Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, proposto da
IC RB, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 463/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 il dott. LO AS, nessuno presente per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 463/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – in veste di Giudice del Lavoro – è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a RB IC, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione per non esserle stato poi fornito quanto dovuto, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione il “… compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla Sentenza n. 463/2024 pubbl. il 23/05/2024 RG n. 91/2024 emessa dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, Dott. Matteo Moresco, notificata al Ministero in data 04 – 12 - 2024, passata in giudicato, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposta l’immediata restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme indebitamente detratte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione al periodo soggetto a prescrizione, come accertato giudizialmente, il tutto oltre interessi e rivalutazione …”;
che, inoltre, la ricorrente chiede che si nomini un Commissario ad acta che “… provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche disponendo il pagamento mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” e rivolto alla Banca d’Italia, qualora emerga l’indisponibilità sul pertinente capitolo di bilancio …”, e che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., si condanni l’Amministrazione “… al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 27 maggio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ;
che con ordinanza n. 515 del 21 novembre 2025, rilevato che la sentenza da eseguire e il relativo certificato di passaggio in giudicato, nonché la procura ad litem , erano stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale, la Sezione ha assegnato alla ricorrente il termine di dieci giorni per la regolarizzazione dei suindicati documenti, secondo le norme tecnico-operative del processo amministrativo telematico;
che nulla, tuttavia, è stato poi depositato dalla ricorrente;
che alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod.proc. amm., “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”;
che, come rilevato dalla Sezione con l’ordinanza n. 515 del 21 novembre 2025, la sentenza da eseguire e il relativo certificato di passaggio in giudicato sono stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale, così come invece prescritto dall’art. 114, comma 2, cod.proc. amm.;
che la ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione di tali documenti, nonostante il decorrere del termine di dieci giorni a tal fine assegnato dalla Sezione;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex multis , TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 gennaio 2026 n. 33);
che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO AS, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AS |
IL SEGRETARIO