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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 720/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo COLAIACOVO del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Simona TORELLI del foro di CH ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di CH n. 383/24 del 15 luglio 2024 in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di CH ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e provvedendo anche alla regolamentazione delle Controparte_1 Parte_1 ulteriori questioni in tema di affido, collocamento e mantenimento della prole ancora minorenne
1 costituita dai figli (nata il [...]) e dai gemelli e (nati a loro volta Per_1 Per_2 Per_3
l'8 aprile 2013) nei termini di seguito indicati:
a) I figli sono stati affidati congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) La casa coniugale è stata assegnata alla;
PT
c) Il diritto di visita del padre è stato così disciplinato: “…il padre potrà tenere con sé i minori due pomeriggi alla settimana, da individuare in accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze dei figli;
i fine settimana saranno trascorsi dai minori in modo alternato con i genitori;
il padre potrà tenere con sé i minori per due giorni nel periodo delle festività pasquali e cinque giorni nel periodo delle festività natalizie, con i giorni di Pasqua e
Natale che saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni;
il padre potrà tenere i minori con sé per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, in un periodo da concordare di volta in volta con la madre;
d) Quanto alle questioni patrimoniali, al padre, così confermando la statuizione assunta all'esito della fase presidenziale, è stato posto l'obbligo di corrispondere per il solo mantenimento della prole, la somma di € 600,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione automatica secondo gli indici Istat, oltre naturalmente al 50% delle spese straordinarie;
e) Le spese di lite sono state integramente compensate;
1.2. La decisione del Collegio teatino ha così in parte disatteso le richieste della ricorrente, Parte_1
che nel ricorso introduttivo aveva al contrario chiesto che l'entità del mantenimento fosse
[...] superiore (pari cioè ad € 250,00 per ciascun figlio) assumendo, a sostegno delle proprie ragioni,
l'aumento di esigenze con la crescita dei minori, circostanza questa peraltro ammessa anche dallo stesso padre che è arrivato spontaneamente a corrispondere anche la somma di € 700,00.
Anche con riguardo all'esercizio del visita, la ricorrente (lamentando l'atteggiamento dell'ex coniuge che aveva disatteso gli accordi di fatto intercorsi anche successivamente alla separazione dal 2015 al
2022) ha chiesto l'indicazione di modalità più definite.
Analogamente, le richieste del sono state rigettate in quanto questi, muovendo dall'assunto CP che il periodo di permanenza dei figli presso ciascun genitore dovesse essere sostanzialmente identico, ha insistito affinchè non fosse previsto alcunchè a titolo di mantenimento o comunque la somma riconosciuta come dovuta fosse adeguatamente proporzionata alle sue effettive condizioni economiche sulle quali, in effetti, lo stesso si è diffusamente soffermato nei propri scritti difensivi.
2 In particolare, ha dedotto di sostenere costi per il rimborso delle rate di un mutuo per l'acquisto della casa di CH (adibita a residenza coniugale) unitamente ad una serie di altri costi (sui quali, invero, meglio si dirà nel prosieguo).
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere di seguito sintetizzate:
- i temi di contrasto tra le parti hanno riguardato le modalità dell'esercizio da parte del padre del diritto di visita e l'accertamento (in punto di an debeatur) delle condizioni per il riconoscimento del mantenimento dei figli minorenni ed anche (in caso di vaglio positivo) della determinazione dell'importo dovuto dal padre;
- quanto al primo aspetto, si è dato atto dell'esistenza di un sostanziale accordo tra i genitori nel senso che il padre potesse trascorrere due pomeriggi settimanali in compagnia dei figli;
- orbene, l'individuazione è stata rimessa ad un preventivo accordo tra le parti;
- sul versante, invece, del mantenimento, sono stati valorizzati i seguenti elementi: a) l'aumento delle esigenze e dei bisogni, connaturati alla loro crescita fisiologica, dei minori;
b) il prevalente collocamento dei figli presso la madre;
c) la verifica della capacità reddituale del soggetto obbligato tale da non poterlo esporre al pagamento di un importo superiore rispetto a quello stabilito in sede presidenziale dove si è già operata una valutazione in ordine al lasso di tempo oramai trascorso dal giudizio di separazione (avvenuto nel 2014 con la omologa delle condizioni) così da rendere l'importo convenuto in quella sede del tutto inadeguato.
1.4. La pronunzia del Tribunale teatino è stata tempestivamente impugnata dalla attraverso PT
l'articolazione di quattro motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata con riguardo all'assegnazione della casa coniugale in favore della nonostante la stessa si sia volontariamente trasferita presso un PT altro immobile occupato insieme ai figli sempre ai figli per il cui acquisto ha anche acceso un mutuo.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo alla regolamentazione del diritto di visita del padre lamentando una genericità della decisione che ha rimesso la scelta dei giorni feriali durante la settimana in cui i figlioli possono stare in compagnia del padre all'accordo tra i genitori senza quindi una dettagliata previsione.
Il terzo profilo di doglianza si è appuntato sull'ammontare del mantenimento dei figli posto a carico del padre.
In buona sostanza, riproponendo le stesse argomentazioni già svolte nel corso del primo grado, la ha rimarcato la crescenti, in ragione dell'avanzare dell'età, esigenze della prole nonché ha PT
3 anche avvertito circa l'intestazione in capo all'ex coniuge di alcuni beni immobili in Puglia che pertanto devono essere considerati nell'ambito della capacità patrimoniale dello stesso.
L'ultimo motivo si è infine incentrato sulla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado vale a dire gli accertamenti tributari, l'interrogatorio formale del e l'escussione dei CP testi.
1.5. L'appellato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame, mentre nel merito ha aderito al primo motivo specificando che non è stata avanzata dalla controparte alcuna domanda di assegnazione della casa coniugale.
Il ha poi tempestivamente spiegato impugnazione incidentale riproponendo quanto già CP sostenuto in primo grado sul fatto che, attraverso una sostanziale collocazione paritetica dei figli, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento del suo obbligo al loro mantenimento. il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado..
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata, ai sensi dell'art. 474 bis.34 cpc, essendo assoggettata al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/2022, trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc.
Come noto, ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali
(attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che risulta aperta la questione dell'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle
4 ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr
Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
Orbene, l'appellante ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione
(soprattutto per quanto concerne una più dettagliata indicazione delle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre e per quanto concerne una maggiore quantificazione dell'ammontare del mantenimento) sicchè escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
Venendo al merito, è possibile affermare quanto segue.
3.Innanzitutto, le parti hanno concordato sulla questione relativa all'assegnazione della casa coniugale che il Tribunale di CH ha, invece, posto a favore della sull'assunto della PT collocazione prevalente presso la stessa dei figli minori.
Risulta, tuttavia, incontroverso che l'odierna appellante abbia, a seguito della fine del matrimonio, abbandonato la casa coniugale per trasferirsi, sempre a CH, ma in un immobile diverso tant'è vero
(e la circostanza è emersa, come meglio si dirà anche nel prosieguo, dalla documentazione prodotta) che è stato accesso un mutuo per il suo acquisto.
Di conseguenza, e senza dilungarsi oltre, i due (comuni invero) motivi di appello riguardanti l'assegnazione della casa coniugale vanno accolti e pertanto ne va disposta (in deroga alla regola generale del collocamento dei minori) l'assegnazione al CP
4. Con riferimento, invece, alle ulteriori questioni sulle quali risulta persistente il contrasto tra gli ex coniugi deve osservarsi quanto segue.
Per ragioni di ordine logico e sistematico, occorre prendere le mosse dalle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre oggetto di appello principale ed incidentale.
4.1. La ha chiesto che il diritto di visita, diversamente da quanto stabilito in sentenza, fosse PT così regolato: “martedì e giovedì a settimane alterne per l'intera giornata, quindi con
l'accompagnamento per e dalla scuola;
mercoledì e venerdì nelle altre settimane;
fine-settimana alternati, nel senso che nelle settimane nelle quali si svolgerà la visita il martedì e il giovedì, il
[...] terrà i figli con sé il sabato e la domenica (con eventuale estensione, da concordare, dal CP venerdì e sempre con pernottamento fino al lunedì mattina, quando il accompagnerà i figli CP
5 a scuola); vigilia di Natale con il e Natale con la e Capodanno ad anni alterni con CP PT ciascun genitore, con conseguente turno dell'Epifania a quello dei genitori che non avrà trascorso il
Capodanno con i figli;
Pasqua secondo il normale calendario settimanale;
una settimana a luglio ed una ad agosto per le vacanze estive, preferibilmente la seconda, con il ”; (cfr pag 13 CP dell'atto di appello).
Per converso, il ha proposto in via alternativa e subordinata due diverse soluzioni;
la prima CP del seguente tenore: “martedì e giovedì a settimane alterne per l'intera giornata, quindi con
l'accompagnamento per e dalla scuola;
mercoledì e venerdì nelle altre settimane;
fine-settimana alternati, nel senso che nelle settimane nelle quali si svolgerà la visita il martedì e il giovedì, il
[...] terrà i figli con sé il sabato e la domenica (con eventuale estensione, da concordare, dal CP venerdì sera e sempre con pernottamento fino al lunedì mattina, quando il accompagnerà CP
i figli a scuola); vigilia di Natale, Natale e Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore, con conseguente turno dell'Epifania a quello dei genitori che non avrà trascorso il Capodanno con i figli;
Pasqua secondo il normale calendario settimanale;
Ferma restando la ripartizione ordinaria dei tempi di permanenza con i genitori da parte dei minori, come sopra indicata, prevedere per il periodo estivo un periodo paritetico di gg.15 anche non consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori in base ai relativi impegni lavorativi entro il 31 maggio di ogni anno”; la seconda, invece, così strutturata: “a settimane alterne martedì, giovedì e sabato dalle ore 15 alle ore 19; lunedì, mercoledì, venerdì e domenica sempre dalle ore 15 alle ore 19. In ordine alle maggiori festività:
Vigilia di Natale, Natale e Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore, con conseguente turno dell'Epifania a quello dei genitori che non avrà trascorso il Capodanno con i figli. Pasqua secondo il normale calendario settimanale. Ferma restando la ripartizione ordinaria dei tempi di permanenza con i genitori da parte dei minori, come sopra indicata, prevedere per il periodo estivo un periodo paritetico di gg.15 anche non consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori in base ai relativi impegni lavorativi entro il 31 maggio di ogni anno;” (cfr pagg 19-20 comparsa di costituzione);
Orbene, da un rapido e semplice raffronto tra le diverse prospettazioni delle parti emerge chiaramente come anche sul versante della regolamentazione del diritto di visita, le parti si siano trovate sostanzialmente d'accordo nel senso di una specificazione soprattutto dei giorni in cui, durante la settimana, i minori possono restare in compagnia del padre.
Su tale aspetto specifico, in effetti, la decisione del primo giudice si è rivelata sì generica (avendo rimesso ai genitori di concordare il calendario), ma perché fondata sull'ottimistica prospettiva (poi venuta meno per l'accentuarsi della conflittualità tra le stesse parti) che, abitando padre e madre nella
6 stessa città e quindi vicino, fosse possibile stabilire per i giorni durante la settimana un criterio flessibile che tenesse soprattutto in debito conto delle prioritarie esigenze dei minori.
In difetto, quindi, di un tal accordo e soprattutto nell'ottica di prevenire, anche il futuro, possibili contenziosi, le modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre possono essere così rimodulate:
a) Il martedì ed il giovedì a settimane alterne il potrà tenere con sé i figli per l'intera giornata, quindi con l'accompagnamento per e dalla scuola;
il mercoledì e il venerdì nelle altre settimane;
b) A fine-settimana alternati ( ovvero segnatamente nelle settimane nelle quali si svolgerà la visita il martedì e il giovedì) il terrà i figli con sé il sabato e la domenica (con CP eventuale estensione, da concordare, dal venerdì e sempre con pernottamento fino al lunedì mattina, quando il accompagnerà i figli a scuola;
CP
c) vigilia di Natale con il e Natale con la e Capodanno ad anni alterni con CP PT ciascun genitore, con conseguente turno dell'Epifania a quello dei genitori che non avrà trascorso il Capodanno con i figli;
d) Pasqua secondo il normale calendario settimanale;
e) una settimana a luglio ed una ad agosto per le vacanze estive, da concordare preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Un siffatto criterio, risulta quello maggiormente rispondente ai reali bisogni dei figli consentendo loro di poter trascorrere, non essendovi profili ostativi per optare per una diversa soluzione, un congruo periodo di tempo anche con la figura paterna peraltro residente nell'ambito dello stesso
Comune di CH così da creare una solido rapporto anche con il padre che peraltro ha chiaramente sempre palesato il suo interesse a trascorrere del tempo (soprattutto nell'arco della settimana) con i figli così da potergli seguire sia nell'espletamento delle normali attività scolastiche che in quelle ludiche.
4.2.1. Maggiori e senza dubbio ben più complesse questioni si pongono invece in ordine al mantenimento dei figli minorenni.
Dalla disamina, infatti, dei gravami spiegati dalle parti è possibile affermare che secondo il CP la previsione di modalità di esercizio del diritto di visita con tempi ritenuti sostanzialmente paritetici giustifica l'assenza dei presupposti per il riconoscimento del suo obbligo di provvedere egualmente al mantenimento dei figli.
Tale prospettazione (da cui consegue il rigetto del motivo di appello incidentale) non può però essere condivisa essenzialmente per ragioni in punto di diritto, prima ancora che in fatto.
7 A tale riguardo, può risultare utile ricostruire la cornice tratteggiata in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Può ritenersi principio oramai largamente condiviso che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori, è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che
l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio e a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare“(cfr Cass Civ, Sez I, 16.6.2021 n. 17222).
Collocandosi all'interno di tale crinale interpretativo è stato, anche più di recente, che “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore di vita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia” (cfr Cass Civ, Sez. I, 11.7.2023 n. 19625).
4.2.2.Dalla trasposizione dei principi di diritto sin qui enunciati al caso di specie la soluzione del caso consegue de plano.
La finalità dell'assegno di mantenimento, così come chiarito dalla giurisprudenza, è quella di consentire il soddisfacimento di esigenze primarie connesse al mantenimento dei figli che condivisibilmente devono essere gestite dal genitore collocatario.
In altri termini, si vuol significare che anche il pernotto presso l'altro genitore o comunque la permanenza durante alcuni giorni alla settimana con lo stesso non esonera di per sé solo dal dover di provvedere al mantenimento.
Semmai, ed a voler tutto concedere la questione potrà rilevare sul diverso profilo della quantificazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario.
Ad una diversa soluzione, potrà raggiungersi unicamente in presenza di un accordo integrale tra i genitori (ipotesi che deve essere chiaramente essere esclusa nella fattispecie) oppure in presenza di un quadro allegatorio (prima) e probatorio (poi) che è onere della parte obbligata soddisfare.
Sulla scorta, pertanto delle citate considerazioni, il motivo di appello incidentale deve essere rigettato.
8 4.3.Ed allora, a definizione della trattazione della vicenda che ci occupa, non resta che vagliare i restanti motivi posti a supporto dell'impugnazione principale della . PT
Il primo rilevante aspetto concerne la quantificazione del mantenimento ritenuta dall'appellante non congrua sia in ragione delle aumentate esigenze della prole che delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge.
Anche su tale versante occorre procedere ad una valutazione del motivo su un duplice piano ovvero in diritto ed in fatto.
4.3.1. Per quanto concerne il primo aspetto, in effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori o per quelli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti deve risultare idoneo a garantire all'avente diritto la soddisfazione di molteplici esigenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori” (cfr Cass. Civ., sez. I, 19.7.2022, n.22616).
Ed ancora, è stato stabilito che “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d.
"spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr Cass Civ, Sez I, 29.4.2022 n. 13664).
4.3.2. In punto di fatto, occorre passare in rassegna quanto emerso nel corso dell'istruttoria ed in particolare anche dall'esame della documentazione prodotta ritualmente dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 12 cpc (così come peraltro richiesto in sede di decreto di fissazione dell'udienza di rima comparizione).
Ebbene, in ordine alla condizione reddituale, dalle dichiarazioni degli ultimi anni è possibile affermare che le disponibilità degli ex coniugi (entrambi dipendenti con uno stipendio fisso) sono sostanzialmente identiche.
Ed infatti, il compenso annuale è risultato oscillare tra una forbice di € 28.000 ed € 30.000 per il
[...]
e di € 29.000 ed € 32.000 per la . CP PT
Di conseguenza, anche lo stipendio mensile (agevolmente verificabile dagli estratti conto) oscilla per il primo sulla somma di € 1.780,00 e per la seconda di € 1700/1800.
9 Sempre dalla lettura degli estratti conto e dell'ulteriore documentazione è emerso che la PT
(trattasi con tutta eventualità della rata del mutuo a cui la stessa ha fatto ampiamente cenno nei propri scritti difensivi) deve sostenere l'esborso fisso mensile di € 207,00.
Negli estratti conto, inoltre, risulta anche che entrambi i genitori hanno percepito dall'Inps l'assegno per i figli minori in quota sostanzialmente paritetica.
Il ha confermato la titolarità di beni immobili in Puglia per i quali ha percepito anche un CP contributo da parte di Agea.
A tale quadro, deve aggiungersi che i minori si trovano in una fase del loro percorso di crescita in cui inevitabilmente e rispetto al tempo della separazione (risalente all'anno 2013 allorquando il primogenito aveva due anni ed i gemelli erano nati da poco) le esigenze sono mutate.
Già all'esito della fase presidenziale (nel novembre 2022) è stato evidenziato che la somma di €
100,00 per ciascun figlio doveva essere attualizzata senza invero spendere alcune considerazioni sul mutamento delle esigenze della prole.
La sentenza qui impugnata ha sul punto evidenziato che “….va tenuto in considerazione anche il reddito del resistente, tenuto al versamento del mantenimento, per come emerge dalle dichiarazioni dei redditi, che effettivamente non gli consente di sostenere un pagamento mensile dell'entità richiesta dalla ricorrente. Conseguentemente il Tribunale ritiene di dover confermare l'entità dell'assegno come stabilito”.
Tuttavia, il reddito mensile attualmente percepito ed in generale la valutazione della capacità patrimoniale del ( in tale ambito vanno considerate anche le proprietà allo stesso intestate), CP unitamente all'indispensabilità di considerare anche il prioritario interesse dei minori, deve portare a ritenere, operando un necessario contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, che la somma richiesta di € 750,00 (€ 250,00 mensili per ciascun figlio) debba ritenersi congrua.
Anche tenendo conto della debenza di tale importo, all'appellato residua comunque una disponibilità mensile, pari ad oltre 1.000,00 con cui far fronte ai propri bisogni.
A ciò deve aggiungersi che grava sulla controparte il pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa in cui si è trasferita.
Sulla scorta pertanto di tali considerazioni l'appello deve trovare accoglimento e di conseguenza
[...]
è tenuto al pagamento, per il mantenimento dei figli minori, della somma complessiva CP di € 750,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione automatica secondo indici ISTAT.
10 4.4. L'esito del giudizio assorbe l'ultima motivazione con il quale è stata chiesto l'espletamento di un supplemento istruttorio attraverso il compimento di indagini tributarie e l'espletamento di prova orale (interrogatorio formale e prova testi).
Ad ulteriore corredo di quanto sin qui esposto, vale la pena aggiungere che la documentazione prodotta ha consentito di operare una ricostruzione delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, mentre le prove avrebbero riguardato l'esercizio del diritto di visita su cui, però, e come anticipato, le posizioni delle parti sono risultate sostanzialmente convergenti.
5. In ultimo, quanto alle spese di lite, dovendosi operare una valutazione complessiva dell'esito della controversia, è possibile procedere alla loro integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di CH n. 383/24 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in accoglimento del gravame, pone a carico di di provvedere al mantenimento Controparte_1 dei figli minori mediante la corresponsione della somma di € 750,00 con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione automatica secondo indici ISTAT;
b) dispone che il diritto di visita del padre venga regolato nei seguenti termini: Il martedì ed il giovedì a settimane alterne il potrà tenere con sé i figli per l'intera giornata, quindi con l'accompagnamento per e dalla scuola;
il mercoledì e il venerdì nelle altre settimane;
A fine- settimana alternati ( ovvero segnatamente nelle settimane nelle quali si svolgerà la visita il martedì e il giovedì) il terrà i figli con sé il sabato e la domenica (con eventuale CP estensione, da concordare, dal venerdì e sempre con pernottamento fino al lunedì mattina, quando il accompagnerà i figli a scuola;
vigilia di Natale con il e Natale CP CP con la e Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore, con conseguente turno PT dell'Epifania a quello dei genitori che non avrà trascorso il Capodanno con i figli;
Pasqua secondo il normale calendario settimanale;
una settimana a luglio ed una ad agosto per le vacanze estive, da concordare preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) dichiara l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
d) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
e) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
11 comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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