TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/08/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione nella persona del dott. Gaetano Savona;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 893 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
C.F. , nella sua qualità di custode delle quote di Parte_1 CodiceFiscale_1 partecipazione al capitale sociale della società Compagnia Vitivinicola Sarda di RI RD
LA e C. s.a.s. rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. Paolo Sanna, con studio in Cagliari;
ricorrente contro
, C.F. , in proprio e quale amministratore unico e CP_1 C.F._2 legale rappresentante pro tempore della società , iscritta Controparte_2 al Registro delle imprese di Cagliari-Oristano al n. , rappresentati, in virtù di procure P.IVA_1 procura alle liti in atti, e difese, dagli avv. Bruno Acquas e Brunello Acquas, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
resistenti
e
Compagnia Vitivinicola Sarda di RI RD LA e C. s.a.s., CP_3 in persona del curatore speciale, Avv. Francesca Cosmi intervenuta tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse del ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, I. dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità nei confronti della società Compagnia Vitivinicola Sarda di
RI RD LA e C. s.a.s e dei terzi dell'atto di cessione delle quote e di modifica dei patti sociali della società e di revoca dello stato di liquidazione della Compagnia Vitivinicola Sarda di
RI RD LA e C. s.a.s, effettuato con atto del notaio Dr. Rep. Persona_1
n. 25919 del 28/06/2023 con pratica prot. R.I. n. 32963/2023; II. con vittoria delle spese del giudizio”; nell'interesse dei resistenti.: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione, A) in via pregiudiziale: 1) previo accertamento della “incompetenza” della
Sezione specializzata adita, rimettere la causa sul ruolo del Tribunale ordinario;
B) in via preliminare: 2) rinviare ad altra e congrua data l'udienza del 24 maggio 2024, fatti salvi i diritti di prima udienza, ovvero sospendere il processo, al fine di consentire l'imminente conclusione del procedimento cautelare strettamente connesso al presente giudizio (R.G. nn. 6817/2023 e
6881/2023); C) nel merito: 3) rigettare, siccome infondate, tutte le avverse domande, mandando esenti da responsabilità i convenuti;
D) in ogni caso: 4) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, accessori inclusi, con distrazione integrale ex art. 93 c.p.c.”; nell'interesse dell'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inopponibilità dell'atto di cessione quote e di modifica dei patti sociali della società e di revoca dello stato di liquidazione della Compagnia Vitivinicola Sarda di RI RD LA e C. s.a.s, stipulato in data 28 giugno 2023, a rogito del Notaio, dott. Rep. n. 25919, Persona_1 per i motivi di cui alla superiore espositiva. 2) Con vittoria di spese di lite”.
Motivi della decisione
A) Con ricorso depositato il 14.2.2024, il dott. nella sua qualità di custode Parte_1 delle quote di partecipazione al capitale sociale della società Compagnia Vitivinicola Sarda di
RI RD LA e C. s.a.s. (in seguito anche ), ha esposto quanto segue: CP_3
- con atto di donazione del 10.12.2021 , unico socio superstite di Controparte_4 CP_3 ha donato al nipote la propria quota di partecipazione nella predetta
[...] CP_1 società, del valore nominale originario di 5,16 euro e del valore meramente nominale attuale di 258.228,45 euro, pari all'intero capitale sociale;
- con ricorso del 10.05.2023, erede universale di RI RD LA, socio CP_5 accomandatario e titolare della quota pari al 99,998% ha chiesto al Tribunale CP_3 di Cagliari il sequestro giudiziario dell'intera quota rappresentativa del capitale sociale della
Kovisar s.a.s. in liquidazione, già fiduciariamente intestata a e poi oggetto Controparte_4 di donazione al nipote di questi;
CP_1
- con provvedimento del 12.5.2023, il Tribunale di Cagliari ha autorizzato il sequestro giudiziario della predetta quota di partecipazione e nominato custode della stessa il dottor
Parte_1 - il suindicato decreto, depositato presso il registro delle imprese di Cagliari con protocollo
23096/2023 in data 17/05/2023, è stato iscritto in data 05/07/2023;
- con atto del 28.06.2023, ha ceduto alla il cui CP_1 Controparte_2 amministratore è lo stesso , la quota pari al 90% del capitale sociale della CP_1
Kovisar sas in liquidazione, a lui pervenuta per effetto dell'atto di donazione di cui al capo 1
e oggetto di sequestro giudiziario;
- con la medesima scrittura privata, assumeva la qualità di socio Controparte_2 accomandatario, i soci revocavano lo stato di liquidazione della società e prorogavano la durata della società fino al 31.12.2050;
- tale ultimo atto di cessione di quote e di modifica patti sociali è stato iscritto nel Registro delle Imprese in data 7.9.2023;
- con provvedimento del 3.10.2023, il Tribunale di Cagliari ha confermato il decreto di sequestro del 12.5.2023, attribuendo al custode giudiziario, confermato nella persona del dott.
i poteri previsti dall'art. 2352 c.c., compreso quello di richiedere al Parte_1
Giudice del Registro la cancellazione di iscrizioni provenienti da soggetti non più legittimati;
- con ricorso ex art. 2191 c.c., depositato in data 11.10.2023, il custode delle quote ha chiesto al Giudice del registro la cancellazione dal Registro delle imprese di Cagliari dell'iscrizione del 7.9.2023 dell'atto di cessione delle quote e di modifica dei patti sociali di in CP_3 quanto l'atto nullo, inefficace e inopponibile alla società e ai terzi per violazione dell'obbligo di custodia, in quanto eseguito in un momento successivo al provvedimento giudiziale che ha disposto il sequestro delle quote e al momento della sua iscrizione risultava già iscritto il decreto di sequestro;
- l'atto di cessione delle quote contestato in questa sede, infatti, deve ritenersi nullo, inefficace e inopponibile alla società e ai terzi per violazione dell'obbligo di custodia, in quanto eseguito in un momento successivo al provvedimento giudiziale che ha disposto il sequestro e, al momento della sua iscrizione, risultava già iscritto il decreto di sequestro,
- la nullità e inefficacia sono ulteriormente comprovate dalla carenza di buona fede in capo al cessionario il cui legale rappresentante, , era a Controparte_2 CP_1 conoscenza del vincolo per essere titolare delle quote oggetto di sequestro giudiziario;
- l'atto deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c., perché in frode alla legge, essendosi le parti determinate a concluderlo per un motivo illecito comune a entrambe, rappresentato dalla violazione consapevole del vincolo del sequestro delle quote.
B) Con memoria depositata il 13.5.2024, e CP_1 Controparte_2 unipersonale, si sono costituite nel presente giudizio e hanno rappresentato che:
- non è, in riferimento alla società erede universale;
CP_5 CP_3 - l'asserito pactum fiduciae, del cui inadempimento si duole la sola dott.ssa CP_5 ammesso che esistesse, riguardava, comunque, esclusivamente la pertinente porzione della quota di nominali euro 5,16 pari allo 0,002% del capitale sociale, così come riferito proprio dalla medesima;
- il decreto di sequestro giudiziario ha ad oggetto la sola quota di 5,16 euro, pari allo 0,002% del capitale sociale di in vero iscritto nel Registro delle imprese in data CP_3
5.7.2023, quindi successivamente all'atto di cessione contestato in questa sede;
- con il decreto in data 12.5.2023, il Tribunale di Cagliari ha autorizzato “il sequestro giudiziario della quota di partecipazione nella Compagnia Vitivinicola Sarda di RI
RD LA e C. s.a.s. in liquidazione, con sede legale in Cagliari -codice fiscale oggetto della donazione con atto a rogito notaio del P.IVA_2 Persona_1
10.12.2021 (rep. 25138 racc. 11627 registrato a Oristano il 15.12.2021 n. 4130”;
- la quota di partecipazione sociale de qua è, dunque, pari a 5,16 euro, asseritamente oggetto di un generico pactum fiduciae, cui è estraneo l'odierno resistente, al quale il supposto patto non è neppure opponibile;
- il provvedimento cautelare di sequestro giudiziario della quota di euro 5,16 non è inficiato dall'atto di cessione prefato essendo in una minima parte della quota sociale residuata in capo al resistente , protetta dalla persistenza della iscrizione del sequestro;
CP_1
- È, inoltre, appena il caso di soggiungere che il rogito di donazione del 10.12.2021 (doc. 01 ricorrente) statuisce che:
- del resto, il rogito di donazione del 10.12.2021 statuisce che “dichiara di Controparte_4 donare, con ogni obbligo di legge al signor che con animo grato accetta e CP_1 acquista, la propria quota di partecipazione nella predetta società "Compagnia Vitivinicola
Sarda di RI RD LA e C. S.a.s." in liquidazione, del valore nominale originario di Euro 5,16 (…) […] (art. 1)”; -Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il valore di quanto in oggetto ammonta a Euro 5,16 (…); precisa il donante che: -tale esiguo valore è pari al valore nominale della propria originaria partecipazione (fuori corso Lire diecimila), esistendo un credito di liquidazione in capo agli eredi del socio defunto proporzionato al valore nominale di Euro 258.223,29 (…) della quota del defunto medesimo […] (art. 2)”;
- in sintesi: i) avendo l'intero capitale sociale il valore nominale di € 258.228,45; ii) avendo la quota oggetto di sequestro il valore nominale di € 5,16, la complessiva porzione di capitale sociale libera e disponibile (perché non gravata dal sequestro) corrisponde alla quota del valore nominale di € 258.223,29 (258.228,45 – 5,16);
- l'atto notarile di cessione di quota del 28.6.2023 ha ad oggetto una parte della prefata quota disponibile (in quanto non oggetto di sequestro) del capitale sociale (quota che è pari al valore meramente nominale di € 258.223,29). Per quanto sopra, i resistenti hanno formulato le domande sopra già riportate.
C) Con memoria depositata il 31.10.2024, si è costituta per mezzo di procuratore CP_3 speciale, avv. Francesca Cosmi, e ha rappresentato che:
- la compagine sociale della era originariamente formata dal signor RI CP_3
RD, titolare di una quota pari al 99,998 % del capitale sociale e dal signor CP_4
, titolare di una quota pari allo 0,002% del capitale sociale, i quali assumevano
[...] rispettivamente i ruoli di socio accomandatario e socio accomandante;
- alla morte del socio accomandatario, RI RD, intervenuta in data 24.3.2014, i suoi successori non hanno manifestato la volontà di continuare la società con il socio superstite, rag. e di conseguenza, ai sensi degli artt. 2272 e 2323 c.c., trascorsi oltre Controparte_4 sei mesi dalla perdita della pluralità dei soci, la si è sciolta ex lege in dipendenza CP_3 del contemporaneo verificarsi della fattispecie di cui all'art. 2323, 1° co. nonché di quella dell'art. 2272, n. 4, c.c.;
- per l'effetto, la società veniva messa in liquidazione;
- i successori, pertanto, divenivano creditori titolari di un diritto di credito nei confronti della
(credito di entità pari al valore della quota del socio defunto, pacificamente da CP_3 calcolarsi ex art. 2289 c.c. in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno della morte del dante causa);
- con atto pubblico del 10.12.2021, – socio superstite di Kovisar s.a.s. in Controparte_4 liquidazione – donava a (nipote) la propria quota di partecipazione pari CP_1 all'intero capitale sociale, come emerge dall'art. 1 del predetto atto e dall'art. 5 “Il capitale sociale ammonta a Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila duecentoventotto virgola quarantacinque), interamente nella titolarità del socio accomandante "; CP_1
- stante l'esistenza di contrasti tra il signor e l'erede del signor RI Controparte_4
RD, signora in ordine alla titolarità della quota (che la signora assume CP_5 CP_5 essere stata intestata solo fiduciariamente al Rag. ), tenuto conto della Controparte_4 omessa retrocessione della quota dello 0,002% del capitale sociale della da parte del CP_3
e dell'atto dispositivo di cui al superiore punto intervenuto tra il signor CP_1 CP_4
e , la signora ravvisando la sussistenza delle ragioni di
[...] CP_1 CP_5 opportunità di cui all'art. 670 cpc, con ricorso depositato in data 10.5.2023, chiedeva che il
Tribunale autorizzasse il sequestro giudiziario dell'intera quota rappresentativa del capitale sociale della Kovisar s.a.s. in liquidazione già fiduciariamente intestata a e Controparte_4 poi oggetto di donazione al nipote di questi;
CP_1 - con decreto del 12.5.2023, il Tribunale autorizzava il sequestro giudiziario della quota di partecipazione nella Kovisar s.a.s. in liquidazione, oggetto della donazione con atto a rogito notaio dott. del 10.12.2021, e nominava custode della predetta quota il dottor Persona_1
Parte_1
- detto sequestro, concesso inaudita altera parte è stato trasmesso al Registro delle Imprese in data 17 maggio 2023 ed evaso il 5.7.2023;
- con provvedimento del 3.10.2023, il Tribunale confermava il decreto depositato il 12.5.2023;
- successivamente alla notifica del decreto inaudita altera parte del 12.5.2023, CP_1
– diventato socio della er effetto della donazione del 10.12.2021, con
[...] CP_3 atto a rogito del notaio Dott. del 28.6.2023 vendeva alla Persona_1 [...]
interamente partecipata e finanche amministrata dallo stesso Controparte_2 CP_1
, una quota di partecipazione nella del valore nominale di euro 232.405,60
[...] CP_3 pari al 90% del capitale sociale, restando socio accomandante per la residua quota pari al 10%;
- , come espressamente previsto all'art. 4, garantiva la piena e perfetta CP_1 proprietà della quota ceduta e la sua libertà da pesi, vincoli, pignoramenti e sequestri;
nel contempo, venivano modificati i patti sociali e revocato lo stato di liquidazione;
- risulta essere pacifico che prima della donazione del 10.12.2021 fosse CP_1 estraneo a qualsivoglia ruolo e/o carica all'interno della e, per effetto del CP_3 predetto atto è divenuto titolare dell'intero capitale sociale della CP_3
- a tale ultimo proposito, l'art. 1 dell'atto di donazione ove “il signor Controparte_4 dichiara di donare con ogni obbligo di legge al signor che, con animo grato CP_1 accetta e acquista, la propria quota di partecipazione nella predetta società Compagnia
Vitivinicola Sarda di RI RD LA e C. s.a.s. in liquidazione, del valore nominale originario di euro 5,16 (cinque virgola sedici) e, a seguito di quanto in premessa, del valore meramente nominale attuale di euro 258.228,45 (duecentocinquantamila duecentoventotto virgola quarantacinque), pari all'intero capitale sociale” e, ancora, all'art. 5 “il capitale sociale ammonta a Euro 258.228,45 (duecentocinquantamiladuecentoventotto virgola quarantacinque), interamente nella titolarità del socio accomandante ”; CP_1
- vero è che l'originaria quota intestata al donante Rag. era pari allo 0,002% Controparte_4 del capitale sociale, ma successivamente alla morte di RI RD, non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci nei termini di legge ed essendo stata posta in liquidazione la società, la quota di è divenuta rappresentativa dell'intero capitale sociale;
Controparte_4
- l'oggetto del decreto del 12.5.2023 non è dunque una quota pari a nominali 5,16, ma l'intera quota della titolarità del signor;
CP_1
- la cessione contesta, pertanto, è nulla ai sensi degli artt. 1344, 1345 e 1418 c.c., essendo posta in essere dalle parti in frode alla legge e per motivi illeciti: eludere la misura cautelare disposta dal giudice e frustrare così l'attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale.
D) Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
D.1) Preliminarmente deve osservarsi che posto che l'oggetto del presente giudizio è la validità del contratto di cessione delle quote da a CP_1 Controparte_6
, del 28.6.2023.
[...]
Conseguentemente, non devono esaminarsi le ragioni ereditarie di che restano CP_5 sullo sfondo, verranno valutate nello specifico contenzioso già instaurato e sono state ponderate dal giudice del sequestro giudiziario al solo fine della valutazione del presupposto della sussistenza di una controversia in ordine alla proprietà delle quote. E' quindi irrilevante, in questa sede, esaminare se sia o meno proprietaria delle quote sociali di in forza di successione CP_5 CP_3 ereditaria di RI RD LA.
Il ricorrente e l'intervenuta hanno rappresentato che la cessione del 28.6.2023 sarebbe nulla perché conclusa al solo fine di eludere il provvedimento di sequestro giudiziale già concesso dal
Tribunale di Cagliari, e noto alle parti del contratto contestato, avente ad oggetto proprio le quote trasferite.
I resistenti, per contro, hanno rappresentato che l'oggetto del sequestro conservativo è diverso e più limitato, riferendosi alle quote non trasferite con l'atto di cessione del 28.6.2023, che quindi è legittimo.
D.2) L'esame del sequestro del 12.5.2023, pertanto, assume un ruolo dirimente ai fini della decisione, dovendosi determinare se il decreto de quo abbia avuto ad oggetto le quote poi trasferite con il contratto del 28.6.2023, dovendosi escludere, nella negativa, che la cessione fosse finalizzata a disattendere il provvedimento giudiziale.
Dall'esame del ricorso per sequestro giudiziario proposto da del decreto di CP_5 sequestro giudiziario del 12.5.2023 e di quello di conferma del 3.10.2023, della donazione del
10.12.2021 e, più in generale, delle contestazioni insorte in ordine alla proprietà delle quote di CP_3
deve concludersi che il provvedimento ex art. 670 c.p.c. ha avuto ad oggetto l'intera
[...] partecipazione di Controparte_3
Deve in primo luogo osservarsi che nel ricorso per sequestro conservativo, CP_5 afferma che:
- aveva proceduto “a trasferire ad un soggetto terzo, mediante un atto di Controparte_4 donazione, la quota fiduciariamente detenuta e quindi, di fatto, l'intero capitale sociale della società”;
- “Appare quindi evidente la volontà del resistente di appropriarsi illegittimamente della quota, e di estromettere la ricorrente da ogni possibilità di controllo sulla liquidazione della società”; - “In sostanza, il risulta essersi arbitrariamente annesso (anche) la quota del de CP_1 cuius senza minimamente curarsi dei diritti pacificamente vantati dai successori del medesimo e, in particolare, dalla odierna ricorrente”;
- “Tanto si evince dal richiamato atto notarile, sia dall'art. 1 (ove è descritto l'oggetto della donazione) che, soprattutto, dall'art. 5, ove si attesta che “Il capitale sociale ammonta a
Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila duecentoventotto virgola quarantacinque), interamente nella titolarità del socio accomandante . In sintesi, il CP_1 CP_1 risulta essere divenuto il titolare dell'intero patrimonio sociale e non ha neppure dato evidenza in bilancio del credito spettante agli aventi causa dell'accomandatario, che – si osservi bene – deve ritenersi pari al valore di liquidazione a valori correnti (e non a quelli contabili) della quota sociale rappresentativa del 99,998% della Società alla data del decesso del socio accomandatario RD”;
- “Per quanto sopra, si chiede con urgenza il sequestro giudiziario della quota suddetta, già fiduciariamente intestata al rag. , ovvero dell'intero capitale sociale da ritenersi CP_1 attualmente in capo all'unico socio, stante la pacifica mancata continuazione della società con i successori mortis causa del RD LA”;
- “Nel caso de quo l'opportunità di disporre la custodia della quota della appare CP_3 evidente e necessaria a fronte della condotta illegittima di controparte, la quale ha palesemente violato il patto fiduciario con il de cuius rifiutandosi di trasferire la quota all'erede universale del fiduciante e disponendone invece surrettiziamente in favore del proprio nipote”.
Orbene, dal tenore letterale del ricorso per sequestro conservativo, emerge con chiarezza che l'oggetto della domanda di sequestro non era la mera quota dello 0,002%, bensì l'intera quota sociale, per come determinatasi in capo a in esito al decesso di RI RD LA e Controparte_4 alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
Il ricorso, sul punto, è chiarissimo e non consente interpretazione alternative, ivi compresa quella sostenuta in questa sede dai resistenti.
Pedissequamente, dapprima con provvedimento inaudita altera parte e poi con decreto reso all'esito del contraddittorio, il giudice della cautela ha accolto la domanda della ricorrente, CP_5
per come formulata dalla stessa, cioè con riferimento all'intero capitale sociale.
[...]
Così si ricava, in primis, dal provvedimento emesso inaudita altera parte, laddove si legge
“letto il ricorso depositato il 10 maggio 2023, con il quale ha chiesto il sequestro CP_5 giudiziario dell'intera quota rappresentativa del capitale sociale della Kovisar sas in liquidazione già fiduciariamente intestata a e poi oggetto di donazione al nipote di questi Controparte_4
” (sottolineatura dello scrivente). CP_1 In secundis, in maniera ancora più esplicita, si ricava dal provvedimento del 3.10.2023 (con cui il giudice ha confermato il decreto del 12.5.2023) laddove si legge:
“- ritenuto, dunque, che, in difetto di altri significativi elementi di valutazione, in questa sede possa ritenersi che lo stesso fosse tenuto a traferire a RI RD o alla sua Controparte_4 erede, odierna ricorrente, la quota di cui, come detto, era intestatario fiduciario e, più in generale, i diritti da essa nascenti (sottolineatura dello scrivente);
- rilevato che , in violazione del patto fiduciario, con l'atto stipulato il 10 Controparte_4 dicembre 2021 ha, invece, apparentemente donato al signor che con animo grato CP_1 accetta e acquista, la propria quota di partecipazione nella predetta società "Compagnia Vitivinicola
Sarda di RI RD LA e C. S.a.s." in liquidazione, del valore nominale originario di Euro
5,16 (cinque virgola sedici) e, a seguito di quanto in premessa, del valore meramente nominale attuale di Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila duecentoventotto virgola quarantacinque), pari all'intero capitale sociale (sottolineatura dello scrivente);
- ritenuto, in questo quadro, che, ove la donazione poc'anzi menzionata fosse effettivamente diretta alla realizzazione dell'effetto traslativo, la limitazione derivante dal pactum, come ha evidenziato il difensore di , potrebbe essere a quest'ultimo non opponibile;
CP_1
- ritenuto, in altri termini, che, ove la donazione fosse “reale”, la tutela che potrebbe essere accordata al fiduciante sarebbe una tutela obbligatoria ed egli, quindi, non potrebbe recuperare il bene dal terzo ma ottenere il risarcimento del danno dal fiduciario infedele e dal terzo acquirente qualora questi fosse consapevole dell'esistenza del pactum fiduciae e abbia comunque deciso, anche collusivamente con il fiduciario, di portare a termine l'acquisto a danno del fiduciante”.
Altresì, già la donazione del 10.12.2021, all'articolo 1 recitava che “Il signor
[...]
dichiara di donare, con ogni obbligo di legge al signor che con animo CP_4 CP_1 grato accetta e acquista, la propria quota di partecipazione nella predetta società "Compagnia
Vitivinicola Sarda di RI RD LA e C. S.a.s." in liquidazione, del valore nominale originario di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) e, a seguito di quanto in premessa, del valore meramente nominale attuale di Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila duecentoventotto virgola quarantacinque), pari all'intero capitale sociale” (sottolineatura dello scrivente).
Del resto, una diversa interpretazione del ricorso di e del conseguente CP_5 provvedimento di sequestro, renderebbe privo di sostanziale significato economico, logico e giuridico sia l'uno che l'altro.
Non può che concludersi, pertanto, che il sequestro giudiziario disposto il 12.5.2023 e confermato il 3.10.2023 ha avuto ad oggetto tutte le quote di ivi comprese, pertanto, CP_3 quelle oggetto della cessione del 28.6.2023.
D.3) Venendo alla domanda di nullità, si osserva quanto segue. In primo luogo, si evidenzia che è provato per tabulas come, al momento della stipula della cessione del 28.6.2023, fosse già a conoscenza del sequestro giudiziale concesso CP_1 inaudita altera parte: detto provvedimento, infatti, oltre alla statuizione cautelare, recava anche la fissazione dell'udienza del 24.5.2023 per la comparizione delle parti e il termine del 18.5.2023 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza.
Al riguardo, si aggiunga che la circostanza della conoscenza del sequestro giudiziario per il tramite della notifica dello stesso in data antecedente al 28.6.2023, è stata rappresentata dall'intervenuta e non contestata dalle altre parti. CP_3
Deve quindi ritenersi provata sia perché non contestata sia perché risultante dalla documentazione in atti, la circostanza della conoscenza da parte di del sequestro CP_1 conservativo concesso in data 12.5.2023.
Del tutto irrilevante, sul punto, che il provvedimento sia stato iscritto soltanto il 5.7.2023, posto che la pubblicità ha la finalità di rendere giuridicamente opponibile ai terzi il provvedimento ma, nel caso di specie, non era terzo, e già conosceva il vincolo cautelare apposto CP_1 sulle quote sociali.
Peraltro, ai fini della domanda di nullità proposta dal ricorrente, la conoscenza del provvedimento viene in rilievo esclusivamente sotto il profilo fattuale, perché dimostra la consapevolezza dello stesso e la natura fraudolenta della cessione.
Ciò posto, si rileva che, nell'atto del 28.6.2023 contestato in questa sede, CP_1 oltre a essere personalmente cedente è anche amministratore unico e rappresentante legale della cessionaria, unipersonale. Sicché cedente e cessionario erano entrambi Controparte_2
a conoscenza del provvedimento di sequestro delle quote e ben consapevoli della sussistenza del vincolo giudiziario.
Orbene, appare evidente che il motivo della cessione, non casualmente effettuata dopo aver avuto conoscenza del sequestro e dopo lungo tempo dal decesso di RI RD LA, risieda esclusivamente nella volontà delle parti di eludere detto provvedimento, né, del resto, i resistenti hanno allegato alcuna diversa ragione dell'operazione.
Il motivo è pertanto illecito e comune alle parti dell'atto di cessione del 28.6.2025, che pertanto deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c., a tenore del quale “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe”.
E) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, e CP_1 Controparte_2
devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore del
[...] ricorrente e dell'intervenuta, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta la nullità dell'atto a rogito dott. del 28.6.2023, rep. 25919, Persona_1 con pratica prot. R.I. n. 32963/2023, fra e CP_1 Controparte_2
;
[...]
2) condanna e unipersonale in solido a rifondere CP_1 Controparte_2 il dott. nella sua qualità di custode delle quote di delle spese Parte_1 CP_3 del presente giudizio, che si liquidano in 10.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., oltre contributo unificato e spese di notifica del ricorso;
3) condanna e unipersonale in solido a rifondere CP_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in 10.000,00 euro, oltre al CP_3 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
Cagliari, 25 agosto 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona