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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione con modalità scritta del 30 gennaio 2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3684/2021 R.G. e vertente
fra
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abbate Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello via
Lauria n. 9 giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale , Via CP_2
Pretoria n. 263, rappresentato e difeso dall'avv.to Vito Dinoia, giusta procura per notar in Per_1
Roma, in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: 75% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 22.12.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al
74%.
Con memoria, depositata il 4.3.2023, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2
sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza tecnica medico-legale affidata al dott. in seguito rinnovata con il dott. . Per_2 Per_3
Il CTU all'esito del riesame delle patologie dalle quali risulta affetto il ricorrente sulla base della nuova documentazione prodotta in atti, ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità dal 75% a decorrere dalla domanda (8.7.2020). Afferma il ctu “ Le infermità di cui risulta affetta l'assicurata,
riducevano e riducono in modo permanente la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le
attitudini della signora , nei termini di legge sia al momento della domanda Parte_1
amministrativa (08/07/2020), sia allo stato attuale. L'assicurata era ed è invalida nella misura del
75%.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
La decorrenza del beneficio è fissata dal ctu al 8.7.2020. 3. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente , le spese di lite in considerazione del riconoscimento del beneficio CP_2
richiesto dalla domanda e antecedente alla visita peritale, vanno liquidate in misura integrale, in euro
2.697,00 (cause previdenziali, scaglione 3^, applicazione dei valori minimi in considerazione della serialità dele controversie) oltre accessori di legge, a carico dell' resistente, in favore del CP_1
ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara invalida con riduzione della capacità Parte_1
lavorativa in misura del 75% con ogni conseguenziale effetto, decorrenza del beneficio da luglio
2020;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
c) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di euro 2.697,00 per CP_2
spese di lite in favore della ricorrente da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla