Art. 7. Ruoli organici
I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico della Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520 .
I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico della Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520 .