quando il pagamento del corrispettivo non poteva essere immediatamente liquidato, cioè nel primo SAL successivo.
19 I crediti vantati dall'attrice venivano a maturare solamente nel momento in cui veniva approvata Perizia di
Variante PE1V1 (dicembre 2011), comunque tardiva rispetto all'emissione dell'ultimo degli Ordini Servizio
(settembre 2010) tesi alla risoluzione delle problematiche sottoservizi.
Sulle questioni del Deposito relativo alle strutture dei
Blocchi Servizi Sociali, Sala consiliare, Blocco Giardino –
Gradoni, corpi Negozi e il Corpo Garage e questione
Autorizzazione Varco Sud-Est va evidenziato il mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto esecutivo e cantierabile entro i termini stabiliti, nonché la mancata esecutività del progetto nei tempi e modi concordati.
Riguardo all'atteggiamento successivamente adottato dalla Stazione Appaltante in seguito a problematiche riscontrate, si rileva la Mancata Ratifica, da parte di Direzione Lavori e Responsabile Procedimento,
delle dovute Sospensioni delle attività lavorative, sia in merito al blocco delle attività strutturali relative a Blocchi
20 Servizi Sociali, Sala Consiliare, Blocco Giardino – Gradoni,
corpi Negozi e il Corpo Garage, e sia per l'effettiva consegna che risulta realizzata solo dopo l'11 marzo 2010,
che ad attività strutturali Varco Sud-Est, ove l'effettiva consegna realizzata solo il 27 giugno 2012. Evidentemente,
ciò ha comportato una mancanza di prontezza e accuratezza nella gestione e risoluzione delle problematiche emerse.
Non può sfuggire la tardività dell'approvazione della Variante PE2V2 (fine aprile 2013) rispetto a Verbale
di intenti del 4 ottobre 2012 e la presentazione ufficiale del
Progetto di Variante da parte della el dicembre CP_2
2012.
Sulla questione Intonaci., la Stazione Appaltante ha dato mandato alla Progettista per la redazione di un progetto di Variante che però non sarà mai presentato da quest'ultima in forma Ufficiale e Definitiva e che avrebbe potuto, se approvato, risolvere in maniera definitiva la questione delle facciate, come affermato dal Ctu;
va
21 comunque segnalato come l'Amministrazione Comunale
alla fine del 2013, sia per questione intonaco che per questione pavimentazione Piazza, abbia adottato dei comportamenti non univoci e critici sia nei confronti del
Responsabile del Procedimento, proprio rappresentante nell'appalto, sia nei confronti della Direzione Lavori in merito alla risoluzione delle problematiche riscontrate.
Va evidenziato, per quanto riguarda la pavimentazione Piazza, il comportamento non diligente della Stazione Appaltante, che alla fine del 2013 mette in dubbio la validità del progetto esecutivo della pavimentazione della piazza, peraltro validato dalla stessa
Stazione Appaltante, tanto che la Progettista e Direzione
Lavori sospende le attività lavorative per fornire al RUP e al Settore Tecnico del i chiarimenti Controparte_1
richiesti; come da Verbale di cantiere n.157 del 20
novembre 2013, la Direzione Lavori dava disponibilità a elaborare una variazione nel disegno della parte centrale della Piazza che veniva illustrata a RUP, Responsabile
22 Settore Tecnico e Commissione Collaudo e successivamente condivisa e apprezzata da tutti;
in seguito poi a trasmissione di tale elaborato integrativo alla
Stazione Appaltante la Direzione Lavori con ODS n.15 del
2 dicembre disponeva la Ripresa delle Lavorazioni che però non veniva sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento e a cui seguiva poi comunicazione dell'Amministrazione Comunale prot. 0018168 del 9
dicembre 2013 indirizzata al RUP e al Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di con cui si CP_1
chiedeva al RUP di adottare soluzioni completamente differenti per la sistemazione della Piazza rispetto a quelle prospettate dalla Progettista;
a tale comunicazione non seguirà mai alcun atto formale e preciso della Stazione
Appaltante rivolto alla Progettista e Direzione Lavori.
La linea definitiva da adottare per l'esecuzione della poteva consistere sia nell'accettazione di quanto già Pt_3
approvato durante la validazione del progetto esecutivo,
23 sia nell'assegnazione formale di un incarico alla CP_2
per la redazione di un Progetto di Variante.
In base alla documentazione fornita, è possibile affermare con certezza che le questioni relative al Varco
Sud-Est, alla Variante PE2V2, alla Variante sugli intonaci e alla pavimentazione della Piazza, come motivato, abbiano contribuito a rendere il cronoprogramma dei lavori totalmente inaffidabile e il termine di completamento estremamente incerto.
A prescindere dalle motivazioni che non hanno portato alla risoluzione della questione nel marzo 2016,
valga anche quanto evidenziato dal Ctu, ing. Per_1
, sul fatto che “l'approvazione di tale Perizia di
[...]
Variante avrebbe sicuramente risolto le problematiche relative
alle facciate esterne, in quanto il trattamento a faccia vista delle
murature esterne era la soluzione tecnicamente migliore;
d'altronde però occorre anche precisare che l'altra grande
problematica che aveva contribuito a bloccare i lavori alla fine del
2013, ossia la Sistemazione della Pavimentazione della Piazza
24 Esterna, di cui si è già parlato ampliamente nella risposta al precedente quesito, non trovava alcun riscontro nella Perizia di
Variante del 2016 e di conseguenza, a parere dello scrivente, in
mancanza di una precisa volontà dell'Amministrazione su tale
punto ( Incarico Perizia di Variante oppure accettazione dell'esecuzione della pavimentazione in conformità del progetto
esecutivo approvato e validato dall'Ente), la fine dei lavori non
era per nulla certa”.
Con riguardo a tutte le domande siccome proposte nell'atto di citazione bisogna precisare quanto segue.
L'art. 134 del D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile al caso di specie, disciplina la facoltà di
“Recesso” da parte della stazione appaltante, stabilendo che:
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite
è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
25 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta,
e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti,
un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
26 L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
L'art. 1671 c.c. (“Recesso unilaterale dal contratto”)
prevede che: “il committente può recedere dal contratto,
anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. In tema di appalto privato la Corte di
Cassazione ha recentemente avuto modo di precisare che
“....in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltante, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese
27 necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi...” e ancora, sul criterio “equitativo” di liquidazione del danno “Nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice di merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante “ex art. 2056
cod. civ.), può essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornite la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto” (Corte di Cassazione –
sezione Civile – Sentenza n. 5879 del 08 marzo 2017).
Sull'argomento del riconoscimento del mancato utile all'appaltatore si è soffermata anche la dottrina a più
28 riprese, stabilendo che:: “Il Collegio non può che ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della
P.A., l'entità del risarcimento è pari al mancato guadagno ragguagliato in misura pari al dieci per cento della differenza tra il corrispettivo contrattuale, come successivamente incrementato ed il corrispettivo netto delle opere eseguite" (così 12.4.2005); ed CP_5
altresì che “in caso di risoluzione per inadempimento della committente, il risarcimento riguardante le opere non eseguite viene determinato calcolando il 10% sull'importo dei lavori non eseguiti” (Lodo 18.9.2000 e fra le più recenti
Lodo Roma, 11 marzo 2013 n. 17 e Lodo Roma 9 maggio
2013; ed altresì Lodo 11.12.2012 n. 100 secondo cui CP_5
“in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, la suddetta percentuale del 10%
deve essere calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale, dedotte le opere già eseguite (cfr. Cass.
SS.UU. 18.9.1970 n. 1571; Cass. 22.6.1982 n. 3779) ”; ed
29 altresì Lodo 24.7.2009 n. 114 (in AGOP, 2010, pag. 39) ove si ribadisce il principio per il quale “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente, il lucro cessante dovuto all''appaltatore è pari al decimo dei lavori non eseguiti, calcolato sull'intero importo contrattuale e non sui quattro quinti dello stesso”; ed ancora Lodo
28.11.2006, n. 105 (in AGOP 2007, 157) secondo cui “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, va riconosciuto all'appaltatore il decimo dei lavori non eseguiti, da calcolarsi sull'intero ammontare netto contrattuale dedotte le opere già eseguite e non sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo a base di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti”; ed altresì Cassazione, sez. I, 23.6.2000, n. 8532 ove si legge testualmente che “con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il suo motivo di nullità del lodo per essere stato accordato il risarcimento dei danni mediante l'attribuzione all'appaltatore di un mancato utile, pari al decimo
30 dell'intero ammontare contrattuale, depurato del valore delle opere già eseguite, anziché dei quattro quinti del residuo, in violazione dell'art. 41, D.P.R. n. 1063 del 1962.
Formula, poi, ulteriore censura per non essere stata sufficientemente motivata in sentenza la ragione dell'affermata applicabilità di tale articolo all'ipotesi di risoluzione del contratto per volontà
dell'Amministrazione, con conseguente mancata applicazione nella specie. Il motivo non ha pregio in tutte le sue articolazioni. Ed invero, l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 41, D.P.R. n. 1063 del 1962, è stata correttamente ed adeguatamente argomentata dalla Corte
territoriale, che ha appunto precisato che tale disposizione regola l'ipotesi, diversa da quella oggetto del lodo impugnato, della risoluzione del contratto per volontà
dell'Amministrazione, come si evince dal chiaro riferimento in essa all'art. 345 della legge sui lavori pubblici, n. 2248 all. F del 1865, che attribuisce all'Amministrazione appaltante il diritto di recedere
31 discrezionalmente dal contratto d'appalto”. In
conclusione, il Collegio condivide la quantificazione dei danni da risoluzione operata dall'impresa” (Lodo
Arbitrale n. 70 del 24 ottobre 2014 in appaltieriserve.it).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, deve precisarsi che, nel caso de quo, la giurisprudenza prevalente, sopra richiamata, è orientata ad ammettere la riconoscibilità del c.d. “mancato utile” nella misura del
10% senza richiedere all'appaltatore una prova rigorosa del danno patito.
Nel caso di specie, trattandosi di azione di risoluzione contrattuale proposta dalla società , Parte_4
si ritiene che il mancato guadagno debba essere individuato nel “mancato utile, pari al decimo dell'intero ammontare contrattuale, depurato del valore delle opere già eseguite, anziché dei quattro quinti del residuo, in violazione dell'art. 41, D.P.R. n. 1063 del 1962”.
Come ha riconosciuto il Ctu, non si ritiene che il calcolo del 10% del mancato utile debba essere effettuato
32 comparando il valore “contrattuale (al netto del ribasso)”
con il valore “attuale (al lordo del ribasso)” dei lavori dei lavori eseguiti dalla , poiché non è Parte_1
stata rinvenuta traccia in giurisprudenza di tale modalità
di quantificazione del mancato utile;
tuttavia, è ovvio ed evidente che il valore del mancato utile dovrà essere attualizzato alla data della pronuncia attraverso i meccanismi di rivalutazione monetaria.
Il mancato utile, pertanto, è quantificabile come segue: A) Importo del contratto di appalto = € 4.109.823.09
(di cui € 3.899.688,27 per lavori al netto del ribasso d'asta e
€ 210.134,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
B) Importo contabilizzato a tutto il 02/11/2013 = €
3.761.096,83 (di cui € 3.568.792,35 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 192.304,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); C) Importo contrattuale lavori non eseguiti = (differenza tra A e B) = € 348.726,26; D) Utile
d'impresa non conseguito = (10% di C) = € 34.872,62.
33 Visto che questo giudice condivide le conclusioni del
Ctu, che ha eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi, si ritiene che l'utile d'impresa spettante all'appaltatore è pari a € 34.872,62, oltre rivalutazione monetaria.
E ritenuto valido l'accordo bonario del 14.11.2011 tra le parti, anche va riconosciuto l'importo a titolo di risarcimento dei danni per le maggiori spese generali sostenute di € 248.658,71 (calcolato dal Ctu a pagina 196
della sua relazione).
In particolare, a tale somma si perviene nel momento in cui si sottrae all'importo complessivo delle spese generali effettivamente sostenuta dalla Parte_1
dopo la sottoscrizione del verbale di accordo
[...]
bonario dal 14.11.2011 al 27.12.2013, 774 giorni per un totale di € 340.521,30, la somma di € 91.862,59 pari all'importo delle spese generali e ammortizzate
34 dall'impresa dopo la sottoscrizione del verbale di accordo bonario (come da calcolo a pagina 195 della relazione del
Ctu).
Ed infine rilevato che “il valore risultante dalla
contabilità a misura risulta essere pari a € 3.918.041,87, Il valore
di mercato delle opere realizzate dalla F.lli Ferrara srl rivalutato
alla data della domanda di risoluzione (Febbraio 2015)” (pag. 24
chiarimenti) e quello invece “per lavori già liquidato
all'impresa, in corrispondenza dell'atto contabile SAL 12
interno al contratto di appalto, emesso in data 2 novembre 2013,
è pari a € 3.742.200,00” (pag. 14 chiarimenti), la differenza dovuta pari a € 175.841,87.
Ne consegue che la somma totale dovuta all'attrice,
come innanzi motivata e riscontrata dal Ctu, è pari a €
459.373,20 (€ 34.872,62 più € 248.658,71 più € 175.841,87).
In riferimento alla condanna del CP_1
al pagamento a favore dell'Impresa degli oneri e
[...]
dei costi relativi al mancato ammortamento per l'incantieramento, nonché alla corresponsione di tutti gli
35 oneri aggiuntivi e i costi sostenuti a causa dello smobilizzo illegittimo del cantiere e degli ulteriori oneri di sicurezza connessi all'esecuzione di tali attività, non risultano prodotti agli atti documenti che consentano di individuare tale danno, né di poterne quantificare l'ammontare.
Sulla responsabilità della chiamata in causa dell'arch. le motivazioni Controparte_2
dell'accoglimento della domanda innanzi esposte valgono per una corresponsabilità della stessa nella sua qualità sia di progettista, per aver redatto un progetto incompleto e di conseguenza non esecutivo, che di direttore dei lavori, per non aver rilevato le lacune progettuali durante l'esecuzione, oltre che per avere tardato nella redazione della terza perizia di variante, quella relativa agli intonaci.
Del resto, come dallo stesso architetto rilevato in comparsa,
“nonostante le lavorazioni eseguite per sanare i danneggiamenti,
si verificarono nuovi fenomeni di distacco degli intonaci”.
La questione varco sud-est per il ritardo nel rilascio dell'Autorizzazione Sismica del Genio Civile di Avellino
36 non è certo imputabile al essendo la CP_1
predisposizione di tutti i grafici precipuo compito del progettista, nel caso di specie appunto della chiamata in causa Il ritardo nel deposito del progetto CP_2
esecutivo II° stralcio fino all'11.03.2010 fu per responsabilità esclusiva dell'Arch. CP_2
Più precisamente il Ctu riscontrava infatti all'uopo che “la mancata risoluzione della problematica intonaci, in
seguito al secondo fenomeno di distacco, è da ricercarsi nella
mancata presentazione di idonei Progetti di Variante da parte
della Progettista che, se presentati e poi successivamente approvati dalla Stazione Appaltante, avrebbero sicuramente
risolto la problematica alle facciate. Come già riportato
nell'ambito della risposta al quesito n.3, si è evidenziato come la
presentazione da parte della Progettista e DL di tale progetto di
Variante fosse necessaria per la risoluzione della problematica dei
distacchi di intonaco sulle facciate e, se presentata, sarebbe potuta
essere solutoria per la risoluzione della problematica di distacco
degli intonaci esterni dal supporto in tufo calcarenitico
37 evidenziatasi nel corso dei lavori. Tale Variante non verrà mai presentata in forma definitiva e completa dalla Progettista e
Direzione Lavori” (pag. 214 della perizia).
L'accoglimento della domanda di parte attrice, in particolare di risoluzione del contratto per grave inadempimento del appaltante, comporta CP_1
implicitamente il rigetto per il motivo ex adverso della domanda riconvenzionale, in quanto si sono concretizzati oggettivi impedimenti per la prosecuzione dei lavori da parte della . Parte_1
In ordine alle altre domande non sono rinvenibili agli atti documenti che possano sostenere l'accoglimento.
Anche in ordine all'equo indennizzo di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 145/2000, va rilevato che
“agli atti non è rinvenibile alcun documento da cui possa
desumersi che le variazioni disposte superino il quinto dell'importo totale del contratto, che dipendano da errore
progettuale e, soprattutto, che queste abbiano determinato un
danno all'appaltatore tale da giustificare Il riconoscimento di un
38 equo compenso a norma dell'art. 10 comma 5 del D.M.
145/2000” (pag. 27 dei chiarimenti).
Le spese, liquidate secondo i valori medi, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice
dott.ssa Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
nella causa recante RG n. 907/2015, così provvede:
-accoglie la domanda, per quanto di ragione,
dell'attrice, e accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento dei convenuti in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., e arch. CP_6 CP_2
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al
[...]
pagamento della somma di € 459.373,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore dell'attrice Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
39 -rigetta la domanda riconvenzionale;
-rigetta ogni altra domanda attorea;
-condanna i convenuti in Controparte_1
persona del Sindaco legale rapp.te p.t., e arch. CP_2
in solido tra loro, a rimborsare all'attrice
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
le spese di lite che vengono liquidate nella somma di €
1.500,00 per spese e € 21.387,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cassa e iva come per legge;
-pone le spese di Ctu a carico dei convenuti
[...]
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., e CP_1
arch. in solido tra loro. Controparte_2
Avellino, 7 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Cammarota
40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 907/2015 assegnata a sentenza il 10.06.2024,
TRA
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Magliocca;
-ATTORE-
E
in persona del Sindaco legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Saggese;
-CONVENUTA-
E
1 Arch. rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Bruno Imparato e dall'avv. Barbara Del Duca;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi,
così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., conveniva in giudizio il in Controparte_1
2 persona del Sindaco legale rapp.te p.t., per accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della nuova sede comunale e sistemazione piazza civica del
Comune di del 09.04.2009, per grave CP_1
inadempimento dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. per aver violato tutti gli obblighi precontrattuali e contrattuali sulla stessa gravanti e, in particolare, per aver posto in gara un progetto assolutamente carente, lacunoso e superficiale non esaustivo né eseguibile, privo delle necessarie e propedeutiche indagini preliminari, per non essersi mai concretamente attivata per la risoluzione di tutte le problematiche riscontrate dall'appaltatrice in corso d'opera, e di cui alla copiosa corrispondenza in atti e in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità
sopravvenuta ex artt. 1467 e 1468 c.c., per aver l'Amministrazione reso la prestazione richiesta
3 dall'appaltatore eccessivamente onerosa sia dal punto di vista tecnico-esaustivo che economico-temporale, nonché
per non essersi attivata al fine di esperire i necessari rimedi atti a riequilibrare l'originario sinallagma contrattuale al pagamento in favore dell'Impresa dell'equo compenso, di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 145/2000 e 169 D.P.R.
207/2010, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale quantificabile in € 389.968,827, oltre interesse e rivalutazione e infine al risarcimento di tutti i danni connessi e consequenziali all'anomale andamento della commessa, maggior vincolo attrezzature e macchinari,
maggior vincolo manodopera e polizze, ritardato conseguimento dell'utile, per un importo pari ad €
3.323.068,823, oltre interessi e rivalutazione e connessi all'abnorme dilatazione dei tempi di esecuzione dell'appalto e specificamente in relazione al conseguente aumento degli oneri di sicurezza sostenuti dall'Impresa
pari a € 226.770,040; accertare e dichiarare il notevole ritardo l'utile contrattuale ad essa spettante sui lavori
4 regolarmente eseguiti e contabilizzati, e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Impresa all'aggiornamento del relativo importo, pari al 10% dell'importo contabilizzato,
di interessi legali e rivalutazione monetaria per l'intero periodo di ritardato conseguimento;
accertare e dichiarare l'assoluta inattualità dell'originario corrispettivo contrattuale, per effetto dell'abnorme protrazione dei termini contrattuali (oltre 1036 gg), anche e soprattutto, in relazione al ribasso sui prezzi di gara offerto dall'appaltatrice e conseguentemente dichiarare ed accertare il diritto dell'appaltatrice l'aggiornamento dei prezzi;
accertare e dichiarare che, per effetto del conclamato anomale andamento della commessa spetti all'Impresa il riconoscimento dei danni da perdita di chance in relazione al periodo 13.10.2009 – 27.12.2013
quantificabile in 839.204,74 €.; in ogni caso, condannare la alla corresponsione dell'importo di € 181.587,51 oltre CP_3
iva, a titolo di lavori eseguiti e illegittimamente non contabilizzati. Aggiornando detto importo di interessi
5 legali e moratori ex artt. 35 e ss. D.P.R. 063/62. In via meramente gradata, riconoscere l'importo richiesto anche a titolo di indebito arricchimento tratto nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
accertare e dichiarare, per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della il diritto dei CP_3 [...]
al pagamento del valore venale Controparte_4
ovvero del prezzo di mercato delle opere eseguite. In
subordine all'integrazione degli importi di corrispettivo maturato con il ribasso del 10,475% offerto in sede di gara;
accertare e dichiarare il diritto dei al Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa per il mancato ammortamento dei mezzi e dei macchinari investiti in cantiere nonché per l'anticipata conclusione dei rapporti di fornitura e similari;
accertare e dichiarare il risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa per l'eccessiva onerosità degli interventi di risoluzione delle interferenze con gli enti gestori sia in termini di maggior tempo che in termini strettamente economici;
accertare e
6 dichiarare, l'impossibilità di dare seguito a qualsivoglia ulteriore lavorazione per aver saturato integralmente l'originaria tempistica contrattuale e per aver fattivamente reso l'appalto inattuale anche in relazione alle originarie previsioni economiche d'appalto, con svincolo delle polizze fideiussorie trattenute tuttora dalla Stazione
Appaltante a garanzia degli obblighi contrattuali.
Con comparsa si costituiva il , in Controparte_1
persona del Sindaco legale rapp.te p.t., convenuto chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore e danni, e contestuale chiamata in causa del terzo ritualmente depositata in atti,
Arch. in qualità di direttore dei Controparte_2
lavori e progettista dell'opera appaltata.
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale
di Napoli, sez. Imprese, con RG n. 2008/2014.
Con comparsa di costituzione e risposta anche la
Prof. così come il CP_2 Controparte_1
7 chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva,
preliminarmente, l'incompetenza della sezione specializzata per le Imprese e, quindi, del Tribunale di
Napoli, per essere il contratto di appalto di importo inferiore alla cd “soglia comunitaria” ex art. 28 D.Lgs.
163/2006, in favore del Tribunale di Avellino.
L'attrice aderiva all'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa dell'amministrazione e dalla prof.
CP_2
Il precedente Giudice prendeva atto dell'adesione dell'attrice e disponeva ex art. 38 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo.
Riassunta la causa dall'attrice, depositata la Ctu
tecnica, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
Com'è noto, la risoluzione si applica ai contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni ex art. 1453 c.c..
8 È una facoltà riconosciuta alla parte che ha correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, e che a causa dell'inadempimento dell'altra parte può
decidere di risolvere il contratto - Tribunale Napoli, Sez.
XI, Sent., 04/03/2024, n. 2508.
In punto di diritto, va evidenziato che in presenza di reciproci inadempimenti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande di risoluzione, il giudice deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile l'invocata risoluzione del contratto, atteso che, in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano,
bensì in relazione alla situazione oggettiva tenuto conto
9 della concreta alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del vincolo negoziale.
Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive,
per stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole non basta la valutazione dell'inadempimento di un solo contraente ma occorre procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei reciproci inadempimenti in modo da apprezzarne l'effettiva gravità ed efficacia causale rispetto alle finalità economiche del contratto (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 08/05/1996, n. 4260; Cassazione
civile, sez. III, 11/04/2006, n. 8425; Cass. 11 febbraio 2005
n. 2855, in Arch. locazioni 2005, 281; Cassazione civile, sez.
II, 09/02/2011, n. 3173).
In definitiva, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci o una di esse contrasti la domanda di risoluzione avversaria giustificando la propria inadempienza con quella dell'altro contraente, il giudice del merito, prima di assumere una qualsiasi
10 decisione, è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti,
che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro (cfr.: Cass. 9 giugno 2010 n.
13840; Cass. 21 gennaio 2010 n. 987; Cass. 6 luglio 2009 n.
15796; Cass. 15 dicembre 2006 n. 26943; Cass. 9 novembre
2006 n. 23908; Cass. 28 maggio 2001 n. 7242, in Foro pad.,
2001, I, 509; Cass. Civ. 8533/94).
Qualora nei contratti con prestazioni corrispettive le parti si imputino reciproche violazioni delle regole contrattuali, il giudice, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire se - e quale di
11 esse - si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, da ascriversi a causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass., sez. II, 3
luglio 2013 n. 16637).
Il giudice pertanto deve procedere alla considerazione sinergica del comportamento di entrambi i contraenti, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute non tollera una ponderazione frammentaria e settoriale della condotta dei singoli contraenti, ma esige un apprezzamento complessivo, anche in difetto di una formale eccezione ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 4 maggio 2016
n.8912; Cass. 15 giugno 2015 n. 12410; Cass. 9 gennaio 2013
n. 336).
Come sottolineato da attenta dottrina, in tali casi in cui si registrano inadempimenti reciproci, priorità
cronologica, causalità (nel senso di successione causale tra
12 inadempimenti) e proporzionalità (cioè, obiettiva consistenza dell'inadempimento in relazione all'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico) divengono i principali parametri mediante i quali deve essere giudicato l'inadempimento prevalente.
In tal senso si deve ponderare quale sia stata, tenuto conto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della durata del loro protrarsi nel tempo, l'oggettiva e rispettiva entità degli inadempimenti sull'equilibrio tra le contrapposte prestazioni in relazioni ai singoli e concreti interessi di ciascuna parte, e quindi con riguardo alla concreta funzione di scambio rimasta inattuata.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha delineato in modo chiaro come dirimere le controversie in cui siano fatti valere inadempimenti reciproci - come nel caso di specie - stabilendo il seguente criterio: "Nei
contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un
13 giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (cfr. Cass, sez. II, 30 maggio 2017
n. 13627).
Tale inadempienza deve essere considerata, quindi,
nella sua interezza, perché solo attraverso siffatta considerazione può risultare soddisfatta l'esigenza di completezza di quell'apprezzamento relativo e comparativo dei reciproci inadempimenti, nonché della loro gravità che il giudice deve porre a fondamento della propria opzione valutativa ai fini della decisione.
14 E se egli non è tenuto, in sede motivazionale, ad analizzare ogni singolo dato acquisito al processo -
potendo ritenersi assolto l'obbligo della motivazione con l'esauriente giustificazione delle ragioni della decisione in base a quelle risultanze che siano in concreto ritenute determinanti ai fini della soluzione adottata - è pur vero che non si può prescindere dalla necessità che dal contesto complessivo della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi suscettibili di incidere in maniera rilevante sull'equilibrio del contratto, rendendo conoscibile il fondamento logico e giuridico del proprio convincimento.
Ciò premesso, considerata quindi la denunciata esistenza di un reciproco inadempimento delle parti contrattuali come rilevata in premessa, il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria ha corroborato la legittimità dell'atto risolutivo dell'attrice per grave inadempimento imputabile ai convenuti, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ma nella
15 misura come di seguito determinata, e dunque il rigetto della riconvenzionale proposta dal per grave CP_1
inadempimento della società attrice.
Ed invero, da un'attenta lettura della documentazione agli atti, siccome pur riscontrato dal Ctu,
emerge che il progetto posto a base di gara era incompleto,
non corredato da tutte le necessarie verifiche preliminari e di conseguenza, non esecutivo e non eseguibile nei termini e tempi convenuti, a causa delle problematiche relative al
Deposito Strutturale dei blocchi Servizi Sociali, Sala
Consiliare, Blocco Giardino – Gradoni, Corpo Negozi e corpi Garage, il cui Attestato si otteneva solamente nella data del 11 marzo 2010.
Di qui da subito evidente la responsabilità dei convenuti, sia della Stazione appaltante e sia dell'architetto quest'ultima nella sua duplice veste di CP_2
progettista e direttore dei lavori.
Più precisamente, in relazione agli atti progettuali, se il progetto posto in gara fosse eseguibile e se le perizie di
16 variante fossero necessarie e solutorie delle problematiche riscontrate, bisogna rilevare che la variante sugli intonaci esterni era indispensabile e, se presentata, avrebbe potuto essere solutoria per la risoluzione della problematica di distacco degli intonaci esterni dal supporto in tufo calcarenitico evidenziatasi nel corso dei lavori.
Tale variante non risulterà mai presentata in forma definitiva e completa dalla Progettista e Direttrice Lavori.
Al di là delle comunicazioni/convocazioni via pec di inizio gennaio 2014 agli atti, in cui risultano un Verbale di
Concordamento Nuovi Prezzi e un Riepilogo di Computo
e in cui veniva richiesto al RUP di convocare l'Impresa per la sottoscrizione del VDC, considerando che l'impresa per legge è obbligata ad eseguire le varianti predisposte dalla
Stazione Appaltante ma non è obbligata ad accettarle, e alla successiva comunicazione del 31 marzo 2014, la DL, come del resto già fatto per le Varianti PE1V1 e PE2V2, avrebbe potuto e dovuto invece presentare ufficialmente un progetto di Variante completo, comprendente quindi
17 relazioni e grafici, valutazioni contabili alla Stazione
Appaltante, assumendosi la responsabilità proprie di
Progettista e Direzione Lavori, lasciando poi alla Stazione
Appaltante l'onere di approvare o meno tale Perizia,
assumendosi pertanto tutte le responsabilità del caso, così
come la si sarebbe assunta le Parte_1
proprie responsabilità accettando o meno la variante ppprovata.
Nel contesto dell'analisi riguardante se l'appaltante abbia agito con la necessaria tempestività e diligenza per affrontare e risolvere le problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, così come quelle di natura progettuale ed esecutiva, è opportuno affrontare la questione con riguardo alle Interferenze sotto-servizi al
Deposito relativo alle strutture dei Blocchi Servizi Sociali,
Sala Consiliare, Blocco Giardino – Gradoni, corpi Negozi e il Corpo Garage e questione Autorizzazione Varco Sud-
Est; Variante PE2V2; Intonaci e Pavimentazione Piazza.
18 Premesso che le interferenze da sotto-servizi avrebbero dovuto essere individuate, in fase di progettazione, tramite le opportune attività conoscitive,
indagini ed accertamenti sulla presenza di eventuali sotto-
servizi, doverose e previste per nella fase progettuale, ai fini di quella ponderazione dei rispettivi adempimenti come prima illustrato in giurisprudenza, va detto che la
Stazione Appaltante e la Direzione Lavori, una volta riscontrata la presenza di sotto-servizi durante le operazioni di scavo e sbancamento, hanno agito con la necessaria tempestività nell'emissione degli opportuni
Ordini di Servizio, al fine di risolvere queste problematiche non precedentemente considerate.
Del pari è importante sottolineare come la
[...]
, in linea con l'atteggiamento corretto Parte_1
dimostrato durante l'intera durata del contratto, abbia accettato gli Ordini di Servizio anche quando il pagamento del corrispettivo non poteva essere immediatamente liquidato, cioè nel primo SAL successivo.
19 I crediti vantati dall'attrice venivano a maturare solamente nel momento in cui veniva approvata Perizia di
Variante PE1V1 (dicembre 2011), comunque tardiva rispetto all'emissione dell'ultimo degli Ordini Servizio
(settembre 2010) tesi alla risoluzione delle problematiche sottoservizi.
Sulle questioni del Deposito relativo alle strutture dei
Blocchi Servizi Sociali, Sala consiliare, Blocco Giardino –
Gradoni, corpi Negozi e il Corpo Garage e questione
Autorizzazione Varco Sud-Est va evidenziato il mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto esecutivo e cantierabile entro i termini stabiliti, nonché la mancata esecutività del progetto nei tempi e modi concordati.
Riguardo all'atteggiamento successivamente adottato dalla Stazione Appaltante in seguito a problematiche riscontrate, si rileva la Mancata Ratifica, da parte di Direzione Lavori e Responsabile Procedimento,
delle dovute Sospensioni delle attività lavorative, sia in merito al blocco delle attività strutturali relative a Blocchi
20 Servizi Sociali, Sala Consiliare, Blocco Giardino – Gradoni,
corpi Negozi e il Corpo Garage, e sia per l'effettiva consegna che risulta realizzata solo dopo l'11 marzo 2010,
che ad attività strutturali Varco Sud-Est, ove l'effettiva consegna realizzata solo il 27 giugno 2012. Evidentemente,
ciò ha comportato una mancanza di prontezza e accuratezza nella gestione e risoluzione delle problematiche emerse.
Non può sfuggire la tardività dell'approvazione della Variante PE2V2 (fine aprile 2013) rispetto a Verbale
di intenti del 4 ottobre 2012 e la presentazione ufficiale del
Progetto di Variante da parte della el dicembre CP_2
2012.
Sulla questione Intonaci., la Stazione Appaltante ha dato mandato alla Progettista per la redazione di un progetto di Variante che però non sarà mai presentato da quest'ultima in forma Ufficiale e Definitiva e che avrebbe potuto, se approvato, risolvere in maniera definitiva la questione delle facciate, come affermato dal Ctu;
va
21 comunque segnalato come l'Amministrazione Comunale
alla fine del 2013, sia per questione intonaco che per questione pavimentazione Piazza, abbia adottato dei comportamenti non univoci e critici sia nei confronti del
Responsabile del Procedimento, proprio rappresentante nell'appalto, sia nei confronti della Direzione Lavori in merito alla risoluzione delle problematiche riscontrate.
Va evidenziato, per quanto riguarda la pavimentazione Piazza, il comportamento non diligente della Stazione Appaltante, che alla fine del 2013 mette in dubbio la validità del progetto esecutivo della pavimentazione della piazza, peraltro validato dalla stessa
Stazione Appaltante, tanto che la Progettista e Direzione
Lavori sospende le attività lavorative per fornire al RUP e al Settore Tecnico del i chiarimenti Controparte_1
richiesti; come da Verbale di cantiere n.157 del 20
novembre 2013, la Direzione Lavori dava disponibilità a elaborare una variazione nel disegno della parte centrale della Piazza che veniva illustrata a RUP, Responsabile
22 Settore Tecnico e Commissione Collaudo e successivamente condivisa e apprezzata da tutti;
in seguito poi a trasmissione di tale elaborato integrativo alla
Stazione Appaltante la Direzione Lavori con ODS n.15 del
2 dicembre disponeva la Ripresa delle Lavorazioni che però non veniva sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento e a cui seguiva poi comunicazione dell'Amministrazione Comunale prot. 0018168 del 9
dicembre 2013 indirizzata al RUP e al Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di con cui si CP_1
chiedeva al RUP di adottare soluzioni completamente differenti per la sistemazione della Piazza rispetto a quelle prospettate dalla Progettista;
a tale comunicazione non seguirà mai alcun atto formale e preciso della Stazione
Appaltante rivolto alla Progettista e Direzione Lavori.
La linea definitiva da adottare per l'esecuzione della poteva consistere sia nell'accettazione di quanto già Pt_3
approvato durante la validazione del progetto esecutivo,
23 sia nell'assegnazione formale di un incarico alla CP_2
per la redazione di un Progetto di Variante.
In base alla documentazione fornita, è possibile affermare con certezza che le questioni relative al Varco
Sud-Est, alla Variante PE2V2, alla Variante sugli intonaci e alla pavimentazione della Piazza, come motivato, abbiano contribuito a rendere il cronoprogramma dei lavori totalmente inaffidabile e il termine di completamento estremamente incerto.
A prescindere dalle motivazioni che non hanno portato alla risoluzione della questione nel marzo 2016,
valga anche quanto evidenziato dal Ctu, ing. Per_1
, sul fatto che “l'approvazione di tale Perizia di
[...]
Variante avrebbe sicuramente risolto le problematiche relative
alle facciate esterne, in quanto il trattamento a faccia vista delle
murature esterne era la soluzione tecnicamente migliore;
d'altronde però occorre anche precisare che l'altra grande
problematica che aveva contribuito a bloccare i lavori alla fine del
2013, ossia la Sistemazione della Pavimentazione della Piazza
24 Esterna, di cui si è già parlato ampliamente nella risposta al precedente quesito, non trovava alcun riscontro nella Perizia di
Variante del 2016 e di conseguenza, a parere dello scrivente, in
mancanza di una precisa volontà dell'Amministrazione su tale
punto ( Incarico Perizia di Variante oppure accettazione dell'esecuzione della pavimentazione in conformità del progetto
esecutivo approvato e validato dall'Ente), la fine dei lavori non
era per nulla certa”.
Con riguardo a tutte le domande siccome proposte nell'atto di citazione bisogna precisare quanto segue.
L'art. 134 del D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile al caso di specie, disciplina la facoltà di
“Recesso” da parte della stazione appaltante, stabilendo che:
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite
è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
25 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta,
e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti,
un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
26 L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
L'art. 1671 c.c. (“Recesso unilaterale dal contratto”)
prevede che: “il committente può recedere dal contratto,
anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. In tema di appalto privato la Corte di
Cassazione ha recentemente avuto modo di precisare che
“....in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltante, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese
27 necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi...” e ancora, sul criterio “equitativo” di liquidazione del danno “Nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice di merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante “ex art. 2056
cod. civ.), può essere utilizzato per qualsiasi danno ed, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano d'opera ecc., quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornite la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto” (Corte di Cassazione –
sezione Civile – Sentenza n. 5879 del 08 marzo 2017).
Sull'argomento del riconoscimento del mancato utile all'appaltatore si è soffermata anche la dottrina a più
28 riprese, stabilendo che:: “Il Collegio non può che ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della
P.A., l'entità del risarcimento è pari al mancato guadagno ragguagliato in misura pari al dieci per cento della differenza tra il corrispettivo contrattuale, come successivamente incrementato ed il corrispettivo netto delle opere eseguite" (così 12.4.2005); ed CP_5
altresì che “in caso di risoluzione per inadempimento della committente, il risarcimento riguardante le opere non eseguite viene determinato calcolando il 10% sull'importo dei lavori non eseguiti” (Lodo 18.9.2000 e fra le più recenti
Lodo Roma, 11 marzo 2013 n. 17 e Lodo Roma 9 maggio
2013; ed altresì Lodo 11.12.2012 n. 100 secondo cui CP_5
“in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, la suddetta percentuale del 10%
deve essere calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale, dedotte le opere già eseguite (cfr. Cass.
SS.UU. 18.9.1970 n. 1571; Cass. 22.6.1982 n. 3779) ”; ed
29 altresì Lodo 24.7.2009 n. 114 (in AGOP, 2010, pag. 39) ove si ribadisce il principio per il quale “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Committente, il lucro cessante dovuto all''appaltatore è pari al decimo dei lavori non eseguiti, calcolato sull'intero importo contrattuale e non sui quattro quinti dello stesso”; ed ancora Lodo
28.11.2006, n. 105 (in AGOP 2007, 157) secondo cui “in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, va riconosciuto all'appaltatore il decimo dei lavori non eseguiti, da calcolarsi sull'intero ammontare netto contrattuale dedotte le opere già eseguite e non sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo a base di contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti”; ed altresì Cassazione, sez. I, 23.6.2000, n. 8532 ove si legge testualmente che “con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il suo motivo di nullità del lodo per essere stato accordato il risarcimento dei danni mediante l'attribuzione all'appaltatore di un mancato utile, pari al decimo
30 dell'intero ammontare contrattuale, depurato del valore delle opere già eseguite, anziché dei quattro quinti del residuo, in violazione dell'art. 41, D.P.R. n. 1063 del 1962.
Formula, poi, ulteriore censura per non essere stata sufficientemente motivata in sentenza la ragione dell'affermata applicabilità di tale articolo all'ipotesi di risoluzione del contratto per volontà
dell'Amministrazione, con conseguente mancata applicazione nella specie. Il motivo non ha pregio in tutte le sue articolazioni. Ed invero, l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 41, D.P.R. n. 1063 del 1962, è stata correttamente ed adeguatamente argomentata dalla Corte
territoriale, che ha appunto precisato che tale disposizione regola l'ipotesi, diversa da quella oggetto del lodo impugnato, della risoluzione del contratto per volontà
dell'Amministrazione, come si evince dal chiaro riferimento in essa all'art. 345 della legge sui lavori pubblici, n. 2248 all. F del 1865, che attribuisce all'Amministrazione appaltante il diritto di recedere
31 discrezionalmente dal contratto d'appalto”. In
conclusione, il Collegio condivide la quantificazione dei danni da risoluzione operata dall'impresa” (Lodo
Arbitrale n. 70 del 24 ottobre 2014 in appaltieriserve.it).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, deve precisarsi che, nel caso de quo, la giurisprudenza prevalente, sopra richiamata, è orientata ad ammettere la riconoscibilità del c.d. “mancato utile” nella misura del
10% senza richiedere all'appaltatore una prova rigorosa del danno patito.
Nel caso di specie, trattandosi di azione di risoluzione contrattuale proposta dalla società , Parte_4
si ritiene che il mancato guadagno debba essere individuato nel “mancato utile, pari al decimo dell'intero ammontare contrattuale, depurato del valore delle opere già eseguite, anziché dei quattro quinti del residuo, in violazione dell'art. 41, D.P.R. n. 1063 del 1962”.
Come ha riconosciuto il Ctu, non si ritiene che il calcolo del 10% del mancato utile debba essere effettuato
32 comparando il valore “contrattuale (al netto del ribasso)”
con il valore “attuale (al lordo del ribasso)” dei lavori dei lavori eseguiti dalla , poiché non è Parte_1
stata rinvenuta traccia in giurisprudenza di tale modalità
di quantificazione del mancato utile;
tuttavia, è ovvio ed evidente che il valore del mancato utile dovrà essere attualizzato alla data della pronuncia attraverso i meccanismi di rivalutazione monetaria.
Il mancato utile, pertanto, è quantificabile come segue: A) Importo del contratto di appalto = € 4.109.823.09
(di cui € 3.899.688,27 per lavori al netto del ribasso d'asta e
€ 210.134,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
B) Importo contabilizzato a tutto il 02/11/2013 = €
3.761.096,83 (di cui € 3.568.792,35 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 192.304,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); C) Importo contrattuale lavori non eseguiti = (differenza tra A e B) = € 348.726,26; D) Utile
d'impresa non conseguito = (10% di C) = € 34.872,62.
33 Visto che questo giudice condivide le conclusioni del
Ctu, che ha eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi, si ritiene che l'utile d'impresa spettante all'appaltatore è pari a € 34.872,62, oltre rivalutazione monetaria.
E ritenuto valido l'accordo bonario del 14.11.2011 tra le parti, anche va riconosciuto l'importo a titolo di risarcimento dei danni per le maggiori spese generali sostenute di € 248.658,71 (calcolato dal Ctu a pagina 196
della sua relazione).
In particolare, a tale somma si perviene nel momento in cui si sottrae all'importo complessivo delle spese generali effettivamente sostenuta dalla Parte_1
dopo la sottoscrizione del verbale di accordo
[...]
bonario dal 14.11.2011 al 27.12.2013, 774 giorni per un totale di € 340.521,30, la somma di € 91.862,59 pari all'importo delle spese generali e ammortizzate
34 dall'impresa dopo la sottoscrizione del verbale di accordo bonario (come da calcolo a pagina 195 della relazione del
Ctu).
Ed infine rilevato che “il valore risultante dalla
contabilità a misura risulta essere pari a € 3.918.041,87, Il valore
di mercato delle opere realizzate dalla F.lli Ferrara srl rivalutato
alla data della domanda di risoluzione (Febbraio 2015)” (pag. 24
chiarimenti) e quello invece “per lavori già liquidato
all'impresa, in corrispondenza dell'atto contabile SAL 12
interno al contratto di appalto, emesso in data 2 novembre 2013,
è pari a € 3.742.200,00” (pag. 14 chiarimenti), la differenza dovuta pari a € 175.841,87.
Ne consegue che la somma totale dovuta all'attrice,
come innanzi motivata e riscontrata dal Ctu, è pari a €
459.373,20 (€ 34.872,62 più € 248.658,71 più € 175.841,87).
In riferimento alla condanna del CP_1
al pagamento a favore dell'Impresa degli oneri e
[...]
dei costi relativi al mancato ammortamento per l'incantieramento, nonché alla corresponsione di tutti gli
35 oneri aggiuntivi e i costi sostenuti a causa dello smobilizzo illegittimo del cantiere e degli ulteriori oneri di sicurezza connessi all'esecuzione di tali attività, non risultano prodotti agli atti documenti che consentano di individuare tale danno, né di poterne quantificare l'ammontare.
Sulla responsabilità della chiamata in causa dell'arch. le motivazioni Controparte_2
dell'accoglimento della domanda innanzi esposte valgono per una corresponsabilità della stessa nella sua qualità sia di progettista, per aver redatto un progetto incompleto e di conseguenza non esecutivo, che di direttore dei lavori, per non aver rilevato le lacune progettuali durante l'esecuzione, oltre che per avere tardato nella redazione della terza perizia di variante, quella relativa agli intonaci.
Del resto, come dallo stesso architetto rilevato in comparsa,
“nonostante le lavorazioni eseguite per sanare i danneggiamenti,
si verificarono nuovi fenomeni di distacco degli intonaci”.
La questione varco sud-est per il ritardo nel rilascio dell'Autorizzazione Sismica del Genio Civile di Avellino
36 non è certo imputabile al essendo la CP_1
predisposizione di tutti i grafici precipuo compito del progettista, nel caso di specie appunto della chiamata in causa Il ritardo nel deposito del progetto CP_2
esecutivo II° stralcio fino all'11.03.2010 fu per responsabilità esclusiva dell'Arch. CP_2
Più precisamente il Ctu riscontrava infatti all'uopo che “la mancata risoluzione della problematica intonaci, in
seguito al secondo fenomeno di distacco, è da ricercarsi nella
mancata presentazione di idonei Progetti di Variante da parte
della Progettista che, se presentati e poi successivamente approvati dalla Stazione Appaltante, avrebbero sicuramente
risolto la problematica alle facciate. Come già riportato
nell'ambito della risposta al quesito n.3, si è evidenziato come la
presentazione da parte della Progettista e DL di tale progetto di
Variante fosse necessaria per la risoluzione della problematica dei
distacchi di intonaco sulle facciate e, se presentata, sarebbe potuta
essere solutoria per la risoluzione della problematica di distacco
degli intonaci esterni dal supporto in tufo calcarenitico
37 evidenziatasi nel corso dei lavori. Tale Variante non verrà mai presentata in forma definitiva e completa dalla Progettista e
Direzione Lavori” (pag. 214 della perizia).
L'accoglimento della domanda di parte attrice, in particolare di risoluzione del contratto per grave inadempimento del appaltante, comporta CP_1
implicitamente il rigetto per il motivo ex adverso della domanda riconvenzionale, in quanto si sono concretizzati oggettivi impedimenti per la prosecuzione dei lavori da parte della . Parte_1
In ordine alle altre domande non sono rinvenibili agli atti documenti che possano sostenere l'accoglimento.
Anche in ordine all'equo indennizzo di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 145/2000, va rilevato che
“agli atti non è rinvenibile alcun documento da cui possa
desumersi che le variazioni disposte superino il quinto dell'importo totale del contratto, che dipendano da errore
progettuale e, soprattutto, che queste abbiano determinato un
danno all'appaltatore tale da giustificare Il riconoscimento di un
38 equo compenso a norma dell'art. 10 comma 5 del D.M.
145/2000” (pag. 27 dei chiarimenti).
Le spese, liquidate secondo i valori medi, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice
dott.ssa Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
nella causa recante RG n. 907/2015, così provvede:
-accoglie la domanda, per quanto di ragione,
dell'attrice, e accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento dei convenuti in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., e arch. CP_6 CP_2
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al
[...]
pagamento della somma di € 459.373,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore dell'attrice Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t.;
39 -rigetta la domanda riconvenzionale;
-rigetta ogni altra domanda attorea;
-condanna i convenuti in Controparte_1
persona del Sindaco legale rapp.te p.t., e arch. CP_2
in solido tra loro, a rimborsare all'attrice
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
le spese di lite che vengono liquidate nella somma di €
1.500,00 per spese e € 21.387,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, cassa e iva come per legge;
-pone le spese di Ctu a carico dei convenuti
[...]
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., e CP_1
arch. in solido tra loro. Controparte_2
Avellino, 7 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Cammarota
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