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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1718/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a ROVIGO (RO) in [...] RT C.F._1
07/02/1983, rappresentata e difesa dall'avv. ZENATO ENRICA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...]À DI PIAVE (VE) in data CP_1 C.F._2
20/01/1977, rappresentato e difeso dall'avv. LIUT GIANLUCA e dall'avv. GIRALDO ILARIA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di VI
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 2.8.2021 parte ricorrente ha RT
introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito CP_1
1 Le parti hanno contratto matrimonio in data 28.6.2014.
Dalla loro unione sono nati , in data 4.12.2011, e , in data 24.10.2013. Per_1 ER
CP_ La ricorrente ha allegato che il da molti anni dipendente di Costa Crociere e con la qualifica di
Comandante dal 2018, ha sempre alternato periodi dai tre ai sei mesi di imbarco e navigazione, dunque assentandosi necessariamente dalla casa familiare, a periodi più brevi trascorsi a terra.
La ha dedotto che, in ragione dell'attività lavorativa da lei svolta, la sua presenza per i RT
CP_ figli è sempre stata costante e ha evidenziato che, anche a causa dell'atteggiamento del caratterizzato da un approccio autoritario, il resistente ha faticato a sviluppare un rapporto equilibrato con i figli.
Dunque, la ricorrente ha allegato che, resasi evidente la crisi coniugale, i figli hanno cominciato a manifestare difficoltà e rifiuto nel trascorrere del tempo con il padre in un luogo diverso dalla casa familiare, oltre a tenere dei comportamenti connotati da rabbia e malessere.
Pertanto, secondo la prospettazione della , quest'ultima si è rivolta dapprima alla RT
e successivamente ad una psicologa, per far fronte al disagio Controparte_2
manifestato dai minori correlato al rapporto dagli stessi intrattenuto con il padre.
La ha poi posto in rilievo la grande disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, RT evidenziando come tanto giustifichi sia la misura dell'assegno di mantenimento dei figli per un importo di almeno 2.000,00 euro mensili, sia il riconoscimento di un contributo al suo mantenimento, nella misura di 800,00 euro mensili.
Nel costituirsi, il resistente ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto. CP_ In particolare, il ha dedotto che la , anche a causa della sua esasperata gelosia, lo ha RT
sottoposto a maltrattamenti verbali, a gratuita derisione e ad insinuazioni squalificanti, sino ad imputagli l'esclusiva responsabilità della crisi coniugale, imponendogli di lasciare la casa familiare nel gennaio del 2020.
Il ricorrente ha evidenziato di avere per primo assunto l'iniziativa di dare avvio ad un percorso di terapia di coppia, ricevendo un netto rifiuto dalla moglie, la quale ha sempre preferito intraprendere percorsi individuali.
CP_ Inoltre, il ha contestato che le difficoltà comportamentali dei figli siano riferibili alla separazione dei genitori, atteso che anche in passato in particolare era colpito da frequenti ER
crisi di rabbia.
Il ricorrente ha inoltre posto in rilievo come la abbia un impegno lavorativo RT
particolarmente assorbente, tanto che, anche grazie alla sua iniziativa, è stata assunta una baby sitter
2 cui è sostanzialmente delegata la cura e la gestione dei minori per quattro o cinque giorni a settimana.
CP_ A tal proposito, il ha evidenziato che, nei periodi trascorsi a terra, egli è sempre stato la figura di riferimento per i figli.
Dunque, il resistente ha dedotto che, sin dalla separazione di fatto, la ricorrente ha posto in essere condotte ostative alla bigenitorialità, volte ad estrometterlo dalla vita dei figli, limitando volontariamente l'accesso del padre agli stessi e tentando costantemente di svalutarne la figura agli occhi dei minori. Ha quindi sottolineato la necessità di regolamentare il diritto di visita paterno tenendo conto della peculiarità della situazione, in modo da assicurare ampi tempi di permanenza con i figli nei periodi in cui non è assente per ragioni di lavoro.
Il resistente ha anche evidenziato che la situazione reddituale della è certamente RT migliore di quella rappresentata, tenuto conto dell'oggetto dell'attività svolta (parrucchiera), mentre la propria non è florida nei termini descritti dalla ricorrente, in ragione delle consistenti spese da cui egli è gravato.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in data
12.12.2021 ha disposto:
a. l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione privilegiata presso la ricorrente;
b. l'assegnazione della casa familiare alla;
RT
c. un assegno di mantenimento dei figli a carico di parte resistente nella misura di € 1.800,00
(900,00 per ciascun figlio), con spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del
50%;
d. nessun importo a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c..
Rimesse le parti dinanzi al G.I., la causa è stata istruita per mezzo di C.T.U. ed indagini di polizia tributaria ed è stato espletato l'ascolto dei minori e . Per_1 ER
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “Pronunciare la separazione dei coniugi
e , uniti in matrimonio nel Comune di VI, anno RT CP_1
2014, parte 2, serie A, numero 6, ufficio 6; Disporre quanto ai figli minori e : Per_1 ER
l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre RA;
la facoltà del padre di vedere e tenere i RT
figli con sé con le seguenti modalità, in ogni caso assecondando il desiderio dei minori: Nelle settimane e mesi in cui il padre non osserverà periodi di imbarco per motivi di lavoro, verranno
3 osservati i seguenti tempi di permanenza: A1) Nel periodo di frequentazione scolastica dei minori, prevedendo l'alternanza delle seguenti settimane:
1^ settimana: il padre potrà tenere i figli con sé nei giorni di venerdì, sabato e domenica con pernotto solo sabato su domenica, previo accordo delle parti sugli orari. Il pernotto del venerdì avverrà se il padre riuscirà ad organizzarsi avvisando la madre almeno una settimana prima;
2^ settimana: il padre potrà tenere i figli con sé nei giorni di giovedì e venerdì, previo accordo delle parti in ordine agli orari, senza pernotto. Il pernottamento del giovedì avverrà se il padre riuscirà ad organizzarsi, avvisando la madre almeno una settimana prima.
In ogni caso minori, in conseguenza della permanenza con il padre nel fine settimana, potranno assentarsi dalla frequentazione scolastica per un massimo di n. 2 sabati nell'intero periodo scolastico.
Con riguardo alle festività natalizie, avuto riguardo ad una distinzione tra un primo periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un secondo periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, la madre trascorrerà con i figli il primo periodo negli anni dispari e il padre lo stesso periodo negli anni pari. Nel caso in cui il padre non potesse trascorrere il suo periodo per motivi di lavoro, l'anno successivo egli trascorrerà con i minori in ogni caso il primo periodo anche se si trattasse di un anno pari. In ogni caso i genitori avranno cura di alternare la propria permanenza con i figli nei singoli giorni della Vigilia di Natale, di Natale, del 1 gennaio e del 6 gennaio a prescindere dal genitore con cui vi è permanenza nel corrispondente periodo, così da garantire che in tali specifici giorni festivi i minori possano vedere e trascorrere qualche ora anche con il genitore con il quale non stanno trascorrendo il periodo in oggetto.
Con riguardo alle festività pasquali, individuato il primo periodo da Giovedì Santo a Domenica di
Pasqua alle ore 18, ed il secondo da Domenica di Pasqua alle ore 18 all'accompagnamento a scuola per il rientro dopo le festività, negli anni pari il primo periodo sarà trascorso con i figli dal padre ed il secondo dalla madre, e negli anni dispari il contrario.
Come per Natale, se il padre dovesse saltare il suo periodo perché imbarcato recupererà nell'anno successivo.
A2) Nel periodo di vacanze estive ossia di non frequentazione scolastica dei minori:
Oltre a quanto sopra previsto in merito all'alternanza delle due settimane di cui al punto A1), i minori potranno trascorrere anche 15 gg consecutivi di vacanza con ciascun genitore, dando la priorità di scelta sulle date al padre, purché le comunichi alla RA entro il 1° aprile RT
e impegnandosi comunque ogni genitore a comunicare all'altro il luogo di permanenza durante il
4 periodo di vacanze, senza ostacolare eventuali chiamate o videochiamate tra i figli e l'altro genitore non presente.
CP_ B) Nelle settimane e mesi il cui Signor osserverà periodi di imbarco per motivi di lavoro, il padre potrà effettuare ai minori: chiamate o video chiamate quotidiane con dispositivo elettronico, preferibilmente tablet, previo accordo sull'orario, con consegna dello strumento da parte di figura adulta per il solo tempo legato alla durata della chiamata.
C) In ogni caso, in ogni settimana e periodo dell'anno, nel caso di malattia dei minori, essi permarranno comunque presso la madre, a prescindere dallo schema precedente, nel periodo acuto della malattia (febbre alta, vomito o dissenteria), recuperando entro un mese il tempo non trascorso con il padre previo accordo tra le parti.
D) Entro il termine del 1 dicembre di ogni anno, il padre comunicherà alla NO il RT
suo piano di lavoro dei successivi 6 mesi, da gennaio a giugno, ed entro il 30 giugno quello dei sei mesi successivi, per dare modo ad entrambi i genitori di organizzare i tempi di permanenza con i minori.
E) In ogni caso, oltre ai desideri dei minori, dovranno essere tenuti presente, e rispettati, nello svolgimento dei tempi di permanenza, gli impegni non solo scolastici ma anche sportivi, ricreativi e religiosi dei minori nel loro contesto sociale e scolastico di riferimento.
F) Il giorno del loro compleanno i minori alterneranno il pranzo e la cena permanendo con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori.
3. Disporre l'assegnazione in via definitiva della casa coniugale, sita in VI alla Via Romana,
45 alla RA;
RT
4. Confermare quanto disposto in sede di ordinanza datata 18 luglio 2022 in punto di concorso nel mantenimento dei figli minori, e dunque disporre a carico del signor l'obbligo di CP_1
corrispondere a tale titolo alla NO , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma RT di Euro 2.605,00 euro (1.302,50 euro per ciascun figlio) così come rivalutata all'attualità CP_ l'originaria somma posta a carico del a seguito della citata ordinanza di codesto giudicante datata 18/7/2022 (ossia Euro 2.470,00 complessivi), e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli, ovvero la diversa maggiore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. Detta somma verrà annualmente indicizzata, avuto riguardo all'aumento del costo della vita secondo i dati rilevati dall'ISTAT; In subordine, ossia in caso di riduzione della somma indicata a tale titolo, CP_ disporre a carico del Signor il pagamento, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli minori, dell'importo pari al 50% relativo alla rata mensile del mutuo cointestato gravante
5 sull'immobile di proprietà della RA sito in VI alla Via Romana n. 45, senza RT
alcun diritto di rimborso di quanto già pagato e da pagare, e ciò fino alla naturale scadenza del suddetto mutuo;
5. Le spese straordinarie (mediche non sostenute dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative ecc.),
CP_ saranno a carico del Signor nella misura del 75% così come di seguito indicate: spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
CP_ 6. Disporre che eventuali assegni familiari, o altri emolumenti riconosciuti al Signor quale genitore, vengano da egli versati alla RA quale genitore collocatario;
RT
7. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, anche con riguardo ai rimborsi dei costi della disposta CTU e del relativo CTP”. CP_ Invece, il ha precisato le conclusioni come di seguito: “
1. Il Resistente richiama CP_1
tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto e concluso in Atti e a Verbale di udienza insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella Memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
11.03.2022 come modificate e integrate in corso di causa, nei termini che vengono di seguito riassunti:
6 Voglia il Tribunale 1.1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1
disponendo per le trascrizioni/annotazioni di rito presso i competenti RT
uffici del Comune di VI con riferimento al matrimonio celebrato il 28.06.2014 con rito concordatario (parte 2 serie A n. 6 uff. 6);
1.2. quanto all'affidamento dei figli, disporre che i minori e vengano RS Persona_4
affidati in via condivisa a entrambi i genitori, mantenendo formalmente la residenza anagrafica presso la madre RT
1.3. quanto al regime di frequentazione figli/genitori, disporre il collocamento prevalente dei due figli minori e presso la madre attuando uno RS Persona_4 RT
schema di frequentazione che tenga conto in concreto dei lunghi periodi di assenza da casa del padre per ragioni connesse alla di lui attività lavorativa, nei termini in atti, coerentemente con quanto indicato dalla C.T.U. espletata, con quanto disposto dal Tribunale, secondo la prassi attuata dai genitori e in essere a oggi, disponendo che la madre accompagni i figli presso
l'abitazione del padre sita in Cordovado (PN) alternativamente alle trasferte effettuate dal padre per prelevare/riaccompagnare i minori da/a VI presso l'abitazione della madre, prevedendo il diritto di entrambi i genitori di pranzare o cenare on i figli nel giorno del compleanno, tanto dei minori quanto del genitore, a prescindere dal turno di responsabilità;
1.4. quanto alla frequentazione nipoti/nonni, disporre la regolamentazione del diritto di frequentazione dei nonni sia dal lato materno che da quello paterno;
in particolare, ai nonni paterni dovrà essere data la possibilità di recarsi a visitare i nipoti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, anche nei periodi in cui il padre sia imbarcato;
1.5. quanto al contributo ordinario al mantenimento dei figli,
1.5.1. in principalità, disporre che contribuisca al mantenimento dei minori CP_1 [...]
e corrispondendo alla madre la somma di € 900,00 Per_3 Persona_4 RT per ciascun figlio, per totali € 1.800,00 mensili (come stabilita con l'Ordinanza Presidenziale
12.12.2021) a condizione che una quota dell'importo, pari a € 300,00 mensili complessivi, venga vincolata in favore dei due figli, in parti uguali, per le esigenze di studio degli stessi, dei quali gli stessi potranno usufruire al raggiungimento della maggiore età, conseguentemente la madre potendo disporre, per la cura e l'istruzione dei due figli, dell'importo RT mensile di € 1.500,00; somme da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese, con esclusione di contributo per il mese estivo in cui i figli staranno con il padre per almeno tre settimane anche non consecutive, con riduzione della metà del contributo relativamente ai periodi dell'anno di
7 frequentazione quindicinale anche non consecutiva, in forma tracciabile mediante bonifico bancario alle coordinate note o a quelle che la madre indicherà al padre;
1.5.2. in subordine, disporre che contribuisca al mantenimento dei minori CP_1 [...]
e corrispondendo alla madre la somma di € 900,00 Per_3 Persona_4 RT per ciascun figlio, per totali € 1.800,00 mensili (come stabilita con l'Ordinanza Presidenziale
12.12.2021) a condizione che una quota dell'importo, pari a € 300,00 mensili complessivi, venga vincolata in favore dei due figli, in parti uguali, per le esigenze di studio degli stessi, dei quali gli stessi potranno usufruire al raggiungimento della maggiore età, conseguentemente la madre potendo disporre, per la cura e l'istruzione dei due figli, dell'importo RT mensile di € 1.500,00; somme da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese, con esclusione di contributo per il mese estivo in cui i figli staranno con il padre per almeno tre settimane anche non consecutive, con riduzione della metà del contributo relativamente ai periodi dell'anno di frequentazione quindicinale anche non consecutiva, in forma tracciabile mediante bonifico bancario alle coordinate note o a quelle che la madre indicherà al padre;
obbligandosi
[...]
a pagare, oltre alla corresponsione a di € 1.800,00 mensili CP_1 RT
quale contributo ordinario al mantenimento dei figli, la metà della rata del mutuo
(cointestato) gravante sull'immobile di VI (di proprietà esclusiva della ) di € RT
1.329,00 mensili, dunque obbligandosi a pagare la somma mensile di € 665,00 o quella diversa per effetto di aggiornamenti/rivalutazioni della rata del mutuo;
1.5.3. in via di ulteriore subordine, disporre che contribuisca al mantenimento dei CP_1
minori e corrispondendo alla madre la RS Persona_4 RT somma di € 900,00 per ciascun figlio, per totali € 1.800,00 mensili (come stabilita con l'Ordinanza
Presidenziale 12.12.2021) a condizione che una quota dell'importo, pari a € 300,00 mensili complessivi, venga vincolata in favore dei due figli, in parti uguali, per le esigenze di studio degli stessi, dei quali gli stessi potranno usufruire al raggiungimento della maggiore età, conseguentemente la madre potendo disporre, per la cura e l'istruzione RT dei due figli, dell'importo mensile di € 1.500,00; somme da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese, con esclusione di contributo per il mese estivo in cui i figli staranno con il padre per almeno tre settimane anche non consecutive, con riduzione della metà del contributo relativamente ai periodi dell'anno di frequentazione quindicinale anche non consecutiva, in forma tracciabile mediante bonifico bancario alle coordinate note o a quelle che la madre indicherà al padre;
contestualmente onerando di corrispondere a a titolo di CP_1 RT contributo al mantenimento del coniuge (cd. “assegno separativo”) la somma mensile di € 665,00,
8 pari al 50% della rata del mutuo (cointestato) gravante sull'immobile di VI (di proprietà esclusiva della ), o quella diversa per effetto di aggiornamenti/rivalutazioni della RT
rata del mutuo;
1.6. quanto alle spese straordinarie, disporne la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% (come stabilito con l'Ordinanza Presidenziale 12.12.2021) come da Protocollo dell'Ufficio Giudiziario in intestazione;
1.7. AUU al 50% tra i genitori;
1.8. detrazioni fiscali al 50% tra i genitori;
1.9. nulla disporre in punto assegnazione della casa familiare, di proprietà di RT
;
[...]
1.10. nulla disporre in punto contributo al mantenimento in favore del coniuge RT
, essendosi la stessa dichiarata economicamente indipendente;
[...]
1.11. comunque, con adozione di ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno e necessario per la tutela dei diritti in primis dei due figli minori e e poi del resistente RS ER [...]
;
1.12. con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione della Ricorrente alle CP_1 conclusioni articolate dal Resistente;
in caso di adesione, spese compensate”.
Il resistente ha poi reiterato le istanze istruttorie formulate in corso di causa.
3. Questioni processuali
In primis et ante omnia, è opportuno individuare il corretto perimetro del thema decidendum.
Infatti, con l'atto introduttivo la aveva formulato domanda di assegno ex art. 156 c.p.c., RT
tuttavia non reiterata nella memoria integrativa, nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., nonché al momento della precisazione delle conclusioni.
Dunque, appare inequivoca la volontà della ricorrente di rinunciare alla domanda ex art. 156 c.p.c. originariamente svolta.
Ebbene, il Tribunale reputa condivisibile la soluzione ermeneutica per cui “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale
9 alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2-2002 n 1439; Cass. 8-1-2002 n.
140; Cass. 7-3- 1998 n. 2572)” (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 2, n. 28146, 17/12/2013; cfr. anche
Cass. 4837/2019).
Nella specie, si è realizzata appunto la rinuncia ad una delle domande originariamente proposte, il che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.
3.1 Ciò posto, vale esaminare le eccezioni svolte dalla difesa del resistente in relazione all'attività svolta dal C.t.u..
In particolare, con istanza depositata l'8.7.2023, il resistente ha lamentato l'omessa comunicazione da parte dell'ausiliario del luogo e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali, evidenziando che le CP_ stesse sono state avviate in assenza del C.t.p. nominato dal
Ebbene, il Tribunale reputa che nessun profilo di nullità della C.T.U. sia ravvisabile.
Come noto, il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 22615 del 16/10/2020).
Tuttavia, tale principio va interpretato nel senso che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti
(Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020).
Nella specie, è pacifico che le operazioni peritali, al momento del deposito dell'istanza da parte CP_ della difesa del (8.7.2023) non fossero state ancora avviate, come dichiarato dai difensori delle parti su specifica richiesta del giudice all'udienza del 18.7.2023.
In altri termini, alla luce di quanto rappresentato e dedotto dalle parti, non si è in concreto verificato alcun pregiudizio a danno del resistente, né è stato impedito l'esercizio del diritto di difesa,
10 declinato nella possibilità di intervenire alle operazioni, posto che nessuna operazione era stata effettivamente ancora svolta nel momento in cui è stata depositata la detta istanza.
Inoltre, a fronte di tale pacifico dato fattuale, non è stato chiarito in cosa sia consistita la concreta lesione del diritto di difesa, risolvendosi la contestazione formulata dal resistente in una mera doglianza di carattere formale.
A ciò si aggiunga che il C.T.U. ha depositato sintetica nota di chiarimenti, con cui ha ricostruito, secondo la sua prospettazione, l'iter degli eventi.
In particolare, l'ausiliario nella nota indirizzata alle parti ha precisato che “La sig.a RT
invece non è stata fatta salire nello studio (essendo presentata alle ore 10 come da convocazione come comunicato nell'atto di giuramento) e l'inizio delle operazioni peritali di oggi sono state annullate. Si comunica pertanto che le parti e i ctp sono convocati in altra data con il seguente ordine del giorno presso il mio studio sito a Noale in via Bregolini 37/B”.
Dunque, giova ribadire che alcuna attività peritale è stata svolta in assenza di contraddittorio dall'ausiliare dott.ssa la quale, diligentemente, avuta conoscenza del problema relativo alla Per_5
comunicazione e raccolta la contestazione del difensore della parte resistente, non ha dato avvio alle operazioni, provvedendo dunque a fissare un nuovo incontro.
Nondimeno, il Tribunale reputa che, a ben vedere, la lettura del combinato disposto del novellato art. 193 c.p.c. (trattazione scritta dell'udienza di comparizione del C.t.u.) e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c. comporta che la dichiarazione resa dal C.T.U. nella nota sostitutiva dell'udienza di comparizione sia assimilabile alla dichiarazione resa dallo stesso in udienza, dunque da intendersi come conoscibile e conosciuta dalle parti.
Ciò posto, è possibile procedere all'esame del merito.
4. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
5. L'affidamento dei figli minori
11 In linea generale vanno premessi i seguenti principi.
I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131).
II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108).
IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155
c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Applicando questi principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento condiviso.
5.1 In primo luogo, giova evidenziare come le parti abbiano concordemente chiesto l'adozione di tale regime ordinario e la collocazione prevalente dei minori presso la ricorrente.
Inoltre, anche la C.t.u. espletata consente di affermare che, pur riscontrate talune criticità ed una persistente conflittualità tra le parti, tali elementi non si concretizzano in un pregiudizio per i minori, né incidono sulla sussistenza dell'idoneità genitoriale delle parti.
Non sono trascurabili le criticità pure rilevate dall'ausiliario, che ha evidenziato: le persistenti difficoltà delle parti di scindere il piano coniugale da quello genitoriale;
la riemersione di
12 recriminazioni reciproche;
il non congruo atteggiamento della consistente nel mancato RT
CP_ coinvolgimento del in scelte anche di primaria rilevanza, nei segnali di impedimento della possibilità per i minori di trascorrere le vacanze con il padre dal 2020 in poi;
la reciproca ricerca di pretesti volti a screditare l'altro come persona o come genitore.
In questa prospettiva, significativa è la manifesta sofferenza dei minori, che “stanno vivendo un disagio psicologico frutto della separazione dei genitori e dal relativo loro schieramento a favore della madre. Il conflitto di lealtà presente nella relazione dei figli con la sig.a , lo stile RT
genitoriale più accondiscendente materno in confronto con le lunghe assenze del padre per motivi
CP_ lavorativi e lo stile genitoriale più autorevole del sig. hanno portato i bambini a “scegliere” il genitore con il quale il legame appare più forte e stabile nel tempo alla ricerca anche di un equilibrio emotivo. Il messaggio offerto ai minori che potevano scegliere se frequentare il padre e con quali modalità non ha aiutato i ragazzini a liberarsi dal conflitto di lealtà e vivere serenamente la relazione con entrambi i genitori” (cfr. elaborato peritale, pag. 127-128).
Tuttavia, il Tribunale reputa rilevante la circostanza per cui nessuna delle parti abbia mai abdicato al proprio ruolo genitoriale: da un lato, la ricorrente ha provveduto con costanza alla gestione ed alla cura dei figli, nella pur difficoltosa condizione determinata dalla peculiarità dell'attività CP_ lavorativa svolta dal dall'altro, il resistente ha comunque sempre cercato di esercitare la funzione genitoriale, anche nei momenti di maggiore difficoltà comunicativa con la ricorrente e con i minori.
Il dato fattuale, consistente nei periodi di lunga assenza del resistente e certamente non imputabile all'una od all'altra parte in termini di responsabilità, ha oggettivamente contribuito ad acuire una situazione di tensione e di conflittualità già lungamente maturata negli anni, tale da rendere più difficoltosa per entrambe le parti la gestione della fase disgregativa del nucleo familiare.
Ciò posto, come detto, è stata comunque riscontrata la sussistenza di idonee risorse in capo alle parti, che, affiancate ad un auspicato abbassamento del livello del conflitto, consente di ritenere nel pieno interesse dei minori l'affidamento condiviso.
Infatti, l'ausiliario ha così concluso sul punto: “ENTRAMBI I GENITORI, SEPPUR CON LE LORO
FRAGILITA' EVIDENZIATE, DIMOSTRANO DI POSSEDERE CAPACITA' GENITORIALI
SUFFICIENTI PER GARANTIRE UNO SVILUPPO ARMONICO NEI FIGLI” (cfr. elaborato peritale, pag. 132).
5.2 In tal senso, è opportuno valorizzare quanto posto in rilievo dall'ausiliario, atteso che rispetto agli aspetti più critici attinenti alle capacità genitoriali sono stati comunque riscontrati segnali positivi, anche in una prospettiva prognostica:
13 CP_
- “Si auspica che il riconoscimento avvenuto nel corso della consulenza, da parte del sig. e della sig.a , della disfunzionalità delle modalità comunicative in atto sia quanto più RT genuino e porti ad un cambiamento effettivo degli scambi tra loro per il bene dei figli” (cfr. elaborato peritale, pag. 129);
- “La comunicazione tra i due risulta ancora difficile da gestire ed è possibile affermare che le parti non sono ancora in grado di interagire sempre efficacemente circa i minori. In senso prognostico fa tuttavia ben sperare l'embrionale capacità di comprendere l'inadeguatezza della relazione in atto tra le parti, emersa nel corso della C.T.U.” (cfr. elaborato peritale, pag. 129);
- “Comunque entrambi sembrano essere sufficientemente consapevoli dell'importanza per Per_1
e di accedere in modo continuativo all'altro genitore. Senza dubbio resta imprescindibile ER
l'impegno continuo di entrambi nella valorizzazione reciproca del proprio ruolo perché i figli mantengano la percezione di una continuità nella propria vita rispetto alle figure di accudimento, non solo su un piano concreto ed effettivo ma anche su un piano più psicologico ed interiorizzato.
Perché questo avvenga appare chiaro, ancora una volta, come sia indispensabile che le parti cessino di confliggere e si avviino verso la costruzione di una nuova cogenitorialità” (cfr. elaborato peritale, pag. 130);
- “Le parti sembrano aver compreso l'importanza di intraprendere questo percorso ma le dinamiche che si sono sedimentate negli anni potrebbero necessitare dell'intervento di una figura professionale a sostegno di entrambe” (cfr. elaborato peritale, pag. 131).
5.3 Inoltre, giova precisare come non siano emersi nel corso del processo credibili ed attendibili riscontri in ordine ai pure paventati episodi di violenza, asseritamente subiti dai minori e perpetrati
CP_ dal oggetto anche di un procedimento penale.
Sul punto, vale rilevare che il P.M., all'esito delle indagini, ha chiesto disporsi l'archiviazione (Cfr. doc. da 50 a 55 di parte ricorrente).
Inoltre, nonostante l'opposizione svolta dalla , il G.I.P. ha disposto l'archiviazione del RT
procedimento, evidenziando che gli episodi riferiti e descritti dai minori non possano essere ricondotti né all'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia né a quella dell'abuso di mezzi di correzione, dovendosi ritenere che il malessere manifestato sia da ascrivere “non tanto ad una condizione patologica dei minori od ai maltrattamenti subiti, quanto alla situazione familiare connotata dalla conflittualità fra genitori”.
In tal senso, il G.I.P. ha anche sottolineato la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori sia per la loro genericità sia per il fatto che solo di recente gli stessi avrebbero rivelato gli asseriti
14 episodi di violenza, per cui tali accuse ben potrebbero essere state determinate dal risentimento serbato nei confronti del padre.
In questa prospettiva il Tribunale reputa di dover interpretare le dichiarazioni di e Per_1 ER
in occasione del loro ascolto.
In particolare, , pur dato atto di un miglioramento del rapporto con il padre, ha poi Per_1 affermato “Quando eravamo più piccoli, qualche anno fa, mi picchiava anche. Ora ha smesso di farlo” (Cfr. verbale del 17.9.2024).
In definitiva, alla luce di tutti gli elementi sopra esaminati, va disposto l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre.
5.4 Per completezza, si rileva che le osservazioni svolte dalle parti non contenevano rilievi critici sia rispetto al metodo sia alle risposte fornite dal C.t.u..
Nondimeno, vale evidenziare come risultino prive di pregio le contestazioni mosse dalla difesa del resistente all'ausiliario, in ordine al mancato esame delle osservazioni del C.t.p.. CP_ Infatti, con istanza depositata il 18.3.2024 la difesa del ha chiesto disporsi integrazione della
C.T.U., affinché venissero accolte le osservazioni tempestivamente depositate il 15.3.2024, censurando l'iniziativa dell'ausiliario di depositare l'elaborato peritale finale senza tenerne conto.
Ebbene, il C.t.u. ha poi fornito puntuale riscontro alle osservazioni del C.t.p. del resistente con apposita nota depositata in data 18.3.2024, con la quale ha peraltro documentato di non avere mai ricevuto copia delle osservazioni, sebbene avesse sollecitato in tal senso il C.t.p. in prossimità della scadenza del termine.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che l'ordinanza del 20.5.2023, con cui è stata disposta la
C.T.U., prevedeva espressamente: “[…] assegna, fin d'ora, alle parti, termine fino alla data del
31.10.2023 dall'avvenuto ricevimento della suddetta copia, entro il quale le stesse avranno facoltà di far pervenire, a mezzo dei rispettivi difensori, al Consulente Tecnico d'Ufficio, le proprie osservazioni scritte. Di tali osservazioni il Consulente Tecnico d'Ufficio dovrà tenere conto in un'appendice allegata alla relazione, nella quale svilupperà sintetiche valutazioni sulle osservazioni delle parti, indicando e chiarendo analiticamente le ragioni del proprio eventuale dissenso. Si precisa, all'uopo e fin d'ora, che ciascun Consulente Tecnico di parte, al momento in cui provvederà alla comunicazione, al Consulente Tecnico d'Ufficio, dei dati concernenti il proprio indirizzo di posta elettronica e/o il proprio numero di fax, assumerà la responsabilità relativa alla corretta indicazione di tali dati, nonché al corretto funzionamento sia delle apparecchiature
(telefoniche e/o telematiche) preposte al ricevimento della bozza di cui si tratta, sia della propria casella di posta elettronica”.
15 5.5 Dunque, ribadita la piena utilizzabilità della C.T.U. ai fini della decisione, il Tribunale reputa non necessario disporre il temporaneo monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, suggerito dai C.t.p. e dal C.t.u.
Infatti, come chiaramente si evince dall'elaborato peritale, il sostanziale miglioramento dei rapporti tra le parti, volto a garantire la piena espressione della bigenitorialità nell'interesse dei minori, passa per una fattiva attivazione delle stesse, la quale non può essere imposta o sollecitata dal Tribunale, ma è rimessa all'autonoma e libera iniziativa delle parti.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi
è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (Cassazione civile sez.
I, 05/07/2019, n. 18222).
5.6 A questo punto, occorre regolamentare il diritto di visita paterno.
Ebbene, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
CP_ Nella specie, va tenuta in debita considerazione la peculiarità della situazione: il per ragioni di lavoro, è costretto a periodi di lunga assenza, talvolta anche della durata di sei mesi.
Ciò posto, si osserva come nel corso delle operazioni peritali le parti abbiano sostanzialmente raggiunto un accordo sulle modalità e sulle tempistiche dell'esercizio del diritto di visita paterno, come peraltro si desume anche dalle conclusioni precisate dalle stesse, che il Tribunale reputa di poter recepire.
16 Dunque, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà tenere e vedere con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempistiche:
CP_ nei periodi in cui il non sarà assente per periodi di imbarco dovuti a ragioni di lavoro:
A1) nei mesi di frequentazione scolastica dei minori, si stabilisce l'alternanza delle seguenti settimane:
1^ settimana: il padre potrà tenere i figli con sé nei giorni di venerdì, sabato e domenica con pernottamento solo tra sabato e domenica. Il pernottamento del venerdì avverrà se il padre riuscirà ad organizzarsi avvisando la madre almeno una settimana prima;
2^ settimana: il padre potrà tenere i figli con sé nei giorni di giovedì e venerdì, senza pernottamento.
Il pernottamento del giovedì avverrà se il padre riuscirà ad organizzarsi, avvisando la madre almeno una settimana prima.
In ogni caso i minori, in conseguenza della permanenza con il padre nel fine settimana, potranno assentarsi dalla frequentazione scolastica per un massimo di due giornate di sabato nell'intero periodo scolastico.
Nel periodo delle festività natalizie, posta la distinzione tra un primo periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un secondo periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, la madre trascorrerà con i figli il primo periodo negli anni dispari e il padre lo stesso periodo negli anni pari. Nel caso in cui il padre non potesse trascorrere con i figli il periodo di spettanza per motivi di lavoro, l'anno successivo egli trascorrerà con i minori in ogni caso il primo periodo anche se si trattasse di un anno pari.
Nel periodo delle festività pasquali, individuato il primo periodo da Giovedì Santo a Domenica di
Pasqua alle ore 18, ed il secondo da Domenica di Pasqua alle ore 18 fino all'accompagnamento a scuola per il rientro dopo le festività, negli anni pari il primo periodo sarà trascorso dai figli con il padre ed il secondo con la madre, e viceversa negli anni dispari.
Se il padre non potesse essere presente nel periodo di sua spettanza, perché imbarcato, recupererà
l'anno successivo.
A2) Nel periodo delle vacanze scolastiche estive: oltre a quanto sopra previsto in merito all'alternanza delle due settimane di cui al punto A1), i minori potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi di vacanza con ciascun genitore, dando la priorità di scelta sulle date al padre, da comunicarsi entro il 31 maggio e con l'impegno di ciascuno di comunicare all'altro il luogo di permanenza durante il periodo di vacanza, senza ostacolare eventuali chiamate o videochiamate tra i figli e l'altro genitore non presente. CP_ Nelle settimane e mesi il cui sarà assente per periodi di imbarco dovuti a ragioni di lavoro, il padre potrà effettuare ai minori:
17 chiamate o video chiamate quotidiane con dispositivo elettronico, preferibilmente tablet, previo accordo sull'orario, con consegna ai figli dello strumento da parte di figura adulta per il solo tempo legato alla durata della chiamata.
In ogni caso, in ogni settimana e periodo dell'anno, nel caso di malattia dei minori, essi permarranno comunque presso la madre, a prescindere dallo schema precedente, nel periodo acuto della malattia (febbre alta, vomito o dissenteria), recuperando entro un mese il tempo non trascorso con il padre previo accordo tra le parti.
Entro il termine del 1° dicembre di ogni anno, il padre comunicherà alla NO il suo RT
piano di lavoro dei successivi 6 mesi, da gennaio a giugno, ed entro il 30 giugno quello dei sei mesi successivi.
Qualora possibile, il giorno del loro compleanno i minori alterneranno il pranzo e la cena permanendo con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. L'assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione a della casa familiare sita in VI, via RT
Romana 45, in quanto, convivendo la stessa con i due figli minori, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico, secondo quanto prevede l'art. 337 sexies c.c.
7. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali della , quest'ultima ha allegato e RT
dichiarato: di essere titolare di un'impresa individuale di parrucchiera a VI, le cui spese di gestione sono ingenti e consistono nell'acquisto periodico di beni strumentali, nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali delle due dipendenti e nel versamento dei canoni di locazione relativi all'immobile ove l'attività viene esercitata;
di essere proprietaria dell'immobile adibito a residenza della famiglia;
di essere onerata del pagamento della rata mensile del mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile, pari a 1.328,00 euro al mese.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, si desumono i seguenti redditi al lordo ed al netto delle imposte:
Anno Reddito Lordo Reddito netto
2020 € 9.430,00 € 9.430,00
2021 € 13.680,00 € 13.680,00
2022 € 12.418,00 € 12.179,00
2023 € 11.014,00 € 11.014,00
18 All'esito delle indagini di polizia tributaria, è emerso che la è titolare di sette distinte RT
posizioni accese con diversi istituti bancari:
I dati riscontrabili all'esito delle indagini della polizia tributaria risultano coerenti con le dichiarazioni e le deduzioni rese dalla ricorrente nel corso del processo.
Per quanto, in disparte le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, l'attività lavorativa svolta dalla
, nonché il lungo tempo a partire dal quale l'impresa individuale è stata avviata e RT
l'esistenza di indici rivelatori di una gestione non anti-economica, come la presenza di almeno due dipendenti, conducano a presumere ragionevolmente che la situazione reddituale della ricorrente sia migliore di quella prospettata od enucleabile dal mero dato fiscale, il Tribunale opina che comunque non siano emersi elementi tali da far ritenere che la situazione effettiva sia sensibilmente difforme da quella ricavabile dai dati sopra esaminati. CP_ Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali del quest'ultimo ha allegato e dichiarato: di percepire una retribuzione di 4.700,00 euro mensili nel periodo trascorso a terra e di 5.400,00 nel periodo a bordo;
di percepire dei bonus che non sono costanti;
di vivere a Cordovado (PN), in un immobile di cui è proprietario e del quale ha donato il diritto d'usufrutto alla madre nel 2017.
19 CP_ È inoltre pacifico che, dopo la pronuncia dell'ordinanza presidenziale del 12.12.2021, il ha interrotto il pagamento della quota della rata del mutuo acceso per i lavori di ristrutturazione della casa familiare.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, si desumono i seguenti redditi al lordo ed al netto delle imposte:
Anno Reddito Lordo Reddito netto
2019 € 116.244,00 € 84.748,00
2021 € 127.791,00 € 90.459,00
2022 € 148.906,00 € 104.052,00
2023 € 141.249,76 € 84.684,84
Va evidenziato che il dato relativo all'anno di imposta 2023 si fonda non sulla dichiarazione dei redditi ma sulla C.U., dalla quale non è possibile desumere il dato certo dell'imposta netta, negli anni precedenti sensibilmente incisa dall'ammontare delle detrazioni. CP_ Né può trascurarsi di considerare che il nei lunghi periodi di imbarco, non sostiene costi di vitto e alloggio.
Il resistente risulta anche titolare di un consistente patrimonio immobiliare, come inequivocabilmente risulta dall'indagine svolta dalla polizia tributaria:
CP_ Inoltre, si osserva che dall'estratto del conto corrente acceso dal presso AD (cfr. doc. 35 di parte resistente), relativo al periodo 1-7-2021/14-9-2021, risultano accrediti e addebiti relativi a
20 investimenti mobiliari eseguiti il 17.8.2021 e il 12.7.2021 e la sottoscrizione di quote di
[...]
(ad esempio, il 9-7-2021), sicché deve ritenersi che il resistente sia titolare di valori CP_3
mobiliari di cui non è nota la consistenza, peraltro dallo stesso non chiarita nel corso del processo.
Al contempo, non può trascurarsi quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza incaricata, la quale ha precisato:
Dunque, appare quantomeno del tutto inverosimile, se non addirittura impossibile, che, a fronte dei CP_ redditi dichiarati, come sopra riportati, il non sia titolare di alcun rapporto bancario, che pertanto deve presumersi da lui intrattenuto con istituti di credito esteri.
Nondimeno, non può tralasciarsi di considerare il contegno processuale tenuto dalla parte sul punto, in quanto, pur in presenza di elementi di fatto univoci e concordanti e di specifiche contestazioni
CP_ della ricorrente, il non ha ritenuto di fornire alcuna plausibile giustificazione circa la destinazione della retribuzione percepita, né ha dato indicazioni, neppure sommarie, circa la consistenza del proprio patrimonio immobiliare.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto), il collegio ritiene che debba tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
8. Il mantenimento in favore dei figli
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
21 2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c., vale richiamare il consolidato principio per il quale, in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
E ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022)
Tanto premesso, giova precisare che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023).
Dunque, tenuto conto:
- della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sopra esaminata;
- dei verosimili tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
CP_
- dei lunghi periodi di assenza del per motivi di lavoro;
- delle spese ordinariamente sostenute dalle parti;
- dalla circostanza per cui la rata del muto cointestato ed acceso per la ristrutturazione della casa familiare è attualmente pagata per intero dalla;
RT
- dell'età dei figli e;
ER Per_1
CP_
- della disponibilità manifestata dal di corrispondere la somma di 900,00 euro mensili per ciascun figlio, quantomeno per i periodi in cui è a terra, si ritiene congruo determinare nell'importo mensile di € 2.470,00 (€ 1.235,00 per ciascun figlio) il
CP_ contributo periodico fisso dovuto dal ai sensi dell'art. 337 ter c.c. Detta somma andrà
22 corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata RT
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va altresì posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come meglio indicate in dispositivo.
Ai fini della decorrenza dell'assegno di mantenimento dei figli è rilevante non il passaggio in giudicato della sentenza che lo determina, ma la data della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ.
21087 del 2004; Cass. Civ. 317 del 1998).
Nella specie, la decorrenza dell'assegno dalla domanda, nella misura sopra indicata, risulta giustificata dall'esito dell'istruttoria, da cui è emerso come la situazione patrimoniale e reddituale
CP_ del fosse sensibilmente migliore di quella rappresentata già al momento della costituzione in giudizio, quando nella comparsa di risposta ha affermato di poter contare su una disponibilità netta mensile di circa 605,00 euro, tenuto conto di tutte le spese sostenute (cfr. comparsa di risposta, pag.
30).
8.1 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che come ha di recente affermato la
Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con i figli, dei tempi di permanenza degli stessi con ciascun genitore, nonché della evidente disparità reddituale tra le parti.
9. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, tenuto conto del comune interesse alla pronuncia di separazione, della rinuncia della ricorrente alla domanda di mantenimento ex art. 156 c.c., del sostanziale accordo raggiunto circa la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché della coincidenza delle domande proposte dalle parti in relazione al regime di affidamento e di collocazione dei figli minori.
CP_ Il soccombente in ordine alla domanda relativa al contributo per il mantenimento dei figli minori, è tenuto al pagamento in favore della della quota residua. RT
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
23 a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione indeterminabile – complessità media;
c) della natura delicata della stessa;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) delle istanze di modifica delle condizioni di separazione rispettivamente formulate dalle parti;
f) dalla necessità di dirimere questioni relative all'attività espletata dal C.t.u.;
g) dalla complessità dell'attività istruttoria, tenuto conto della necessità della nomina di C.t.u., delle indagini di polizia tributaria e delle copiosissime produzioni documentali delle parti;
h) dell'attività in concreto svolta;
i) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto.
Le spese di C.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti, ciascuno per la quota di metà, trattandosi di attività istruttoria svolta nel comune interesse delle stesse e dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa da nei confronti di con l'intervento del Pubblico RT CP_1
Ministero, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e come sopra generalizzati;
RT CP_1
AFFIDA i figli minori e in via condivisa, con collocazione prevalente degli stessi Per_1 ER
presso la madre;
ASSEGNA la casa familiare, sita in VI, via Romana 45, a , che in essa RT
vivrà con i figli;
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempistiche: CP_ nei periodi in cui il non sarà assente per periodi di imbarco dovuti a ragioni di lavoro:
A1) nei mesi di frequentazione scolastica dei minori, si stabilisce l'alternanza delle seguenti settimane:
24 1^ settimana: il padre potrà tenere i figli con sé nei giorni di venerdì, sabato e domenica con pernottamento solo tra sabato e domenica. Il pernottamento del venerdì avverrà se il padre riuscirà ad organizzarsi avvisando la madre almeno una settimana prima;
2^ settimana: il padre potrà tenere i figli con sé nei giorni di giovedì e venerdì, senza pernottamento.
Il pernottamento del giovedì avverrà se il padre riuscirà ad organizzarsi, avvisando la madre almeno una settimana prima.
In ogni caso i minori, in conseguenza della permanenza con il padre nel fine settimana, potranno assentarsi dalla frequentazione scolastica per un massimo di due giornate di sabato nell'intero periodo scolastico.
Nel periodo delle festività natalizie, posta la distinzione tra un primo periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un secondo periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, la madre trascorrerà con i figli il primo periodo negli anni dispari e il padre lo stesso periodo negli anni pari. Nel caso in cui il padre non potesse trascorrere con i figli il periodo di spettanza per motivi di lavoro, l'anno successivo egli trascorrerà con i minori in ogni caso il primo periodo anche se si trattasse di un anno pari.
Nel periodo delle festività pasquali, individuato il primo periodo da Giovedì Santo a Domenica di
Pasqua alle ore 18, ed il secondo da Domenica di Pasqua alle ore 18 fino all'accompagnamento a scuola per il rientro dopo le festività, negli anni pari il primo periodo sarà trascorso dai figli con il padre ed il secondo con la madre, e viceversa negli anni dispari.
Se il padre non potesse essere presente nel periodo di sua spettanza, perché imbarcato, recupererà
l'anno successivo.
A2) Nel periodo delle vacanze scolastiche estive: oltre a quanto sopra previsto in merito all'alternanza delle due settimane di cui al punto A1), i minori potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi di vacanza con ciascun genitore, dando la priorità di scelta sulle date al padre, da comunicarsi entro il 31 maggio e con l'impegno di ciascuno di comunicare all'altro il luogo di permanenza durante il periodo di vacanza, senza ostacolare eventuali chiamate o videochiamate tra i figli e l'altro genitore non presente. CP_ Nelle settimane e mesi il cui sarà assente per periodi di imbarco dovuti a ragioni di lavoro, il padre potrà effettuare ai minori: chiamate o video chiamate quotidiane con dispositivo elettronico, preferibilmente tablet, previo accordo sull'orario, con consegna ai figli dello strumento da parte di figura adulta per il solo tempo legato alla durata della chiamata.
In ogni caso, in ogni settimana e periodo dell'anno, nel caso di malattia dei minori, essi permarranno comunque presso la madre, a prescindere dallo schema precedente, nel periodo acuto
25 della malattia (febbre alta, vomito o dissenteria), recuperando entro un mese il tempo non trascorso con il padre previo accordo tra le parti.
Entro il termine del 1° dicembre di ogni anno, il padre comunicherà alla NO il suo RT
piano di lavoro dei successivi 6 mesi, da gennaio a giugno, ed entro il 30 giugno quello dei sei mesi successivi.
Qualora possibile, il giorno del loro compleanno i minori alterneranno il pranzo e la cena permanendo con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
DICHIARA tenuto a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 RT
mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla domanda giudiziale,
l'assegno di € 2.470,00 (€ 1.235,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT FOI;
PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
DISPONE che l'assegno unico universale erogato dall'INPS sia corrisposto per intero a
[...]
, anche in assenza del consenso di RT CP_1
26 DICHIARA compensate le spese del giudizio per la quota di 2/3 e CONDANNA al CP_1
pagamento in favore di della residua quota di 1/3, che si liquida in € 4.243,00 RT
(1/3 di 12.729,00) per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
PONE definitivamente a carico delle parti, ciascuno per la quota di metà, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 20.5.2025;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014);
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in VI nella camera di consiglio tenutasi in data 20.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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