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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16654/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da con il patrocinio dell'avv. Caligaris Zahira, in forza di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 22.01.2025): come da ricorso
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 BORGOFRANCO D'IVREA il 31/10/2001.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 25/09/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Dopo alcuni rinvii d'udienza per rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte, all'udienza del 22.01.2025 avanti al Giudice Relatore compariva la sola parte ricorrente, mentre la resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice Relatore, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti, dalle difese e domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulle spese di lite.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di separazione) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16654/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da con il patrocinio dell'avv. Caligaris Zahira, in forza di procura speciale in Parte_1 atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 22.01.2025): come da ricorso
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 BORGOFRANCO D'IVREA il 31/10/2001.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 25/09/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Dopo alcuni rinvii d'udienza per rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte, all'udienza del 22.01.2025 avanti al Giudice Relatore compariva la sola parte ricorrente, mentre la resistente, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il Giudice Relatore, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti, dalle difese e domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulle spese di lite.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di separazione) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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