Articolo 15 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 14Articolo 16
Versione
3 giugno 1985
Art. 15.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.
Nota all'art. 15:
Il testo dell'art. 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, al n. 85 del 10 aprile 1985), e' il seguente:
"Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolto dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime".
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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