Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1089 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via Spagnolo, n. 12
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Corso Margherita di Savoia n. 54, presso la sede locale dell'Istituto
Resistent e
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze del sig. , con sede in Controparte_2
San Luca (RC), con mansioni di badante;
- che, in data 28/07/2020, ha subito un infortunio sul lavoro, regolarmente denunciato all' riportando le seguenti lesioni: “trauma CP_1
contusivo spalla dx gomito dx e ginocchio e dx”;
- che l' , con verbale del 13/10/2020, ha comunicato che: “il caso CP_3
viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida. La pratica sarà riesaminata quando verrà fornita la documentazione mancante.”;
- che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione, allegando la documentazione richiesta;
- che l' , con verbale del 25/01/2021, ha comunicato di aver CP_1
liquidato la somma di € 1509,30, a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta e di non aver riscontrato menomazioni dell'integrità psico-fisica;
- che, a causa dell'infortunio subito, ha riportato le seguenti menomazioni: “Limitazione funzionale della spalla dx con alterazioni muscolo tendinee, deficit articolare e limitazione funzionale ginocchio dx”, che hanno compromesso la funzionalità dei distretti interessati, determinando una grave inabilità nella misura del 10%;
- che, pertanto, ha diritto alle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 66
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectiis:
1. Dichiarare che
l'infortunio avvenuto in data 28.07.2020 è dovuto a causa di lavoro, e per 3
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alle seguenti prestazioni: riconoscere e liquidare un'indennità da lesione dell'integrità psico fisica conseguente all'infortunio conformemente alla legge e nella misura del dieci per cento (10%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal
28.07.2020 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che l'Istituto, con riferimento all'infortunio del 28/07/2020, ha riconosciuto al sig. un periodo di inabilità temporanea Parte_1
assoluta pari a gg. 65, senza postumi permanenti;
- che la pretesa del ricorrente è generica, eccessiva e non trova alcun riscontro nei parametri tabellari di riferimento.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(2, D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e 4
nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, non riscontrati in sede amministrativa, avendo l' riconosciuto CP_1
soltanto 65 giorni di inabilità temporanea assoluta.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica d'ufficio, effettuata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “contusione spalla dx, gomito dx e ginocchio dx”, evidenziando come dette lesioni siano correlabili all'infortunio e non suscettibili di miglioramento, determinando un danno biologico permanente nella misura del 3% , con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso che il ricorrente, a seguito dell'infortunio, ha riportato postumi invalidanti permanenti che si configurano nella misura non indennizzabile del 3%.
Orbene, questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato l'insussistenza di postumi permanenti in misura indennizzabile. 5
Non appare invece fondata e condivisibile la doglianza, sollevata dal difensore di parte ricorrente per la prima volta in sede di udienza di discussione, secondo cui il CTU, nella relazione peritale, avrebbe riportato soltanto una lesione qualificata come “trauma contusivo” mentre avrebbe omesso di valutare le lesioni a carico della spalla e del ginocchio destro.
Ed infatti il CTU ha valutato correttamente le lesioni a carico della spalla e del ginocchio destra, diagnosticando quali postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito “contusione spalla dx, gomito dx e ginocchio dx” e determinando un danno biologico permanente nella misura del 3%, alla luce di valutazioni medico legali congrue e condivisibili, che questo giudicante fa proprie.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ed infatti, considerando che, nelle conclusioni del ricorso, parte ricorrente chiede l'accertamento di una percentuale del 10% e tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U. è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 3 % non può che determinare il rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della parte ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (valore indeterminabile – complessità bassa D.M. n. 55/2014 e succ. mod.), in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.R.G. 1089/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che per Parte_1
l'infortunio sul lavoro subito, ha subito postumi permanenti nella misura non indennizzabile del 3%;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00 oltre accessori, come per legge;
-Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 04/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci