Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 28/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2024, proposto da
EL AL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliata in AR, borgo A. Ronchini n. 9, presso studio dell’avv. Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 636/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di AR - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 il dott. Italo Caso e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 636/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di AR - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire ad EL AL, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 2.500,00 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 636/2023 del Tribunale di AR, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.10.2023, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione alla ricorrente della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e con accredito sulla Carta dell’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 quale contributo alla sua formazione professionale …” e che si nomini “… sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 14 novembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di AR;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 3 giugno 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 636/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di AR - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, invece, circa gli invocati interessi legali, il Collegio rileva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che, come è noto, il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario (v., ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980), neppure peraltro essendo stata proposta la specifica «azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza» ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm. – per essere stati anzi chiesti espressamente gli “interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo” –, con conseguente rigetto di simile istanza;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di AR, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 636/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di AR - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO